[:it]Interessante sentenza del Tribunale di Milano.

La definizione del disturbo di personalità procede dalla definizione di ‘tratti di personalità’ che dice di quei ‘modi costanti di percepire, rapportarsi e pensare nei confronti dell’ambiente e di se stessi, che si manifestano in un ampio spettro di contesti sociali personali rilevanti’ . Quando, e soltanto quando, ‘…i tratti di personalità sono rigidi e non adattivi e causano una compromissione funzionale adattiva o una sofferenza soggettiva, essi costituiscono Disturbi di Personalità.

La caratteristica essenziale di un disturbo di personalità è un modello costante di esperienza interiore e di comportamento che devi marcatamente rispetto alle aspettative della cultura dell’individuo e si manifesta in almeno due delle seguenti aree: cognitività, affettività, funzionamento interpersonale o controllo degli impulsi’.

Questo modello costante risulta inflessibile e pervasivo in un ampio spettro di contesti personali e sociali e determina un disagio clinicamente significativo o compromissione del funzionamento sociale, lavorativo o di altre aree impostati.

Il passaggio dai tratti di personalità al disturbo di personalità non avviene -sempre – con modalità traumatiche, non si assiste cioè al passaggio di una condizione ‘normale’ ad una condizione ‘disturbata’, ma, piuttosto, si osserva una personalità che a seguito di diversi fattori (ambientali, biologici, traumatici, ecc.) può assumere schemi e modelli disadattavi, passando così da uno ‘stile di personalità’ ad un ‘disturbo di personalità’.

A partire dalla sentenza delle SS.UU. 9163 del 25 gennaio-8 marzo 2005 – c.d. Sentenza Raso – i disturbi di personalità diventano giuridicamente rilevanti quando siano ‘…per consistenza, intensità rilevanza e gravità tali da concretamente incidere sulla capacità di intendere e di volere’ del soggetto.

Ciò che è rilevante, tuttavia, è non tanto la natura e l’origine del disturbo di personalità, quanto gli effetti che il medesimo determina ‘…sulla capacità del soggetto di valutare il significato e le conseguenze della propria condotta nonchè sull’attitudine dello stesso ad autodeterminarsi in relazione ai molteplici impulsi che motivano l’azione‘ .

Un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio, per essere irrilevante ai fini della delcratoria di addebito, deve essere, allora, una condotta-sintomo che riveli il disturbo di personalità e nel contempo ne sia la cifra comportamentale, con esso ponendosi in connessione diretta e di esso manifestandosi quale inequivoco segnale rivelatore ( c.d. ‘valore di malattia’ del
comportamento tenuto).

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Per i giudici della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione – sentenza del 2 novembre 2015, n°22353 – è da escludere la particolare gravità del comportamento del lavoratore che abbia fatto un uso indebito degli strumenti aziendali.

È pertanto eccessivo il licenziamento come sanzione disciplinare in danno del dipendente che abbia approfittato degli strumenti messi a sua disposizione dall’azienda per svolgere attività che nulla hanno a che fare con la prestazione lavorativa; nonostante l’abuso di chi utilizzi il personal computer in dotazione, la linea internet e la casella di posta elettronica aziendale per scopi personali, il datore di lavoro deve pur sempre rispettare la proporzione tra sanzione e illecito disciplinare.

Del tutto irrilevanti, a sostegno della tesi del datore di lavoro, i numerosi preavvisi inviati ai dipendenti con cui l’azienda aveva chiesto un uso più attento della strumentazione aziendale.

Condizione per conservare il posto di lavoro – precisa la Corte – è che l’utilizzazione personale della posta elettronica e della navigazione in internet non abbiano determinato una significativa sottrazione di tempo all’attività di lavoro, né il blocco del lavoro, con grave danno per l’attività produttiva.

Il punto nodale per stabilire se vi sia o meno possibilità di licenziamento resta quindi sempre la dimostrazione di un effettivo e rilevante “danno” per l’azienda.

