Come noto, ai sensi dell’art. 473-bis. 2 c.p.c., introdotto a seguito della c.d. Riforma Cartabia, i coniugi hanno l’obbligo di “…presentare all’udienza di comparizione avanti al Presidente del Tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune, con la precisazione che, in caso di contestazioni il Tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull’effettivo tenore di vita, valendosi se del caso, anche della polizia tributaria”.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ civile, con ordinanza n°30537 del 27 novembre 2024, ritorna sui limiti al potere discrezionale concesso al giudice di disporre e/o integrare (o meno) indagini contabili sui redditi dei coniugi, ricordando che la scelta sia censurabile in punto di motivazione:

  • “…ove non venga attivato a fronte di richiesta fondata su fatti concreti e circostanziati, di cui non sia spiegata l’irrilevanza ai fini della decisione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21603 del 20/09/2013)”;
  • “…nel caso in cui le indagini siano state effettuate, ma a fronte di contestazioni circostanziate sull’esito e la completezza delle stesse venga richiesto al giudice di discostarsi dall’elaborato peritale o di effettuare delle integrazioni”.

In particolare, quanto all’eventuale richiesta di rinnovazione della CTU:

  • la stessa è ammissibile anche in appello “…ove si contestino le valutazioni tecniche del consulente fatte proprie dal giudice di primo grado, poiché non viene chiesta l’ammissione di un nuovo mezzo di prova”;
  • qualora il Giudice neghi la richiesta di rinnovazione, lo stesso, pur non essendo tenuto a darne motivazione, che ben può essere implicita, “…è tenuto a rispondere alle censure tecnico-valutative mosse dall’appellante avverso le valutazioni di ugual natura contenute nella sentenza impugnata, sicché l’omesso espresso rigetto dell’istanza di rinnovazione non integra un vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma, eventualmente, un vizio di motivazione in ordine alle ragioni addotte per rigettare le censure tecniche alla sentenza impugnata (Cass, Sez. 2, Ordinanza n. 26709 del 24/11/2020; Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5339 del 18/03/2015)”.

Medesimo discorso valgasi in merito al potere discrezionale del giudice di accogliere o meno istanze di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza “senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21525 del 20/08/2019; Cass., Sez. 6 – L, Ordinanza n. 2103 del 24/01/2019).

Ritornando sull’obbligo di motivazione, gli Ermellini chiariscono da ultimo che “…il principio per cui il giudice di merito, quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento – non dovendo necessariamente soffermarsi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, sebbene non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili – non trova applicazione allorquando le censure all’elaborato peritale si rivelino non solo puntuali e specifiche, ma evidenziano anche la totale assenza di giustificazioni delle conclusioni dell’elaborato (nella specie, oggetto di una prima stesura e di un postumo immotivato ripensamento a opera del consulente d’ufficio, oggetto di critiche anche nel merito), ipotesi nella quale la sentenza di appello, che ometta di motivare l’adesione acritica alle predette conclusioni, si rivela a sua volta nulla (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 15804 del 06/06/2024). In altri termini, qualora siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate alle risultanze della CTU “…il giudice del merito, per non incorrere nel vizio di motivazione è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all’una o all’altra conclusione (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018)”.

A ciò consegue pertanto che “…l’omessa valutazione da parte del giudice di merito dei rilievi tecnici mossi alla CTU è deducibile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., se la motivazione, pur aderendo alle conclusioni rassegnate dal consulente d’ufficio, omette qualsivoglia menzione delle osservazioni a quelle svolte, non consentendo di comprendere il percorso logico-giuridico che ha portato alla decisione (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 9925 del 12/04/2024)”.

Cliccare qui per il testo del provvedimento

Con la recente ordinanza interlocutoria n°6025 del 28 febbraio 2023, la Suprema Corte, pronunciandosi sulla nullità di una notificazione eseguita all’Avvocatura di Stato ad un indirizzo pec diverso da quello risultante da ReGIndE, ha offerto ulteriori chiarimenti, ribadendo, in linea con il precedente orientamento:

  • che “…a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE … “poiché solo quest’ultimo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non è idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’art. 326 c.p.c. la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE”;
  • il seguente principio di diritto: “Il domicilio digitale previsto dall’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. in I. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014, -3- Ric. 2018 n. 35767 sez. M2 – ud. 18-09-2019 conv., con modif., in I. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi — alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dal/’l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC)” (cfr Cass. n. 3709 del 2019)”.

