Il caso

Il giudizio che ha portato alla recente pronuncia n. 17373/2026 ha ad oggetto la contesa tra due genitori separati in regime di affidamento condiviso, sulla titolarità dell’Assegno Unico Universale (AUU) erogato dall’INPS. La Corte d’appello, valorizzando il collocamento prevalente dei minori presso la madre, le aveva riconosciuto l’integrale percezione dell’AUU, ritenendo che la misura, essendo destinata a sostenere le esigenze quotidiane dei figli, dovesse essere attribuita al genitore presso cui i minori vivevano stabilmente. Il padre ricorreva in Cassazione lamentando la violazione dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, sostenendo che, in caso di affidamento condiviso, la legge preveda la ripartizione paritaria dell’assegno tra “coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, e che l’orientamento seguito per i vecchi Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) non poteva essere trasposto sull’AUU. In primo grado il tribunale aveva già preso in considerazione l’AUU nella valutazione delle condizioni economiche delle parti e nella quantificazione dei provvedimenti ex art. 337-ter, comma 4, c.c., ritenendo che la misura concorresse agli oneri di cura e mantenimento della prole.

La decisione della Cassazione

La Cassazione nella sua condivisibile pronuncia preliminarmente qualifica anzitutto l’Assegno Unico Universale come prestazione assistenziale statale di nuova generazione, destinata a sostenere la genitorialità e la natalità, distinta dagli ANF per presupposti, quantificazione e finalità. Da ciò consegue l’assoggettamento dell’AUU ad un vincolo di utilizzazione: deve essere impiegato “nell’esclusivo interesse della prole” e concorre agli oneri di cura e mantenimento dei figli, inserendosi quindi nel quadro degli obblighi ex artt. 316-bis e 337-ter c.c..

Sul piano normativo, la Corte richiama il chiaro tenore letterale dell’art. 6, comma 4, D.Lgs. 230/2021, che stabilisce come regola generale che l’AUU sia “erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale”, mentre “in caso di affidamento esclusivo, l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario”. La Corte rimarca la differenza tra affidamento e collocamento, evidenziata anche dall’art. 337-ter, comma 2, c.c.: il primo riguarda a chi i figli “sono affidati”, il secondo i “tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore”. Da ciò discende il principio per cui, in caso di affidamento condiviso, l’AUU spetta di regola al 50% a entrambi i genitori, a prescindere dalla residenza prevalente del minore.

La Cassazione esclude espressamente la possibilità di richiamare in senso contrario la giurisprudenza formata sugli ANF, trattandosi di provvidenze differenti, come già affermato dalla Corte d’appello di Bari con pronuncia del 25 gennaio 2024 e come ribadito dalla stessa giurisprudenza di legittimità. Viene inoltre precisato che le circolari INPS (Circ. n. 23/2022 e Messaggio n. 1714/2022) non possono modificare la legge, ma in questo caso risultano coerenti con il dato normativo, ribadendo la regola del riparto al 50% tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dell’attribuzione integrale al genitore affidatario solo in caso di affidamento esclusivo.

Quanto alle possibili deroghe, la Corte richiama il precedente Cass. civ., Sez. I, 22 febbraio 2025, n. 4672, che ammette, in linea di principio, la possibilità che il giudice, nell’ambito dei provvedimenti economici ex art. 337-ter c.c., si discosti dal riparto paritario dell’AUU, purché ricorrano specifiche ragioni e queste siano puntualmente motivate in relazione alla situazione patrimoniale delle parti e al complessivo assetto del mantenimento. Nel caso deciso con l’ordinanza 17373/2026, la Cassazione esclude la presenza di tali ragioni in quanto il Giudice di prime cure aveva già considerato la ripartizione dell’AUU nella valutazione complessiva delle risorse e degli esborsi dei genitori, senza che sul punto fosse stata proposta una critica specifica in appello.

