Il vertiginoso aumento, specie nelle grandi città, di immobili destinati ad affitti brevi e delle strutture ricettive extralberghiere ha inevitabilmente determinato lo speculare aumento del contenzioso condominiale, specie attorno all’interpretazione, liceità e opponibilità delle c.d. clausole limitative della destinazione d’uso delle proprietà esclusive. La questione coinvolge snodi fondamentali: la natura giuridica delle limitazioni, la loro opponibilità ai successivi acquirenti e il confine tra locazione abitativa, affittacamere, bed and breakfast e locazione turistica breve.

La natura giuridica: servitù atipiche reciproche

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l’inquadramento di queste clausole come servitù atipiche reciproche. Con la sentenza n. 15341 del 2025, la Cassazione ha ribadito che «le restrizioni alle facoltà inerenti al godimento della proprietà esclusiva contenute nel regolamento di condominio, volte a vietare lo svolgimento di determinate attività all’interno delle unità immobiliari esclusive, costituiscono servitù reciproche e devono perciò essere approvate o modificate mediante espressione di una volontà contrattuale, e quindi con il consenso di tutti i condomini».

Tale qualificazione comporta l‘applicazione della disciplina delle servitù anche sul piano della pubblicità immobiliare. Come osservato anche dalla Corte d’Appello di Milano con sentenza n°1049 del 2020, queste clausole «incidendo non sull’estensione ma sull’esercizio del diritto di ciascun condomino, va[nn]o ricondotte alla categoria delle servitù atipiche».

L’opponibilità ai terzi acquirenti

Ai fini dell’opponibilità ai terzi non basta il richiamo generico.

Come chiarito da Cassazione n. 15341 del 2025 «la giurisprudenza che dà rilievo al “richiamo” in contratto del regolamento condominiale […] postula che tale richiamo avvenga mediante relatio perfecta, attuata mediante la riproduzione della specifica clausola all’interno dell’atto di acquisto della porzione individuale, non essendo sufficiente, per contro, il mero rinvio al regolamento stesso».

Nello stesso senso, la CdA Milano n. 1049 del 2020 ha precisato che solo ove il regolamento non sia stato richiamato con adesione nell’atto di acquisto, «affinché possano essere utilmente opposte le clausole limitative ai nuovi titolari del bene, occorre indicare le stesse in un’apposita nota distinta […] non essendo sufficiente la trascrizione dell’intero regolamento».

In termini pratici: per chi assiste un acquirente, il controllo del titolo di provenienza deve andare oltre la clausola di stile che richiama il regolamento — pressoché onnipresente negli atti notarili — per accertare se le specifiche limitazioni siano state trascritte con nota distinta o, in mancanza, riprodotte puntualmente nel contratto.

Attività vietate e attività lecite: il confine mobile

Il secondo versante del contenzioso attiene all’interpretazione delle clausole. Il principio cardine, ripetutamente affermato dalla Cassazione, è che «i divieti ed i limiti di destinazione alle facoltà di godimento dei condomini sulle unità immobiliari in proprietà esclusiva devono risultare da espressioni incontrovertibilmente rivelatrici di un intento chiaro ed esplicito, non suscettibile di dar luogo ad incertezze» (Cass. n. 9564 del 1997; Cass. n. 19229 del 2014), rifuggendo da interpretazioni estensive.

A titolo esemplificativo, il Tribunale di Milano, con la nota sentenza n. 11275 del 2018 ha escluso ad esempio, che il divieto presente nel regolamento ad «alberghi, pensioni e locande» possa estendersi alla locazione turistica breve dell’intero appartamento — senza servizi accessori quali cambio biancheria, pulizia giornaliera o somministrazione di pasti — integrando la violazione, poiché le attività espressamente vietate «presuppon[gono] tutte […] la fornitura di servizi aggiuntivi di tipo alberghiero», e l’espressione «e simili» non consente di estendere il divieto.

