A una madre, accusata di essere lesbica, l’affidamento condiviso con domicilio prevalente dei figli minori – Tribunale di Nicosia ordinanza 14 dicembre 2010

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All’affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse dei figli minori.

A tale regola non fa eccezione il Tribunale di Nicosia (cfr. l’allegata ordinanza del 14 dicembre 2010, pronunciata all’esito della fase presidenziale del giudizio di separazione tra coniugi), secondo cui: «l’eventuale relazione omosessuale della madre, laddove non comporti un pregiudizio per la prole, non costituisce ostacolo all’affidamento condiviso dei minori ed alla individuazione della dimora degli stessi presso l’abitazione della genitrice, stante la tenera età dei bambini».

Analoghe considerazioni si rinvengono in altre sentenze: Trib. Bologna 15 luglio 2008; Trib. Napoli, 28 giugno 2006, in Giur. merito, 2007, 178, poi confermata da App. Napoli, 11 aprile 2007, n. 1067, in Fam., pers. e succ., 2008, 234 e, da ultimo, Cass., sez. I., 18 giugno 2008, n. 16593, inFamiglia e dir., 2008, 1106….

Il tribunale ha anche affermato che l’atteggiamento del marito non può essere considerato discriminatorio nei confronti della ex moglie: “E’ umanamente comprensibile – scrive il giudice – soltanto in questa prima fase per il disagio conseguente al fallimento dell’unione matrimoniale e tenuto conto del contesto sociale di un piccolo centro“; essendo tuttavia evidente che il protrarsi di tale condotta potrebbe essere sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso dei figli comporta anche a carico del genitore non stabilmente convivente con loro, non valendo ad offrire ai figli quell’ambiente familiare stabile e sereno a cui gli stessi hanno diritto (cfr. sul punto anche Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587, inForo it., 2010, I, 428).

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