Sotto il profilo sistematico, la Corte colloca la disciplina dell’AUU dentro il principio di proporzionalità e adeguatezza del contributo al mantenimento, sancito dagli artt. 316-bis e 337-ter c.c.: i genitori devono provvedere al mantenimento in misura proporzionale alle proprie risorse, tenendo conto delle esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascuno e della valenza economica dei compiti di cura. In questo quadro, l’AUU rappresenta una risorsa esterna che riduce il carico diretto sui genitori e che il giudice deve considerare nella comparazione complessiva dei redditi e degli esborsi, ma senza alterarne arbitrariamente la regola legale di riparto.

In conclusione

La presente ordinanza assume un ruolo di leading case nel chiarire che l’AUU:

  • è una misura assistenziale a favore dei figli;
  • si ripartisce paritariamente tra i genitori esercenti la responsabilità genitoriale in caso di affidamento condiviso;
  • spetta per intero al genitore affidatario solo in caso di affidamento esclusivo;
  • può essere diversamente modulato dal giudice solo con motivazione rafforzata, nel quadro del principio di proporzionalità e dei criteri di cui all’art. 337-ter c.c..

Il tutto in linea di continuità con la giurisprudenza di legittimità che da tempo impronta le decisioni in punto di mantenimento dei figli al principio di proporzionalità, imponendo una valutazione comparata delle condizioni economiche di entrambi i genitori e dei parametri dell’art. 337-ter, comma 4, c.c. (di recente Cass. civ., 17 novembre 2025, n. 30244; Cass. civ., 28 gennaio 2026, n. 1938).

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6078 del 17 marzo 2026, è tornata su un principio cardine del diritto di famiglia, superando definitivamente il criterio della maternal preference, purtroppo ancora molto radicato nei Tribunali: nei procedimenti di separazione e divorzio, le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli minori devono fondarsi su una valutazione in concreto della specifica realtà familiare, non potendo il giudice limitarsi ad applicare criteri astratti – quale la sola età del minore – per disporre il collocamento prevalente presso la madre.

 

Il caso

In un procedimento di separazione con contestuale domanda di divorzio, la madre chiedeva l’affido condiviso dei due figli minori con collocazione prevalente presso di sé, l’assegnazione della casa familiare e un assegno di mantenimento. Il marito non si opponeva alla separazione, ma chiedeva l’addebito alla moglie, proponeva tempi paritari di permanenza dei figli e l’assegnazione della casa familiare di sua esclusiva proprietà.

Il Tribunale, in sede di provvedimenti provvisori, disponeva l’affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, mantenendo la loro residenza presso la casa familiare, con tempi paritari di frequentazione (dal lunedì alla domenica, con il padre presso la casa familiare, e con la madre presso l’abitazione della nonna materna).

La Corte di Appello di Bologna, in sede di reclamo, riformava la sentenza e stabiliva l’affido condiviso con collocamento prevalente dei minori presso la madre con assegnazione della casa familiare alla stessa, ritenendo che, quando si verte in ipotesi di figlio minore in età prescolare o consimile, si deve considerare la rilevanza della posizione materna, poiché maggiormente rispondente agli interessi della prole.

Il padre proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che tale decisione era stata adottata utilizzando come unico criterio la tenera età dei figli, in spregio all’ormai consolidata giurisprudenza che considera il collocamento paritario la massima espressione del principio della bigenitorialità, ossia di mantenere un rapporto equilibrato e costante con entrambi i genitori; nonché senza considerare le concrete condizioni di vita della famiglia (nella specie i minori venivano accuditi prevalentemente dal padre che poteva contare su un orario di lavoro più vantaggioso e beneficiava anche del supporto della propria madre).

 

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza, accogliendo il ricorso del padre ed enunciando il seguente principio di diritto:

«Nei provvedimenti previsti dall’art. 337-ter c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare, avuto riguardo anche all’età del figlio».

La Corte ha ritenuto che il giudice di merito ha operato un giudizio “in astratto”, incentrato sulla sola età dei minori, che comunque avevano già compiuto otto anni, senza preoccuparsi di prestare attenzione alle modalità di relazione in atto dei bambini con i genitori, ritenendo prevalente tale criterio astratto rispetto alle concrete condizioni di vita della famiglia.  

