Cass. 21 gennaio 2021 n. 1079 – Divorzio: inammissibile l’impugnazione proposta contro il coniuge deceduto e non contro i suoi eredi
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Afferma la Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, con ordinanza n. 1079, depositata il 21 gennaio 2021, che non è possibile ricorrere in Appello (e in Cassazione) contro la sentenza di divorzio, nei confronti del coniuge nel frattempo deceduto, ma è necessario individuare gli eredi e, se non ve ne fossero, citare il curatore dell’eredità giacente.
E ciò in quanto, pur avendo il giudizio di divorzio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi, la legittimazione a resistere spetta comunque a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile.
Né vale eccepire che la mancata proposizione del ricorso per cassazione nei confronti degli eredi risultava giustificata dalla difesa della ricorrente con la circostanza per cui l’unica erede aveva rinunciato all’eredità con conseguente difetto di legittimazione a resistere.
Secondo la Suprema Corte, la rinuncia all’eredità o la mancata accettazione della stessa non escludono la possibilità di individuare altri legittimati passivi, considerando che trova applicazione in tal caso la disciplina della giacenza dell’eredità, ai sensi della quale il curatore dell’eredità giacente risulta legittimato passivo nei riguardi di tutte le azioni proponibili nei confronti dell’erede, nonché la disposizione di cui all’articolo 586 del codice civile, secondo cui in caso di rinuncia di tutti chiamati e in assenza di altri soggetti successibili, l’eredità è dovuta di diritto senza peraltro necessità di accettazione, allo Stato, che non può rinunciarvi.
D’altro canto, nella fattispecie all’esame della Corte, non può essere presa in considerazione neppure la circostanza relativa al fatto che il decesso sia avvenuto in pendenza del termine per la proposizione dell’appello, dato che il procuratore dell’appellato non si era costituito e, quindi, non viene ad operare il principio dell’ultrattività del mandato, con l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione avrebbe dovuto essere notificata agli eredi del coniuge defunto.
Conseguentemente l’avvenuta proposizione dell’impugnazione nei confronti di un soggetto inesistente, quale il de cuius, esclude la possibilità di sanare il vizio attraverso la rinnovazione della notificazione e rende il ricorso inammissibile.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1079
Rilevato
che C.I. ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza dell’11 settembre 2018, con cui la Corte d’appello di Trieste ha dichiarato inammissibile, per difetto di soccombenza, il gravame da lei interposto avverso la sentenza emessa il 12 dicembre 2017, con cui il Tribunale di Trieste aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla ricorrente con ,,,,,,. , su ricorso congiunto dei coniugi;
che l’intimato non ha svolto attività difensiva.
Considerato
che con l’unico motivo d’impugnazione la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 149 c.c., comma 1, sostenendo che, nel dichiarare inammissibile il gravame, la Corte d’appello non ha tenuto conto dell’interesse di essa ricorrente ad ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia della pronunzia di divorzio e della cessazione della materia del contendere, per effetto del decesso del coniuge e del conseguente scioglimento del matrimonio, verificatisi prima del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
che, secondo la ricorrente, detto interesse trovava giustificazione nell’intento di conservare lo status di coniuge superstite, ai fini del riconoscimento della pensione di reversibilità, che non avrebbe potuto esserle altrimenti accordata, non risultando essa ricorrente titolare dell’assegno divorzile;
che, inoltre, l’appello non avrebbe potuto essere proposto nei confronti dell’unica figlia nata dal matrimonio, avendo quest’ultima rinunciato all’eredità del padre, in pendenza del termine per l’impugnazione, e non potendo quindi trovare applicazione l’art. 110 c.p.c.;
che l’impugnazione è inammissibile, in quanto proposta nei confronti del coniuge deceduto, anziché degli eredi, e notificata nel domicilio eletto presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado, nonostante la mancata costituzione dello stesso nel giudizio di appello;
che, in tema di divorzio, e con riguardo all’ipotesi in cui una delle parti sia deceduta nel corso del giudizio, anche in pendenza del termine per l’impugnazione, questa Corte, nel riconoscere l’ammissibilità del gravame interposto dal coniuge superstite avverso la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, al fine di ottenere una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ha infatti precisato che, pur avendo il giudizio ad oggetto un diritto non trasmissibile agli eredi della parte deceduta, la legittimazione a resistere spetta a questi ultimi, in qualità di successori a titolo universale, ai sensi dell’art. 110 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. I, 17/07/2009, n. 16801; 18/08/1992, n. 9592);
che, nella specie, la mancata proposizione del ricorso per cassazione nei confronti degli eredi del Cr. è stata giustificata dalla difesa della ricorrente con la considerazione che l’unica figlia nata dal matrimonio ….. , era priva della legittimazione a resistere, non essendo in possesso della qualità di erede, per aver rinunciato all’eredità con atto del 18 febbraio 2018;
che la rinuncia all’eredità o la mancata accettazione della stessa da parte di uno o più chiamati non esclude peraltro la possibilità d’individuare altri legittimati, trovando applicazione la disciplina della giacenza dell’eredità, dettata dagli artt. 528 e ss. c.c., ai sensi della quale il curatore dell’eredità giacente risulta passivamente legittimato nei riguardi di tutte le azioni proponibili nei confronti dell’erede, e la disposizione di cui all’art. 586 c.c., a norma del quale, in caso di rinuncia di tutti i chiamati ed in assenza di altri successibili, l’eredita è devoluta di diritto, senza bisogno di accettazione, allo Stato, il quale non può rinunciarvi (cfr. Cass., Sez. II, 8/06/1968, n. 1754);
che l’applicabilità delle predette disposizioni non può essere esclusa, nella specie, in virtù dell’avvenuta verificazione del decesso in pendenza del termine per la proposizione dell’appello e della mancata dichiarazione dello evento interruttivo nel corso del giudizio di secondo grado, non essendosi costituito il procuratore dell’appellato, e non potendo dunque operare, ai fini della notificazione del ricorso per cassazione, il principio dell’ultrattività del mandato, con la conseguenza che, avuto riguardo anche al tempo trascorso dalla morte del …. , l’atto d’impugnazione avrebbe dovuto essere notificato agli eredi dello stesso, presso il loro domicilio effettivo (cfr. Cass., Sez. II, 6/08/2015, n. 16555);
che l’avvenuta proposizione dell’impugnazione nei confronti di un soggetto inesistente ed in un luogo non avente alcun collegamento con i soggetti legittimati esclude la possibilità di sanare il vizio attraverso la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.;
che la mancata costituzione dell’intimato esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
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