Lo scorso 12 luglio 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea il Regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull’intelligenza artificiale).

Il regolamento in oggetto, all’art. 3 fornisce precise definizioni a partire dall’Intelligenza Artificiale, intesa quale “sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

L’obiettivo perseguito dal Legislatore europeo è quello di “migliorare il funzionamento del mercato interno e promuovere la diffusione di un’intelligenza artificiale (IA) antropocentrica e affidabile, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, compresi la democrazia, lo Stato di diritto e la protezione dell’ambiente, contro gli effetti nocivi dei sistemi di IA nell’Unione, e promuovendo l’innovazione”, stabilendo, ai sensi dell’art. 1:

  1. regole armonizzate per l’immissione sul mercato, la messa in servizio e l’uso dei sistemi di IA nell’Unione;
  2. divieti di talune pratiche di IA;
  3. requisiti specifici per i sistemi di IA ad alto rischio e obblighi per gli operatori di tali sistemi;
  4. regole di trasparenza armonizzate per determinati sistemi di IA;
  5. regole armonizzate per l’immissione sul mercato di modelli di IA per finalità generali;
  6. regole in materia di monitoraggio del mercato, vigilanza del mercato, governance ed esecuzione;
  7. misure a sostegno dell’innovazione, con particolare attenzione alle PMI, comprese le start-up.

 

Grande attenzione è posta dal regolamento alla limitazione delle tecniche utilizzate e/o delle finalità perseguite per il tramite dell’I.A., a cui è dedicato l’intero capo II^, rubricato “Pratiche di IA Vietate”.

I divieti, elencati all’art. 5, riguardano inter alia:

  1. l’utilizzo di “tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un’altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo”;
  2. lo sfruttamento delle “…vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all’età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l’obiettivo o l’effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un’altra persona un danno significativo”;
  3. “la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste”;
  4. la profilazione di persone al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato;
  5. la creazione o ampliamento delle “banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso”;

 

Come noto e del resto chiarito nello stesso regolamento, quest’ultimo è obbligatorio in tutto i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri, senza che sia necessaria alcuna attività di recepimento.

Il Regolamento de quo si applicherà a fare data dal 2 agosto 2026, fatta eccezione per i capi:

  • I^ (disposizioni generali) e II^ (pratiche di IA vietate), che si applicheranno a fare data dal 2 febbraio 2025;
  • III^, sezione 4, V^, VII^, XII^ (ad eccezione dell’articolo 101), nonchè e l’articolo 78, a decorrere dal 2 agosto 2025.

Negli ultimi anni si sono registrate molteplici pronunce dei Tribunali di tutta Italia, originate dai ricorsi di genitori contrari alla presenza di immagini e video dei minori sui social, pubblicate dall’ex partner.

Ne è un chiaro esempio l’ordinanza del 30 agosto 2021 con cui il Tribunale di Trani – pronunciandosi in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da un padre al fine di veder inibita la pubblicazione di immagini della figlia sul noto social network “Tik Tok” per mano (o meglio click) dell’ex moglie – ha giudicato ammissibile il reclamo e illegittima la condotta materna, alla luce della mancata contestazione della condotta addebitatale nonché della mancata prova del consenso paterno (non desumibile, ad avviso della Corte, dalla possibilità per il ricorrente di controllare e/o accedere al profilo dell’ex moglie):

  • condannando la madre della minore “…alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi alla minore … , inseriti su social networks, comunque denominati”;
  • inibendo “…dal momento della comunicazione del presente provvedimento a Caia la diffusione sui social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo alla minore … …, in assenza dell’espresso consenso del padre”;
  • determinando “ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro 50,00, la somma dovuta da Caia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore della minore, da versarsi su conto corrente intestato alla medesima”.

Ad avviso del Tribunale pugliese, infatti, la pubblicazione di video ed immagini di minori senza il consenso dell’altro genitore integra la “….violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali” ed in particolare:

  • dell’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), che recita: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”;
  • del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 1991 che prevedono rispettivamente:
    • l’art. 1 l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto;
    • l’art. 16 che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti“);
  • l’art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018)che considera l’immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell’art. 4, lett. a), b) c) D.lgs. n. 196 del 2009 e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicchè nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L. n. 633 del 1941)”;
  • l’art. 2 quinquies del D.lgs. n°101/2018 che recita: “il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”.

In merito da ultimo al requisito del periculum, il collegio, richiamando la nota pronuncia del 19 settembre 2017 del Tribunale civile di Mantova, ha condivisibilmente rilevato come “…il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network” e ciò in quanto “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati.

Quanto sopra è stato del resto ribadito in modo pressoché unanime nel corso degli anni da diverse autorità giudiziarie, tra cui il Tribunale civile di Rieti e di Mantova.

In particolare, il Tribunale laziale, con ordinanza del 7 marzo 2019, è giunto alle medesime conclusioni del Tribunale pugliese, affermando:

  • la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, alla luce dell’illiceità del trattamento dei dati personali del minore di anni 14 in mancanza del consenso di chi esercita sullo stesso la responsabilità genitoriale, così come disposto dal già citato art. 2 quinques del Codice Privacy;
  • la sussistenza del requisito del periculum in mora, “…atteso che l’inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet” e ciò in quanto “Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post”;
  • la possibilità di richiedere altresì l’applicazione dell’astreinte ex art. 624 bis c.p.c., ritenuta “…pienamente giustificata dall’esigenza di tutelare l’integrità dei minori e l’interesse ad evitare la diffusione delle proprie immagini a mezzo web nonchè, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto degli obblighi sopra sanciti”.

