[:it]Dal 1 Gennaio 2016, è entrata in vigore la legge 28 dicembre 2015, n. 208, detta anche ‘legge di Stabilità 2016’. Quest’ultima normativa è indubbiamente molto importante su un piano generale ed anche per le rilevanti novità che riguardano ed interessano la vita professionale dell’Avvocato. Tra le più salienti si ricordano quelle relative: alle modifiche della legge Pinto; ai crediti per il patrocinio a spese dello Stato; al decreto di pagamento sempre in tema di patrocinio a spese dello Stato.

Vi sono almeno cinque circostanze significative che saranno di seguito analizzate che comprovano quanto sopra.

  • La prima e più rilevante modifica riguarda l’introduzione, con gli artt. 1-bise 1-ter, del concetto di “rimedi preventivi” alla violazione dell’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, in tema di ragionevole durata del processo. La parte che intende dolersi della irragionevole durata di un processo deve dimostrare di aver effettivamente esperito uno dei rimedi preventivi elencati all’art. 1-ter, tra i quali è possibile richiamare in via esemplificativa: l’introduzione del giudizio nelle forme del rito sommario di cognizione di cui agli artt. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile; la presentazione di una istanza di trattazione orale a norma dell’art. 28-sexiesp.c.; la presentazione di una istanza di accelerazione della trattazione della causa; nei giudizi dinanzi al Giudice amministrativo, la presentazione di una istanza di prelievo ai sensi dell’art. 71, comma 1, del codice amministrativo ecc. Trattasi di una novità assai rilevante quella di cui sopra, posto che l’aver esperito uno dei suddetti rimedi preventivi costituisce condizione imprescindibile per la presentazione della domanda volta all’ottenimento dell’equa riparazione. Ed infatti, ai sensi del nuovo art. 2, così come novellato dalla legge n. 208/15, è da considerarsi inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all’irragionevole durata del processo di cui all’articolo 1-ter”.
  • La misura dell’indennizzo viene infatti sensibilmente ridimensionata: ai sensi dell’art. 2-bisdella legge 89/01, così come recentemente novellato, il Giudice può liquidare una somma di denaro ricompresa tra i 400 euro e gli 800 euro (somma che può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo. Sono però previste anche alcune ipotesi di diminuzione dell’indennizzo, come nel caso.
  • Il legislatore ha previsto, nell’ambito dell’art. 2 comma 2-quinquies, dei nuovi casi in cui non è “riconosciuto alcun indennizzo”: a) alla parte che ha agito o resistito consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese; b) in caso di “abuso di poteri processuali” che abbia determinato una irragionevole dilazione dei tempi del procedimento.
  • La legge n. 208/15 ha poi introdotto nell’art. 2 i commi 2-sexiese 2-septies.
    In tali disposizioni sono elencati casi in cui il legislatore ha ritenuto, per presunzione, che non vi possa essere alcun pregiudizio da irragionevole durata del processo.
    In via esemplificativa è possibile citare: la dichiarazione di intervenuta prescrizione limitatamente all’imputato; la contumacia della parte; la irrisorietà della pretesa o del valore della causa valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.
  • Ulteriori novità attengono agli aspetti più propriamente processuali del procedimento per l’ottenimento dell’equa riparazione da irragionevole durata del processo.
    Innanzitutto, la domanda di equa riparazione deve essere proposta con ricorso al Presidente della Corte d’appello del distretto in cui ha sede il Giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto(nella pregressa formulazione, invece, doveva essere proposto dinanzi al presidente della corte d’appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è si concluso o estinto, relativamente ai gradi di merito, il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata).
  • È stato introdotto l’art. 5-sexiesche attiene alle modalità di pagamento delle somme liquidate a titolo di equa riparazione. Il soggetto “creditore” dovrà rilasciare all’Amministrazione debitrice una istanza, a norma degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, nel quale attesta l’ammontare del suo credito. La suddetta istanza ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della Pubblica Amministrazione. La possibilità per la parte di ottenere l’equa riparazione incontra ulteriori limiti: l’ordine di pagamento, infatti, ai sensi dell’art 5-sexies comma 4, non potrà essere emesso in caso di incompleta, mancata o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione.

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