Ricorda, inoltre, la Corte che il criterio fondamentale, cui deve attenersi il giudice, in applicazione dell’art. 337-ter c.c., è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, nonché mediante l’apprezzamento della personalità del genitore (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21425 del 06/07/2022).

La pronuncia in esame si inserisce in un solco giurisprudenziale ormai ben tracciato.

Già con l’ordinanza n. 1486 del 2025, la medesima Sezione della Corte di cassazione aveva affermato che “nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare”, quale la tenera età del minore e la conseguente preferenza per il collocamento materno.

 

La portata del principio

Il principio affermato dalla Cassazione ha una portata importante. Viene definitivamente superata ogni residua tendenza alla cosiddetta maternal preference – la preferenza per il collocamento materno basata su un presunto dato naturale legato all’età del bambino – come criterio astratto e autosufficiente. Ciò che conta è la specifica realtà familiare: le abitudini di vita dei minori, la qualità della relazione con ciascun genitore, la capacità di ciascuno di garantire continuità affettiva ed educativa.  L’età del minore non è irrilevante, ma è uno dei tanti elementi da considerare nella valutazione complessiva, non può assurgere a criterio unico o prevalente in assenza di una verifica concreta.

Avv. Gilda Pugliese

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 33695 del 23 dicembre 2025, si è trovata ad affrontare il seguente caso:

  • in un giudizio di separazione personale tra coniugi il Tribunale disponeva l’affido condiviso del minore con collocamento presso la madre, l’assegnazione della casa familiare in favore di quest’ultima ed un contributo di mantenimento del figlio a carico del padre.
  • in appello il provvedimento veniva confermato;
  • il marito proponeva ricorso per Cassazione, lamentando il mancato accertamento della convivenza more uxorio della moglie, a suo dire rilevante sia per l’assegnazione della casa sia per l’assegno di mantenimento.

La Suprema Corte, tuttavia, respingeva il ricorso, sulla base dei seguenti principi di diritto:

  • “l’assegnazione al genitore collocatario di figli minori della casa familiare che abbia costituito il centro di aggregazione della famiglia durante la convivenza, è dettata nell’esclusivo interesse della prole e risponde all’esigenza di conservare l'”habitat” domestico, inteso come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare” (ex plurimis Cass. n. 33610/2021; Cass. n. 34431 del 2018, n. 3331 del 2016).

Ciò in coerenza con la giurisprudenza costituzionale (come precisa Cass. n. 33610/2021, in motivazione), la quale ha chiarito che “l’evoluzione normativa e giurisprudenziale evidenzia come non solo la decisione sulla assegnazione della casa familiare, ma anche quella sulla cessazione della stessa, sono sempre state subordinate, pur nel silenzio della legge, ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all’interesse della prole“.

  • “Tale assegnazione non può, pertanto, essere revocata per il solo fatto che il genitore collocatario abbia intrapreso nella casa una convivenza “more uxorio”, essendo la relativa statuizione subordinata esclusivamente ad una valutazione di rispondenza all’ interesse del minore (v. Cass. n 5738/2023, n. 23501/2023)”;
  • il provvedimento di assegnazione della casa familiare, infatti, è del tutto estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento (v. Cass. n. 25353/2024 “il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario della prole non rientra nell’ambito delle disposizioni in materia di minori, responsabilità genitoriale e mantenimento, cui si applica la convenzione dell’Aja, richiamata dall’ art. 42 della L. n. 218 del 1995, e l’art. 5, n. 2, lett. c), della convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007, trattandosi di un provvedimento estraneo alla categoria degli obblighi di mantenimento e collegato all’ interesse superiore dei figli a conservare il proprio habitat domestico”).

