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La Corte di Cassazione, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha dichiarato ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rientro nella residenza abituale del minore, illecitamente trasferito in altro Stato, emesso dal Tribunale dei Minorenni, ai sensi dell’art. 11 paragrafi 6,7,8, del Reg. CE n. 2201 del 2003, in sede di riesame del precedente diniego dell’autorità giudiziaria dello Stato membro ospitante il minore sottratto, ritenendo applicabile per analogia il procedimento previsto nell’art. 7 della l. n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione dell’Aja in materia di sottrazione internazionale del minore) che, nell’ipotesi di domanda formulata per il tramite dell’Autorità centrale, prevede espressamente, al comma quarto, la proponibilità del ricorso per cassazione.

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La Corte, Sezione Lavoro, con sentenza 18 giugno 2010 n°14783 riconosce il diritto agli assegni familiari in relazione ai figli di una coppia di fatto, sebbene il padre fosse ancora legato in matrimonio con altra persona (dalla quale non era peraltro legalmente separato), affermando che la normativa sull’assegno richiede la condizione di figlio naturale riconosciuto e non anche necessariamente l’inserimento nella famiglia legittima.
Secondo detta sentenza:
–   la condizione di figlio naturale riconosciuto si ricollega al riconoscimento, quale atto formale operato dal genitore, possibile anche da parte di persona unita in matrimonio ad altra persona all’epoca del concepimento, ai sensi dell art. 250 c.c.;
–   per altro verso, nella disciplina degli assegni familiari, il concetto di nucleo familiare delineato dal legislatore va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori dal matrimonio, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima.
In giurisprudenza, Cass. Sez. lav. 7 aprile 2000 n.4419 ha recentemente affermato che, nel regime posto dal D.L. 13 marzo 1988, n.69 la convivenza non è richiesta quale presupposto perché sorga il diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare (composto dai coniugi e dai figli, compresi quelli naturali legalmente riconosciuti), ma rappresenta soltanto un elemento di fatto idoneo a comprovare presuntivamente il requisito della vivenza a carico, essendo sufficiente per l’insorgenza del diritto al beneficio, sensibilmente diverso da quello agli assegni familiari, che il genitore, cui spetta l’assegno, provveda abitualmente al mantenimento dei figli. Nè è di ostacolo l’astratta configurabilità di due nuclei familiari in caso di genitori del figlio naturale non riconosciuto, i quali, non legati tra loro da coniugio, non facciano parte dello stesso nucleo familiare, atteso che comunque opera la prescrizione posta dall’art. 2 comma 8-bis DL 69/88 secondo cui, per i componenti del nucleo familiare al quale la prestazione è corrisposta, l’assegno stesso non è compatibile con altro assegno o diverso trattamento di famiglia a chiunque spettante.

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«Posto che la convivenza della bambina con la madre rappresenta un insuperabile impedimento al riavvicinamento dell’altra figura genitoriale, stante il comportamento di diretta o indiretta suggestione e di indottrinamento della piccola che ha fatto nascere in lei un pregiudizio negativo circa la figura paterna, si ritiene necessario disporre l’affidamento esclusivo della bambina al padre al fine di ricostruire un normale rapporto padre-figlia».

Questa la motivazione posta a base del provvedimento del Tribunale di Matera in considerazione del fatto:

– che il dovere primario di ogni genitore è quello di aiutare la personalità del bambino a maturare e ad emergere, intervenendo, pur nel rispetto dei suoi bisogni, affinchè vengano plasmati i profili comportamentali abnormi e contrari al suo stesso interesse;

– che il rifiuto della bambina nei confronti del padre è stato rafforzato e incoraggiato dall’atteggiamento della madre che, anziché aiutare la figlia ad elaborare ed accettare la figura paterna, ha favorito il maturare in lei di istanze oppositive e immotivatamente ostili.

Ma è giudizio imporre la coartazione delle relazioni umane, anche se tra padre e figlia?

Può ritenersi rispettoso dei bisogni di un minore essere sradicato dalle braccia della madre per ritrovarsi, di punto in bianco, affidato coattivamente ad un papà che si conosce poco, con il quale il bambino non ha potuto costruire una relazione e verso il quale mostra dichiarato disagio se non addirittura rifiuto?