O ancora, se il regolamento vieta «affittacamere» o «camere ammobiliate», la Cassazione n. 109 del 2016 ha affermato che «ontologicamente l’attività di affittacamere è del tutto sovrapponibile — in contrapposto all’uso abitativo — a quella alberghiera e, pure, a quella di bed and breakfast». Tuttavia, l’elemento discretivo rimane la prestazione di servizi personali. Il Tribunale di Milano, a titolo esemplificativo, con sentenza n. 1947 del 2018 ha escluso la violazione del divieto di «tenere locande o pensioni» in un caso di sublocazione di stanze proprio perché, come chiarito da Cass. n. 22665 del 2010, mancavano la pulizia e il cambio della biancheria, servizi necessari per distinguere l’affittacamere dalla locazione.

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 4158 del 2024, ha invece accolto la domanda condominiale in presenza di un divieto specifico di «destinare gli appartamenti ad affittacamere ammobiliate», ritenendolo «chiaro» e opponibile in quanto il regolamento trascritto «vincola tutti i successivi acquirenti […] venendo a costituire su queste ultime una servitù reciproca».

Se il regolamento prescrive solo la destinazione a «civile abitazione», la CdA Milano (sent. n. 93 del 2021) ha ritenuto che le locazioni turistiche fino a trenta giorni «non si distinguono dunque dalle ordinarie locazioni […], connotandosi solo per la loro durata transitoria». In senso contrario, il Tribunale di Roma (sent. n. 510 del 2018) ha operato una distinzione tra locanda e bed and breakfast basata sulla consistenza dei servizi offerti, concludendo che «tale distinzione qualitativa e quantitativa impedisce l’applicazione estensiva del divieto regolamentare».

Clausole di autorizzazione preventiva alla locazione

Un ulteriore profilo critico riguarda le clausole che subordinano la locazione all’autorizzazione del consiglio di condominio. La Suprema Corte, con ordinanza n. 7484 del 2019, ha chiarito che il consiglio ha «unicamente funzioni consultive e di controllo» e «non può esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabili, giacché la maggioranza espressa dal più ristretto collegio è comunque cosa diversa dalla maggioranza effettiva dei partecipanti». Una clausola attributiva di poteri autorizzatori al consiglio si pone in tensione con l’art. 1138 c.c., che vieta al regolamento di menomare i diritti dei condomini.

Conclusioni

Per il condominio che intenda far rispettare i divieti, è essenziale verificare la catena delle trascrizioni; per l’acquirente, esaminare il titolo oltre le clausole di stile; per entrambi, interpretare il regolamento senza forzature estensive. Come ha statuito la Cassazione n. 15341 del 2025, la dichiarazione di acquistare «con inerenti servitù attive e passive» e di «essere a conoscenza dei vincoli locatizi» non è idonea a delimitare il bene oggetto del trasferimento. E, come osservato dalla C.d.A. Milano con sentenza n. 1049 del 2020, il meccanismo di trascrizione delle servitù reciproche è «molto laborioso», rendendo frequente il caso in cui le clausole, pur esistenti, non siano state rese opponibili nei successivi passaggi di proprietà: circostanza che, ove provata, può risultare decisiva.

Lo scorso 26 novembre 2025 è stata approvata in via definitiva la riforma, fortemente voluta dal Notariato, che rivoluziona la circolazione degli immobili di provenienza donativa, eliminando l’incertezza giuridica che per decenni aveva penalizzato il mercato immobiliare, a fronte del timore nei compratori di poter o dover restituire l’immobile ai legittimari. La riforma, in particolare, modifica gli articoli 561, 562, 563, 2652 e 2690 del Codice civile introducendo una tutela esclusivamente obbligatoria per i legittimari, che potranno dunque ottenere unicamente un risarcimento monetario dal solo donatario originario. Non sarà dunque più consentito ai legittimari di agire contro i terzi acquirenti entro venti anni dalla trascrizione della donazione.

La nuova disciplina ha il pregio di garantire certezza giuridica agli acquirenti, eliminando il rischio di rivendicazioni tardive.

