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Un lavoratore, dipendente di banca, viene collocato in una postazione tale da essere isolato rispetto ai colleghi, con conseguente aggravamento della sua già precaria condizione psichica.
La relazione del consulente tecnico di ufficio, disposta in corso di causa, accertava che l’isolamento in cui era stato posto il bancario poteva aver influito negativamente sul suo stato psichico. La condizione di isolamento, in altri termini, aveva comportato l’aggravamento della malattia, caratterizzata da crisi d’ansia, da cui era affetto l’uomo.
Di qui il risarcimento del danno biologico riconosciuto in primo e in secondo grado a favore del lavoratore a causa dalle scelte effettuate dall’istituto di credito.
La società datrice di lavoro ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, in Corte di Cassazione, sottolineando come gli accertamenti del C.T.U. avevano escluso che il luogo di lavoro in cui operava il dipendente potesse ritenessi una concausa del danno alla salute e che l’aggravamento della malattia era quindi da ricondurre esclusivamente alla decisione del lavoratore di sospendere la terapia medica.
La Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2016, n°9899, confermando la sentenza dei colleghi di merito, ha operato delle puntualizzazioni sul nesso di causalità fra l’emarginazione messa in atto nei confronti del lavoratore e l’evento della patologia.
Nel concetto di mobbing, afferma la Corte, rientrano un insieme di condotte che consistono sia in continue critiche all’operato del lavoratore, nell’assegnazione di compiti dequalificanti, o che si estrinsecano in una emarginazione del lavoratore attraverso la non comunicazione e l’ostilità. Tutte queste forme di mobbing in definitiva tendono a mortificare la sua personalità, ledendone quindi l’integrità psicofisica. Ne può conseguire quindi l’insorgenza di una situazione di costante tensione e stress nel dipendente che può altresì causare la nascita di una patologia o l’aggravamento di una già preesistente.
Quando si procede alla liquidazione del danno (da mobbing, da infortunio, da malattia professionale), verificatosi nel luogo di lavoro, è necessario fare riferimento all’art. 41 del cod. pen. Detta norma enuncia il cosiddetto principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che ha contribuito alla produzione dell’evento danno in via anche indiretta. In tal senso la presenza di altre cause ritenute idonee a determinare il danno (es. una malattia) non esclude il diritto al risarcimento. Deve applicarsi il principio di cui all’articolo 41 cod. pen. anche nel caso di danno biologico provocato dell’esclusione lavorativa in cui si è venuto a trovarsi il lavoratore; danno biologico che, come noto, si connota per essere un danno conseguenza, disfunzionale, che prescinde dalla capacità economica del danneggiato e che consiste nel risvolto negativo che la deminutio della salute determina sulla vita del soggetto.
Ad avviso dei giudici di legittimità è ben vero che la sospensione della terapia medica da parte del lavoratore poteva aver contribuito a determinare un peggioramento della malattia; tuttavia, l’isolamento cui quest’ultimo era stato posto aveva influito altresì negativamente sul suo stato psichico. La ratio sottesa a tale motivazione è da ricondurre quindi al presupposto dell’applicabilità al caso di specie – e in generale alla materia degli infortuni-malattie sul lavoro – del principio di equivalenza delle concause lavorative nella verificazione dell’evento dannoso. Inoltre, ad avviso della Suprema Corte il nesso causale fra l’evento e il danno non era stato interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento ed in particolare dalla circostanza della sospensione della terapia decisa dal lavoratore.
Di qui il rigetto del ricorso del datore di lavoro e la conferma del risarcimento a favore del lavoratore per il danno biologico subito.
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Ove uno dei coniugi acquisti in regime di comunione o effettui la costruzione di un edificio su suolo comune ad entrambi, tanto il primo cespite quanto il secondo, diventano, pro quota, di proprietà di entrambi i coniugi.
La III^ Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2506 del 9 febbraio 2016 è tornata a trattare il tema del comodato sorto per esigenze familiari. Riprendendo quanto già affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella pronuncia 20448/2014, è stato sostenuto come debba essere compiuta, con riferimento alla fattispecie concreta, in primo luogo una distinzione in ragione al tipo di comodato stipulato tra le parti. Difatti, qualora si tratti di un comodato destinato a soddisfare le esigenze di cui si è detto, esso dovrà protrarsi fino al perdurare di dette esigenze familiari, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1809 c.c. In tale ipotesi non è ammissibile, da parte del comodante, far valere il proprio diritto di recesso, fatta salva l’eventualità dell’estinzione dei bisogni de quo. Al contrario, quando si versa nell’ipotesi di comodato sorto senza l’apposizione di un termine, neppure implicito, ovvero senza l’esplicita destinazione del bene a casa familiare, la disciplina applicabile sarà quella indicata dall’art. 1810 c.c., il quale consente il c.d. recesso ad nutum del comodante.
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ad un coniuge in ordine alla registrazione del trasferimento della proprietà di un immobile avvenuto a seguito degli accordi di separazione con la moglie. Il coniuge che aveva effettuato il trasferimento proponeva, allora, ricorso contro l’avviso di accertamento. L’Agenzia fiscale, costituendosi in giudizio, sosteneva che il trattamento agevolato era usufruibile solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi relativi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge.
È sempre causa di scontro tra i genitori l’annosa questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore, affidatario o collocatario che sia, per i bisogni e le necessità dei figli.
Il regime di affidamento alternato è stato scarsamente applicato dalla giurisprudenza proprio per gli inconvenienti legati alla mancanza di un habitat che possa fungere da punto di riferimento privilegiato nella quotidianità della prole, ancor più se in tenera età. E questo perché, ad avviso dei giudici «il cambiamento periodico della collocazione dei minori e della gestione del quotidiano provoca nei minori la perdita di punti di riferimento stabili e uno sdoppiamento che li obbliga, ogni volta, a adattarsi a situazioni molto diverse, perchè molto diverso, per sensibilità, cultura, carattere, può essere, assai spesso, il modo di rapportarsi di ciascun genitore nei confronti dei figli» (Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099)