Disamina della recente ordinanza della Cass. civ., Sez. lavoro, n. 11190 del 28/04/2025 e chiarimenti sulla differenza tra” vivenza a carico” e “convivenza”

La questione del diritto alla pensione di reversibilità per i figli disabili rappresenta uno dei temi più delicati e complessi del diritto previdenziale, caratterizzato da un equilibrio costante tra esigenze di tutela sociale e rigore nell’accertamento dei requisiti.

La recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 11190 del 28 aprile 2025 offre importanti chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli disabili, confermando un orientamento sempre più rigoroso nell’accertamento della dipendenza economica.

Il quadro normativo

La disciplina trova fondamento nell’art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965, che riconosce il diritto ai “figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso”. La norma stabilisce due requisiti cumulativi: l’inabilità al lavoro e la vivenza a carico del genitore defunto.

L’art. 8 della legge n. 222 del 1984 ha successivamente definito l’inabilità come “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale”, superando la precedente nozione di impossibilità al “proficuo lavoro”.

I principi consolidati dalla Cassazione

La Suprema Corte ha sviluppato nel tempo, a partire dalla celebre sentenza n. 14996 del 2007, un orientamento consolidato sui requisiti per l’accesso alla pensione di reversibilità, sintetizzato di recente in modo chiaro ed esaustivo nell’ordinanza n. 11190 del 2025, in cui gli Ermellini hanno avuto modo di ribadire che: “il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile“.

Le due condizioni principali oggetto di accertamento

l figlio minorenne affetto da disabilità avrà diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del genitore solo qualora sussistano due condizioni principali:

  1. lo stato di inabilità assoluta e permanente al lavoro del figlio, intesa come l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  2. la vivenza a carico, ovvero la dimostrazione che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile al momento del decesso.

Quest’ultimo requisito non si identifica tout court con la mera convivenza né con una totale soggezione finanziaria, ma richiede la prova di una dipendenza economica rilevante e prevalente dal genitore defunto (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 28 aprile 2025, n. 11190; Cass. civ. n. 19485/2024; Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 15041/2024; art. 2697 c.c.).

A ciò consegue che anche il figlio collocato presso l’altro genitore e destinatario di assegno di mantenimento da parte del defunto genitore può ottenere la pensione di reversibilità di quest’ultimo purchè dimostri che lo stesso provvedeva in modo continuativo e prevalente al suo mantenimento, secondo un rigoroso accertamento di fatto demandato al giudice.

Onere della prova e parametri dell’accertamento (rigoroso)

La Corte ha chiarito che l’accertamento, con onere probatorio a carico del richiedente, deve avere ad oggetto la situazione economica complessiva includendo:

  • i redditi del richiedente da tutte le fonti;
  • gli eventuali obblighi di assistenza materiale di altri soggetti (coniuge);
  • la rilevanza economica di un’eventuale convivenza;
  • l’effettivo contributo economico del genitore defunto.

La Corte ha altresì precisato che, a tal fine:

  • non è sufficiente produrre una certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestante redditi inferiori al limite per la pensione di invalidità civile;
  • è necessario che “i redditi percepiti e gli altri (della madre e della coniuge se esistenti) non dovrebbero essere considerati sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente“.

Significativo anche il rilievo dato dall’ordinanza ai criteri quantitativi stabiliti dalla Delibera INPS n. 478 del 2000, che la Cassazione ha ritenuto idonei a garantire “eguale trattamento ai superstiti inabili”. La delibera stabilisce, infatti, di “considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”.

 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 25495 pubblicata il 17 settembre 2025, ha segnato un punto di svolta nel panorama giuridico italiano, estendendo il diritto all’assegno “divorzile” anche alle unioni civili, stabilendo che “nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa…”.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ripercorre in primis i confini tra assegno di mantenimento e assegno divorzile per poi delineare con precisione la funzione assistenziale e la funzione compensativo-perequativa del secondo e farne applicazione in caso di scioglimento dell’unione civile, secondo i seguenti principi:

  • l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025);
  • l’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità;
  • conseguentemente, la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è diversa da quella dell’assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica tra le parti (altrimenti si farebbe riemergere il criterio del tenore di vita ormai abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte); di funzione assistenziale può parlarsi quando l’ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio;
  • la funzione perequativo-compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipende dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Il richiedente l’assegno, pertanto, è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass. n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del 19/12/2023; Cass. n. 35385 del 18/12/2023);
  • la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

Secondo la Suprema Corte questi principi sono senz’altro valevoli anche in tema di assegno “divorzile” chiesto a seguito di scioglimento dell’unione civile. Ciò in quanto, “anche l’unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benché rappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell’evoluzione sociale e dei costumi”.