Si segnala che il regime transitorio prevede l’applicazione delle nuove norme alle successioni aperte dopo l’entrata in vigore, mantenendo il sistema previgente per quelle già aperte solo se entro sei mesi vengano notificate e trascritte le domande di riduzione. Questa riforma rappresenta un significativo passo avanti per la sicurezza del mercato immobiliare, facilitando l’accesso al credito e la circolazione dei beni, particolarmente vantaggiosa per le giovani coppie e le famiglie che potranno beneficiare di maggiori garanzie nell’acquisto di immobili di provenienza donativa.

Cliccare di seguito per leggere il comunicato stampa del Consiglio Nazionale del Notariato

Con la legge n°132/2025 recante “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale l’Italia è diventata il primo dei Paesi UE ad adottare una normativa organica sull’utilizzo dell’I.A., nel solco di quanto già previsto dal  Regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2024.

La legge n°132/2025, che entrerà in vigore il prossimo 10 ottobre 2025,  introduce inter alia una disciplina sull’utilizzo dell’I.A. da parte di professionisti e dell’autorità giudiziaria con regole specifiche destinate a cambiare il modo di lavorare dei professionisti della Giustizia e non solo.

I.A. e avvocato

In particolare, per quanto attiene le professioni intellettuali, l’art. 13, rubricato “Disposizioni in materia di professionisti intellettuali”:

  • prescrive al comma 1 il ruolo di supporto che l’I.A. deve avere, mai sostitutivo della figura del legale;
  • introduce al comma 2 un obbligo di informazione verso i clienti circa l’utilizzo dell’I.A. con linguaggio “chiaro, semplice ed esaustivo”.

Di qui la necessità/opportunità per l’avvocato:

  • di inserire nei conferimenti d’incarico clausole informative sull’uso dell’IA[1] e/o far sottoscrivere, unitamente all’informativa privacy, un’ulteriore informativa sull’uso dell’intelligenza artificiale (cliccare di seguito per un modello);
  • di informare puntualmente il cliente circa l’utilizzo dell’I.A. nella redazione e/o revisione delle bozze di atti, piuttosto che nell’attività di ricerca giurisprudenziale o ancora nell’analisi della documentazione;
  • di controllo e revisione di qualsiasi “risultato” dato dall’I.A., che, si ricorda è lungi dall’essere infallibile (anzi oggi è elevato il rischio di inesattezze anche gravi, le c.d. allucinazioni);
  • di revisione delle procedure interne allo studio.

I.A. e ordini professionali

E proprio al fine di garantire un utilizzo consapevole e responsabile dell’I.A. che la legge n°132/2025 ha onerato gli ordini professionali di organizzare percorsi obbligatori di alfabetizzazione sull’uso dell’I.A.

 

I.A. e attività giudiziaria

L’art. 15 individua stringenti limiti all’utilizzo dell’I.A. nell’attività giudiziaria, tutelando il ruolo decisionale e “umano” del giudice, prevedendo e chiarendo:

  • al comma 1° che debba essere riservata al magistrato “ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti” l’utilizzo unicamente per
  • al comma 2° un utilizzo limitato all’organizzazione dei servizi relativi alla giustizia, alla semplificazione del lavoro giudiziario e ad attività amministrative accessorie.

[1] Nelle premesse del conferimento d’incarico il professionista potrà dare atto che il cliente sia stato stato informato, ai sensi dell’art. L. n°132/2025 nonché del regolamento UE 2024/1689 del 13 giugno 2025, che, nell’espletamento del proprio incarico l’avvocato potrà utilizzare l’intelligenza artificiale per lattività strumentali e di supporto all’attività professionale;

 

Riassunto dei Fatti

La vicenda processuale trae origine da una controversia di lavoro relativa all’impugnazione da parte di un dipendente del proprio licenziamento.

La Corte d’Appello di Trento riformando la decisione, dichiarava la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e disponeva la reintegrazione del dipendente con il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 della L. n. 300 del 1970.

L’elemento cruciale, su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, risiede nelle modalità di svolgimento del giudizio d’appello e, in particolare, sulla legittimità della sostituzione dell’udienza di discussione, disposta dal giudice del gravame, con il deposito di note di trattazione scritta, applicando la disciplina dell’art. 127-ter del codice di procedura civile, oggetto di ricorso per cassazione da parte del datore.