Da ultimo, sottolinea la Corte, il carattere ingiurioso del licenziamento che, in quanto lesivo della dignità e dell’onore del lavoratore, dà luogo al risarcimento del danno ulteriore rispetto alle conseguenze previste dall’art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) non si identifica con la mancanza di giustificatezza dello stesso, bensì con le particolari forme o modalità offensive del recesso del datore di lavoro. Tali circostanze, tuttavia, devono essere rigorosamente provate da chi le adduce, unitamente al lamentato pregiudizio.

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[:it]Perchè ??????Il caso.

L’autorità giudiziaria italiana ordina la separazione di una madre dai suoi tre figli a causa di asserite difficoltà familiari ed un suo momento di depressione personale. I bambini vengono portati prima in Comunità e poi separatamente adottati, non ostante la grossa tristezza e sofferenza patita per l’allontanamento sia dalla madre che dagli altri fratelli, accertato anche tramite c.t.u.

La madre decide di ricorrere ai giudici di Strasburgo chiedendo che venga accertata la violazione del diritto al rispetto della vita familiare propria e dei suoi figli. In particolare, ad avviso della ricorrente, i giudici italiani avrebbero sbagliato ignorando il parere reso sia dai servizi sociali che dal consulente tecnico, non accorgendosi che i bambini non erano in uno stato di abbandono ma che, anzi, quella che si trovava a vivere la famiglia era una situazione contingente, che i piccoli erano stati non solo tolti alla mamma, ma anche separati tra loro, affidati e poi dati in adozione a famiglie diverse.

La Corte accoglie il ricorso e condanna l’Italia, anche in via pecuniaria, evidenziando: – che l’ingiustizia della decisione ha inciso profondamente nella vita di queste persone: ha spezzato i legami familiari, non solo con i genitori ma anche tra fratelli; – che prima dell’adottabilità avrebbero dovuto essere fatti tutti i tentativi necessari per evitarla; prima di allontanare i bambini dai propri genitori devono essere prestate – ai bambini e ai genitori – tutte le forme possibili di aiuto; – che, conseguentemente, nel caso in esame, sussiste la violazione dell’art. 8 della Convenzione dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali, in materia di Tutela della Vita Privata e Familiare.

Alla luce di questa sentenza sarà possibile cercare di mettere in discussione le decisioni del Giudice Italiano, passate in giudicato, anche nell’ambito del processo civile, trasponendo il medesimo principio e  chiedendo che i figli vengano restituiti ai loro genitori.

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Risultati immagini per immagine casaUn uomo, dopo il divorzio, occupava, insieme alla nuova famiglia, l’ex casa coniugale: l’ex moglie ne chiedeva il rilascio, oltre al pagamento di un’indennità di occupazione.

Il Tribunale prima e, successivamente, la Corte d’appello ordinavano il rilascio del bene nella libera disponibilità di entrambi i partecipanti alla comunione e condannavano l’ex marito al pagamento dell’importo complessivo di € 16.000,00 (pari al 50% del valore locativo dell’immobile dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio alla data della pronuncia).

Contro detta decisione l’uomo ricorreva invano al Giudice di legittimità.

Anche la Corte di Cassazione, con sentenza 30 settembre 2015, n°19488, riteneva che l’ex coniuge avesse abusato dell’alloggio comune, destinandolo a propria abitazione, esclusiva ed abituale, propria e del suo nuovo nucleo familiare, così superando i limiti di cui all’art. 1102 c.c., per aver impedito all’altra comproprietaria di far parimenti uso del bene.

In altri termini «nel caso di concessione di un bene in locazione ad uno dei comproprietari, venuto a conclusione il rapporto locatizio per scadenza del termine o per la pronuncia della sua risoluzione per inadempimento del conduttore, il predetto bene deve essere restituito alla comunione per consentire alla stessa di disporne e, attraverso la sua maggioranza, di esercitare la facoltà di goderne direttamente o indirettamente».