La Grande Camera della Corte Europea dei diritti dell’uomo pronunciandosi su un caso relativo alla legittimità della decisione delle autorità della Repubblica Ceca che avevano, in un caso sanzionato con una multa il genitore di un minore e, negli altri, vietato alle famiglie l’accesso alla scuola d’infanzia (prescolare) per non aver sottoposto i figli minori alla vaccinazione obbligatoria, ha escluso che la previsione della vaccinazione infantile obbligatoria, imposta dalle autorità ceche, fosse contraria all’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare) nonché all’art. 9 Cedu (diritto alla libertà di pensiero di coscienza e di religione).

 

Il caso

La vicenda trae origine da un ricorso promosso da diversi cittadini di nazionalità ceca dinanzi alla Corte di Strasburgo, i quali denunciavano la violazione del rispetto alla vita privata e familiare (di cui all’art. 8 CEDU) e della loro libertà di opinione (art. 9 CEDU) conseguente all’obbligo imposto dalle autorità statali di vaccinare i propri figli minori contro nove malattie ben note alla scienza medica, tra le quali: difterite, il tetano, la pertosse, le infezioni da Haemophilus influenzae di tipo b, poliomielite, epatite B, morbillo, parotite, rosolia e – per i bambini con particolari indicazioni di salute – le infezioni da pneumococco.

Nel caso in esame, l’obbligo era previsto dalle disposizioni nazionali che non autorizzavano alcuna forma di coercizione fisica per l’adempimento vaccinale, ma l’inosservanza era sanzionata con una modesta sanzione economica, o con il divieto di accedere alla scuola dell’infanzia del minore per il quale non fosse stato adempiuto l’obbligo vaccinale senza valida ragione (ad esempio, il rischio clinico individuale al vaccino).

In particolare, i ricorrenti sostenevano che le predette conseguenze per loro del mancato rispetto dell’obbligo di vaccinazione erano incompatibili con il diritto al rispetto della loro vita privata ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione EDU[1] nonché con il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione di cui all’art. 9 della Convenzione EDU[2]. Con particolare riferimento alla richiesta da parte dei ricorrenti che venisse loro riconosciuto il diritto all’obiezione di coscienza secolare ai sensi dell’art. 9 CEDU, dai motivi addotti dagli stessi a supporto della loro richiesta, emergeva in maniera chiara che la loro contrarietà ai vaccini non era stata determinata dall’adesione a un particolare credo religioso, quanto piuttosto fosse il frutto di una convinzione personale interpretata come un imperativo della coscienza.

Nel decidere in merito a questa richiesta, la Corte Costituzionale ceca aveva affermato che in uno Stato laico la richiesta di un’obiezione di coscienza per motivi secolari deve essere valutata alla luce dei medesimi principi che regolano l’obiezione di coscienza per motivi religiosi. Trasferendo questo ragionamento alla materia delle vaccinazioni, la stessa giurisprudenza ha ammesso la possibilità che, in casi del tutto eccezionali, si prevedano eccezioni all’obbligo vaccinale a favore di persone che per motivi religiosi manifestino una contrarietà ad esso, e quindi pure a favore di coloro che, per convinzioni proprie, non intendano sottoporre se stessi o i propri figli alle vaccinazioni. Si tratterebbe, però, di casi assolutamente eccezionali, poiché non sarebbe possibile applicare l’esenzione a interi gruppi religiosi o a un numero indeterminato di persone che condividano tali convinzioni.

 

La decisione della CEDU

Con la decisione in commento, la Corte di Strasburgo richiamando la propria giurisprudenza in materia, che configura l’obbligo di subire un trattamento sanitario (quale è indubbiamente anche l’inoculazione di un vaccino) come una violazione dell’art. 8 Cedu, nonché con riguardo all’art. 9 Cedu come violazione della libera manifestazione del pensiero, coscienza e religione, ha tuttavia ritenuto che nel caso deciso non vi fossero la predette violazioni, sulla base del seguente argomentato e condivisibile ragionamento:

  • in primo luogo, lo Stato convenuto intendeva legittimamente garantire al contempo sia la salute dei vaccinati che dei non vaccinati attraverso il raggiungimento della c.d. “immunità di gregge” per contrastare le nove gravi malattie in questione. Nel caso in esame, inoltre, vi era la pressante esigenza sociale di rispondere alle preoccupazioni delle più alte autorità sanitarie per la diffusione delle suddette malattie, che con la vaccinazione si intendeva contrastare, così rispondendo alla diminuzione del tasso vaccinale tra i bambini;
  • in secondo luogo, la sanzione pecuniaria, prevista per la mancata vaccinazione senza valido motivo, fosse di modesta entità, e che lo sbarramento all’accesso della scuola dell’infanzia, seppur oggettivamente costituente un pregiudizio per il minore, era comunque di carattere transitorio tale da poter essere recuperato nei cicli successivi scolastici, risultando anch’esso quindi proporzionato all’esito del bilanciamento dei diritti coinvolti;
  • l’art. 9 Cedu non può essere interpretato come una garanzia assoluta del diritto di comportarsi nella sfera pubblica secondo le proprie convinzioni personali. In particolar modo, le leggi che prevedono l’obbligo vaccinale rispettano il criterio della neutralità, poiché le vaccinazioni obbligatorie sono tali per tutti, indipendentemente dalla fede religiosa professata o dalle convinzioni personali;

 

In conclusione

La Grande Camera, con la decisione in commento nel caso Vavricka ed altri c. Repubblica Ceca, ha quindi ritenuto:

  • che le misure contestate potevano essere considerate “necessarie in una società democratica”, riconoscendo, così, un ampio margine di apprezzamento agli Stati parte della Convezione, non sussistendo conseguentemente una violazione dell’articolo 8 della Convenzione;
  • che“le opinioni personali contrarie alle vaccinazioni non sono tali da costituire una convinzione o una credenza che abbia sufficiente forza, serietà, coesione e importanza tale da attrarre le garanzie previste dall’articolo 9”, confermando, dunque la legittimità delle legislazioni nazionali che impongano l’obbligo vaccinale come misura necessaria per la tutela della salute pubblica.

