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Con sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011 la Corte di Cassazione ha interpretato la legge, nel caso in esame l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967 in materia di adozioni dei minori, ratificata con legge n.357 del 1974, ponendo in rilievo:

– che la norma in questione non è autoapplicativa, nel senso che “non conferisce immediatamente ai giudici italiani il potere di concedere l’adozione di minori a persone singole al di fuori dei limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale“;

– che la norma attribuisce “al legislatore nazionale la facoltà – e non l’obbligo – di prevedere la possibilità di adozione anche per le persone singole, cosicché perché tale adozione possa avere luogo in Italia è necessaria l’interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti all’adozione da parte della persona singola.

Quindi, in assenza di un’apposita legge (la quale ove emanata non sarebbe in contrasto con la Convenzione), non è possibile, allo stato al giudice accogliere una richiesta di adozione da parte di una persona singola

La Cassazione ha  conseguentemente rigettato quindi la richiesta di una mamma adottiva di Genova di ottenere l’adozione nella formula piena per la bimba, con la quale ha vissuto nella Federazione Russa e negli Usa, dove l’adozione è stata dichiarata efficace.

L’adozione – nella formula «speciale» – è stata però consentita e trascritta in Italia, con decreto della Corte di Appello di Genova nel 2009.

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Una delle forme di garanzia per l’adempimento degli obblighi economici stabiliti in sede di separazione è costituita dall’ordine diretto ai terzi, debitori del coniuge inadempiente, di versare direttamente somme periodiche a favore degli aventi diritto.

Abitualmente, detti terzi sono il datore di lavoro dell’obbligato o il conduttore di un immobile di proprietà dello stesso, ma potrebbe anche trattarsi del debitore di somma determinata, non necessariamente di prestazioni periodiche.

La natura pensionistica del debito del terzo non escluda ovviamente la possibilità per il giudice di ordinare il versamento diretto al coniuge separato (Cass. n.13630/1992).

Il potere di ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto, postula una valutazione di opportunità che prescinde da qualsiasi comparazione tra le ragioni poste a fondamento della richiesta avanzata da questi ultimi e quelle addotte a giustificazione del ritardo nell’adempimento, implicando esclusivamente un apprezzamento in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento, e quindi a frustrare le finalità proprie dell’assegno di mantenimento” (Cass. civ. n. 23668/06; n. 1095/90; n.7303/83;).

La misura cautelare in commento è applicabile anche alla separazione consensuale (così come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n°144/83).

Ovviamente l’ordine al terzo può essere disposto anche in caso di mancato pagamento di somme dovute per il mantenimento dei figli minori (Cass. n.10813/96 e Cass. n. 6557/97)

Una decisione di merito ha disposto che l’adempimento del debitore, successivo all’istanza di distrazione, non preclude l’accoglimento della stessa (Tribunale Taranto 8.11.1996).

E’ discusso se all’ordine al terzo, pronunciato ex art. 156, 6° co., si applicano i limiti previsti per il pignoramento delle retribuzioni (T. Modena 5.2.1999;  Cass. 12204/98

La competenza spetta Tribunale ordinario, il quale decidere dopo aver sentito l’inadempiente e il pubblico ministero, e aver raccolto le informazioni del caso.

Se il terzo – che non è parte del procedimento – si rifiuta di adempiere all’ordine, eccependo l’inesistenza del debito, il coniuge avente diritto potrà promuovere un giudizio ordinario di accertamento dell’obbligo del terzo, con eventuale richiesta di condanna del terzo al risarcimento del danno.

Nella specie il Tribunale di Caltanissetta 7 febbraio2011, a fronte del ritardo, di pochi giorni, nel versamento dell’assegno di mantenimento alla moglie ordina al marito   il versamento diretto della somma dovuta a chi è tenuto alla corresponsione dello stipendio all’obbligato.

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la Cassazione, in una recentissima pronuncia, ha statuito che si deve continuare a corrispondere l’assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, già sposato, se è uno studente universitario e non si è ancora realizzato professionalmente. Il matrimonio di un figlio, infatti, non e’ condizione “sufficiente” per fare sospendere l’assegno di mantenimento a carico dei genitori.

