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Un lavoratore, dipendente di banca, viene collocato in una postazione tale da essere isolato rispetto ai colleghi, con conseguente aggravamento della sua già precaria condizione psichica.

La relazione del consulente tecnico di ufficio, disposta in corso di causa, accertava che l’isolamento in cui era stato posto il bancario poteva aver influito negativamente sul suo stato psichico. La condizione di isolamento, in altri termini, aveva comportato l’aggravamento della malattia, caratterizzata da crisi d’ansia, da cui era affetto l’uomo.

Di qui il risarcimento del danno biologico riconosciuto in primo e in secondo grado a favore del lavoratore a causa dalle scelte effettuate dall’istituto di credito.

La società datrice di lavoro ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte d’Appello, in Corte di Cassazione, sottolineando come gli accertamenti del C.T.U. avevano escluso che il luogo di lavoro in cui operava il dipendente potesse ritenessi una concausa del danno alla salute e che l’aggravamento della malattia era quindi da ricondurre esclusivamente alla decisione del lavoratore di sospendere la terapia medica.

La Cassazione, con sentenza del 13 maggio 2016,  n°9899, confermando la sentenza dei colleghi di merito, ha operato delle puntualizzazioni sul nesso di causalità fra l’emarginazione messa in atto nei confronti del lavoratore e l’evento della patologia.

Nel concetto di mobbing, afferma la Corte,  rientrano un insieme di condotte che consistono sia in continue critiche all’operato del lavoratore, nell’assegnazione di compiti dequalificanti, o che si estrinsecano in una emarginazione del lavoratore attraverso la non comunicazione e l’ostilità. Tutte queste forme di mobbing in definitiva tendono a mortificare la sua personalità, ledendone quindi l’integrità psicofisica. Ne può conseguire quindi l’insorgenza di una situazione di costante tensione e stress nel dipendente che può altresì causare la nascita di una patologia o l’aggravamento di una già preesistente.

Quando si procede alla liquidazione del danno (da mobbing, da infortunio, da malattia professionale), verificatosi nel luogo di lavoro, è necessario fare riferimento all’art. 41 del cod. pen. Detta norma enuncia il cosiddetto principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo cui deve essere riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che ha contribuito alla produzione dell’evento danno in via anche indiretta. In tal senso la presenza di altre cause ritenute idonee a determinare il danno (es. una malattia) non esclude il diritto al risarcimento. Deve applicarsi il principio di cui all’articolo 41 cod. pen. anche nel caso di danno biologico provocato dell’esclusione lavorativa in cui si è venuto a trovarsi il lavoratore; danno biologico che, come noto, si connota per essere un danno conseguenza, disfunzionale, che prescinde dalla capacità economica del danneggiato e che consiste nel risvolto negativo che la deminutio della salute determina sulla vita del soggetto.

Ad avviso dei giudici di legittimità è ben vero che la sospensione della terapia medica da parte del lavoratore poteva aver contribuito a determinare un peggioramento della malattia; tuttavia, l’isolamento cui quest’ultimo era stato posto aveva influito altresì negativamente sul suo stato psichico. La ratio sottesa a tale motivazione è da ricondurre quindi al presupposto dell’applicabilità al caso di specie – e in generale alla materia degli infortuni-malattie sul lavoro – del principio di equivalenza delle concause lavorative nella verificazione dell’evento dannoso. Inoltre, ad avviso della Suprema Corte il nesso causale fra l’evento e il danno non era stato interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento ed in particolare dalla circostanza della sospensione della terapia decisa dal lavoratore.

Di qui il rigetto del ricorso del datore di lavoro e la  conferma del risarcimento a favore del lavoratore per il danno biologico subito.

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Risultati immagini per dipinto padre figlio figlio adolescenteIn sintonia con le indicazioni provenienti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (cfr. causa Santilli/Italia del 17.12.2013 e Bondavalli/Italia del 17.11.2015), affinché il principio della bigenitorialità trovi concreta ed effettiva attuazione al diritto del figlio di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori (art. 337 ter comma 1 c.c.) deve specularmente riconoscerci anche il diritto di ciascun genitore al mantenimento di rapporti effettivi con i figli, in quanto corrispondente all’interesse ultimo dello stesso figlio a una crescita serena ed equilibrata e affinché il genitore sia posto nelle condizioni di esercitare la responsabilità genitoriale che gli compete e di adempiere al proprio dovere di mantenimento e cura della prole (art. 147, 315 bis e 316 c.c.).