Gli Ermellini, facendo applicazione dei predetti principi al caso di specie hanno pertanto:

  • concluso ritenendo inidonea ad una corretta istaurazione del contraddittorio la notificazione del ricorso presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE;
  • disposto la rinnovazione della notifica all’indirizzo pec risultante dal ReGIndE.

Come noto, il nuova comma 2 bis dell’art. 6 del d.l. n.132 del 2014[1] ha introdotto l’obbligo di invio con modalità telematiche degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, e loro modifica, e di alimenti.

In particolare, la predetta disposizione, recentemente introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. i), n°3 del d.lgs. n°149 del 10 ottobre 2022, dispone che:

– l’accordo raggiunto debba essere sottoscritto digitalmente e trasmesso dagli avvocati al procuratore della Repubblica con modalità telematiche;

– il procuratore, a sua volta, qualora apponga il nulla osta / l’autorizzazione, dovrà anch’egli trasmettere l’accordo autorizzato digitalmente.

A fronte tuttavia dei ritardi nella strutturazione del “flusso telematico” che consentirà le predette comunicazioni, il Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con nota del 28 febbraio 2023 ha chiarito che “In attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, sentito il Capo Dipartimento per gli affari di giustizia, gli uffici competenti sono autorizzati ad accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 132 del 2014

[1]Art. 2-bis (Negoziazione assistita in modalità telematica): 1. Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nel rispetto delle disposizioni del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ed è trasmesso a mezzo posta elettronica certificata o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. 2. Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.   3. Non può essere svolta con modalità telematiche ne’ con collegamenti audiovisivi da remoto l’acquisizione delle dichiarazioni del terzo di cui all’articolo 4-bis.  4. Quando l’accordo di negoziazione è contenuto in un documento sottoscritto dalle parti con modalità analogica, tale sottoscrizione è certificata dagli avvocati con firma digitale, o altro tipo di firma elettronica qualificata o avanzata, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

[:it]

Afferma la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 1079, depositata il 21 gennaio 2021, che non è possibile ricorrere in Appello (e in Cassazione) contro la sentenza di divorzio, nei confronti del coniuge nel frattempo deceduto, ma è necessario individuare gli eredi e, se non ve ne fossero, citare il curatore dell’eredità giacente.

E ciò in quanto, pur avendo il giudizio di divorzio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi, la legittimazione a resistere spetta comunque a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile.

Né vale eccepire che la mancata proposizione del ricorso per cassazione nei confronti degli eredi risultava giustificata dalla difesa della ricorrente con la circostanza per cui l’unica erede aveva rinunciato all’eredità con conseguente difetto di legittimazione a resistere.

Secondo la Suprema Corte, la rinuncia all’eredità o la mancata accettazione della stessa non escludono la possibilità di individuare altri legittimati passivi, considerando che trova applicazione in tal caso la disciplina della giacenza dell’eredità, ai sensi della quale il curatore dell’eredità giacente risulta legittimato passivo nei riguardi di tutte le azioni proponibili nei confronti dell’erede, nonché la disposizione di cui all’articolo 586 del codice civile, secondo cui in caso di rinuncia di tutti chiamati e in assenza di altri soggetti successibili, l’eredità è dovuta di diritto senza peraltro necessità di accettazione, allo Stato, che non può rinunciarvi.

D’altro canto, nella fattispecie all’esame della Corte, non può essere presa in considerazione neppure la circostanza relativa al fatto che il decesso sia avvenuto in pendenza del termine per la proposizione dell’appello, dato che il procuratore dell’appellato non si era costituito e, quindi, non viene ad operare il principio dell’ultrattività del mandato, con l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata agli eredi del coniuge defunto.