 

[1] Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare: 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

[2] Art. 9 Libertà di pensiero di coscienza e di religione: 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo e la libertà di manifestare la propria religione o credo individualmente o collettivamente, sia in pubblico che in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. 2. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere oggetto di quelle sole restrizioni che, stabilite per legge, costituiscono misure necessarie in una società democratica, per la protezione dell’ordine pubblico, della salute o della morale pubblica, o per la protezione dei diritti e della libertà altrui.

 Articolo a cura della dott.ssa Michela Terella

(Corte di Giustizia UE – Causa C-624/19 – sentenza del 3 giugno 2021)

L’uguaglianza tra le donne e gli uomini rappresenta uno dei principi fondamentali sanciti dal diritto comunitario.

L’interesse verso la parità di genere ha, infatti, radici profonde nella Comunità Europea e il desiderio di costruire una società basata sulla piena partecipazione dei generi alla vita economica, sociale, politica, culturale degli Stati membri sembrerebbe già iscritta nel Trattato istitutivo della Comunità Europea (TCE) con la previsione, all’art  119 TCE, del diritto alla parità di trattamento in materia retributiva.

Tale principio viene sancito anche dall’art. 157 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) il quale prevede che ciascuno Stato membro debba assicura l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile «per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore».

Con la recentissima sentenza in commento la Corte di Giustizia Ue si è pronunciata proprio su una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione del suddetto articolo TFUE, sollevata nell’ambito di una controversia tra circa 6mila lavoratori e una società di rivendita al dettaglio inglese, in merito alla rivendicazione della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici.

Il Tribunale del lavoro nazionale aveva sospeso il procedimento in oggetto per chiedere alla Corte europea se tale disposizione potesse essere invocata quale norma ad efficacia diretta nelle controversie tra privati nelle quali è contestato il mancato rispetto del principio della parità di retribuzione tra lavoratori e lavoratrici per un “lavoro di pari valore”.

Preliminarmente, la Corte ha affermato la propria competenza, in applicazione dell’articolo 86 dell’accordo sul recesso, a pronunciarsi sulla domanda di pronuncia pregiudiziale, nonostante il recesso del Regno Unito dall’Unione europea, in quanto la domanda era stata presentata prima della fine del periodo di transizione, fissata al 31 dicembre 2020.

Nel merito, la Corte ha quindi affermato la diretta applicabilità nelle cause nazionali tra aziende e dipendenti del disposto dell’articolo 157 del Tfue. Ma soprattutto ai fini dell’operatività della norma ha parificato la nozione di “stesso lavoro ” e di “lavoro di pari valore”.

Non solo.

Il giudice europeo ha anche tracciato La Corte la strada del ragionamento che deve seguire il giudice per operare il raffronto tra i trattamenti diversi ai fini di ristabilire la parità retributiva: il paragone è possibile se le diverse situazioni siano riconducibili a un'”unica fonte”.

E tale unicità è ravvisabile quando il datore di lavoro è il medesimo anche se i lavoratori posti a confronto sono assegnati a sedi o stabilimenti diversi dell’impresa.

Questo è il presupposto per l’applicazione diretta dell’articolo 157 del Tfue che, appunto, non è limitato alle situazioni in cui i lavoratori di sesso diverso messi a confronto svolgono uno «stesso lavoro», ma si estende anche a quelle relative a un «lavoro di pari valore».

La questione se i lavoratori interessati svolgano uno «stesso lavoro» o un «lavoro di pari valore» comporta una valutazione di fatto del giudice.

La norma del Tfue è quindi un principio generale che non necessità del filtro di norme attuative nazionali. Esso però non è applicabile – conclude la Cgue – quando le diverse situazioni non possano essere ricondotte ad un’unica fonte: venendo a mancare il soggetto che possa ristabilire la parità di trattamento.

Ed è l’identità del datore che costituisce tale fonte unica anche in caso di dipendenti che lavorano in diversi stabilimenti della sua impresa.

Avv. Claudia Romano

Woman working on her laptop[:]

[:it]Sofa near table

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, chiarisce che la differenza di tonalità di colore del bene acquistato non integra la fattispecie della vendita aliud pro alio, bensì un difetto di conformità di lieve entità, con conseguente diritto per il consumatore di richiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero una riduzione adeguata del prezzo (ai sensi dell’art. 130 del Codice del Consumo) ma non la risoluzione del contratto.

Il caso

Un consumatore ricorreva vittoriosamente al Giudice di Pace di Milano lamentando la consegna di un divano con caratteristiche – tessuto e tonalità di colore – diverse rispetto a quelle richieste, chiedendo la risoluzione del contratto di compravendita per vizi della cosa venduta.

Il Tribunale di Milano, in sede di gravame, riformava tuttavia la decisione:

  • ritenendo che il compratore avesse accettato la diversa stoffa;
  • ritenendo che la differenza di tonalità di colore costituisse una difformità di lieve entità, a sensi dell’ultimo comma dell’art. 130 cod. cons., dovendosi pertanto escludere il rimedio, eccessivamente gravoso, della risoluzione;
  • rilevando che l’acquirente non aveva chiesto “…la sostituzione del divano, né la restituzione ed avendo proceduto all’alienazione del bene, l’unico rimedio esperibile era la riduzione del prezzo ma, il Pr., costituendosi nel giudizio d’appello, non aveva riproposto tale richiesta, che si intendeva, pertanto, rinunciata”.

Il ricorso per cassazione

Il consumatore decideva di ricorrere sino in Cassazione:

  • ritenendo che la differenza di tonalità un vizio integrasse un’ipotesi di vendita aliud pro alio;
  • affermando di avere, in realtà, richiesto la sostituzione del divano già al momento della consegna “…si da rendere superflua un’ulteriore richiesta di sostituzione”.

