Alcune informazioni in ordine al procedimento di mediazione (D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010)

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Si intende per mediazione l’attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

In Italia l’istituto della mediazione è stato introdotto nel nostro ordinamento dal D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 (in attuazione dell’art. 60 della legge delega 18 giugno 2009 n. 60), tenuto conto delle linee-guida comunitarie contenute nella Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008. Il Ministero della Giustizia, con decreto 4 novembre 2010 n°180, ha definito più specificamente l’intera disciplina.

La mediazione è obbligatoria dal 20 marzo 2011 (art. 5) per le seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

E’ stato prorogato fino al 20 marzo 2012 l’entrata in vigore dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione (in quanto condizione di procedibilità del giudizio) nelle controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.

L’organismo di mediazione è scelto dalla parte istante o determinato nel contratto. Non esistono criteri di competenza territoriale. In ipotesi di conflitto tra più istanze, è competente l’organismo al quale è stata presentata la prima (art. 4.1). La scelta dell’organismo comporta l’accettazione del regolamento, delle indennità e della nomina del mediatore, tra quelli ad esso iscritti, che sarà fatta dal responsabile dell’organismo.

La procedura di mediazione inizia attraverso il deposito di un’istanza presso un Organismo di mediazione prescelto (artt. 4.1 e 4.2). L’istanza deve contenere: l’indicazione dell’organismo, l’indicazione delle parti, dell’oggetto della pretesa e delle relative ragioni. Il responsabile dell’organismo designa un mediatore e entro 15 giorni dal deposito della domanda ha luogo il primo incontro fra le parti (art. 8.1).  La controparte ha la facoltà di rimanere assente (tuttavia, dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il Giudice può desumere argomenti di prova nell’instaurando giudizio, ex art. 116, 2° comma, c.p.c.). L’iter di mediazione ha la durata massima di quattro mesi.

Il procedimento è caratterizzato da assenza di formalità.
Se le parti raggiungono un accordo, quest’ultimo viene omologato dal Giudice ed assume così efficacia esecutiva: il verbale costituisce titolo esecutivo per avviare l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

A carico del mediatore pende un obbligo di riservatezza assoluto (il cd. segreto professionale): – nessuna delle informazioni acquisite nel corso del tentativo di mediazione, quindi, potrà essere utilizzata nel corso dell’eventuale successivo procedimento giurisdizionale; – il mediatore e chiunque opera all’interno dell’organismo di mediazione non può essere chiamato a testimoniare (art. 9). Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale (art. 10.1).

Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo. Il verbale di accordo può divenire titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale (art. 12).
Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di € 50.000,00 e l’imposta è dovuta solo sulla parte eccedente.
Alle parti che provvedono al pagamento delle spese è riconosciuto un credito d’imposta fino a concorrenza di € 500,00. In caso contrario, il credito d’imposta è al massimo € 250,00.

In caso di mancato raggiungimento di un accordo, il mediatore può comunque avanzare una proposta di conciliazione.
Se la proposta viene accettata ci si trova nella situazione precedente. Se la situazione non viene accettata e viene dato avvio al procedimento giurisdizionale, le spese legali saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la proposta conciliativa nel caso in cui la sentenza corrisponderà alla proposta disattesa.
Alla parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, anche se vittoriosa, Il giudice potrà addebitare alcune conseguenze economiche del processo (art. 13).

Quanto alle spese del procedimento di mediazione: – se si tratta di un organismo pubblico, le indennità dovute al mediatore sono stabilite dal decreto del Ministro della giustizia; – se invece si tratta di un organismo di mediazione privato, gli importi sono stabiliti sulla base di tariffe previamente approvate dal Ministero della giustizia.

I soggetti aventi titolo ad ottenere, in sede giurisdizionale, il gratuito patrocinio non saranno tenuti a versare alcun compenso per il procedimento di mediazione.

Allo stato sono previste tre distinte tipologie di mediazione: – mediazione obbligatoria: il previo esperimento del tentativo di mediazione è condizione di procedibilità della successiva domanda in sede giurisdizionale; – mediazione volontaria: è quella liberamente scelta dalle parti; – mediazione “delegata”: si verifica quando il Giudice, in corso di causa, sollecita queste ultime ad avvalersi dello strumento conciliativo (il termine ultimo per tale invito è l’udienza di precisazione delle conclusioni; oppure, ove questa non sia prevista dal rito, prima della discussione della causa).

In caso di mancato esperimento del previo obbligatorio tentativo di mediazione, la relativa eccezione deve essere sollevata dal convenuto a pena di decadenza, entro la prima udienza, o rilevato d’ufficio dal Giudice. In caso di mancata contestazione, il procedimento prosegue normalmente.

Il tentativo obbligatorio di conciliazione e su invito del giudice non si applicano all’azione civile nel processo penale (art. 5.4) e ai procedimenti: per ingiunzione (fino alla pronuncia delle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione); per convalida di licenza o sfratto (fino al mutamento del rito ex art 667 c.p.c.); possessori (fino alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 703 c. 3 c.p.c.); di opposizione o incidentali di cognizione nell’esecuzione forzata; per i procedimenti in camera di consiglio.

Della mancata partecipazione senza giustificato motivo alla mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del c.p.c. (art. 8.5).

A decorrere dalla data di comunicazione alle parti, l’istanza di mediazione produce gli stessi
effetti della domanda giudiziale e, per una sola volta, impedisce la decadenza (art. 5.6).

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