Tuttavia, l’individuazione delle concrete modalità di esercizio e attuazione del predetto diritto del genitore a mantenere il legame con i figli deve avvenire avendo sempre come parametro principale di riferimento l’interesse superiore del minore, non potendo altresì prescindere dalla considerazione delle specifiche circostanze del caso concreto e, in particolare, dell’età del figlio minore.

In particolare, come la stessa Corte di Strasburgo ha avuto modo di precisare, la coercizione per il raggiungimento dell’obiettivo di mantenimento del legame familiare deve essere utilizzata con estrema prudenza e misura e deve tenere conto degli interessi, dei diritti e delle libertà delle persone coinvolte e in particolare dell’interesse superiore del minore (cfr. CEDU Santilli/Italia cit. §67; CEDU Volesky/ Rep. Ceca del 29.06.2004, § 118).

Conseguentemente, ad avviso del Tribunale Torino (sentenza del 4 aprile 2016) nel caso di minore quindicenne che esprima in modo fermo la volontà di non frequentare il genitore secondo parametri fissi e rigidi, non può questa volontà essere dal tribunale superata, nemmeno attraverso una CTU.[:]

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Ove uno dei coniugi acquisti in regime di comunione o effettui la costruzione di un edificio su suolo comune ad entrambi, tanto il primo cespite quanto il secondo, diventano, pro quota, di proprietà di entrambi i coniugi.

Il coniuge rimasto estraneo alla formazione dell’atto deve ritenersi litisconsorte necessario nelle controversie in cui si chiede al giudice una pronuncia destinata ad incidere direttamente e immediatamente sul diritto costituente oggetto del trasferimento, dovendosi, viceversa, ritenere escluso tale litisconsorzio in tutte le vicende processuali volte ad ottenere una decisione che incida direttamente e immediatamente sulla validità o sulla efficacia del negozio traslativo (Cass. S.U. n°9660/2009).

Conseguentemente la domanda di demolizione di opere illegittimamente costruite sul fondo, proposta dal confinante nei confronti del proprietario del fondo contiguo, ha natura reale.

Nel caso in esame, essendo il confinante coniugato in regime di comunione legale sussiste il litisconsorzio necessario con il coniuge, in quanto l’eventuale accoglimento della domanda inciderebbe sul contenuto del diritto di proprietà dell’immobile e sulle facoltà di godimento e di disposizione di esso, di cui sono titolari entrambi i comproprietari del bene, a prescindere dall’autore dell’opera illegittimamente realizzata (v. Cass. n°8441/2008);

Per le suesposte ragioni, la Corte di Cassazione, con sentenza 28 aprile 2016 n°8468, ha accolto il ricorso con rinvio ad altro giudice territoriale.[:]

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consegna immobileLa III^ Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2506 del 9 febbraio 2016  è tornata a trattare il tema del comodato sorto per esigenze familiari. Riprendendo quanto già affermato dalle sezioni unite della Corte di Cassazione nella pronuncia 20448/2014, è stato sostenuto come debba essere compiuta, con riferimento alla fattispecie concreta, in primo luogo una distinzione in ragione al tipo di comodato stipulato tra le parti. Difatti, qualora si tratti di un comodato destinato a soddisfare le esigenze di cui si è detto, esso dovrà protrarsi fino al perdurare di dette esigenze familiari, sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1809 c.c. In tale ipotesi non è ammissibile, da parte del comodante, far valere il proprio diritto di recesso, fatta salva l’eventualità dell’estinzione dei bisogni de quo. Al contrario, quando si versa nell’ipotesi di comodato sorto senza l’apposizione di un termine, neppure implicito, ovvero senza l’esplicita destinazione del bene a casa familiare, la disciplina applicabile sarà quella indicata dall’art. 1810 c.c., il quale consente il c.d. recesso ad nutum del comodante.

In particolar modo questi principi devono essere applicati con cautela e rigore in caso di separazione dei coniugi. La Suprema Corte precisa che: «le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che
“il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell’immobile, l’esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno del coniugi (. ..) il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione del bene a casa familiare. Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto, riconducibile al tipo regolato dagli artt. 1803 e 1809 cod. civ., sorge per un uso determinato ed ha – in assenza di una espressa indicazione della scadenza – una durata determinabile per relationem, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall’insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari (..) che avevano legittimato l’assegnazione dell’immobile”».