Conseguentemente l’avvenuta proposizione dell’impugnazione nei confronti di un soggetto inesistente, quale il de cuius, esclude la possibilità di sanare il vizio attraverso la rinnovazione della notificazione e rende il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1079

                                                                                Rilevato

che C.I. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza dell’11 settembre 2018, con cui la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile, per difetto di soccombenza, il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Trieste aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con ,,,,,,. , su ricorso congiunto dei coniugi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva.

                                                                                 Considerato

che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 149 c.c., comma 1, sostenendo che, nel dichiarare inammissibile il gravame, la Corte d’appello non ha tenuto conto dell’interesse di essa ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia della pronunzia di divorzio e della cessazione della materia del contendere, per effetto del decesso del coniuge e del conseguente scioglimento del matrimonio, verificatisi prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;

che, secondo la ricorrente, detto interesse trovava giustificazione nell’intento di conservare lo status di coniuge superstite, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, che non avrebbe potuto esserle altrimenti accordata, non risultando essa ricorrente titolare dell’assegno divorzile;
che, inoltre, l’appello non avrebbe potuto essere proposto nei confronti dell’unica figlia nata dal matrimonio, avendo quest’ultima rinunciato all’eredità del padre, in pendenza del termine per l’impugnazione, e non potendo quindi trovare applicazione l’art. 110 c.p.c.;

che l’impugnazione è inammissibile, in quanto proposta nei confronti del coniuge deceduto, anziché degli eredi, e notificata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonostante la mancata costituzione dello stesso nel giudizio di appello;

che, in tema di divorzio, e con riguardo all’ipotesi in cui una delle parti sia deceduta nel corso del giudizio, anche in pendenza del termine per l’impugnazione, questa Corte, nel riconoscere l’ammissibilità del gravame interposto dal coniuge superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ha infatti precisato che, pur avendo il giudizio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi della parte deceduta, la legittimazione a resistere spetta a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2009, n. 16801; 18/08/1992, n. 9592);

che, nella specie, la mancata proposizione del ricorso per cassazione nei confronti degli eredi del Cr. è stata giustificata dalla difesa della ricorrente con la considerazione che l’unica figlia nata dal matrimonio ….. , era priva della legittimazione a resistere, non essendo in possesso della qualità di erede, per aver rinunciato all’eredità con atto del 18 febbraio 2018;

che la rinuncia all’eredità o la mancata accettazione della stessa da parte di uno o più chiamati non esclude peraltro la possibilità d’individuare altri legittimati, trovando applicazione la disciplina della giacenza dell’eredità, dettata dagli artt. 528 e ss. c.c., ai sensi della quale il curatore dell’eredità giacente risulta passivamente legittimato nei riguardi di tutte le azioni proponibili nei confronti dell’erede, e la disposizione di cui all’art. 586 c.c., a norma del quale, in caso di rinuncia di tutti i chiamati ed in assenza di altri successibili, l’eredita è devoluta di diritto, senza bisogno di accettazione, allo Stato, il quale non può rinunciarvi (cfr. Cass., Sez. II, 8/06/1968, n. 1754);

che l’applicabilità delle predette disposizioni non può essere esclusa, nella specie, in virtù dell’avvenuta verificazione del decesso in pendenza del termine per la proposizione dell’appello e della mancata dichiarazione dello evento interruttivo nel corso del giudizio di secondo grado, non essendosi costituito il procuratore dell’appellato, e non potendo dunque operare, ai fini della notificazione del ricorso per cassazione, il principio dell’ultrattività del mandato, con la conseguenza che, avuto riguardo anche al tempo trascorso dalla morte del …. , l’atto d’impugnazione avrebbe dovuto essere notificato agli eredi dello stesso, presso il loro domicilio effettivo (cfr. Cass., Sez. II, 6/08/2015, n. 16555);

che l’avvenuta proposizione dell’impugnazione nei confronti di un soggetto inesistente ed in un luogo non avente alcun collegamento con i soggetti legittimati esclude la possibilità di sanare il vizio attraverso la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

                                                                                                                       P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

 [:]

[:it] 

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c., «per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse».

La prevalente dottrina definisce l’interesse ad agire (che, si ricordi, è una condizione dell’azione) quale interesse al conseguimento di un’utilità o di un vantaggio non ottenibile senza l’intervento del giudice.