E’ veramente difficile rispondere, perché per quanto immotivati e indotti possano risultare i sentimenti repulsivi che il bambino esprime verso un genitore, non vi è dubbio che sono pur sempre espressione del suo essere in quel momento e il problema non può certamente risolversi “imponendogli” lo stravolgimento del suo assetto di vita e delle sue abitudini.

Il problema che si pone è quello di saper leggere e interpretare autenticamente la volontà del bambino di fronte a manifestazioni di disagio o addirittura di rifiuto verso un genitore.

Tuttavia è estremamente distinguere il rifiuto motivato e spontaneo del bambino da quello indotto dal genitore che maggiore influenza esercita su di lui? Come riconoscere un vero e motivato rigetto da una PAS (sindrome da alienazione parentale)?

Nota bene:

– i Giudici di Matera (sentenza 11 febbraio 2010) t prima di giungere al provvedimento estremo sopra citato avevano già disposto l’affidamento della bambina al Servizio Sociale del Comune di Matera, affinchè questo monitorasse e gestisse il rapporto padre-figlia, adottando le misure più idonee a favorire l’evoluzione del rapporto e degli incontri fra il genitore e la bambina, con ordine di relazionare al Tribunale semestralmente;

– la misura dell’affidamento al Servizio sociale non aveva però portato alcun miglioramento nella relazione, atteso che la bambina continuava a mostrare un atteggiamento oppositivo e di rifiuto verso il padre e d’altro canto, la mamma risultava essere poco collaborativa ed anzi piuttosto ostile nei confronti dell’altro genitore;

– risulta infatti dagli atti processuali che la madre avrebbe mosso verso il padre l’accusa di essere un soggetto pericoloso per la figlia e inadeguato al ruolo genitoriale, svalutandone qualsiasi competenza e capacità di relazionarsi con la figlia, senza tuttavia riuscire a provare, in corso di causa, con riscontri oggettivi, molti dei comportamenti negativi attribuiti all’ex partner.

Recita l’art. 9, comma 3, della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con l. 27 maggio 1991, n. 176, “Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo”.

La norma è stata trasposta nella legge 8 febbraio 2006, n. 54, segnatamente con lo statuire il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, in parole semplici, a non essere privato del genitore non affidatario. Il figlio deve crescere unitamente ai due genitori e il principio è ampliato ai casi di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, nullità del matrimonio canonico, ancora, al caso di mancata/cessata convivenza dei genitori non coniugati.

Sancisce l’art. 155 c.c., novellato dall’art. 1, l. 8 febbraio 2006, n. 54, che, in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ricevere cura, educazione, istruzione da entrambi, conservare rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Infatti soltanto il rispetto di una totale par condicio nei confronti del figlio può salvaguardare il diritto del minore a vedere rispettato il migliore rapporto possibile con ciascuno di essi e con i parenti di entrambi i rami.

Per realizzare tale finalità, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa, valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori … Certamente questa normativa tende ad attuare l’ottimale realizzazione dell’interesse dei figli con l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori. Se però fosse pregiudizievole, si potrà disporre l’affidamento monogenitoriale od a soggetti diversi dai genitori (ad esempio, in giurisprudenza si è rilevato come il giudice potrebbe anche decidere di affidare al Comune i figli di genitori separati, qualora, nel corso del giudizio di separazione, questi manifestino un alto tasso di litigiosità, che interferisca negativamente sullo sviluppo del minore). E, nel giudizio va motivata compiutamente la scelta non condivisa, esprimente l’eccezione.

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Ai fini della determinazione della quota di eredità riservata al legittimario, il valore dei beni residui e di quelli donati in vita dal “de cuius” va calcolato al momento dell’apertura della successione; l’inizio di un procedimento di trasformazione urbanistica (qualificazione attribuita dal piano regolatore generale addottato dal Comune) è di per sé sufficiente ad incidere sul valore di mercato di un immobile, risultando irrilevanti le vicende successive quali la mancata approvazione o la modificazione dello strumento stesso da parte del Comune.

