[:it]Risultati immagini per immagina casa dolce casa«In tema di separazione personale dei coniugi, il godimento della casa familiare costituisce un valore economico – corrispondente, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile – del quale il giudice deve tener conto ai fini della determinazione dell’assegno dovuto all’altro coniuge per il suo mantenimento o per quello dei figli».

Per tale ragione la sezione VI/1 della Corte di Cassazione Civile, con ordinanza 17 dicembre 2015, n. 25420, cassa la sentenza di secondo grado, che aveva omesso del tutto di valutare il valore economico della casa coniugale rimasta nella disponibilità del marito, in contrasto con il precedente orientamento degli Ermellini (Cass. Sez. 1, sentenza n. 4203 del 2006).

Infatti:  se da un lato la casa costituisce certamente un risparmio di spesa per il coniuge che vi abita; dall’altro determina un chiaro impoverimento per l’altro coniuge, che deve lasciare l’appartamento di sua proprietà e  sobbarcarsi l’onere di un canone di locazione o di un mutuo per l’acquisto di un nuovo immobile in cui vivere.

In questo caso il valore del godimento della casa, di cui il giudice deve tenere conto nel fissare l’importo del mantenimento deve essere pari al canone di locazione ricavabile dalla locazione dell’immobile.

In altri termini: nel determinare la misura dell’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi, il giudice deve considerare, quale posta passiva, le maggiori spese del coniuge non assegnatario e, comunque, in ogni caso, deve tendere a garantire l’equilibrio economico valutando prioritariamente l’esclusivo interesse dei figli, ove presenti.[:]

[:it]L’Agenzia europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la Corte europea dei diritti dell’uomo, il 20 novembre 2015, nel corso della giornata mondiale per l’infanzia, hanno pubblicato il “Manuale di diritto europeo sui diritti del bambino” (fra-ecthr-2015-handbook-european-law-rights-of-the-child_en) che raccoglie la normativa e la prassi giurisprudenziale sviluppatasi nel contesto europeo, sia con riguardo all’Unione europea sia alla Corte europea dei diritti dell’uomo.

Si tratta della prima guida completa sul tema, che tenga conto sia della giurisprudenza della Corte Europea per i diritti dell’uomo che della Corte di Giustizia dell’Unione europea (CGUE). Fornisce informazioni su: la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e regolamenti e direttive in materia; la Carta sociale europea (CES); le decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali; altri strumenti del Consiglio d’Europa; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (CRC) e altri strumenti internazionali.

Questo manuale è progettato per assistere gli avvocati, giudici, procuratori, operatori sociali, le organizzazioni non governative e altri organismi che devono affrontare questioni giuridiche relative ai diritti del fanciullo. La pubblicazione riguarda questioni come l’uguaglianza, l’identità personale, la vita familiare, l’adozione, migrazione e asilo, protezione dei bambini contro la violenza e lo sfruttamento, così come i diritti dei bambini all’interno della giustizia penale e delle procedure alternative.

Il manuale è disponibile in inglese e francese.[:]

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Risultati immagini per immagine divorceLa controversia trae origine da una transazione sottoscritta nel gennaio 2002 da due coniugi, nelle more del giudizio d’appello della separazione, poi abbandonato.

Per la Corte di Appello non è valido l’accordo di separazione tradotto in transazione senza omologa, inclusivo di questioni, quale l’assegnazione di beni immobili compresa, non sottoposte al giudice della separazione.

Di diverso avviso la sentenza 3 dicembre 2015 n. 24621 pronunciata dalla terza sezione della Corte di Cassazione, secondo la quale sono invece validi gli accordi dei coniugi relativi alla parte disponibile – forma libera di tali accordi – e non è necessaria la loro trasfusione nel decreto di omologa.

E ciò in quanto:

– nell’accordo tra le parti in sede di separazione e di divorzio  si ravvisa un contenuto necessario (attinente all’affidamento dei figli, al regime di frequentazione dei genitori, ai modi di contributo al mantenimento dei figli, all’assegnazione della casa coniugale, alla misura e al modo di mantenimento, ovvero alla determinazione di un assegno divorziale per il coniuge economicamente più debole) e un contenuto eventuale (la regolamentazione di ogni altra questione patrimoniale o personale tra i coniugi stessi).

– Quindi oggi, sempre più frequentemente, si ammette un’ampia autonomia negoziale in sede di separazione e di divorzio, e la logica contrattuale, seppur con qualche cautela, si afferma con maggior convinzione là dove essa non contrasti con l’esigenza di protezione dei minori o comunque dei soggetti più deboli.