Di qui gli estremi per condannare l’occupante al rilascio del bene in favore della comunione e al pagamento di un risarcimento dovuto all’abusiva detenzione del bene, commisurato al valore locativo dell’immobile.

Si noti bene:

  • Il già vigente art. 155-quater c.c., in tema di separazione, l’art. 6, L. n. 898 del 1970, in tema di divorzio, ed ancora il vigente art. 337-sexies c.c., subordinano l’adottabilità del provvedimento di assegnazione della medesima casa familiare alla presenza di figli conviventi con i genitori. In difetto, la casa familiare (sia in comproprietà fra i coniugi sia appartenente in via esclusiva ad un solo coniuge) non può essere oggetto di provvedimento di assegnazione, rimanendo sottratta all’incidenza della sentenza di separazione o divorzio.
  • La casa familiare in comproprietà, se non può essere oggetto di assegnazione ad uno dei coniugi, resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l’uso e la divisione (Cass., 24 luglio 2007, n. 16398). I rapporti di godimento dell’alloggio tra gli ex coniugi vengono quindi regolamentati nell’art. 1102 c.c.: nessuno dei due ex coniugi comproprietari il diritto di impedire all’altro di partecipare all’uso dell’immobile, trattenendone le chiavi, o rifiutandone la consegna di una copia.
  • Si verifica la violazione dei criteri stabiliti dall’art. 1102 c.c. in ipotesi di occupazione dell’intera casa familiare ad opera dell’ex coniuge comproprietario e non (più) assegnatario della stessa, con sua destinazione ad utilizzazione personale esclusiva, tale da impedire all’altro comproprietario il godimento dei frutti civili ritraibili dal bene, con conseguente diritto ad una corrispondente indennità (Cass., 30 marzo 2012, n. 5156).
  • Proprio l’applicabilità, nelle relazioni tra i coniugi comproprietari dell’immobile non oggetto di assegnazione, del principio dell’uso della cosa comune di cui all’art. 1102 c.c. – che vieta al singolo partecipante di attrarre la cosa comune o una sua parte nell’orbita della propria disponibilità esclusiva e di sottrarla in tal modo alla possibilità di godimento degli altri contitolari, estendendosi il diritto di ciascuno nei limiti della quota su tutta la cosa – lascia salva l’ammissibilità di un accordo, anche tacito, tra le parti, accordo che stabilisca l’utilizzazione dell’appartamento comune da parte di uno dei coniugi (Cass., 13 febbraio 2006, n. 3030); potendo valere l’assegnazione consensuale dell’abitazione comune al coniuge non affidatario come modalità di soddisfacimento dell’obbligo di mantenimento (Cass., 24 giugno 1989, n. 3100).
  • Soltanto all’esito dello scioglimento della comunione legale, ciascun coniuge può domandare la divisione del patrimonio comune, da effettuarsi secondo i criteri stabiliti agli artt. 192 e 194 c.c., e colui che sia rimasto nel possesso esclusivo dei beni fruttiferi già appartenenti alla comunione legale è tenuto (ex art. 820, comma 3, c.c.), al pagamento, in favore dell’altro coniuge, del corrispettivo “pro quota” di tale godimento, quali frutti spettanti “ex lege”, a prescindere da comportamenti leciti o illeciti altrui.
  • Da ultimo. A decorrere dal 26 maggio 2015 (art. 191 c.c., II^ comma, inserito dall’art. 2, 1° co., L. 6.5.2015, n. 55 “Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L’ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all’ufficiale dello stato civile ai fini dell’annotazione dello scioglimento della comunione”.

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Risultati immagini per immagine discotecaLa terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 20927 del 16 ottobre 2015, ha stabilito che il locale che in orari serali e notturni mantiene la musica ad alto volume e provoca schiamazzi che disturbano la tranquillità dei residenti che abitano nelle vicinanze deve risarcire anche se non provoca danni alla loro salute.
Si tratta – precisa la Corte – d’immissioni che superano la soglia di tollerabilità «pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale». L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può infatti determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.
Conclude il Giudice di legittimità sottolineando che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani. In particolare, la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. E, in questo caso il Giudice nazionale ha il dovere di conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione.