L’interesse deve essere personale, nel senso che il risultato vantaggioso deve riguardare direttamente il soggetto che agisce, attuale, nel senso che deve sussistere al momento in cui si propone la domanda, ed infine, concreto, ovvero deve essere valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del soggetto che esercita l’azione.

In altri termini, chi intende agire in giudizio deve avere un interesse ad ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del magistrato (Cass., n. 486/1998).

È altresì necessario precisare che l’interesse ad agire deve sussistere fino alla pronuncia giudiziale. Ciò significa che ove, nel corso del giudizio, sopravvengano fatti che determinano il venir meno dell’interesse potrà essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.

Tanto premesso, nel caso all’esame della corte di Cassazione, il Tribunale di merito aveva dichiarato inammissibile l’opposizione di una società agli atti esecutivi in quanto la procedura esecutiva non risultava essere stata avviata per mancanza di iscrizione a ruolo.

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ragionamento del Giudice di primo grado non è esente da critiche, soprattutto alla luce del concetto di soccombenza virtuale, intendendosi per tale la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve, cioè, farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta.

Per tali ragioni la Corte di Cassazione, con ordinanza 21 gennaio 2021 n.1098,

accoglie il ricorso della suddetta società, in quanto, ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale è necessario riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’azione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta.

Si noti bene:

L’opposizione agli atti esecutivi costituisce lo strumento attraverso il quale il debitore (ovvero il terzo proprietario, ovvero il destinatario di un atto dell’esecuzione), può far valere i vizi relativi alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto, oppure i vizi relativi ai singoli atti del processo esecutivo.

Lo scopo dell’azione de qua agli è quella di effettuare un controllo sulla legittimità formale di un atto del processo esecutivo e determinare l’annullamento dell’atto viziato.

Diversa è l’opposizione all’esecuzione (artt. 615 e 616 c.p.c.) che ha ad oggetto la contestazione della ragione d’essere dell’esecuzione, ossia il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 ottobre 2020 – 21 gennaio 2021, n. 1098

….. N.G. , creditore della ……….. s.r.l., ha sottoposto a pignoramento ai sensi degli artt. 543 ss. c.p.c. le somme a questa dovute da M.M. e C.I. in forza di effetti cambiari rilasciati in favore della società esecutata. La ……….. s.r.l. ha proposto opposizione agli atti esecutivi eccependo che il pignoramento dei titoli di credito dovesse effettuarsi nelle forme di cui all’art. 1997 c.c., anziché del pignoramento presso terzi. La procedura esecutiva veniva dichiarata estinta per omessa iscrizione a ruolo, ai sensi dell’art. 159-ter disp. att. c.p.c.. La ….. s.r.l. introduceva comunque il giudizio di merito, per chiedere la condanna del N. al pagamento delle spese processuali secondo il principio della soccombenza virtuale.
Al giudizio di opposizione introdotto dalla ……… s.r.l. veniva riunito quello proposto dalle terze pignorate, che tuttavia non rileva più in questa sede, essendosi sul punto formato un giudicato interno. Il Tribunale di Lecce ha rigettato la domanda, affermando che l’opposizione proposta dalla …. s.r.l. era inammissibile in quanto la società non aveva interesse ad agire “atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti”. Avverso tale sentenza la …. s.r.l. ha proposto ricorso per due motivi. Il N. ha proposto ricorso incidentale per un motivo. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva.
Il consigliere relatore, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 380-bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e, conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197), ha formulato proposta di trattazione del ricorso in camera di consiglio non partecipata.

Il N. ha depositato memorie difensive.