La trama aperta del testo costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, manifestandosi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune. Tenendo in considerazione che anche nelle unioni civili possono esserci figli, biologici o in stepchild adoption (adozione del figlio dell’altro partner), a maggior ragione quando l’unione è costituita da due donne o coinvolge soggetti anziani di cui prendersi cura.

Tali circostanze rendono ancora più facilmente applicabili i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la funzione compensativa dell’assegno divorzile in relazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svolti all’interno di questa formazione sociale e alle ragioni per le quali sono state operate scelte comportanti rinunce professionali.

 

Avv. Gilda Pugliese

 

La Suprema Corte, con la sentenza 20132/2025, pubblicata il 18 luglio 2025, si è recentemente pronunciata sul seguente caso:

  • la moglie avvia la causa di divorzio, ai fini di ottenere il riconoscimento di un congruo assegno divorzile, nonché il 40% del TFR da parte del marito, ex art. 12 bis n. 898 del 1970;
  • in primo grado, il Tribunale di Lodi, attribuisce alla moglie un assegno divorzile di 800 euro e una quota pari al 40% del TFR del marito, che quest’ultimo aveva in precedenza confluito in un fondo pensione complementare (circa 100.000,00 euro);
  • la Corte di Appello adita riformava la sentenza di primo grado, negando il diritto della moglie a percepire la quota del TFR, ma disponendo un aumento dell’assegno divorzile come quantificato dal Tribunale, tenuto conto delle maggiori entrate ottenute dal marito per effetto dell’erogazione della prestazione di previdenza complementare.

La Corte di Cassazione, cui è ricorsa la moglie, per ottenere la riforma della pronuncia di appello, ha affermato i seguenti importanti principi di diritto:

  • il TFR ha natura retributiva (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6333 del 05/03/2019) costituendo un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro e costituisce, a tutti gli effetti, un credito del lavoratore certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l’esigibilità;
  • la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge obbligato va verificata al momento in cui è esigibile, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro e, dunque, come sopra evidenziato, al momento in cui cessa il rapporto di lavoro;
  • la quota spettante all’ex coniuge va quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto, e non sul lordo
  • l’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio non ha diritto di conseguire la quota sull’anticipazione ricevuta dall’altro ex coniuge, poiché l’anticipo, una volta erogato, entra nel patrimonio del lavoratore, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l’eventuale mutamento della legislazione in materia
  • la disposizione con cui il lavoratore attribuisce al datore di lavoro il compito di conferire il TFR costituisce una modalità di conferimento nel Fondo di previdenza complementare. Una volta che il datore di lavoro ha adempiuto a tale incarico secondo le indicazioni del lavoratore, le somme versate nel Fondo non fanno più parte del TFR da liquidare a quest’ultimo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, però, per effetto del menzionato conferimento, acquista il diritto alle prestazioni di previdenza complementare, che maturano al momento del collocamento in pensione;
  • In tale quadro, risulta evidente che il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 12 bis n. 898 del 1970 non può essere esteso alla prestazione di previdenza complementare, erogata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e alla ricorrenza degli altri presupposti di legge e di contratto, anche quando viene corrisposta in forma capitale una tantum, poiché si tratta di un credito del tutto diverso, vantato nei confronti di un soggetto diverso e in virtù di un titolo negoziale diverso, che prevede condizioni del tutto diverse
  • Ovviamente ciò non significa che la percezione delle prestazioni di previdenza complementare, ad esempio mediante l’erogazione di una rendita periodica, non possa essere considerata ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, tenuto conto che i vantaggi derivanti da tale prestazione di previdenza complementare derivino dal conferimento al Fondo Previdenziale di TFR maturato durante lo svolgimento del rapporto di matrimonio. Allo stesso modo, ove la prestazione di previdenza complementare sopravvenga alla definizione del procedimento in cui è determinato l’assegno divorzile, tale evenienza può essere valutata, in presenza degli altri presupposti di legge, ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio, con un aumento dell’assegno divorzile.