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Si legge nel terzo comma dell’art.155 c.c., applicabile nel caso di affido condiviso “la potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”

Testualmente la norma sembra imporre la decisione congiunta solo per le “decisioni di maggiore interesse”; ma, contestualmente, prevede la possibilità dell’esercizio separato della potestà, unicamente per le “questioni di ordinaria amministrazione”; e quindi di esclusivo carattere patrimoniale.
Cioè a dire: – i genitori devono trovare un “previo accordo” non solo sulle decisioni, in senso stretto, “di maggior interesse“, ma su quasi tutto; salvo che sulla “ordinaria amministrazione” (allorché il giudice abbia stabilito l’esercizio separato della potestà).

Ergo al di fuori della ipotesi testualmente prevista per le “questioni di ordinaria amministrazione” non c’è spazio per un esercizio della potestà ad entrambi i genitori che non sia anche assolto di comune accordo, almeno implicitamente
Solo, in fatti, nel caso in cui i genitori trovino comuni linee educative e riescano a superino eventuali conflitti nell’interesse dei figli l’esercizio della potestà ad entrambi potrà dirsi davvero rispondente all’interesse della prole.

Per decisioni di maggiore interesse, è stata indicata dalla giurisprudenza, ad esempio: – la scelta della scuola da fare frequentare al figlio (Trib. Bologna 13 giugno 2007 e Trib. Napoli 27 febbraio 2007); – la scelta della residenza del figlio, potendo essendo la rilevante distanza  tra le residenze dei genitori un concreto ostacolo all’affidamento condiviso (Trib. Pisa 20 dicembre 2006; Trib. Minorenni Emilia Romagna 6 febbraio 2007; Corte di Appello Bologna 29 dicembre 2006; Trib. Rimini 21 ottobre 2006).
A chi dovesse ritenere, poi, che sovente non è semplice trovare l’accordo, non si può che ribattere che è vero e che, allo stato, l’unica soluzione è quella di rivolgersi al Giudice, eventualmente proponendo un ricorso ex art. 709 ter c.p.c.

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[:it]Quanto al regime dell’assegnazione di beni in locazione o in comodato

 

Nell’ipotesi in cui la casa familiare sia stata concessa in locazione, il genitore affidatario o collocatario subentra nel rapporto locativo, ex lege, e sarà quindi obbligato a corrispondere il canone in via esclusiva, anche quando il contratto originario sia stato sottoscritto da entrambi i coniugi (cfr. Cass. 30 aprile 2009, n. 10104). Ovviamente il Giudice dovrà tener conto del predetto a carico del genitore assegnatario.

 

Qualora, invece, la casa familiare sia stata concessa in comodato da un terzo, l’assegnazione non comporta di per sé un aggravio economico, a causa della normale gratuità di tale tipo di contratto e di esso dovrà tenersi conto ai fini della quantificazione del mantenimento. Il contratto di comodato continuerà in tal caso con il genitore assegnatario senza che muti né la natura né il contenuto del titolo di godimento del bene.

 

Ove il comodato di un bene immobile sia stato stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, si versa nell’ipotesi del comodato a tempo indeterminato, caratterizzato dalla non prevedibilità del momento in cui la destinazione del bene verrà a cessare. Infatti, in tal caso, per effetto della concorde volontà delle parti, si è impresso allo stesso un vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari (e perciò non solo e non tanto a titolo personale del comodatario) idoneo a conferire all’uso — cui la cosa deve essere destinata — il carattere implicito della durata del rapporto, anche oltre la crisi coniugale e senza possibilità di far dipendere la cessazione del vincolo esclusivamente dalla volontà, ad nutum, del comodante.

In tal caso, qualora la stipulazione del comodato sia stata espressamente finalizzata alla soddisfazione delle esigenze abitative della famiglia, il comodante non può opporsi alla continuazione del godimento in favore dell’assegnatario, salvo che non si verifichi la condizione di cui all’art. 1809 comma 2 c.c., cioè a dire  la sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno del comodante (vedi sul punto Cass. 11 febbraio 2007, n. 3179; Cass. 6 giugno 2006, n. 13260, Cass., sez. un., 21 luglio 2004, n. 13603).