                                                                                                            Considerato

In considerazione dei motivi dedotti e delle ragioni della decisione, la motivazione del presente provvedimento può essere redatta in forma semplificata, conformemente alle indicazioni contenute nelle note del Primo Presidente di questa Corte del 14 settembre 2016 e del 22 marzo 2011. Preliminarmente va dichiarata la tardività della memoria difensiva depositata dal N. in data 8 ottobre 2020, in violazione del termine di cui all’art. 380-bis c.p.c..
Con i due motivi del ricorso principale, che possono essere trattati congiuntamente, la …. s.r.l. si duole della circostanza di essere stata ritenuta carente di interesse ad agire nel proporre opposizione agli atti esecutivi nei confronti di un pignoramento presso terzi eseguito nei suoi confronti.
Il ricorso è fondato. Dalla lettura della lacunosa motivazione della sentenza impugnata, sembrerebbe potersi evincere che la ragione per la quale il Tribunale ha ritenuto insussistente un concreto interesse ad agire della …. s.r.l. risiede nel fatto che sia la M. che la C. , terze pignorate, avevano reso dichiarazione negativa. Il controricorrente aggiunge che la …. s.r.l. avrebbe altresì girato a terzi le cambiali rilasciate dalla M. e dalla C. , ma a ciò non si fa alcun accenno nella sentenza di merito. Ad ogni modo, quand’anche fossero queste le circostanze che hanno indotto il Tribunale ad escludere la possibilità di ravvisare un interesse ad agire in capo alla società esecutata, la decisione sarebbe comunque errata. Infatti, è fuor di dubbio che il debitore esecutato ha sempre interesse, ex art. 100 c.p.c., a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa, ovvero quando – come nel caso di specie – il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito. Ciò in quanto è proprio mediante l’opposizione agli atti esecutivi che il debitore fa valere il vizio della procedura ed impedisce che la stessa, ancorché viziata, giunga egualmente a compimento, con l’attribuzione al creditore di un bene (un credito, un titolo cambiario o una somma di denaro) che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per il tramite dell’espropriazione illegittimamente intrapresa. Nè può avere rilievo, in relazione ai fini che qui interessano, la circostanza che, una volta proposta l’opposizione, il creditore non abbia iscritto a ruolo il pignoramento. Difatti, la liquidazione delle spese processuali, per ottenere la quale la …. s.r.l. ha introdotto il giudizio di merito, deve farsi sulla base della c.d. “soccombenza virtuale”, ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Dunque, ai fini dell’accertamento della soccombenza virtuale deve farsi riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stata proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta. Per tali ragioni, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio.
L’esito del ricorso principale determina l’assorbimento del ricorso incidentale proposto dal N. . Costui, infatti, si duole dell’entità delle spese processuali liquidate a suo favore nella sentenza impugnata. Poiché la sentenza viene cassata in accoglimento del ricorso principale, la doglianza del ricorrente incidentale relativa alla disposizione accessoria risulta assorbita.

                                                                                                                                P.Q.M.

accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia al Tribunale di Lecce in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

[:]

[:it]tribunale-roma-immagineEgregi colleghi,

vi informiamo che, in data 1° dicembre 2020, è stato sottoscritto tra la Corte d’Appello e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma il Protocollo d’intesa per l’individuazione delle modalità di richiesta e rilascio dei titoli esecutivi.

Ciò permetterà agli avvocati di richiedere, con apposita istanza telematica, il rilascio della formula esecutiva in formato telematico, firmata digitalmente dal cancelliere.

 

Come si presenta l’istanza.

L’istanza, firmata digitalmente dal legale, dovrà essere depositata nel corrispondente fascicolo telematico quale “atto in corso di causa” – “deposito istanza generica” – “richiesta di rilascio formula esecutiva”.

Il legale dovrà presentare unitamente all’istanza il versamento, esclusivamente in forma telematica, dei diritti di cancelleria indicati nella seguente tabella:

tabella-diritti-copie-esecutive-telematiche

L’autenticazione da parte dell’avvocato

Il difensore potrà procedere all’autenticazione – ai sensi dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n°114/2014 – del titolo esecutivo rilasciato telematicamente utilizzando la seguente formula:

 

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Il Sottoscritto Avv___________, nella sua qualità di difensore di________(PI/CF) con sede/residente in __________________, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 16 bis, comma 9 del DL 179/2012 come modificato dal DL 90/2014 convertito nella Legge n° 114/2014, attesta che la presente copia del provvedimento _______ del Giudice, Dott. _______, emesso in data ____ e spedito in forma esecutiva in data _______ nel procedimento RG n° _______ è conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico dal quale è stato estratto. Sotto la mia responsabilità, dichiaro che la presente é la sola copia spedita in forma esecutiva che intendo azionare, ex art. 476 comma 1 cpc.[:]