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Risultati immagini per immagine bambina infeliceAlcuni addetti comunali ai servizi sociali, basandosi esclusivamente sulle dichiarazione di una maestra d’asilo, che aveva ritenuto di ravvisare il sospetto di molestie sessuali parte del padre sulla figlia minore ottengono dal Sindaco un provvedimento di allontanamento della bambina dalla casa familiare e di affidamento al Comune, provvedimento successivamente revocato dal Tribunale dei Minori per insussistenza dei fatti ascritti al padre.

I genitori, in proprio e quali esercenti la potestà genitoriale sui due figli (la minore coinvolta e il fratello) convenivano in giudizio il Comune per ottenerne la sua condanna al risarcimento dei danni ex art. 2049 c.c., in relazione al grave comportamento degli addetti ai servizi sociali.

Dopo la condanna del Comune al risarcimento dei danni sia in primo che in secondo grado, il Comune ha proposto ricorso per cassazione.

Chiarisce la Corte di Cassazione, terza sezione, con sentenza 16 ottobre 2015 2015, n. 20928, che non rileva l’adozione del provvedimento, quanto l’imperizia e negligenza del personale del Comune. E’ il carattere gravemente colposo delle condotte commissive ed omissive degli assistenti sociali, determinanti l’allontanamento del minore dal proprio nucleo familiare in assenza di ragioni tali da giustificare un tale provvedimento, a configurare la responsabilità dell’Amministrazione comunale per fatto dei propri dipendenti e l’obbligo della stessa di risarcire i genitori del minore che abbiano subito la lesione della integrità e della serenità del loro nucleo familiare.

In ipotesi siffatte, dunque, il Comune è chiamato a rispondere ex art. 2049 c.c. sulla base di una fattispecie di responsabilità che gli è addebitabile oggettivamente, per effetto della condotta colposa dei suoi dipendenti, nell’esercizio delle loro specifiche funzioni e non anche ex art. 2043 c.c. per la illiceità del provvedimento di allontanamento di cui all’art. 403 c.c..

Precisa altresì la Corte che ai fini dell’accoglimento della domanda risarcitoria non assume rilievo l’omessa prova degli elementi costitutivi dell’illecito ex art. 2043 c.c., né la circostanza che il provvedimento non sia stato fatto oggetto di annullamento, come nel caso in esame.

Nel caso in esame il danno biologico da patologia psichica, valutato equitativamente dal giudice di merito, rappresenta un equilibrato e ragionevole compromesso fra l’esigenza di assicurare un ristoro effettivo della sofferenza cagionata ai bambini da un trauma affettivo che potrebbe segnare l’intera loro vita e la necessità di evitare che l’azione risarcitoria possa essere strumentalizzata allo scopo di trame un ingiustificato profitto.

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[:it]Risultati immagini per immagine conflitto tra genitori

Condivisibile decisione del Tribunale di Reggio Emilia.

Nel caso in cui sussista un insanabile conflitto tra i genitori tale da escludere la capacità in capo a padre e madre di assumere concordemente le decisioni di maggiore importanza per il figlio – nel caso in esame, affetto da autismo – il Tribunale, con sentenza dell’11 giugno 2015, pur disponendo l’affidamento condiviso, ha designato, ai sensi dell’art. 337-ter c.c., in favore del figlio, una figura alternativa cui rimettere le decisioni di maggior rilievo in ordine al fanciullo sino al conseguimento della maggiore età.

Per le suesposte ragioni è stato rimesso al servizio pubblico specialistico locale di assumere le decisioni in ordine alla salute del minore.[:]

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La costituzione di una nuova famiglia non rappresenta solo una mera scelta personale, trattandosi di un diritto fondamentale, garantito a livello costituzionale (sent. Cass. 6289 del 19.03.2014). Il nuovo nucleo familiare costituito dopo un provvedimento di separazione o divorzio, non può considerarsi “di serie B” rispetto al primo, dovendo invece godere della medesima tutela.