Gli Ermellini, tuttavia, rigettano il ricorso sulla base delle seguenti considerazioni:

  • L’ipotesi di vendita “alitici pro alio” ricorre quando il bene consegnato è completamente diverso da quello venduto, perché appartenente ad un genere differente oppure con difetti che gli impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziale dalle parti” (Cassazione civile sez. II, 24/04/2018, n. 10045)
  • “…la consegna di un divano dello stesso colore ma di tonalità diversa da quella pattuita non costituisce un vizio tale da impedire l’utilizzo del bene secondo la sua destinazione”, bensì un difetto di conformità ex art. 130 cod. cons., con conseguente “…diritto del consumatore a chiedere, senza spese, il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto
  • Qualora, però, il difetto di conformità di lieve entità e non sia possibile, o sia eccessivamente oneroso, esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, l’art. 130, ultimo comma, prevede che non sia possibile chiedere la risoluzione del contratto”.

Nel caso di esame, la Suprema Corte ha condiviso la valutazione operata dal Tribunale circa la lieve entità del predetto difetto, basata:

  • sia su un criterio oggettivo, “…in quanto si trattava di diversa tonalità dello stesso colore”;
  • sia sul comportamento del compratore, “…che aveva inviato, subito dopo la consegna, i suoi dati per l’emissione della fattura senza svolgere alcuna contestazione”.

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[:it]Person holding black android smartphone

Lo scorso 29 aprile 2020 il Garante per la protezione dei dati personali si è pronunciato sull’applicazione ideata al fine di limitare la diffusione del Covid-19 mediante il tracciamento dei suoi utilizzatori.

Nelle premesse, il Garante ha opportunamente ricordato:

  • che l’utilizzo dell’applicazione è strettamente volontario e che, conseguentemente, il suo mancato utilizzo “…non comporta conseguenze in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati;
  • che il titolare del trattamento dei dati raccolti sarà il Ministero della Salute;
  • che l’applicazione registrerà unicamente i “…contatti tra soggetti che abbiano parimenti scaricato l’applicazione e ciò “…al solo fine di adottare le adeguate misure di informazione e prevenzione sanitaria nel caso di soggetti entrati in contatto con utenti che risultino, all’esito di test o diagnosi medica, contagiati”.
  • che la modalità di tracciamento “…è complementare alle ordinarie modalità in uso nell’ambito del Servizio Sanitario nazionale”;
  • che, tra le misure tecniche da adottare al fine di garantire la sicurezza delle libertà e dei diritti dell’utilizzatore, dovrà essere assicurato:
    1. che gli “…utenti ricevano, prima dell’attivazione dell’applicazione, un’idonea informativa” ;
    2. che “…i dati personali raccolti dall’applicazione siano esclusivamente quelli necessari ad avvisare gli utenti dell’applicazione di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi al Covid-19”;
    3. che il tracciamento “…sia basato sul trattamento di dati di prossimità dei dispositivi, resi anonimi oppure, ove ciò non sia possibile, pesudonomizzati, con esclusione di ogni forma di geolocalizzazione dei singoli utenti”;
    4. che i dati raccolti “…siano conservati, anche nei dispositivi mobili degli utenti, per il periodo, stabilito dal Ministero della Salute, strettamente necessario al tracciamento e cancellati in modo automatico alla scadenza del termine”;
    5. che i diritti degli utilizzatori, ai sensi degli articoli 15 a 22 del GDPR, possano essere in esercitati in forma semplificata.

Ciò premesso, il Garante ha espresso parere favorevole circa la compatibilità della normativa  rispetto alle normative europee (Regolamento 2016/679/UE) e nazionali di protezione dei dati personali, rilevando come il sistema di contact tracing prefigurato non appaia porsi in contrasto con i principi di protezione dei dati personali:

  • essendo prevista una dettagliata previsione normativa del trattamento, delle tipologia di dati raccolti, delle garanzie accordate agli interessati e della temporaneità delle misure;
  • essendo l’applicazione fondata sull’adesione volontaria dell’interessato;
  • essendo determinata la finalità di interesse pubblico perseguita, escludendo trattamenti secondari se non per finalità statistiche e/o di ricerca scientifica, purchè anonimizzati o in forma aggregata;
  • essendo conforme al principio di minimizzazione e ai criteri di privacy by design e by default;
  • essendo conforme al principio di trasparenza.

Il Garante conclude:

  • auspicando che la predetta misura superi la proliferazione di iniziative analoghe in ambito pubblico “difficilmente compatibili con il quadro giuridico vigente”;
  • suggerendo di perfezionare il testo della norma, sostituendo alla locuzione “conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali dei soggetti interessati” che non scarichino volontariamente l’app., quella più ampia di “conseguenze pregiudizievoli”.

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condor-airplane-on-grey-concrete-airport-163792Il giudizio a quo

 

Una cittadina ceca a seguito di un ritardo di oltre 4 ore su un volo della Primera Air Scandinavia A/S (una società commerciale di trasporto aereo con sede in Danimarca), acquistato all’interno di un pacchetto “tutto compreso” mediante Agenzia di Viaggi della sua città, proponeva ricorso dinnanzi al giudice nazionale al fine di ottenere il risarcimento da parte della compagnia aerea dei relativi danni ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).

Il Giudice adito, tuttavia, si dichiarava incompetente:

  • alla luce dell’inapplicabilità del regolamento CE 44/2001, alla Danimarca, Paese di bandiera della compagnia aerea;
  • in considerazione dell’assenza di alcun contratto concluso tra la ricorrente e la compagnia aerea.

La sig.ra Králová interponeva appello avverso la predetta pronuncia di incompetenza, che, tuttavia, veniva rigettato dal giudice del Gravame, ad avviso del quale il regolamento CE 44/01, nonostante fosse astrattamente applicabile alla Danimarca, non consentiva di fondare nel caso di specie la competenza dei giudici cechi.