Pertanto il disposto di cui all’art. 12-bis L. n. 898/1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.

Come noto, ai sensi dell’art. 473-bis. 2 c.p.c., introdotto a seguito della c.d. Riforma Cartabia, i coniugi hanno l’obbligo di “…presentare all’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune, con la precisazione che, in caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi se del caso, anche della polizia tributaria”.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ civile, con ordinanza n°30537 del 27 novembre 2024, ritorna sui limiti al potere discrezionale concesso al giudice di disporre e/o integrare (o meno) indagini contabili sui redditi dei coniugi, ricordando che la scelta sia censurabile in punto di motivazione:

  • “…ove non venga attivato a fronte di richiesta fondata su fatti concreti e circostanziati, di cui non sia spiegata l’irrilevanza ai fini della decisione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013)”;
  • “…nel caso in cui le indagini siano state effettuate, ma a fronte di contestazioni circostanziate sull’esito e la completezza delle stesse venga richiesto al giudice di discostarsi dall’elaborato peritale o di effettuare delle integrazioni”.

In particolare, quanto all’eventuale richiesta di rinnovazione della CTU:

  • la stessa è ammissibile anche in appello “…ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova”;
  • qualora il Giudice neghi la richiesta di rinnovazione, lo stesso, pur non essendo tenuto a darne motivazione, che ben può essere implicita, “…è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015)”.

Medesimo discorso valgasi in merito al potere discrezionale del giudice di accogliere o meno istanze di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza “…senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019; Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019)”.

Ritornando sull’obbligo di motivazione, gli Ermellini chiariscono da ultimo che “…il principio per cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento – non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili – non trova applicazione allorquando le censure all’elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenziano anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato (nella specie, oggetto di una prima stesura e di un postumo immotivato ripensamento a opera del consulente d’ufficio, oggetto di critiche anche nel merito), ipotesi nella quale la sentenza di appello, che ometta di motivare l’adesione acritica alle predette conclusioni, si rivela a sua volta nulla (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024)”. In altri termini, qualora siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate alle risultanze della CTU “…il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018)”.

A ciò consegue pertanto che “…l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla CTU è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte, non consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024)”.

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La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 21969/2024 del 24 aprile 2024, depositata in data 5 agosto 2024, ha fornito essenziali chiarimenti sulla portata della volontà del minore, qualora espressa con consapevolezza e maturità, capace di fondare essa sola l’interruzione dei rapporti con i suoi genitori, e ciò indipendentemente da una valutazione di un’eventuale responsabilità dei genitori e degli stessi motivi addotti dal figlio.

 

Il caso.

La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di una sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino, in un giudizio di separazione vertente altresì sull’affidamento e mantenimento di una figlia adolescente, aveva prorogato l’affidamento temporaneo della minore agli zii paterni, attribuendo agli affidatari l’esercizio della responsabilità genitoriale sulla stessa, confermando altresì l’interruzione degli incontri della figlia con il padre e con la madre.

La decisione di interrompere le frequentazioni tra la figlia e i genitori veniva fondata dai giudici d’appello non solo sulle risultanze delle relazioni dei servizi sociali e sul rappresentato fallimento dei percorsi intrapresi dai genitori per il recupero della capacità genitoriale, ma soprattutto sulla volontà esternata dalla stessa minore di non aver più alcun rapporto con i genitori.

Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione il padre, dolendosi inter alia:

  • dell’illegittima ingerenza dell’autorità statale su diritti consacrati agli articoli 29 e 30 Cost. nonché art. 8 CEDU e art. 24, par.3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE;
  • dell’omessa audizione dei nonni paterni della minore, a cui lo stesso non avrebbe mai rinunciato.

 

La decisione della Suprema Corte.

Ad avviso degli Ermellini tutti i motivi di ricorso sono da ritenersi inammissibili, dando continuità ad un risalente orientamento, fondato sui principi consacrati nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, secondo cui “…la circostanza che un figlio minore, divenuto oramai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione, o, addirittura, di ripulsa, – tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario (cfr. cass. 317/1998)”.

 

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto:

  • correttamente e ampiamente motivato dal giudice del gravame la totale inidoneità paterna “…immaturo ed affetto da ossessioni patologiche, ad intrattenere rapporti sereni ed equilibrati con la figlia, nonostante i tentativi fatti per consentirgli un recupero della capacità genitoriale, falliti per il suo comportamento, a tratti perfino aggressivo”;
  • dirimente l’accertamento operato dalla Corte d’Appello “…sulla base della relazione della curatrice – che l’interruzione di ogni contatto con il padre corrisponde alle ‘accorate richieste (della minore)’, rimaste fino ad allora inascoltate”;
  • il grado di maturità e consapevolezza della minore, giudicata “…intellettivamente molto dotata, con una maturità superiore all’età, che ha sempre mostrato una piena autonomia di giudizio e una non comune lucidità di lettura degli avvenimenti in cui è stata coinvolta”.

 

La Corte di Cassazione spingendosi oltre il caso concreto, chiarisce altresì come la sospensione degli incontri genitore figlio possa essere disposta indipendentemente sia “dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio” che “dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti”.

Ad avviso della Suprema Corte infatti, la valutazione demandata al giudicante verte sulla “profondità e intensità” dei predetti  sentimenti e su un giudizio prognostico sugli effetti che “…il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare” ovvero se “ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa”.

La Cassazione, con la l’ordinanza 13345/2023 pubblicata il 16 maggio 2023, fornisce un prezioso contributo sulla questione, definendo le condizioni al verificarsi delle quali sorge a carico dei nonni l’obbligo di farsi carico del mantenimento dei nipoti.

I Giudici del Supremo Collegio partono dal presupposto che l’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori.

Tuttavia, se uno dei due genitori non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, “l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui”.

L’obbligo dei nonni di contribuire al mantenimento dei nipoti, quindi, è un obbligo sussidiario rispetto a quello primario dei genitori, per attivare il quale non è tuttavia sufficiente che l’altro genitore non contribuisca al mantenimento dei figli, “se l’altro genitore è in grado di mantenerli” (Cass. n. 10419 del 02/05/2018).

Pertanto gli elementi necessari perché il genitore chieda ed ottenga in giudizio l’ordine agli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori di contribuire al mantenimento dei nipoti sono: – il rifiuto o l’omissione dell’altro genitore agli obblighi di mantenimento dei figli: – l’impossibilità per il richiedente di contribuire da solo a tutte le esigenze economiche dei figli.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei Giudici di legittimità, la madre ha agito in giudizio per richiedere il contributo dei nonni al mantenimento della figlia, precisando:

  • che il padre si era sottratto ad ogni obbligo nei confronti della minore, non solo economico, ma anche di cura ed educativo, avendo cambiato molteplici volte residenza e datore di lavoro, rendendosi irreperibile e impedendo in tal modo alla madre di esperire le azioni a tutela del credito;
  • che la madre era titolare di un reddito bassissimo, insufficiente a far fronte alle molteplici esigenze della minore;
  • che, per di più, dovendosi occupare da sola della figlia, non poteva dedicare maggior tempo per accrescere i propri redditi;
  • che i nonni erano titolari di pensioni e proprietari di diversi immobili.

I nonni si sono opposti all’accoglimento della domanda, ma sia in primo che in secondo grado i Giudici hanno dato ragione alla madre, ponendo a carico degli ascendenti l’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti nella misura di € 200,00 mensili.