– La giurisprudenza ritiene pertanto valida, tra le parti e nei confronti dei terzi, la clausola di trasferimento di immobile tra i coniugi contenuta nei verbali di separazione o recepita dalla sentenza di divorzio congiunto, o magari convenuta sulla base di conclusioni uniformi, essendo soddisfatta l’esigenza della forma scritta (Cass. 11 novembre 1992, n.12110, Cass. n. 2263 del 2014), cosi come il trasferimento o la promessa di trasferimento di immobili, mobili o somme di denaro, quale adempimento dell’obbligazione di mantenimento (o assistenziale) da parte di un coniuge nei confronti dell’altro (tra le altre, Cass. 17 giugno 1992 n. 7470).

– Si possono ipotizzare (così come sovente accade) anche accordi anteriori, contemporanei o magari successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell’atto pubblico.

– Detti accordi, di natura negoziale (talvolta danno vita ad un vero e proprio contratto, Cass. n. 18066/2014; Cass. n. 19304/2013; Cass. n. 23713/2012), si ritengono validi, anche nel rapporto con i figli, purché si pervenga ad un miglioramento degli assetti concordati davanti al giudice (tra le altre, Cass. n. 657/1994; Cass. n. 23801/2006).

– Ai predetti accordi sono pertanto certamente applicabili alcuni principi generali dell’ordinamento come quelli attinenti alla nullità dell’atto o alla capacità delle parti, ma pure alcuni più specifici (ad es. relativi ai vizi di volontà).

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[:it]La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 20 maggio 2015, n°10261, ha accolto il ricorso presentato dalla conduttrice di un locale commerciale avverso una sentenza con cui la Corte d’Appello di Bologna aveva negato il suo diritto all’indennità per la perdita di avviamento commerciale per non aver corrisposto alcuni canoni successivamente alla scadenza naturale del contratto di locazione, sull’erroneo presupposto che quest’ultimo si fosse tacitamente rinnovato dopo la scadenza, in conseguenza del protrarsi della detenzione dell’immobile successivamente al termine fissato per il rilascio in sede di convalida.

Gli ermellini censurano l’argomentazione in diritto posta alla base della decisione dei giudici bolognesi, fornendo una diversa interpretazione e applicazione degli articoli 1951 e 1597 c.c., sulla base del seguente ordine di motivi:

  • affinché vi sia rinnovazione tacita del contratto ai sensi dell’art. 1597 c.c. è necessaria “la continuazione della detenzione della cosa da parte del conduttore e la mancanza di manifestazione di volontà contraria da parte del locatore”.
  • a ciò consegue che, successivamente alla comunicazione formale di disdetta da parte del locatore, il “mancato rilascio dei locali nel periodo successivo al termine fissato in sede di convalida, non comporta la rinnovazione tout court del contratto”, bensì “l’instaurazione tra le parti di un regime di occupazione derivato ma distinto dal rapporto contrattuale”, da cui origina l’obbligo del conduttore di versare il corrispettivo  ex art. 1591 c.c. per l’occupazione dell’immobile;
  • il “fatto del conduttore”, impeditivo del diritto all’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale – di cui all’art. 34 della legge n°392/78 – è unicamente quel comportamento posto “in relazione causale negativa esclusivamente con la cessazione del rapporto contrattuale” di talché non può all’uopo darsi rilievo al comportamento tenuto dal conduttore nella successiva fase occupativa, ancorché costituito dal mancato pagamento di alcune mensilità ex art. 1591 c.c.;

La Corte pertanto cassa la sentenza della Corte d’Appello e, pronunciandosi nel merito, conclude ritenendo che “…[A]tteso pertanto che l’indennità per la perdita dell’avviamento commerciale muove (oltre che dalla natura dell’attività esercitata dal conduttore nei locali) dal presupposto obiettivo (pacifico in causa) rappresentato dalla cessazione del rapporto di locazione non dovuta a fatto del conduttore, e che essa non può dirsi esclusa, ex art.34 cit., per effetto del mancato pagamento da parte di questi di talune mensilità ex art.1591 cc nel corso della fase “occupativa” successiva alla cessazione del contratto, non poteva la corte territoriale negare il diritto di Sira a tale indennità”.[:]

[:it]La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°24863/14, ha cassato la sentenza con cui la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la sentenza autorizzativa del riconoscimento ex art. 250 c.c. da parte del secondo genitore, senza tuttavia aver provveduto alla reiterata richiesta di audizione della figlia minore, avanzata dal padre che per primo aveva proceduto al suo riconoscimento, né aver motivato puntualmente i motivi alla base di detta omissione.