La signora, lungi da darsi per vinta, ricorreva sino in Cassazione, che, con decisione del 15 settembre 2015, annullava le ordinanze, rinviando al giudice di primo grado al fine di verificare la competenza del giudice adito ai sensi dell’articolo 5, punto 1, e degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001.

Le domande pregiudiziali poste alla Corte di Giustizia

Il giudice del rinvio decideva di sospende il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. «Se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004]».
  2. «Se tra la ricorrente e la convenuta sia intercorso un rapporto contrattuale ai sensi dell’articolo 5, punto 1, del regolamento [n. 44/2001], ancorché le medesime non abbiano stipulato l’una con l’altra alcun contratto e il volo facesse parte di un servizio “tutto compreso” fornito sulla base di un contratto concluso dalla ricorrente con un terzo (un’agenzia di viaggi)».
  3. «Se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto concluso da consumatori ai sensi [degli] (…) articoli da 15 a 17 del [regolamento n. 44/2001]».

Le risposte della Corte di Giustizia

1) L’irrilevanza dell’acquisto del biglietto all’interno di un pacchetto “tutto compreso” ai fini dell’applicabilità del regolamento 261/2004

Il Giudice comunitario, pronunciandosi sulla prima questione – “se la convenuta sia legittimata passiva ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dal regolamento [n. 261/2004]” -, preliminarmente chiarisce:

  • che, ai sensi dell’art. 3, par. 5 del regolamento 261/2004, il vettore, che non abbia stipulato un contratto con il passeggero, è comunque tenuto al rispetto del predetto regolamento, in quanto “…si considera che esso agisca per conto della persona che ha stipulato un contratto con tale passeggero (sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 62)”;
  • conseguentemente, “…il passeggero di un volo ritardato può avvalersi del regolamento n. 261/2004 contro il vettore aereo operativo, anche se il passeggero e il vettore aereo operativo non hanno stipulato tra loro alcun contratto.

Ciò premesso, la Corte di Giustizia ritiene irrilevante, ai sensi dell’art. 3, par. 6 del regolamento 261/2004, che il biglietto aereo sia stato acquistato mediante pacchetto “all inclusive”, ai fini dell’esercizio dei diritti derivanti dalla direttiva 90/314; e ciò in quanto:

  • se da un lato la previsione da parte dell’art. 8, par. 2 del regolamento 261/2004 “… che il diritto al rimborso del biglietto si applica anche ai passeggeri i cui voli rientrano in un servizio «tutto compreso», ad esclusione del caso in cui un simile diritto sussista a norma della direttiva 90/314” implica “…che la semplice esistenza di un diritto al rimborso, sussistente a norma della direttiva 90/314, è sufficiente per escludere che un passeggero, il cui volo faccia parte di un viaggio «tutto compreso», possa chiedere il rimborso del suo biglietto aereo, in forza del regolamento n. 261/2004, al vettore aereo operativo (sentenza del 10 luglio 2019, Aegean Airlines, C-163/18, EU:C:2019:585, punto 31)”;
  • dall’altro, gli “…articoli 6 e 7 del regolamento n. 261/2004, ai sensi dei quali la passeggera di cui trattasi nel procedimento principale ha presentato il proprio ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, non prevedono una deroga equivalente a quella contemplata per il rimborso del biglietto all’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, oggetto della causa che ha dato luogo alla sentenza del 10 luglio 2019, Aegean Airlines (C-163/18, EU:C:2019:585)”;
  • e, pertanto, “…il diritto a compensazione pecuniaria di cui all’articolo 7 di detto regolamento è applicabile in una situazione in cui il volo acquistato da un passeggero faccia parte di un viaggio «tutto compreso», senza che ciò incida sugli eventuali diritti sussistenti a norma della direttiva 90/314”.

Alla luce delle predette considerazioni, la Corte dichiara, pertanto, “…che il regolamento n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che un passeggero di un volo ritardato di tre o più ore può proporre un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 6 e 7 dello stesso regolamento nei confronti del vettore aereo operativo, anche se tale passeggero e tale vettore aereo non hanno stipulato tra loro alcun contratto e il volo di cui trattasi fa parte di un viaggio «tutto compreso» rientrante nella direttiva 90/314”.

2)   L’applicabilità del regolamento 44/01 alla domanda di risarcimento proposta in forza del regolamento 261/04 alla luce delle obbligazioni liberamente assunte inter partes

Passando alla seconda questione – “se l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto, in forza del regolamento n. 261/2004, da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, rientri nella nozione di «materia contrattuale» ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo effettuato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», comprensivo anche di alloggio, stipulato con un terzo”, la Corte rileva preliminarmente come:

  • “…l’articolo 5 del regolamento n. 44/2001 prevedeva, al suo punto 1, che la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, in materia contrattuale, davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”;
  • la giurisprudenza comunitaria ha interpretato la nozione di «materia contrattuale» “…in modo autonomo, al fine di garantire l’applicazione uniforme della stessa in tutti gli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 7 marzo 2018, flightright e a., C-274/16, C-447/16 e C-448/16, EU:C:2018:160, punto 58 e giurisprudenza ivi citata)”, chiarendo che “…la conclusione di un contratto non costituisce una condizione di applicazione dell’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001”;
  • ai sensi del predetto art. 5, in mancanza di un contratto concluso inter partes, “…è indispensabile ai fini della sua applicazione individuare un’obbligazione, dato che in forza di tale disposizione la competenza giurisdizionale è determinata in relazione al luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”.