Conseguentemente, ritiene la Corte di Cassazione, con sentenza 28 settembre 2015 n. 19194, che  «ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento, il giudice deve valutare le potenzialità reddituali di entrambe le parti e, pertanto, tenere conto degli oneri e delle ulteriori responsabilità dell’obbligato, in conseguenza della nascita di un figlio da una successiva unione».

In altri termini, partendo dal presupposto che la creazione di una nuova famiglia rappresenta un vero e proprio diritto, il Giudice dovrà tenere conto delle maggiori spese derivanti dalla nascita di un figlio. In linea di massima, se il patrimonio complessivo dell’obbligato ha una consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri, difficilmente una richiesta di riduzione del mantenimento potrà essere accolta.

In caso contrario, qualora il coniuge tenuto al versamento in questione percepisca uno stipendio medio e disponga – ad esempio – di un immobile sul quale grava un mutuo ipotecario, non vi è dubbio che gli oneri derivanti dalla nuova paternità saranno rilevanti e ciò potrà legittimare una richiesta di revisione o modifica dell’assegno in precedenza stabilito.

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[:it]Così si esprime Sezione VI/2 della Corte di Cassazione, con ordinanza 16 ottobre 2015 n. 21028, affermando che in tema di oneri condominiali va effettuata una distinzione tra le spese occorrenti per la conservazione dell’immobile e le spese funzionali al godimento dello stesso, avendo ciascuna di essere una diversa funzione ed esigenza.

Le spese per la conservazione del bene condominiale sono dovuti in ragione dell’appartenenza e si dividono in proporzione alle quote, indipendentemente dal vantaggio soggettivo connesso alla destinazione della parte comune alle esigenze di singoli piani o porzioni di essi, in quanto necessarie a custodire e preservare il bene comune in modo che perduri nel tempo senza deteriorarsi.

Diversamente le spese d’uso traggono origine dal godimento soggettivo e personale, ripartendosi in proporzione alla concreta misura di esso, indipendentemente dalla misura proporzionale dell’appartenenza, riguardando l’utilità che la cosa comune offre in concreto.

Nel caso di specie, quindi, i giudici di merito avevano correttamente identificato l’esatta natura dei costi di manutenzione di una facciata qualificandoli come spese di conservazione, la cui ripartizione prescinde dall’effettivo utilizzo.

DI qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (ex art. 13 D.P.R. n. 115/2002).[:]

[:it]In sede di divorzio, resta quasi sempre da sciogliere il nodo relativo al mantenimento del coniuge.

Nel caso in esame, la posizione della moglie era di assoluta tranquillità economica, dato che risultava proprietaria della casa in cui viveva, titolare di un reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle un’esistenza dignitosa. Ma, soprattutto, la donna non aveva dimostrato di aver goduto, durante il matrimonio, di un più elevato tenore di vita.

Per tali ragioni, al momento del divorzio, veniva revocato l’assegno di mantenimento riconosciuto alla donna in sede di separazione.

Chiarisce sul punto la VI^/1 Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 23 settembre 2015 n. 18816, che nel caso in cui una donna lavori ed disponga di un proprio reddito, non ha diritto a ottenere l’assegno di mantenimento o quello divorzile, a meno che non dimostri di aver goduto, durante il matrimonio, di un tenore di vita più elevato.

L’assegno divorzile, infatti, mira a eliminare le sproporzioni di reddito tra i due ex coniugi e a garantire, a quello che sta economicamente peggio, di mantenere la stessa capacità di spesa di cui si era avvantaggiato quando la coppia viveva ancora insieme.

È chiaro, però,  che se, in sede di separazione, è stato riconosciuto il diritto al mantenimento, ma successivamente la disparità tra i redditi dei due coniugi si è livellata non si ha diritto all’assegno divorzile.[:]