La Sezione Lavoro della Cassazione, riconoscendo la particolare importanza della questione e l’oggettività dei dubbi interpretativi, rimetteva la questione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 11898 del 2024, evidenziando la trasversalità dei principi suscettibili di affermazione e le difformi prassi registrate sul territorio nazionale.

Il Principio di Diritto

Le Sezioni Unite hanno enunciato un principio di diritto articolato e di fondamentale importanza per la prassi processuale, stabilendo che l’art. 127-ter c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche del 2024, non è incompatibile in linea di principio con le peculiarità del processo del lavoro, purché la sua applicazione avvenga nel rispetto delle seguenti specifiche condizioni cumulative che garantiscano la tutela dei diritti processuali delle parti:

  1. Limitazione alla fase decisoria: La sostituzione non deve riguardare l’udienza di discussione nella sua integralità, ma esclusivamente la fase processuale propriamente decisoria.
  2. Assenza di opposizione: Nessuna delle parti deve opporsi alla sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte.
  3. Contenuto delle note: Le note scritte devono contenere o poter contenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere effettivamente alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità e consentire alle parti di esporre compiutamente le proprie ragioni.
  4. Salvaguardia del contraddittorio: Deve essere tenuto conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive è individuato nel giorno di scadenza in rapporto all’orario di apertura della cancelleria del giudice. La specificazione di un orario nel provvedimento giudiziale non può rendere perentorio il termine anche in relazione all’ora, rimanendo la perentorietà ancorata esclusivamente al giorno di deposito secondo la disciplina generale dei termini processuali.

Le Sezioni Unite hanno fondato la loro decisione su una serie di considerazioni di particolare rilievo sistematico. In primo luogo, hanno osservato che il dato esperienziale contraddice la concezione generale del processo lavoristico quale processo destinato a una soluzione immediata in unico contesto di udienza. L’udienza di discussione, nella causa di lavoro, si disarticola normalmente in fasi distinte: una fase introduttiva con tentativo di conciliazione, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali possono essere destinate più udienze.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 127-ter si presta a un’esegesi conservativa che comporta non l’abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale, ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale può tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione con le parti.

Decisivo è stato il richiamo alla legislazione emergenziale, che ha dimostrato l’assenza di inconciliabilità tra la cartolarizzazione dell’udienza e il rito del lavoro, avendo garantito la continuità del diritto di azione anche nelle controversie lavoristiche durante il periodo pandemico.

Il Profilo Costituzionale

Sul versante costituzionale, le Sezioni Unite hanno chiarito che non sussiste una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell’udienza pubblica di discussione. La Corte costituzionale ha infatti sancito in più occasioni il carattere non assoluto della pubblicità dell’udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso.

L’unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità”, come affermato dalla Corte cost. n. 263 del 2017.

La pronuncia delle Sezioni Unite ha il pregio di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza processuale e la tutela dei diritti fondamentali delle parti nel processo del lavoro. La decisione dimostra come il diritto processuale possa evolversi per rispondere alle mutate esigenze della giustizia, senza sacrificare i principi cardine che informano i riti speciali.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite costituirà certamente un precedente di riferimento per la giurisprudenza futura, fornendo criteri chiari e condivisi per l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. nel delicato settore delle controversie di lavoro, dove la tutela effettiva dei diritti dei lavoratori deve necessariamente coniugarsi con l’esigenza di un processo celere ed efficiente.

Cliccare di seguito per il testo della sentenza: Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 15/04/2025) 30/06/2025, n. 17603

 

Con la recente sentenza del 9 dicembre 2024, il Tribunale civile di Isernia si è pronunciato sulla richiesta di rimessione in pristino e risarcimento danni spiegata da un condomino in danno del conduttore di un appartamento posto nel medesimo condominio che aveva costruito illegittimamente un gradino sul suolo condominiale, occupandolo mediante fioriere e tavolini, nonché del locatore e proprietario dell’immobile.