Nel caso di specie il contratto veniva stipulato tra l’attrice e il fratello affinché quest’ultimo potesse vivere nell’appartamento insieme alla moglie dalla quale, tuttavia, si separava qualche anno dopo. Il tribunale assegnava, quindi, la casa coniugale alla moglie giacché questa diveniva affidataria dei tre figli minori. Sulla scorta di quanto detto in precedenza, la Corte di Cassazione, rilevando la provvisorietà della concessione in godimento dell’immobile e il conseguente errore in cui la Corte territoriale è incorsa applicando l’art. 1809 c.c., ha cassato la sentenza con rinvio disponendo espressamente l’applicazione della disciplina di cui all’art. 1810 c.c.. Infatti, parte attrice aveva stipulato il contratto di comodato con il fratello e la moglie al fine di permettere a questi di poter vivere nell’appartamento esclusivamente per il tempo necessario a trovare una sistemazione definitiva.

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L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ad un coniuge in ordine alla registrazione del trasferimento della proprietà di un immobile avvenuto a seguito degli accordi di separazione con la moglie. Il coniuge che aveva effettuato il trasferimento proponeva, allora, ricorso contro l’avviso di accertamento. L’Agenzia fiscale, costituendosi in giudizio, sosteneva che il trattamento agevolato era usufruibile solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi relativi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge.

I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente, affermando che l’interpretazione estensiva del beneficio fiscale dell’esenzione deve applicarsi agli ex coniugi e ai figli, ed è finalizzata ad agevolare l’adempimento delle obbligazioni gravanti sui coniugi.

L’Agenzia delle Entrate, proponeva allora ricorso in  Cassazione, deducendo l’erroneità in diritto della decisione della Corte d’Appello, proprio perché al caso di specie doveva applicarsi il regime di tassazione ordinaria, ma senza successo.

La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con sentenza 17 febbraio 2016 n. 3110 ha confermato la nullità dell’avviso di liquidazione, affermando che sono esenti dall’imposta di registro tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio. E ciò in quanto anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, devono essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’art. 711, comma 4, c.p.c., in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.

La decisione segue la recente introduzione delle disposizioni degli artt. 6 e 12. del D. L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che hanno, rispettivamente, esteso il procedimento di negoziazione assistita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6), drasticamente riducendo l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, attribuendo al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che, anche a seguito dell’introduzione del divorzio a domanda congiunta delle parti, aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nel nostro ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio consensuale.

Ne consegue il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, presumibilmente dopo pochi mesi, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge.

In tale contesto deve affermarsi che detti negozi debbano essere considerati “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, che, in quanto tali, possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cadente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.

Si ricorda, inoltre, che la stessa Agenzia delle Entrate, nel ribadire l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987, come modificato per effetto delle succitate sentenze della Corte costituzionale, per quanto qui rileva, a “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi” ai procedimenti di separazione e divorzio, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con la circolare n. 2/2014 (pagg. 62-63)  richiamando i precedenti documenti di prassi in materia (circolare e n.27/2012, pag. 10, e circolare n. 18/2013, pagg. 38-41), non opera più alcuna distinzione al riguardo tra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione.

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scuola materna: Illustrazione del ragazzo e ragazza Bambini in possesso di un grande sacchetto cattura ABC e 123 delÈ sempre causa di scontro tra i genitori l’annosa questione del rimborso delle spese straordinarie sostenute dal genitore, affidatario o collocatario che sia, per i bisogni e le necessità dei figli.

La Suprema Corte è ripetutamente intervenuta sulla questione, da ultimo con l’ordinanza 3 febbraio 2016 n°2127, dando ragione alla madre e, quindi, condannando il padre al rimborso delle spese straordinarie sostenute per i figli sulla base del seguente condivisibile indirizzo giurisprudenziale: “… non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”.

Nell’ipotesi di rifiuto il giudice dovrà soltanto “… verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.