Ad avviso degli Ermellini, infatti, il principio dell’ascolto del minore in ogni giudizio o procedura che lo riguardi – consacrato dall’art. 155-sexies c.c., che ha recepito nel nostro ordinamento quanto disposto dall’art. 12 della Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo, dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’esercizio dei diritti del fanciullo del 1996 e dall’art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – introduce un duplice obbligo:

  • quello di procedere all’audizione del minore, salvo il caso in possa manifestamente arrecargli danno, ponendosi in contrasto con i suoi superiori interessi;
  • quello di puntuale motivazione in tutti quei casi in cui escluda la sua audizione ovvero qualora la decisione adottata sia difforme dalla volontà espressa.

Con riferimento in particolare al procedimento di riconoscimento ex art. 250 c.c., ad avviso della Suprema Corte, l’obbligatorietà dell’audizione del minore infrasedicenne (attualmente infradodicenne a seguito delle modifiche introdotte dalla l. 219/12), salvo i casi di incapacità del minore a renderla, deriverebbe altresì dalla qualità di parte sostanziale che il figlio assume in tale giudizio. Da ciò deriva il conseguente obbligo del Tribunale di fornire adeguata giustificazione ogni qualvolta ravveda l’esistenza di motivi per i quali la ritenga manifestamente in contrasto con gli interessi superiori del figlio minore.

Di seguito il testo della sentenza.[:]

[:it]La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 1613/15 si è di recente pronunciata sulla questione di competenza sorta tra il Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni di Catania, ognuno dei quali si riteneva incompetente a concedere l’autorizzazione, ai sensi dell’art. 250 c.c. ad una madre infrasedicenne al fine di procedere al riconoscimento della figlia.

Gli ermellini, pur avendo dichiarato il ricorso inammissibile, in quanto era decorso un lasso di tempo tale che la madre,nel mentre, aveva compiuto i sedici anni, hanno chiarito e distinto le competenze in tema di riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio al fine di evitare l’insorgere di conflitti analoghi in futuro. In particolare, ad avviso della Corte, sussiste sempre – ai sensi della ratio della riforma introdotta dalla l. 219/2012 e dell’attuale testo dell’art. 38 disp. att. c.c., così come ulteriormente modificato dal D.Lgs. n. 154 del 2013 – la competenza del Tribunale ordinario, fatta salva l’ipotesi eccezionale di cui all’art. 251 c.c., per la quale permane la competenza del Tribunale per i minorenni. La Corte pertanto conclude enunciando il seguente condivisibile principio di diritto: “spetta al tribunale ordinario la competenza a provvedere sull’autorizzazione il riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio richiesta, ai sensi dell’art. 250 c.c., u.c., dal genitore non ancora sedicenne“.

Di seguito il testo dell’ordinanza.[:]

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 L’assegno di mantenimento, spiega la Cassazione, con la sentenza 27 novembre 2015 n. 24324, ha lo scopo di riallineare le condizioni di reddito dei due ex coniugi, facendo sì che anche quello meno benestante possa godere, dopo la separazione, dello stesso tenore di vita che aveva durante il matrimonio. È chiaro che se in astratto il contributo da versare nei confronti dell’ex coniuge non è elevato (perché scarse sono le effettive possibilità del soggetto obbligato e non particolarmente agiato era il tenore di vita della coppia durante il matrimonio), anche la periodica percezione di somma di poche centinaia di euro, come un canone di locazione, potrebbe essere di per sé sufficiente a riequilibrare i due redditi e, quindi, ad escludere l’assegno di mantenimento.

Conseguentemente viene negato un assegno divorzile a una donna nella seguente situazione: lui ricava 35 mila in un anno, lei, invece, 36 mila dalla liquidazione della quota di comproprietà della casa coniugale, investiti nell’acquisto di un appartamento locato a 350 euro mensili. L’entrata periodica derivante dal canone di locazione, infatti, migliora le condizioni economiche della signora riportandole su un piano paritario rispetto a quelle dell’ex marito. Inoltre la donna aveva inoltre svolto due lavori in passato rimanendo disoccupata per non essersi presentata all’ufficio di collocamento di Forlì dopo essere stata chiamata per una nuova occupazione. Così la donna aveva preferito trasferitasi a Napoli a casa della madre.

È stato quindi comparato  il tenore di vita goduto dalla ricorrente durante il matrimonio e dopo: la conclusione è stata che il divario fra i suoi redditi e quelli percepiti dal marito, ancora in attività, non fosse imputabile ad “oggettive difficoltà di reperimento di un lavoro da parte della prima, ma solo a una sua pigrizia tendenziale, allora alcun mantenimento le è dovuto”.

Di qui la conferma della sentenza della Corte d’Appello che aveva annullato la sentenza di primo grado che prevedeva in favore della signora un assegno di 300 euro mensili.

 

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La Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza 16 novembre 2015 n. 23406, chiarisce che la permanenza, dopo il decesso del marito, nella abitazione familiare da parte della moglie  costituisce esercizio del diritto di abitazione e di uso dei mobili che la corredano, spettante al coniuge superstite quale legatario ex lege (art.540 cod.civ.).

Quanto sopra esposto vale anche nell’ipotesi di successione legittima, indipendentemente dalla ulteriore qualità di chiamato all’eredità del soggetto.

Deve pertanto escludersi che il mero fatto di continuare ad abitare, dopo l’apertura della successione, nella casa familiare e ad utilizzare i mobili che la corredano conferisca al coniuge la qualità di possessore di beni ereditari per gli effetti previsti dall’art.485 cod. civ.

La differenza non è di poco conto.

Per legge, entro dieci anni, si deve decidere se accettare l’eredità, accettarla con beneficio di inventario o rinunciarvi.

Invece coloro che, al momento del decesso, si trovano in possesso dei beni dell’eredità stessa devono necessariamente effettuare l’inventario entro tre mesi e, chiuso l’inventario, hanno quaranta giorni per decidere se accettare o meno l’eredità o accettarla con beneficio di inventario: un termine, insomma, molto più risicato che si giustifica proprio con l’esigenza di evitare confusione di beni.

In caso di mancato rispetto di uno di tali termini, l’eredità si considera accettata puramente e semplicemente,

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La Corte di Cassazione, con ordinanza 17 dicembre 2014 n. 26636, afferma che in tema di concessione o meno del mantenimento in sede di divorzio, il giudice di merito ha libera discrezionalità nell’istruzione della causa; tuttavia, non può condurre la fase probatoria in modo carente, ignorando in toto le allegazioni di una delle parti.

Conseguentemente il giudice della separazione deve disporre le indagini sui redditi del coniuge obbligato, posseduti all’estero, quando l’altro coniuge non abbia ottenuto dalle autorità straniere l’autorizzazione in tal senso.

Nel caso in esame, la ricorrente aveva avanzato alle Autorità del Principato di Monaco, di conoscere la specifica entità delle rendite finanziarie del marito provenienti dal Principato (documentando la relativa richiesta); le Autorità monegasche avevano risposto che le informazioni potevano essere fornite dall’Ente pensionistico, purchè l’istanza provenisse da una autorità giudiziaria.

Il ricorso della moglie veniva pertanto accolto e il provvedimento impugnato cassato con rinvio.

Si noti bene

  • la valutazione sulla opportunità di indagini di Polizia Tributaria e più generalmente, la richiesta di informazioni sui redditi dell’obbligato, rientra nella discrezionalità del giudice di merito (“in tema di determinazione dell’assegno di mantenimento, l’esercizio del potere di disporre indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, che costituisce una deroga alle regole generali sull’onere della prova, rientra nella discrezionalità del giudice di merito; l’eventuale omissione di motivazione sul diniego di esercizio del relativo potere, pertanto, non è censurabile in sede di legittimità, ove, sia pure per implicito, tale diniego sia logicamente correlabile ad una valutazione sulla superfluità dell’iniziativa per ritenuta sufficienza dei dati istruttori acquisiti”, Cass. 16 aprile 2014, n. 8875).
  • Raramente i Giudici dispongono dette indagini.
  • Conseguentemente, assai spesso, è veramente molto difficile per il difensore fornire piena prova delle reali capacità economiche del coniuge obbligato con conseguente palese violazione dei diritti patrimoniali del coniuge debole e dei figli a vedersi garantito il giusto mantenimento.
  • Sul punto l’art. 5, c. 9°, della legge sul divorzio dispone che, nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, “in caso di contestazione il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, avvalendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”; in senso analogo l’art. 337-ter u.co. D.lgs 154/13, secondo cui “ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi“).

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Una donna invocava l’intervento degli Ermellini lamentando che la Corte di Appello aveva “completamente trascurato la stridente capacità reddituale” esistente tra lei e l’ex marito (€ 1.400,00 al mese la signora, € 2.600 euro al mese l’ex coniuge).

Tuttavia, per la sesta sezione civile – sentenza 4  novembre 2015 n. 22603 la differenza di reddito è azzerata dal peso delle rate del mutuo contratto per acquistare, proprio dalla donna, la metà della casa coniugale e permetterle così di acquistare, a sua volta, una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione.

Per cui i redditi dei due, anche se non identici, sostanzialmente si equivalgono consentendo “ad entrambi una vita dignitosa e non sostanzialmente dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio”, circostanze che escludono il diritto della moglie a un assegno di mantenimento gravante a carico del C..

Di qui la condanna ricorrente anche al rimborso delle spese di lite.[:]