Quest’ultimo resisteva eccependo la sua carenza di legittimazione passiva.

Il Tribunale di Isernia, tuttavia, rigetta l’eccezione preliminare di carenza di legittimazione rilevando che il locatore sia comunque gravato dall’onere di garantire, nel confronti del condominio, il rispetto da parte del conduttore del regolamento condominiale e che il comportamento di quest’ultimo non arrechi disturbo agli altri condomini nel godimento della cosa comune.

Il locatore, come chiarito, non è responsabile quindi solo delle proprie condotte e violazioni delle norme regolamentari ma anche di quelle commesse dal conduttore del suo bene,  “…essendo tenuto non solo a imporre contrattualmente al conduttore il rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dal regolamento, ma altresì a prevenirne le violazioni e a sanzionarle, anche mediante la cessazione del rapporto” (cfr. Cassazione civile, sentenza n. 8239/1997).

Con la recente sentenza n°1898/2025, comunicata il 27 gennaio 2025, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno composto un annoso contrasto relativo alla portata da attribuirsi alla “dolosa preordinazione” richiesta dall’art. 2901, comma 1 c.c. per la revocatoria di un atto di disposizione avente data anteriore al sorgere del credito (nella specie un assegno circolare emesso pochi giorni prima dell’alienazione di 5 immobili).

Secondo una parte della giurisprudenza, la “dolosa preordinazione” richiederebbe unicamente che il debitore abbia posto in essere l’atto nella consapevolezza di pregiudicare le ragioni dei creditori, mentre, ad avviso di coloro che sostengono la tesi restrittiva, sarebbe necessario l’animus nocendi, ovvero la volontà di pregiudicare la soddisfazione del credito.

Gli Ermellini aderiscono a detta interpretazione restrittiva della norma:

  • in considerazione del significato letterale delle espressioni utilizzate nell’art. 2901, primo comma, cod. civ., già sufficiente “ad evidenziare l’intento del legislatore di subordinare l’accoglimento della revocatoria a presupposti soggettivi diversi, a seconda che la stessa abbia ad oggetto un atto posto in essere in epoca anteriore o successiva al sorgere del credito allegato a sostegno della domanda: mentre il verbo “conoscere” significa avere notizia o cognizione di una cosa o del suo modo di essere, per averne fatto direttamente o indirettamente esperienza o per averla appresa da altri, il sostantivo “preordinazione” fa riferimento alla predisposizione di un mezzo in funzione del raggiungimento di un risultato. La seconda espressione implica pertanto una finalizzazione teleologica della condotta del debitore, il cui disvalore trova una particolare sottolineatura nell’aggiunta dell’aggettivo “dolosa”, che allude al carattere fraudolento o quanto meno intenzionale dell’azione, indirizzata ad impedire od ostacolare l’azione esecutiva del creditore o comunque il soddisfacimento del credito; tale finalizzazione è del tutto assente nella prima espressione, che fa invece riferimento alla mera coscienza del pregiudizio che l’atto oggettivamente arreca o può arrecare alle ragioni dei creditori, per la riduzione della garanzia patrimoniale che ne consegue, indipendentemente dalle finalità concretamente perseguite dal debitore attraverso il compimento dello stesso”;
  • enunciando il seguente condivisibile principio di diritto: “In tema di azione revocatoria, quando l’atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito, ad integrare la “dolosa preordinazione” richiesta dallo art. 2901, primo comma, cod. civ. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l’atto arreca alle ragioni dei creditori (c.d. dolo generico), ma è necessario che l’atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell’obbligazione, al fine d’impedire o rendere più difficile l’azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della composizione del proprio patrimonio (c.d. dolo specifico), e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell’intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.

Il Tribunale di Castrovillari, con sentenza del 13 maggio 2024, n. 872 si è pronunciato su una delicata controversia avente ad oggetto la richiesta di risarcimento avanzata dalla proprietaria-locatrice in danno della conduttrice avente ad oggetto i danni conseguenti ad un incendio che aveva distrutto il capannone oggetto del contratto di locazione.