La Suprema Corte si allinea al proprio consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia di mantenimento dei figli, che ha affermato che l’assegno di mantenimento va corrisposto in ogni caso in cui il figlio non abbia raggiunto una propria indipendenza economica, senza che assumano rilievo, pertanto, né il raggiungimento della maggiore età (Cass. civ. n°23590/2010) nè lo svolgimento di un’attività lavorativa, purché precaria e da sola non sufficiente a consentirgli un’indipendenza economica (Cass. civ. n°18/2011).

Il caso che ha generato la pronuncia in esame ha ad oggetto il ricorso di madre separata, che si era opposta ad un doppio giudizio sfavorevole, nel quale i giudici del Tribunale di Ferrara prima e della Corte d’appello di Bologna, successivamente, avevano esonerato l’ex marito dal continuare a mantenere la figlia sulla base del fatto che aveva conseguito un titolo di laurea spendibile nel mondo del lavoro e si era sposata. La figlia, infatti, pur avendo conseguito un diploma di laurea in scienze motorie che le avrebbe consentito di insegnare educazione fisica, aveva preferito coronare il sogno di fare il medico e si era iscritta a medicina. Inoltre, aveva conosciuto un giovane, marito, anch’egli studente, privo di mezzi economici, con il quale si era poi sposata, pur continuando a vivere con la madre. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso della madre, afferma che “il matrimonio del figlio maggiorenne gia’ destinatario del contributo del mantenimento a carico di ciascuno dei genitori ne comporta l’automatica cessazione” in quanto “la costituzione del nuovo nucleo” fa si’ che “i coniugi attuino (in potenza) una comunione spirituale e materiale”: tuttavia, nel caso di specie, tale elemento non ha trovato realizzazione visto che al matrimonio non era seguito nessun mutamento sostanziale per la figlia che aveva continuato a vivere, come in passato, con la madre e a frequentare il corso di laurea intrapreso. Inoltre, le condizioni economiche del marito, anche lui ancora studente, non avevano di certo consentito la costituzione di una comunione materiale con la propria moglie.

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[:it]Anche un solo ed unico episodio di percosse, di un coniuge nei confronti dell’altro, costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un’altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni essere umano, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione. Conseguentemente detto episodio, secondo Cassazione 14 gennaio 2011 n. 817, è di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia e può, quindi, determinare l’addebito della separazione.

E’ stato conseguentemente accolto dai Giudici di legittimità il ricorso incidentale, promosso dalla moglie, avverso la pronuncia di appello con cui il giudice di secondo grado aveva escluso l’addebito della separazioni al marito, sotenendo che “un solo episodio di violenza fisica, pur particolarmente riprovevole, non può, ove non corrisponda a un comportamento tendenzialmente reiterativo, ovvero tale da dar vita a un atteggiamento che si radichi in qualche modo nel menage coniugale, considerarsi quale causa o concausa di determinante rilievo della crisi coniugale, proprio in quanto l’isolata episodicità del fatto patologico presuppone in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale all’interno della coppia”.
Cassazione, Sezione Prima, 14 gennaio 2011 n. 817
Svolgimento del processo
Con sentenza parziale datata 21.1.04 (dep. il 16.2.2004) il Tribunale di Macerata dichiarava la separazione coniugale tra A.L. e S.C., addebitando la separazione al marito, disponendo la prosecuzione del giudizio al fine di decidere in ordine alle questioni economiche controverse.
Detta sentenza veniva impugnata dall’ A. dinanzi alla Corte d’Appello di Ancona, che, con sentenza 9.11.11.2005, in parziale riforma della sentenza summenzionata, revocava la pronuncia di addebito all’ A. Avverso detta sentenza A.L. ha proposto ricorso per cassazione basato su due motivi illustrati con memoria. S. C. ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, cui l’ A. ha resistito con controricorso.
Motivi della decisione
Con il primo motivo l’ A. denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (artt. 143 e 151 c.c. e art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Deduce il ricorrente che la corte di merito avrebbe omesso ogni pronuncia su alcuni motivi di gravame e precisamente, in sintesi: avrebbe omesso di pronunciare sul motivo attinente alla violazione da parte della S. del dovere di fedeltà coniugale, inteso non solo come esclusività del rapporto sessuale, ma anche come assunzione di un impegno di dedizione fisica e spirituale (intesi come impegno a non tradire l’altrui fiducia, identificandosi detto dovere soprattutto con il concetto di dignità personale e solidarietà familiare. La predetta avrebbe tenuto una serie di comportamenti, come comprovato dalle risultanze processuali, posti in essere al solo scopo di ledere la dignità dell’ A.; avrebbe omesso nel pronunciare su violazioni di doveri, quale quello di cercarsi un lavoro e di rispettare la cultura e professionalità del coniuge, scaricando sullo stesso tutte le proprie frustrazioni ed insoddisfazioni, traducendole in desiderio di rivalsa, con la conseguenza di interpretare ogni affermazione del coniuge nel campo professionale e sociale come diminuzione del proprio essere nella vita familiare e nei rapporti interpersonali. In definitiva la corte di merito non avrebbe valutato violazioni di doveri, rientranti nel cd. principio paritario, implicante l’aiuto vicendevole, la reciproca protezione ed il mutuo sostegno nelle necessità quotidiane.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).
Secondo il ricorrente il giudice a quo non avrebbe adeguatamente giustificato la decisione adottata in relazione al motivo attinente alla attività lavorativa mai svolta dalla S., avendo detto giudice ritenuto di escludere il dovere della moglie di attivazione del suo potenziale lavorativo solo alla luce dei consistenti redditi del marito; non avrebbe motivato adeguatamente in ordine alla denunciata violazione del dovere di assistenza morale, avendo preso in considerazione, al fine di operare tale valutazione, esclusivamente l’episodio della mancata partecipazione della moglie alla veglia funebre in occasione del decesso della suocera, senza valutare tale episodio nel contesto di altre circostanze che in una considerazione complessiva dei fatti avrebbero dovuto condurre il giudice a ritenere l’esistenza della denunciata violazione.
I due motivi del ricorso principale, che essendo strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
Numerosi studiosi della materia ritengono che l’osservanza dell’esclusiva sessuale rappresenti solo un aspetto ed una naturale conseguenza dell’adempimento del dovere di fedeltà, che andrebbe inteso, secondo un significato più esteso, quale dedizione piena verso l’altro coniuge. Il ricorrente propone in questa sede questa tesi contraddetta, però, da altri validi studiosi. Il ricorrente, sulla base di questo più ampio contenuto del dovere di fedeltà coniugale, elenca alcune circostanze, che non sarebbero state considerate dal giudice a quo, e che, se valutate, avrebbero dovuto portare detto giudice ad addebitare alla S. la separazione.
Dalla sentenza impugnata risulta che il giudice a quo ha preso in considerazione i comportamenti addebitati alla moglie dall’ A. e ne ha dato una diversa, adeguata e plausibile giustificazione, diversa da quella che l’ A. ha attribuito agli stessi in sede di merito ed ora vorrebbe attribuire in sede di legittimità, per cui il ricorso appare ai limiti dell’ammissibilità, richiedendo il ricorrente, in definitiva, alla Corte di Cassazione di procedere ad una nuova e diversa valutazioni dei fatti non consentita in sede di legittimità.
Prima di procedere all’esame del ricorso incidentale va esaminata l’eccezione di inammissibilità dello stesso per essere stato notificato alla parte personalmente e non al difensore officiato per la proposizione del ricorso principale.
L’eccezione è infondata. Il controricorso con l’incluso ricorso incidentale, come risulta dalla relata di notifica, è stato notificato ad A.L. presso l’avvocato domiciliatario R. L., in via (…), , che è il legale presso il quale il difensore del ricorrente G. B., del Foro di Macerata, ha eletto il domicilio in (…), come si evince dalla procura in calce al ricorso per cassazione. La predetta notifica soddisfa pertanto l’esigenza di assicurare che il controricorso con il ricorso incidentale vengano portati a conoscenza della parte, come rappresentata dal suo difensore tecnico e come tale qualificato a valutare l’opportunità di contro dedurre, cosa che è stata fatta, sanando in tal modo, ammesso che possa ritenersi sussistente, l’irritualità della notifica.
Con il ricorso incidentale la S. denuncia violazione e falsa applicazione art. 151 c.c., comma 2, e dell’art. 143 c.c., nonché difetto di motivazione.
Tale ricorso è fondato.
Il giudice a quo ha escluso l’addebito della separazioni all’ A., affermando che “un solo episodio di violenza fisica, pur altamente riprovevole, non può, ove non corrisponda ad un comportamento tendenzialmente reiterativo (tale cioè da dar vita ad un atteggiamento che si radichi in qualche modo nel “menage” coniugale) considerarsi quale causa o concausa di determinante rilievo della crisi coniugale, proprio perchè la isolata episodicità del fatto patologico presuppone “in re ipsa” che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale all’interno della coppia”.
Tale affermazione non può essere condivisa. Il giudice a quo ha omesso di considerare che la S. è stata indotta a presentare istanza di separazione subito dopo tale gravissimo episodio, asserendo che tale fatto non costituiva un comportamento isolato, ma che il marito era solito “alzare le mani” per futili motivi; circostanza questa che il giudice a quo avrebbe dovuto valutare alla luce delle provate percosse, inflitte dal marito alla moglie per avere la stessa gettato nella spazzatura un pezzo di pane raffermo, cioè per un futilissimo motivo.
Il fatto che risulti provato, per testi, un unico episodio di percosse, non può far ritenere, dinanzi alle affermazioni della S. di comportamenti di violenza non isolati, avvenuti tra le mura domestiche e, quindi, difficilmente provabili, in mancanza di lesioni evidenti, tramite testi, che l’episodicità del fatto, ritenuta senza una adeguata e logica motivazione, presuppone “in re ipsa” che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia.
Con tale affermazione si viene ad affermare che un solo episodio di percosse non è di per sé un fatto grave e non è lesivo e gravemente lesivo della dignità della persona umana, tesi che assolutamente non può essere condivisa. Un simile comportamento costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un’altra persona e disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, che è il principio che sta alla base di tutti i diritti fondamentali considerati dalla nostra Costituzione, ed è, pertanto, comportamento di per sé idoneo a sconvolgere definitivamente l’equilibrio relazionale della coppia.
Per quanto precede, mentre il ricorso principale – che va previamente riunito a quello incidentale, perchè proposti avverso la medesima sentenza – deve essere respinto, il ricorso incidentale deve essere accolto; la sentenza deve essere cassata in relazione all’accoglimento di tale ricorso e la causa deve essere rinviata alla Corte d’Appello di Ancona, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, che nel giudicare si adeguerà al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, accoglie l’incidentale, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Ancona in diversa composizione.
Depositata in Cancelleria il 14.01.2011

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All’affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse dei figli minori.

A tale regola non fa eccezione il Tribunale di Nicosia (cfr. l’allegata ordinanza del 14 dicembre 2010, pronunciata all’esito della fase presidenziale del giudizio di separazione tra coniugi), secondo cui: «l’eventuale relazione omosessuale della madre, laddove non comporti un pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla individuazione della dimora degli stessi presso l’abitazione della genitrice, stante la tenera età dei bambini».

Analoghe considerazioni si rinvengono in altre sentenze: Trib. Bologna 15 luglio 2008; Trib. Napoli, 28 giugno 2006, in Giur. merito, 2007, 178, poi confermata da App. Napoli, 11 aprile 2007, n. 1067, in Fam., pers. e succ., 2008, 234 e, da ultimo, Cass., sez. I., 18 giugno 2008, n. 16593, inFamiglia e dir., 2008, 1106….

Il tribunale ha anche affermato che l’atteggiamento del marito non può essere considerato discriminatorio nei confronti della ex moglie: “E’ umanamente comprensibile – scrive il giudice – soltanto in questa prima fase per il disagio conseguente al fallimento dell’unione matrimoniale e tenuto conto del contesto sociale di un piccolo centro“; essendo tuttavia evidente che il protrarsi di tale condotta potrebbe essere sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso dei figli comporta anche a carico del genitore non stabilmente convivente con loro, non valendo ad offrire ai figli quell’ambiente familiare stabile e sereno a cui gli stessi hanno diritto (cfr. sul punto anche Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587, inForo it., 2010, I, 428).

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Ribadisce la Cassazione, sezione lavoro con sentenza 13 dicembre 2010, n. 25145:

– “la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell’organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l’andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l’indubbia qualificazione professionale, nonché per l’ampia, responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell’azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell’ambito del singolo settore produttivo”.

– Ne consegue che tenendo conto della possibile complessità delle strutture aziendali contemporanee, sono qualificabili come veri e propri dirigenti anche quelli c.d. medi o minori “sempre che rientrino nella previsione e definizione della contrattazione collettiva, che ne può differenziare  nell’ambito dell’autonomia negoziale propria delle organizzazioni sindacali -pure la disciplina attraverso una modulazione delle tutele rescissorie sulla base del grado di rappresentatività, di autonomia e di responsabilità in concreto riconosciuto” (così Cass. S.U. n. 7880/07, cit.).

– Restano peraltro esclusi dalla disciplina speciale, legale e contrattuale collettiva, stabilita per la categoria dei dirigenti unicamente “i c.d. pseudo-dirigenti cioè quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire nell’organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quelli dei c.d. dirigenti convenzionali (dirigenti apicali, medi o minori), non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva”.

Conseguentemente:

– La nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento adottata da alcuni contratti collettivi per la categoria dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966:

sul piano soggettivo l’asimmetria trova giustificazione nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o ad una importante deviazione del medesimo dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sulla immagine aziendale a causa della posizione rivestiva dal dirigente, possono, pertanto, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario.

sul piano oggettivo la concreta posizione assegnata al dirigente nell’articolazione della struttura direttiva dell’azienda può divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie del datore di lavoro nell’esercizio di impresa e quindi rendere giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento della stessa sul mercato.

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Si allegano due sentenze del Tribunale di Tivoli in merito alla questione dei termini per l’iscrizione a ruolo delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo, in seguito alla sentenza delle S.U. della Corte di Cassazione, già pubblicata in questo sito:

Nella prima sentenza n°1400 del 12 ottobre 2010, il Giudice  ritiene di non poter procedere ad una pronuncia di improcedibilità:

perché la questione non è stata minimamente oggetto di contraddittorio fra le parti; e  sono affette da nullità le sentenze di c.d. “terza via”, cioè basate su un rilievo ufficioso che non sia stato previamente sottoposto al contraddittorio delle parti (in tale senso dispone sia l’articolo 101, secondo comma, c.p.c., introdotto dalla legge n. 69/09,  sia consolidata  giurisprudenza in forza dell’articolo 111, comma 2, Costituzione);

perché alla fattispecie sembra potersi applicare la giurisprudenza di cui all’ordinanza della Corte di Cassazione, sez. II, 2.7.2010, n. 15811, che ha ritenuto possibile la rimessione in termini della parte incorsa in un errore incolpevole, che determinerebbe l’inammissibilità od improcedibilità della domanda, quando “si assista, come nella specie, ad un mutamento, ad opera della Corte di cassazione, di un’interpretazione consolidata a proposito delle norme regolatrici del processo”; infatti, in tal caso, “la parte che si è conformata alla precedente giurisprudenza della stessa Corte, successivamente travolta dall’overruling, ha tenuto un comportamento non imputabile a sua colpa e perciò è da escludere la rilevanza preclusiva dell’errore in cui essa è incorsa;”;

perché tali ultime affermazioni della Corte Suprema rispondono al principio del “giusto processo” (come posto in rilievo nell’ordinanza richiamata), esimendo il Tribunale dalla necessità di rimettere la causa sul ruolo istruttorio per sottoporre alle parti la questione dell’improcedibilità dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente

Nella seconda sentenza n°1416 del 13 ottobre 2010, Il Giudice  concede la remissione in termini ai fini della costituzione, come richiesto degli opponenti ex art. 184 bis c.p.c. (vedi in tal senso Trib. Nola 28.9.2010; Trib. Varese 8.10.2010), in quanto:

–  per costante e protratta interpretazione giurisprudenziale l’onere della costituzione dell’opponente nel termine ridotto di cinque giorni dalla notificazione della citazione in opposizione scattava solo quando la parte opponente avesse effettivamente concesso alla controparte un termine a comparire ridotto, sia per scelta consapevole, sia per errore (vedi Cass. 18942/2006; Cass. 12044/1998; Cass. 3316/1998; Cass. 2460/1995; Cass. 3355/1987; Cass. 12.10.1955), e non in tutti i casi di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la perentoria locuzione utilizzata nell’art. 645 comma 2° c.p.c. secondo la quale “in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà”, e nel caso di specie gli opponenti avevano notificato la citazione in opposizione il 27.5.2009 per l’udienza di prima comparizione del 3.11.2009, concedendo un termine superiore a quello ordinario di 90 giorni, per cui conformandosi incolpevolmente alla costante interpretazione della Suprema Corte si sono costituiti l’ottavo giorno dalla notifica, rispettando il termine di costituzione ordinario di dieci giorni;

– del resto la rimessione in termini serve solo ad evitare la definitività del decreto ingiuntivo scaturente dalla nuova interpretazione delle sezioni unite della Corte di Cassazione per l’improcedibilità derivante dalla tardiva costituzione dell’opponente, equiparata a mancata costituzione (vedi in tal senso Cass. 9684/1992; Cass. 2707/1990; Cass. 1375/1980), mentre il giudizio di opposizione si era articolato attraverso la normale dialettica delle parti, che fino al rilievo d’ufficio della questione, mai ha riguardato l’argomento della tardiva costituzione degli opponenti.

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Alessandro Piazzi, riminese, è il padre che è ricorso a Strasburgo e che, alla fine di un lungo calvario, ha visto riconoscere, dall’Europa, i propri diritti.

Questi i fatti.

Dopo il divorzio, il figlio del Piazzi è stato affidato alla madre, con facoltà per il padre Piazzi di vedere il bambino ogni quindi giorni.

Per un po’ le cose sono andate correttamente.

Poi per il padre è stato sempre più difficile vedere il figlio.

E’ così cominciato il lungo peregrinare del Piazzi tra avvocati e ricorsi; un vero e proprio viaggio nella sofferenza.

Il sig. Piazzi si è allora rivolto al Tribunale dei minori di Bologna,  che interessa i servizi sociali emiliano-romagnoli con il compito di assicurare le visite del padre.

A quel punto, però, la situazione si è incancrenita: il bambino (forse vittima di una sindrome da alienazione genitoriale) non ha più voluto avere rapporti con il padre.

Da qui la decisione del Piazzi di ricorrere, come extrema ratio, a Strasburgo.

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha dato ragione al padre, condannando l’Italia.

In motivazione la Corte ha riconosciuto la delicatezza della situazione e le difficoltà incontrate dalle autorità nel far rispettare le proprie decisioni. Tuttavia ha constatato che ‘tutte le autorità coinvolte non hanno agito tempestivamente. Inoltre, i giudici europei hanno sottolineato che le autorità hanno adottato misure ‘automatiche e stereotipate senza adattarle al caso specifico, e che di fatto non hanno assicurato all’uomo di poter effettivamente godere del suo diritto a vedere il figlio.

Ad Alessandro Piazzi sono stati anche riconosciuti 15 mila euro di danni morali che, con la condanna, lo stato italiano dovrà pagare.

P.S. La Corte europea dei Diritti dell’Uomo è stata istituita nel 1959 a Strasburgo come meccanismo di tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo del 1950.

L’importanza della Convenzione, entrata in vigore nel 1953, non risiede unicamente nell’entità dei diritti da questa tutelati ma anche nel sistema di controllo introdotto allo scopo di esaminare le presunte violazioni e vigilare sull’osservanza, da parte degli Stati, degli obblighi derivanti dalla Convenzione.

Dalla sua creazione, la Corte ha emesso più di 10 000 sentenze che sono vincolanti per gli Stati condannati e inducono i governi a modificare la propria legislazione o la loro prassi amministrativa in numerosi ambiti. Ogni anno, riceve più di 30 000 nuovi ricorsi.

Negli anni, la Corte è stata chiamata a pronunciarsi su violazioni gravissime dei diritti umani, su questioni riguardanti l’essenza stessa dello stato di diritto, nonché su numerosi argomenti sociali quali l’aborto, il suicidio assistito, le perquisizioni corporali, la schiavitù domestica, il diritto di una persona la cui identità genitoriale risulta ignota di conoscere le proprie origini, l’indossare il velo islamico negli istituti scolastici, la tutela delle fonti giornalistiche e la discriminazione nei confronti delle minoranze.

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Si intende per mediazione l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

In Italia l’istituto della mediazione è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (in attuazione dell’art. 60 della legge delega 18 giugno 2009 n. 60), tenuto conto delle linee-guida comunitarie contenute nella Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Il Ministero della Giustizia, con decreto 4 novembre 2010 n°180, ha definito più specificamente l’intera disciplina.

La mediazione è obbligatoria dal 20 marzo 2011 (art. 5) per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

E’ stato prorogato fino al 20 marzo 2012 l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione (in quanto condizione di procedibilità del giudizio) nelle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

L’organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel contratto. Non esistono criteri di competenza territoriale. In ipotesi di conflitto tra più istanze, è competente l’organismo al quale è stata presentata la prima (art. 4.1). La scelta dell’organismo comporta l’accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal responsabile dell’organismo.

La procedura di mediazione inizia attraverso il deposito di un’istanza presso un Organismo di mediazione prescelto (artt. 4.1 e 4.2). L’istanza deve contenere: l’indicazione dell’organismo, l’indicazione delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e entro 15 giorni dal deposito della domanda ha luogo il primo incontro fra le parti (art. 8.1).  La controparte ha la facoltà di rimanere assente (tuttavia, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nell’instaurando giudizio, ex art. 116, 2° comma, c.p.c.). L’iter di mediazione ha la durata massima di quattro mesi.

Il procedimento è caratterizzato da assenza di formalità.
Se le parti raggiungono un accordo, quest’ultimo viene omologato dal Giudice ed assume così efficacia esecutiva: il verbale costituisce titolo esecutivo per avviare l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

A carico del mediatore pende un obbligo di riservatezza assoluto (il cd. segreto professionale): – nessuna delle informazioni acquisite nel corso del tentativo di mediazione, quindi, potrà essere utilizzata nel corso dell’eventuale successivo procedimento giurisdizionale; – il mediatore e chiunque opera all’interno dell’organismo di mediazione non può essere chiamato a testimoniare (art. 9). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale (art. 10.1).

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Il verbale di accordo può divenire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000,00 e l’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente.
Alle parti che provvedono al pagamento delle spese è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500,00. In caso contrario, il credito d’imposta è al massimo € 250,00.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, il mediatore può comunque avanzare una proposta di conciliazione.
Se la proposta viene accettata ci si trova nella situazione precedente. Se la situazione non viene accettata e viene dato avvio al procedimento giurisdizionale, le spese legali saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la proposta conciliativa nel caso in cui la sentenza corrisponderà alla proposta disattesa.
Alla parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, anche se vittoriosa, Il giudice potrà addebitare alcune conseguenze economiche del processo (art. 13).

Quanto alle spese del procedimento di mediazione: – se si tratta di un organismo pubblico, le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia; – se invece si tratta di un organismo di mediazione privato, gli importi sono stabiliti sulla base di tariffe previamente approvate dal Ministero della giustizia.

I soggetti aventi titolo ad ottenere, in sede giurisdizionale, il gratuito patrocinio non saranno tenuti a versare alcun compenso per il procedimento di mediazione.

Allo stato sono previste tre distinte tipologie di mediazione: – mediazione obbligatoria: il previo esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della successiva domanda in sede giurisdizionale; – mediazione volontaria: è quella liberamente scelta dalle parti; – mediazione “delegata”: si verifica quando il Giudice, in corso di causa, sollecita queste ultime ad avvalersi dello strumento conciliativo (il termine ultimo per tale invito è l’udienza di precisazione delle conclusioni; oppure, ove questa non sia prevista dal rito, prima della discussione della causa).

In caso di mancato esperimento del previo obbligatorio tentativo di mediazione, la relativa eccezione deve essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza, entro la prima udienza, o rilevato d’ufficio dal Giudice. In caso di mancata contestazione, il procedimento prosegue normalmente.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione e su invito del giudice non si applicano all’azione civile nel processo penale (art. 5.4) e ai procedimenti: per ingiunzione (fino alla pronuncia delle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione); per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art 667 c.p.c.); possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 c. 3 c.p.c.); di opposizione o incidentali di cognizione nell’esecuzione forzata; per i procedimenti in camera di consiglio.

Della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del c.p.c. (art. 8.5).

A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l’istanza di mediazione produce gli stessi
effetti della domanda giudiziale e, per una sola volta, impedisce la decadenza (art. 5.6).

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L’art. 156 c.c. prevede al comma primo che con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale può disporre (a determinate condizioni indicate nella norma) l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente all’altro un assegno, quando quest’ultimo non ha redditi adeguati.

A tal proposito la giurisprudenza di legittimità ha precisato:

– che detta disciplina costituisce una deroga al principio generale dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.. (Cass. 21 marzo 1992, n. 3529 e 3 luglio 1996, n. 6087);

– che le istanze delle parti relative al riconoscimento e alla determinazione dell’assegno divorzile o del contributo di mantenimento non possono essere respinte sotto il profilo della mancata dimostrazione, da parte dell’istante, degli assunti sui quali le richieste sono basate.

– che, tuttavia non viene meno il principio della disponibilità della prova in capo alle parti, giacché l’espletamento di indagini da parte della Finanza è previsto, quale che sia la documentazione dalla quale emerga il reddito, solo in caso di contestazione e per tale debba intendersi non la mera negazione, ma la contestazione stessa allorché rivesta sufficiente ragionevolezza (Cass. 23 gennaio 1996, n. 496).

La prova del reddito può essere data, oltre che con la documentazione prevista dalla norma stessa, con qualsiasi mezzo, compresi la presunzione, il ricorso alle nozioni di comune esperienza, nonché, secondo la recente modifica dell’art. 115 c.p.c., anche i fatti non espressamente contestati dalla parte costituita.

Il Giudice non è vincolato a disporre prove d’ufficio, ogni volta che sia contestato un reddito, essendo principio generale per cui l’autorità giudiziaria ha facoltà di ammettere i mezzi di prova dedotti dalle parti e di ordinare gli altri che può disporre d’ufficio, previa valutazione della loro rilevanza e concludenza.

Per tali motivi la giurisprudenza ha concluso che le dichiarazioni dei redditi dell’obbligato, in quanto svolgono una funzione tipicamente fiscale, non rivestono, in una controversia concernente l’attribuzione o la quantificazione dell’assegno di mantenimento, relativa a rapporti estranei al sistema tributario, valore vincolante per il giudice, il quale, nella sua valutazione discrezionale, ben può disattenderle, fondando il suo convincimento su altre risultanze probatorie.

Inoltre, con riferimento ai poteri istruttori d’ufficio, l’esercizio dei medesimi rientra nella discrezionalità del giudice del merito e non può essere considerato come un dovere imposto sulla base della semplice contestazione delle parti in ordine alle loro rispettive condizioni economiche.

Quanto, invece, alla prova presuntiva le circostanze sulle quali la presunzione si fonda devono essere tali da lasciare apparire l’esistenza del fatto ignoto come una conseguenza ragionevolmente probabile del fatto noto, dovendosi ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli ignoti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità. La suprema Corte ha mantenuto sempre un atteggiamento ad essa favorevole, sulla base dell’assunto generale per cui il relativo accertamento per presunzioni non è censurabile in cassazione. Non spetta, infatti, ai giudici di legittimità valutare l’opportunità di fondare la decisione su tale mezzo di prova, nonché la ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare gli elementi di fatto come fonti di presunzione, purché -e questo limite è, invece, sindacabile nel giudizio di legittimità- l’accertamento del giudice di merito sia sorretto da motivazione immune da vizi logici (v. Cass. Civ. 14 maggio 2005, n. 10135).

Nel caso della sentenza in esame, Cass. Sez. 1 16 luglio 2010, n. 16763, i giudici della prima sezione hanno ritenuto immune da vizi logici e giuridici la valutazione di merito dei giudici di appello in ordine alla capacità patrimoniale e reddituale rilevante del marito, commerciante di preziosi, certamente superiore a quella della moglie, insegnante elementare con reddito di circa euro 20.000,00 all’anno, ed idonea quindi a consentirgli l’esborso mensile deciso in sede di merito

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