Nel caso in esame la Corte ha statuito che il padre dovesse rimborsare il 50% delle spese sostenute dalla madre per la retta dell’asilo privato delle figlie, essendo stata la decisione assunta concordemente da entrambi quando erano ancora conviventi, senza che fosse necessario un nuovo accordo dopo l’autorizzazione a vivere separati.

In senso analogo si era già espressa la Cassazione, con la sentenza n°16175/2015, rigettando il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie per la cameretta nuova della figlia e per lo stage all’estero della stessa per imparare l’inglese. Inutilmente l’uomo aveva lamentato che gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili e comunque non erano stati concordati preventivamente tra i due ex coniugi.

La Suprema Corte, con sentenza n°19607/2011 ha poi precisato che per la partecipazione alle spese straordinarie per l’educazione e l’istruzione dei figli “… non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implichino decisioni di maggior interesse per i figli”.

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[:it]Risultati immagini per immagine adozione coppia omosessualeUna coppia di donne, che vive a Roma dal 2003, ha avuto una bimba all’estero anni fa con procreazione assistita eterologa per realizzare un progetto di genitorialità condivisa.

Il Tribunale dei Minorenni di Roma aveva accolto il ricorso presentato per ottenere l’adozione della figlia da parte della mamma non biologica,  la c.d. “stepchild adoption”, già consentita in altri Paesi.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 23 dicembre 2015  ha confermato la sentenza di primo grado, la prima in Italia che riconosceva la “stepchild adoption”, cioè l’adozione di una bimba da parte della compagna e convivente della madre.

Come già per la decisione sentenza del Tribunale per i Minori di Roma n. 299 del 30 giugno 2014, anche sentenza, che ne conferma il contenuto e con questo respinge il ricorso del pubblico ministero, presenta elementi su cui discutere:

il nocciolo della decisione ruota attorno alla interpretazione da dare all’articolo 44 della legge sulle adozioni, la n. 184 del 1983, che indica le eccezioni alla regola secondo cui i bambini possono essere adottati solo da un uomo e da una donna uniti in matrimonio; e, in particolare, alla lettera d) di tale articolo che permette l’adozione “quando vi sia la constatata impossibilità di un affidamento preadottivo”.

Per la Corte di appello di Roma, invece,  detta impossibilità deve intendersi non solo come “di fatto” (e cioè che per il minore non si sia stato possibile trovare alcun aspirante all’affidamento), ma anche come impossibilità “di diritto”. Cioè a dire, dato che nel caso in esame era “impossibile” l’affidamento preadottivo della bambina perché la legge italiana lo permette solo a coppie coniugate, e quindi non alla convivente della madre biologica, deve ritenersi possibile l’adozione da parte della compagna della madre.

In tal modo viene garantita alla bambina e alla famiglia di questa il pieno esercizio dei diritti conseguenti dall’intreccio dei rapporti familiari esistenti. E ciò non comporta alcuna contrarietà all’ordine pubblico internazionale, dal momento che aggiunge diritti e possibilità alla bambina, soprattutto in materia alimentare, preservando altresì ogni legame con la madre biologica.

Si noti bene:

  • la 1^ sezione civile della Cassazione, con sentenza 27 settembre 2013 n°22292, ha ritenuto che la nozione di “impossibilità di affidamento preadottivo” “attiene solo all’ipotesi di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante, e non a quella del contrasto con l’interesse del minore (che viene ampiamente richiamato nella pronuncia del TM Roma), essendo le fattispecie previste dalla norma tassative e di stretta interpretazione”.
  • Svariate sentenze della Corte di Cassazione e della Corte europea dei diritti umani hanno, invece, riconosciuto la piena dignità giuridica delle famiglie omogenitoriali, vuoi ricomposte, vuoi originarie; e cioé ove il progetto procreativo è iniziato e si è esaurito in seno alla coppia mediante accesso a tecniche di procreazione medicalmente assistita, o anche di maternità surrogata. Si cita, a titolo esemplificativo: 11 gennaio 2013, n. 601, in tema di asserita dannosità dell’ambiente familiare incentrato su una coppia omossessuale; Corte eur. dir. um., 26 giugno 2014, ric. n. 65192/11 e 65941/11, risp. Labassee v. France e Mennesson v. France; 27 gennaio 2015, ric. n. 25358/12, Paradiso et Campanelli c. Italie.
  • L’Italia infatti insieme a Polonia, Lettonia, Lituania, Romania, Slovacchia e Bulgaria, è uno degli otto Paesi (su ventotto) dell’Unione europea che non riconosce in nessuna forma le coppie gay, né i loro figli.

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[:it]Risultati immagini per immagine tradimentoLa moglie confessa al marito di essere venuta meno al dovere di fedeltà, soltanto per ferirlo, umiliandolo e gettandolo nello sconforto, rendendo così intollerabile la convivenza e minando irrimediabilmente il rapporto coniugale.

Soltanto nel corso del giudizio di separazione la donna smentiva il tradimento, ma la Suprema Corte reputa tardiva tale affermazione e conclude addebitando alla moglie la frattura del matrimonio, rigettando altresì la richiesta dell’assegno di mantenimento. E ciò in quanto la moglie aveva comunque umiliato e gettato nello sconforto il marito producendo lo stesso effetto pratico che si sarebbe prodotto se l’adulterio fosse stato effettivo, così minando irrimediabilmente il rapporto coniugale.

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Il regime di affidamento alternato è stato scarsamente applicato dalla giurisprudenza proprio per gli inconvenienti legati alla mancanza di un habitat che possa fungere da punto di riferimento privilegiato nella quotidianità della prole, ancor più se in tenera età. E questo perché, ad avviso dei giudici «il cambiamento periodico della collocazione dei minori e della gestione del quotidiano provoca nei minori la perdita di punti di riferimento stabili e uno sdoppiamento che li obbliga, ogni volta, a adattarsi a situazioni molto diverse, perchè molto diverso, per sensibilità, cultura, carattere, può essere, assai spesso, il modo di rapportarsi di ciascun genitore nei confronti dei figli» (Cass. 9 ottobre 2007, n. 21099)

Nel caso in esame, afferma la sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza 17 dicembre 2015 n. 25418, che per la tutela dell’interesse esclusivo del minore alla stabilità dell’habitat domestico nonchè il diritto di avere una relazione significativa e costante con il genitore collocatario, deve essere escluso l’affidamento alternato del minore, richiesto dal padre. E a nulla vale il richiamo fatto da quest’ultimo alla giurisprudenza europea che con diverse pronunce ha messo in evidenza il principio di effettività e massima assiduità della frequentazione tra il minore e il genitore non affidatario e non collocatario.

Si noti bene: nella motivazione della decisione impugnata non c’è traccia nè del diritto del bambino a continuare ad avere un rapporto equilibrato e paritario sia con il padre che con la madre anche dopo la separazione (c.d. bigenitorialità), nè del diritto del genitore non collocatario a mantenere costante e solida la relazione con la prole.

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Un uomo  propone azione di revocazione straordinaria ex art. 395 comma 1, n. 1 c.p.c. avverso la sentenza d’appello che confermava la paternità naturale dello stesso, sostenendo che tale pronuncia fosse il frutto del dolo dell’altra parte, e cioè del figlio, che si era rifiutato di sottoporsi all’esame del DNA.

La domanda di revocazione veniva rigettata in sede di merito in quanto:

– il comportamento del figlio era successivo alla sentenza e, quindi, per definizione non poteva avere avuto alcuna efficacia causale rispetto alla decisione adottata;

– il rifiuto di sottoporsi ad esami non poteva in alcun modo essere considerato alla stregua di attività fraudolenta, mancando quell’alterazione della realtà che la contraddistingue.

L’uomo impugnava la decisione in Cassazione, ma senza successo.

La sezione 6-1 della Corte di legittimità, con ordinanza 16 dicembre 2015 n. 25317, rigetta il ricorso affermando che ai  fini della sussistenza del dolo processuale revocatorio è necessario accertare l’attività fraudolenta di una delle parti e che la sentenza sia conseguenza di tale attività.  Non può quindi essere valutata quale attività fraudolenta, il mero rifiuto da parte del figlio di sottoporsi al test del DNA, perché tale comportamento non è idoneo a sviare la difesa avversaria e ad alterare la realtà dei fatti,  impedendo al giudice di accertare la verità.

Il ricorso in esame si focalizza sulla riconducibilità generica del mendacio e del silenzio al dolo processuale revocatorio, ma non spiega in che modo la condotta di controparte avrebbe sviato la difesa e alterato la realtà dei fatti.[:]