[:it]Silver padlock on black computer keyboard

I fatti di cui è causa

All’esito di un ricorso ex art. 702 bis c.p.c., la cancelleria del Tribunale civile di Roma comunicava al difensore dei ricorrenti la relativa sentenza conclusiva a mezzo fax, stante il “fallimento del tentativo di effettuare la medesima comunicazione a mezzo PEC per il malfunzionamento della casella di posta certificata”, per causa non imputabile al destinatario.

Il ricorrente, non avvedendosi per tempo della predetta comunicazione, iscriveva al ruolo l’appello oltre il termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Ciò determinava la dichiarazione di inammissibilità del gravame per decorrenza del termine fissato dall’art. 702 quater c.p.c.

La decisione della Suprema Corte

Gli ermellini rigettano anche il ricorso per cassazione all’uopo chiarendo:

  • che l’art. 136 c.p.c., comma 3, prevede espressamente che il cancelliere proceda alla comunicazione a mezzo fax qualora “…la notifica via PEC risulti impossibile per cause non imputabili al destinatario;
  • qualora, invece, detta impossibilità sia imputabile al destinatario “…il cancelliere procede alla comunicazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dello stesso art. 16, comma 6(cfr. Cass. 33547/18).

[:]

[:it]Person standing beside clock

L’art. 3, comma 4, della legge n°898/1970 stabilisce che “…per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile. L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.

Qualora, pertanto, i coniugi abbiano convenuto di trasformare il procedimento di separazione giudiziale in consensuale nella prima fase del giudizio di separazione dinnanzi al Presidente, il termine per proposizione della domanda congiunta di divorzio sarà di 6 mesi decorrenti dalla loro comparizione dinnanzi al Presidente.

Quale termine dovrebbe Cosa accade invece applicarsi nella diversa ipotesi in cui i coniugi, si siano accordati solo in un secondo momento dinnanzi al giudice istruttore, rassegnando conclusioni conformi, recepite nella sentenza che definisce il giudizio?

Il caso

Una coppia di coniugi compariva davanti al Presidente del Tribunale di Verona, in sede di separazione giudiziale, giungendo successivamente ad un accordo dinnanzi al giudice istruttore, recepito nella sentenza conclusiva del predetto giudizio.

A distanza di 11 mesi dalla loro comparizione personale, la coppia proponeva congiuntamente domanda di divorzio. Il Tribunale, tuttavia:

  • rappresentava che l’art. 3 della legge sul divorzio disciplinava unicamente l’ipotesi di conversione del rito nella fase presidenziale del giudizio di separazione;
  • rilevava che il predetto ricorso era stato depositato prima del decorso del termine di un anno dalla pronuncia della sentenza di separazione;
  • rappresentava l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale relativamente al termine da computare – di 6 mesi ovvero di 12 mesi – ai fini dell’istaurazione del divorzio, nell’evenienza in cui la trasformazione del giudizio di separazione da giudiziale a consensuale fosse avvenuto innanzi al giudice istruttore;
  • invitava pertanto le parti ad interloquire sulla procedibilità della domanda.

La decisione

I giudice veronesi, con la sentenza in oggetto, affermano la procedibilità della domanda congiunta di divorzio presentata dai coniugi nel termine di 6 mesi decorrenti dalla loro comparizione dinnanzi al Presidente, ritenendo che:

  • A fronte dell’intendimento dei coniugi di risolvere consensualmente un giudizio di separazione originariamente incardinato come giudiziale, ancorare il diverso decorso dei termini per instaurare il giudizio di divorzio al tipo di atto che abbia definito la separazione (decreto di omologazione o sentenza) costituisce una disparità di trattamento tra situazioni processuali sostanzialmente identiche, sebbene formalmente distinte in relazione alla natura del provvedimento conclusivo del giudizio, che non pare trovare un aggancio univoco nel testo dell’art. 3 della l. 898/1970”;
  • il ‘giudizio contenzioso trasformato in consensuale’ a cui fa riferimento l’art. 3, n.2, lett. b) l.898/1970 può essere considerato in termini altrettanto ‘non tecnici’, non già come un rinvio alla fattispecie di cui all’art. 711 c.p.c., ma come sineddoche comprensiva di tutte le ipotesi di separazione definite in esito a un accordo dei coniugi, tanto mediante decreto di omologazione, che di sentenza su conclusioni conformi”;
  • Siffatta proposta interpretativa, oltre a prevenire il rischio della disparità di trattamento sopra profilata, pare maggiormente idonea a soddisfare le esigenze di accelerazione e di ragionevole durata del processo perseguite dalla l. 55/2006, che risulterebbero viceversa frustrate, ove si accedesse a un’interpretazione eccessivamente restrittiva del richiamato art. 3, n.2, lett. b) l.898/1970”.

[:]

[:it]

catturaLa Suprema Corte, con la pronuncia in oggetto, ritorna sul controverso funzionamento del filtro di ammissibilità dell’appello, previsto dall’art. 342 c.p.c. conferma l’inammissibilità del gravame che si limiti a riproporre le considerazioni svolte in primo grado e non individui con esattezza i punti della sentenza oggetto di censura.

Il caso

La vicenda trae origine dall’ordinanza con cui il Tribunale di Torino aveva dichiarato inammissibile l’appello proposto avverso una sentenza del Giudice di pace per carenza di specificità dei motivi di impugnazione, ex art. 342 c.p.c., in quanto l’appellante:

  • si era limitato a riproporre le considerazioni svolte in primo grado;
  • non aveva neppure individuato con esattezza i punti della sentenza oggetto di censura.

 

Il ricorso per cassazione

A medesima sorte è destinato anche il successivo ricorso per cassazione, con cui il ricorrente si duole della violazione dell’art. 342 c.p.c..

La Suprema Corte, infatti, lo dichiara inammissibile per violazione del principio di specificità e mancato assolvimento dell’onere imposto al ricorrente ex art. 366 c.p.c., rilevando come il ricorso si sia limitato ancora una volta a riprodurre integralmente l’atto di gravame “senza individuare, come suo onere, quali passaggi di detto atto siano – sia pure a suo parere – idonei a confutare la statuizione impugnata, e segnatamente le due decisive carenze accertate dal Tribunale di Torino, segnatamente in merito alla formulazione di specifici motivi di appello, da un lato, ed alla individuazione dei passaggi decisionali di primo grado oggetto delle doglianze, dall’altro”.

[:]

[:it]Two hand exchanging twenty jordanian dinars

Il fatto

La Corte d’Appello di Genova, nonostante le parti fossero addivenute ad un’intesa stragiudiziale all’esito dell’espletata CTU espletata nel giudizio di appello, si pronunciava sul merito dell’impugnazione rigettandola e condannando l’appellato al pagamento delle spese non imponibili sostenute dalla controparte in primo grado nonché al pagamento delle spese legali dell’appello.

Avverso tale decisione l’appellato proponeva ricorso per cassazione dolendosi, inter alia “…della circostanza che la Corte d’appello abbia deciso il gravame nel merito, anziché dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere” ed evidenziando:

  • che “…la corte territoriale avrebbe, in motivazione, accertata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere e, tuttavia, in dispositivo ha pronunciato il rigetto dell’appello”;
  • che, pertanto, sussisterebbe un “…insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo denunciato dal ricorrente”.

La decisione

La Suprema Corte, accogliendo le doglianze del ricorrente, con la pronuncia in oggetto:

  • ha confermato che “…l’intervenuta transazione dell’oggetto della lite determina l’obiettivo venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia giurisdizionale”;
  • ha chiarito che è dovere del giudice rilevare detta carenza anche d’ufficio, a prescindere dall’atteggiamento delle parti;
  • ha conseguentemente cassato “…con rinvio alla Corte d’appello di Genova, affinché, prendendo atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda principale, valuti se sussistono i presupposti per pronunciarsi sull’appello incidentale, nonché sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese del secondo grado. Tale statuizione determina l’assorbimento degli altri motivi di ricorso”.

[:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy