Cass. 20 ottobre 2016, n. 21297 inammissibile il ricorso per cassazione lungo ben 251 pagine, con buona pace della sinteticità degli atti

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La seconda sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 20 ottobre 2016, n. 21297, dichiara inammissibile, ancora una volta, un ricorso troppo lungo (251 pagine) e prolisso ribadendo che la violazione del principio di sinteticità degli atti espone al rischio di una declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione.  E ciò in quanto detta violazione rischia di pregiudicare l’intelligibilità delle questioni sottoposte all’esame della Corte, rendendo oscura l’esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e quindi, in definitiva, ridondando nella violazione delle prescrizioni, queste sì assistite da una sanzione testuale di inammissibilità, di cui ai nn. 3 e 4 dell’articolo 366 c.p.c.

E’ evidente che la redazione di un ricorso per Cassazione, formulato in tal modo, costringe il Collegio a leggersi tutto, ponendo in tal modo gli stessi Giudici della Corte nella condizione di dover procedere alla valutazione di atti che dovrebbe essere fatta esclusivamente in sede di merito, anzi addirittura sollecitandone una diversa interpretazione rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

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