Alla luce dei predetti chiarimenti, la Corte:

  • afferma pertanto l’applicabilità dell’art. 5, punto 1, del regolamento n°44/01 anche in mancanza di un contratto sottoscritto purché “…esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un’altra” e ciò in quanto basata “…sulla causa dell’azione in giudizio e non sull’identità delle parti”, tale dovendosi ritenere il rapporto tra “…un vettore aereo, che non abbia concluso alcun contratto di trasporto con il passeggero e che abbia operato un volo previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso» stipulato da un terzo”;
  • risponde conseguentemente al quesito “…dichiarando che l’articolo 5, punto 1, del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto in forza del regolamento n. 261/2004 da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo rientra nella nozione di «materia contrattuale», ai sensi di tale disposizione, anche se tra dette parti non è stato concluso alcun contratto e il volo operato da tale vettore aereo era previsto da un contratto di viaggio «tutto compreso», inclusivo anche di alloggio, stipulato con un terzo”.

3)   Il ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell’ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori

Passando all’ultima questione postale – “se sia possibile qualificare tale rapporto nell’ambito di un contratto concluso da consumatori ai sensi [degli] (…) articoli da 15 a 17 del [regolamento n. 44/2001]” – la Corte preliminarmente, chiarisce:

  • che le norme sulla competenza menzionate al capo II, sezione 4, del regolamento n. 44/2001, che comprende gli articoli da 15 a 17 di tale regolamento, permettono ad un consumatore di scegliere se intentare la sua azione dinanzi al giudice del proprio domicilio oppure dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui è domiciliata l’altra parte del contratto”;
  • dette norme – che derogano “…alla regola generale di competenza giurisdizionale sancita dall’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento, che attribuisce la competenza ai giudici dello Stato membro sul territorio del quale il convenuto è domiciliato, quanto alla regola di competenza giurisdizionale speciale in materia di contratti, dettata dall’articolo 5, punto 1, del medesimo regolamento” – devono necessariamente essere oggetto di un’interpretazione restrittiva”;
  • affinché siano applicabili è necessario che siano soddisfatte cumulativamente tutte e tre distinte condizioni previste dall’art. 15, par.1, ovvero:
    1. una parte contrattuale abbia la qualità di consumatore e agisca in un contesto che può essere considerato estraneo alla sua attività professionale”;
    2. il contratto tra il consumatore e un professionista sia stato effettivamente concluso”;
    3. tale contratto rientri in una delle categorie di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), di detto articolo 15.”

Alla luce di quanto sopraesposto la Corte:

  • nega l’applicabilità delle norme sulla competenza di cui agli articoli 15-17 del citato regolamento in quanto, in relazione al rapporto giuridico tra un passeggero e il vettore aereo, qualora essi non abbiano stipulato tra loro alcun contratto, difetta il condizione dell’esistenza di un contratto concluso inter partes;
  • risponde alla seconda questione “dichiarando che gli articoli da 15 a 17 del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati nel senso che un ricorso per il riconoscimento di una compensazione pecuniaria, proposto da un passeggero nei confronti del vettore aereo operativo, con il quale tale passeggero non ha concluso alcun contratto, non rientra nell’ambito di applicazione dei citati articoli relativi alla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori”.

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[:it]downloadLe Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n°24608 del 02 ottobre 2019 hanno chiarito, in una controversia transfrontaliera concernente la richiesta di affido e il mantenimento di figlio minore all’interno di un giudizio di separazione, il difetto di giurisdizione del giudice italiano qualora il minore non risieda abitualmente in Italia, e ciò indipendentemente sia dalla sua cittadinanza che dalla sua residenza anagrafica.

Il caso

Una coppia, composta da un marito italiano e da una moglie greca e residente in Italia, contrae matrimonio in Italia. A distanza di 2 anni, nel 2015, gli sposi si trasferiscono in Grecia al fine di permettere ai genitori della sposa di assisterla durante la fase terminale della gravidanza.

Alla nascita la bambina acquista la doppia cittadinanza italiana e greca e viene iscritta tanto all’ufficio dello stato civile del comune italiano in cui i genitori avevano fissato la residenza al momento del matrimonio che in Grecia.

Dopo la nascita il marito si ritrasferisce in Italia, chiedendo alla moglie di ivi ritrasferirvi unitamente alla figlia.

I provvedimenti presidenziali di non luogo a provvedere

Dopo poco nascono insanabili contrasti che portano il marito a depositare nel 2016 un ricorso per separazione esponendo una diversa ricostruzione dei fatti – accusando la moglie di non essere voluta rientrare in Italia dopo il parto – e chiedendo:

  • l’addebito della separazione alla moglie;
  • l’affido esclusivo della figlia;
  • l’adozione di opportuni provvedimenti per il rientro della minore e il divieto di espatrio senza l’autorizzazione del padre.

Si costituiva la moglie, negando la ricostruzione operata dal marito e chiedendo, a sua volta, l’affido esclusivo della minore, senza tuttavia eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano.

Con provvedimento presidenziale, il Presidente del Tribunale di Ancona autorizzava i genitori a vivere separati, dichiarando, tuttavia, non luogo a provvedere sulle domande relative alla minore in quanto nata e risieduta da sempre in altro Stato dell’Unione Europea.

Il reclamo

Il marito proponeva reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere alla luce del fatto che:

  • la resistente non avesse eccepito alcun difetto di giurisdizione;
  • la giurisdizione del giudice italiano fosse sussistente “in quanto la bambina è cittadina italiana e residente anagraficamente in Italia dalla nascita”.

Si costituiva la moglie contestando la giurisdizione del giudice italiano in favore di quello greco, quale giudice dello Stato di residenza abituale della figlia.

La Corte di appello di Ancona con provvedimento dell’11 gennaio 2017 rigettava il reclamo aderendo alla contestazioni della moglie, alla luce del chiaro disposto dell’art. 8 del Regolamento UE n°2201/2003 (cd. Bruxelles II bis).

Il giudizio dinnanzi al Tribunale di Atene

Il marito ricorreva allora al Tribunale di Atene al fine di ottenere il rientro della minore ai sensi dell’art. 11 del predetto regolamento Bruxelles II bis.

