Alcune precisazioni della qualifica di dirigente e sulla giustificatezza del licenziamento da parte della Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 13 dicembre 2010, n. 25145

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Ribadisce la Cassazione, sezione lavoro con sentenza 13 dicembre 2010, n. 25145:

– “la qualifica di dirigente non spetta al solo prestatore di lavoro che, come “alter ego” dell’imprenditore, ricopra un ruolo di vertice nell’organizzazione o, comunque, occupi una posizione tale da poter influenzare l’andamento aziendale, essendo invece sufficiente che il dipendente, per l’indubbia qualificazione professionale, nonché per l’ampia, responsabilità in tale ambito demandata, operi con un corrispondente grado di autonomia e responsabilità, dovendosi, a tal fine, far riferimento, in considerazione della complessità della struttura dell’azienda, alla molteplicità delle dinamiche interne nonché alle diversità delle forme di estrinsecazione della funzione dirigenziale (non sempre riassumibili a priori in termini compiuti) ed alla contrattazione collettiva di settore, idonea ad esprimere la volontà delle associazioni stipulanti in relazione alla specifica esperienza nell’ambito del singolo settore produttivo”.

– Ne consegue che tenendo conto della possibile complessità delle strutture aziendali contemporanee, sono qualificabili come veri e propri dirigenti anche quelli c.d. medi o minori “sempre che rientrino nella previsione e definizione della contrattazione collettiva, che ne può differenziare  nell’ambito dell’autonomia negoziale propria delle organizzazioni sindacali -pure la disciplina attraverso una modulazione delle tutele rescissorie sulla base del grado di rappresentatività, di autonomia e di responsabilità in concreto riconosciuto” (così Cass. S.U. n. 7880/07, cit.).

– Restano peraltro esclusi dalla disciplina speciale, legale e contrattuale collettiva, stabilita per la categoria dei dirigenti unicamente “i c.d. pseudo-dirigenti cioè quei lavoratori che seppure hanno di fatto il nome ed il trattamento dei dirigenti, per non rivestire nell’organizzazione aziendale un ruolo di incisività e rilevanza analogo a quelli dei c.d. dirigenti convenzionali (dirigenti apicali, medi o minori), non sono classificabili come tali dalla contrattazione collettiva”.

Conseguentemente:

– La nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento adottata da alcuni contratti collettivi per la categoria dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo che su quello oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all’art. 3 della legge n. 604 del 1966:

sul piano soggettivo l’asimmetria trova giustificazione nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali. Anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o ad una importante deviazione del medesimo dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sulla immagine aziendale a causa della posizione rivestiva dal dirigente, possono, pertanto, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario.

sul piano oggettivo la concreta posizione assegnata al dirigente nell’articolazione della struttura direttiva dell’azienda può divenire nel tempo non pienamente adeguata nello sviluppo delle strategie del datore di lavoro nell’esercizio di impresa e quindi rendere giustificata la sua espulsione nel quadro di scelte orientate al miglior posizionamento della stessa sul mercato.

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