I nonni ricorrono allora in Cassazione, evidenziando che la madre non aveva comprovato di aver esperito tutti i rimedi necessari nei confronti del padre dei figli per recuperare il proprio credito.

La Suprema Corte ha respinto il ricorso degli ascendenti, sulla base dei principi sopra richiamanti, evidenziato che nel caso di specie, era stata bene esaminata e valutata la situazione economica dei genitori e dei loro comportamenti, segnatamente stigmatizzando il comportamento del padre, del tutto elusivo, di ogni compito di cura, istruzione, educazione ed economico della figlia, che gravano sulla sola madre, capace di una produzione reddituale inadeguata al mantenimento dei minori.

“Da ciò consegue” – statuiscono i Giudici di legittimità – “che, in questa situazione, le esigenze di vita della minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre, e pertanto i nonni sono tenuti al loro contributo”.

Avv. Marzia Capomagi

Negli ultimi anni si sono registrate molteplici pronunce dei Tribunali di tutta Italia, originate dai ricorsi di genitori contrari alla presenza di immagini e video dei minori sui social, pubblicate dall’ex partner.

Ne è un chiaro esempio l’ordinanza del 30 agosto 2021 con cui il Tribunale di Trani – pronunciandosi in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da un padre al fine di veder inibita la pubblicazione di immagini della figlia sul noto social network “Tik Tok” per mano (o meglio click) dell’ex moglie – ha giudicato ammissibile il reclamo e illegittima la condotta materna, alla luce della mancata contestazione della condotta addebitatale nonché della mancata prova del consenso paterno (non desumibile, ad avviso della Corte, dalla possibilità per il ricorrente di controllare e/o accedere al profilo dell’ex moglie):

  • condannando la madre della minore “…alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi alla minore … , inseriti su social networks, comunque denominati”;
  • inibendo “…dal momento della comunicazione del presente provvedimento a Caia la diffusione sui social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo alla minore … …, in assenza dell’espresso consenso del padre”;
  • determinando “ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro 50,00, la somma dovuta da Caia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore della minore, da versarsi su conto corrente intestato alla medesima”.

Ad avviso del Tribunale pugliese, infatti, la pubblicazione di video ed immagini di minori senza il consenso dell’altro genitore integra la “….violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali” ed in particolare:

  • dell’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), che recita: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”;
  • del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 1991 che prevedono rispettivamente:
    • l’art. 1 l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto;
    • l’art. 16 che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti“);
  • l’art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018) “che considera l’immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell’art. 4, lett. a), b) c) D.lgs. n. 196 del 2009 e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicchè nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L. n. 633 del 1941)”;
  • l’art. 2 quinquies del D.lgs. n°101/2018 che recita: “il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”.

In merito da ultimo al requisito del periculum, il collegio, richiamando la nota pronuncia del 19 settembre 2017 del Tribunale civile di Mantova, ha condivisibilmente rilevato come “…il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network” e ciò in quanto “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati”.

Quanto sopra è stato del resto ribadito in modo pressoché unanime nel corso degli anni da diverse autorità giudiziarie, tra cui il Tribunale civile di Rieti e di Mantova.

In particolare, il Tribunale laziale, con ordinanza del 7 marzo 2019, è giunto alle medesime conclusioni del Tribunale pugliese, affermando:

  • la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, alla luce dell’illiceità del trattamento dei dati personali del minore di anni 14 in mancanza del consenso di chi esercita sullo stesso la responsabilità genitoriale, così come disposto dal già citato art. 2 quinques del Codice Privacy;
  • la sussistenza del requisito del periculum in mora, “…atteso che l’inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet” e ciò in quanto “Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post”;
  • la possibilità di richiedere altresì l’applicazione dell’astreinte ex art. 624 bis c.p.c., ritenuta “…pienamente giustificata dall’esigenza di tutelare l’integrità dei minori e l’interesse ad evitare la diffusione delle proprie immagini a mezzo web nonchè, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto degli obblighi sopra sanciti”.