La domanda veniva tuttavia rigettata, non ricorrendo né l’ipotesi del trasferimento illecito della minore, in quanto avvenuto con il consenso di ambedue i genitori, né tantomeno dell’illecito trattenimento della stessa.

Il regolamento di giurisdizione

Il padre decideva pertanto di proporre regolamento di giurisdizione ex art. 41 c.p.c. eccependo:

  • che il giudice italiano non avrebbe potuto “…sollevare d’ufficio eccezione di difetto di giurisdizione”;
  • che ad ogni modo la controparte avrebbe accettato implicitamente la giurisdizione italiana;
  • che non era stato incardinato in Grecia alcun analogo giudizio;
  • che il criterio della residenza abituale dovesse concorrere con ulteriori criteri previsti a livello europeo, quale quello della residenza abituale dell’attore.

Gli ermellini rigettano, tuttavia, il ricorso alla luce della seguente condivisibile motivazione:

  • gli articoli artt. 8, par. 1, del Regolamento 2201/03 e 3 del Regolamento 4/2009, individuano quale unico giudice competente a pronunciarsi sulle domande di affido e mantenimento della prole il giudice “…dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione”;
  • attraverso il predetto criterio, il Legislatore europeo ha inteso “…salvaguardare l’interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice più vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi, nonchè realizzare la tendenziale concentrazione di tutte le azioni che li riguardano, attesa la natura accessoria della domanda relativa al mantenimento rispetto a quella sulla responsabilità genitoriale”;
  • una deroga al predetto criterio, richiede, ai sensi dell’art. 12 “…una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i coniugi, accettazione che deve essere esplicitamente e inequivocamente intervenuta alla data in cui il giudice è stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore”;
  • non è sufficiente al fine di derogarvi, la mera proposizione di difese o domande riconvenzionali dinnanzi al giudice incompetente, non potendosi attribuire alcuna “…rilevanza implicita al comportamento processuale delle parti”;
  • non sussiste parimenti un’ipotesi di sottrazione internazionale di minore, come correttamente valutato dal Tribunale di Atene, unico competente a decidere sulla istanza di rientro.

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facebookA molti sarà capitato di pubblicare contenuti sulla propria pagina Facebook, che vengono “segnalati” ingiustamente. Ad alcuni sarà anche capitato di veder sospeso o cancellato il proprio profilo, senza avere modo di giustificarsi al fine di evitare l’ingiusta sanzione.

Di recente, il Tribunale di Pordenone si è trovato a pronunciarsi su un ricorso ex art. 700 c.p.c. e ex art. 614 bis c.p.c. con cui un utente, lamentando la chiusura arbitraria del proprio profilo da parte del gigante dei social, ha chiesto l’immediato ripristino del proprio profilo personale e la fissazione “… di una somma di denaro da versarsi in favore del Ricorrente per ogni giorno di ritardo nell’eseuczione del provvedimento imposto in capo alla Resistente c.d. ‘astreintes’)”.

I fatti di cui è causa

Un utente di facebook condivideva sul proprio profilo il video del punto decisivo della finale del Torneo di Wimbledon, tratto dal profilo pubblico del torneo stesso, salvo poi venire segnalato da una società estera, la Star India Private Limited, per violazione del diritto d’autore. L’utente, in buona fede, rappresentava immediatamente di aver tratto il video dalla pagina ufficiale del torneo, inviava una lettera di scuse alla società segnalatrice e rimuoveva immediatamente il video oggetto di segnalazione.

Il ravvedimento e la buona fede dell’utente, tuttavia, non sortivano gli effetti sperati. Facebook, infatti, decideva unilateralmente e senza concedere la possibilità di giustificarsi, di chiudere il suo account.

Questi, lungi dal desistere, ricorreva al Tribunale di Pordenone citando l’azienda americana, la quale tuttavia non compariva in udienza.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale friulano, investito della questione, preliminarmente conferma la propria competenza quale foro del consumatore, richiamando sul punto la celebre sentenza Corte di Giustizia dell’Unione europea del 6 ottobre 2015, (caso C-362/14, c.d. Max Schrems).

Passando al merito, il Tribunale friulano, ravvisando la sussistenza di un vero e proprio contratto tra utente e social network, identifica tra le prestazione di Facebook quella dell’offerta “…di un preciso servizio telematico basato sul libero accesso ed utilizzo della propria piattaforma web” e ciò in conseguenza:

  • delle obbligazioni assunte da Facebook al momento dell’attivazione dell’account dell’utente, tra le quali è espressamente prevista quella di garantire all’utente la “…possibilità di esprimersi e comunicare in relazione agli argomenti di interesse…”;
  • di quanto sostenuto dallo stesso social network, alla punto secondo della sezione 1 delle condizioni di utilizzo: “…aiutando l’utente a trovare e a connettersi con persone, gruppi, aziende, organizzazioni e altri soggetti di interesse”.

Secondo il giudicante, Facebook, cancellando arbitrariamente il profilo dell’utente “…pur in assenza di una chiara, seria e reiterata violazione dell’utente delle condizioni contrattuali o della normativa”:

  • avrebbe adottato “…un rimedio del tutto sproporzionato rispetto agli addebiti mossi…”;
  • avrebbe pertanto violato “…non solo le regole contrattuali dalla stessa stabilite, ma anche il diritto di libera espressione del pensiero come tutelato dalla Costituzione”.

Il Tribunale ritiene altresì sussistenti i presupposti per l’adozione:

  • tanto delle misure richieste ai sensi dell’art. 700 c.p.c., ritenendo ravvisabile la sussistenza del periculum in mora presupposto per l’adozione del provvedimento d’urgenza di cui all’art. 700 c.p.c. – nella circostanza “…che il prolungarsi del ‘congelamento’ della pagina Facebook determina l’assoluta perdita di interesse degli utenti nei confronti della stessa e, di conseguenza la vanificazione di tutto il tempo speso e l’attività svolta dal ricorrente per la sua implementazione, con l’irrimediabile perdita dei followers finora acquisiti”;
  • tanto delle c.d. “astreintes” ex art. 614 bis c.p.c., vale a dire di “…quello specifico ventaglio di strumenti di coartazione della volontà del debitore che si concretano della minaccia di sanzioni civili o penali, al fine di costringerlo ad adempiere ai suoi obblighi”, in quanto la richiesta di riattivazione dell’account utente, avrebbe natura di obbligazione incoercibile di facere – “…vale a dire da una quota di prestazione non attuabile mediante i mezzi di esecuzione forzata previsti dall’ordinamento, richiedendosi una non surrogabile attività di collaborazione o cooperazione ad opera del soggetto obbligato o di un soggetto terzo”.

Il Tribunale di Pordenone, pertanto, in accoglimento del predetto ricorso:

  • “…ordina[va] a Facebook Ireland Limited l’immediato ripristino del profilo personale del Ricorrente presso il proprio portale e, per l’effetto, l’immediata riattivazione del relativo accesso alla gestione della pagina;
  • “…ai sensi dell’art. 614 bis c.p.c. dispone[va] che Facebook Ireland Limited paghi al signor ___ una penale pari ad Euro 150,0 per ogni giorni di ritardo nell’esecuzione del presente procedimento…”.

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[:it]Il Data Protection Officer

Dal 25 maggio 2018, come tutti sanno, è entro in vigore il c.d. GDPR – General Data Protection Regulation– che ha introdotto obblighi stringenti per professionisti e imprese, volti ad elevare il livello di informazione e tutela dei dati personali.

Tra le novità di maggior rilievo vi è senza dubbio quella del c.d. Data Protection Officer (D.P.O), il quale, ai sensi dell’art. 37, viene designato dal titolare e dal responsabile del trattamento, “…ogni qualvolta: a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10”.

I ruoli assegnati ex art. 39 al D.P.O. risultano di triplice natura:

  • un ruolo di consulenza “interna” in quanto, ai sensi della lettera a) è chiamato a fornire “…consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati, nonché, ai sensi della lettera c) a fornire, quanto richiesto, un proprio parere motivato “in merito alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”;
  • un ruolo di sorveglianza, ai sensi delle lettere b e c, del rispetto delle normative in materia di protezione dei dati personali;
  • di punto di raccordo con le autorità di controllo, con le quali è chiamato a cooperare.

 

Le origini della controversia dinnanzi al T.A.R.

In data 13 settembre 2018 è stata pronunciata la prima sentenza di un tribunale italiano in punto di DPO (Data Protection Officer).

Il ricorso da cui è scaturita la pronuncia in oggetto trae la propria origine da un avviso pubblico di un’azienda sanitaria volto all’assunzione di un soggetto per lo svolgimento non solo dei compiti espressamente individuati dall’art. 39 del GDPR ma anche delle seguenti ulteriori funzioni:

  • l’aggiornamento giuridico e impostazione organizzativo-metodologica per la gestione aziendale della privacy, per la redazione del registro dei trattamenti, per lo svolgimento di valutazioni di impatto sulla protezione dei dati (DPIA)”;
  • Risk assessment relativo alla sicurezza informatica e alla conformità rispetto alle normative in punto di privacy, esteso anche alla compliance rispetto alle misure indicate nella Circolare AgID n°2/2017;
  • la “partecipazione alle attività di formazione interna continua e specifica sulle tematiche della protezione dei dati”.

L’avviso, rivolto esclusivamente a personale esterno all’azienda sanitaria stessa, individuava tra i requisiti di partecipazione “…il possesso, in capo a ciascun candidato, del diploma di laurea in Informatica o Ingegneria Informatica, ovvero in Giurisprudenza o equipollenti, nonché la certificazione di Auditor/Lead Auditor per i Sistemi di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni secondo la norma ISO/IEC/27001…”.

Uno dei candidati, vedendosi dichiarata inammissibile la propria candidatura, si rivolgeva al Tribunale amministrativo territorialmente competente ritenendo:

  • da un lato che l’avviso pubblico risultasse di oscura interpretazione, non comprendendosi se il requisito del possesso della certificazione ISO/IEC/27001 fosse requisito alternativo o ulteriore rispetto al possesso di una laurea in informatica o in giurisprudenza;
  • dall’altro che il requisito del possesso di tale certificazione escludesse i laureati in giurisprudenza, quandanche le mansioni richieste fossero senza dubbio maggiormente confacenti ai laureati nella predetta materia.

 

La decisione del T.A.R.

Esaminata la questione, il Tribunale amministrativo accoglie il ricorso ritenendo illegittima la richiesta del possesso della certificazione ISO/IEC/27001 quale “titolo abilitante”. Ad avviso del T.A.R., infatti:

  • detto requisito appare ultroneo rispetto ai compiti del DPO, trovando la suddetta certificazione “…prevalente applicazione nell’ambito dell’attività d’impresa” e poiché “…non coglie la specifica funzione di garanzia insita nell’incarico conferito, il cui precipuo oggetto non è costituito dalla predisposizione dei meccanismi volti ad incrementare i livelli di efficienza e di sicurezza nella gestione delle informazioni ma attiene semmai alla tutela del diritto fondamentale dell’individuo alla protezione dei dati personali”;
  • di contro la “…minuziosa conoscenza e l’applicazione della disciplina di settore restano, indipendentemente dal possesso o meno della certificazione in parola, il nucleo essenziale ed irriducibile della figura professionale ricercata dall’Azienda, il cui profilo, per le considerazioni anzidette, non può che qualificarsi come eminentemente giuridico”.

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