Invece, secondo Cass. 7 luglio 2010 n. 15986, trova applicazione in tal caso la disciplina del comodato senza determinazione di durata o precario, con l’effetto che il proprietario potrà riavere l’immobile anche se la casa sia stata assegnata al coniuge affidatario o collocatario, a semplice richiesta della restituzione, ai sensi dell’art. 1810 c.c., non già dell’art. 1809 comma 2 c.c.[:]

[:it]La Corte costituzionale, già con sentenza 13 maggio 1998, n. 166, ha riconosciuto il diritto di assegnazione della casa familiare anche in caso di rottura della convivenza more uxorio, ritenendo non fondata, con riferimento agli artt. 3 e 30 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 155 comma 4 c.c., «nella parte in cui non prevede la possibilità di assegnare in godimento la casa familiare al genitore naturale affidatario di un minore, o convivente con prole maggiorenne non economicamente autosufficiente, anche se lo stesso genitore affidatario non sia titolare di diritti reali o di godimento sull’immobile, in quanto — posto: – che la questione deve essere risolta ponendosi sul piano del rapporto di filiazione e delle norme ad esso relative; – che l’art. 261 c.c. enuncia il fondamentale principio in forza del quale il riconoscimento del figlio naturale comporta, da parte del genitore, l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi; – che, nello spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il matrimonio non costituisce più elemento di discrimine nei rapporti tra genitori e figli (legittimi e naturali riconosciuti), identico essendo il contenuto dei doveri, oltre ché dei diritti, degli uni nei confronti degli altri, e la condizione giuridica dei genitori tra di loro, in relazione al vincolo coniugale, non può determinare una condizione deteriore per i figli, poiché quell’insieme di regole, che costituiscono l’essenza del rapporto di filiazione e che si sostanziano negli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione della prole, derivante dalla qualità di genitore, trova fondamento nell’art. 30 Cost., il quale richiama i genitori all’obbligo di responsabilità; – che il valore costituzionale di tutela della filiazione trova concreta specificazione nelle disposizioni previste dagli artt. 147 e 148 c.c., che, in quanto complessivamente richiamate dal successivo art. 261, devono essere riguardate nel loro contenuto effettivo, indipendentemente dalla menzione legislativa della qualità di coniuge, trattandosi dei medesimi doveri imposti ai genitori che abbiano compiuto il riconoscimento dei figli naturali; – e che l’obbligo di mantenimento della prole, sancito dall’art. 147 c.c., comprende in via primaria il soddisfacimento delle esigenze materiali, connesse inscindibilmente alla prestazione dei mezzi necessari per garantire un corretto sviluppo psicologico e fisico del figlio, e segnatamente, tra queste, la predisposizione e la conservazione dell’ambiente domestico, considerato quale centro di affetti, di interessi e di consuetudini di vita, che contribuisce in misura fondamentale alla formazione armonica della personalità del figlio — l’interpretazione sistematica dell’art. 30 Cost., in correlazione agli artt. 261, 146 e 148 c.c., impone che l’assegnazione della casa familiare nell’ipotesi di cessazione di un rapporto di convivenza more uxorio, allorché vi siano figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, deve regolarsi mediante l’applicazione del principio di responsabilità genitoriale, il quale postula che sia data tempestiva ed efficace soddisfazione alle esigenze di mantenimento del figlio, a prescindere dalla qualificazione dello status».
Oggi l’art. 4 comma 2 l. 8 febbraio 2006, n. 54 (legge sull’affido condiviso) ha espressamente previsto l’ampliamento dell’ambito della sua applicazione, oltre che in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati.
Nota bene:
– spetta abitualmente al tribunale per i minorenni la competenza a decidere su tutte le questioni rilevanti conseguenti alla rottura del rapporto familiare di fatto, ivi compresa quella relativa al’assegnazione della casa familiare;
– secondo parte della giurisprudenza laddove vengano proposte, in via esclusiva, questioni di natura economica, la competenza potrebbe spetta al tribunale ordinario.[:]