Ad avviso di parte attrice sussisterebbe “…una presunzione di responsabilità in capo al conduttore per i danni derivanti da incendio, sulla base dell’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale ex art. 1588  cod. civ., il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone indi una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell’incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cos a locata rimane a suo carico”.

Ad avviso della conduttrice, invece, non sussisterebbe alcuna sua responsabilità:

  • essendosi trattato di incendio doloso;
  • essendo la conduttrice stata assolta in sede penale;
  • in quanto vi sarebbe in ogni caso incertezza sulla causa di innesco dell’incendio.

Il Tribunale, accoglie la domanda attorea, chiarendo con un condivisibile iter argomentativo:

  • che l’art. 1588 c.c. prevede che “Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento 1592 comma 2 della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio 1611, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile 1218 ss., 1256 ss., 2281“;
  • che “Il presupposto della responsabilità ex 1588 c.c. è la sussistenza di un rapporto di locazione, e dunque di custodia sul bene, essendo prevista la presunzione di responsabilità in capo al conduttore per i danni derivanti dall’incendio (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 15721 del 27/07/2015 ). In altre parole, è necessaria la prova del rapporto di custodia, in quanto, come sottolineato nella giurisprudenza di merito “La norma invocata (art. 1588  c.c.) è collocata immediatamente dopo l’art. 1587  c.c. disciplinante le obbligazioni del conduttore, tra le quali rientra, in virtù della disponibilità materiale del bene che si acquista per effetto del rapporto locatizio, anche quella accessoria di custodia del bene stesso” (Corte appello Reggio Calabria, sez. I, 07/02/2022, n. 101; D.). Pertanto, affinchè possa trovare applicazione la presunzione di responsabilità prevista nella norma citata, è necessaria la prova che i fatti si siano verificati nell’immobile posto sotto la custodia del conduttore. Detto elemento, nel caso di specie, è pacifico, essendo accertato che l’incendio si sia originato nella porzione di immobile post o sotto la custodia di parte convenuta”.
  • che, nel caso di specie, ancorchè “la causa dell’incendio non è stata individuata con certezza dalle autorità, tuttavia sussistono elementi sufficienti atti a comprovare con serio grado di probabilità che l’incendio si sia propagato a partire dall’area posta nella disponibilità e sotto la custodia di parte convenuta, con conseguente applicabilità, a suo carico, della presunzione di cui all’ 1588 c.c.”;
  • che in ogni caso “…non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, (reato prescritto) perché ciò non comporta di per sé l’identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore” ( Civ., Sez. 3, Sentenza n. 11972 del 17/05/2010) e ciò in quanto “…in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41  cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all’interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano – ad una valutazione “ex ante” – del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell’accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, mentre nel processo penale vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio” (Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 16123 del 08/07/2010).

Negli ultimi anni si sono registrate molteplici pronunce dei Tribunali di tutta Italia, originate dai ricorsi di genitori contrari alla presenza di immagini e video dei minori sui social, pubblicate dall’ex partner.

Ne è un chiaro esempio l’ordinanza del 30 agosto 2021 con cui il Tribunale di Trani – pronunciandosi in sede di reclamo avverso il provvedimento con cui era stato dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato da un padre al fine di veder inibita la pubblicazione di immagini della figlia sul noto social network “Tik Tok” per mano (o meglio click) dell’ex moglie – ha giudicato ammissibile il reclamo e illegittima la condotta materna, alla luce della mancata contestazione della condotta addebitatale nonché della mancata prova del consenso paterno (non desumibile, ad avviso della Corte, dalla possibilità per il ricorrente di controllare e/o accedere al profilo dell’ex moglie):

  • condannando la madre della minore “…alla rimozione di immagini, informazioni, dati relativi alla minore … , inseriti su social networks, comunque denominati”;
  • inibendo “…dal momento della comunicazione del presente provvedimento a Caia la diffusione sui social networks, comunque denominati, e nei mass media delle immagini, delle informazioni e di ogni dato relativo alla minore … …, in assenza dell’espresso consenso del padre”;
  • determinando “ex art. 614-bis c.p.c., nella misura di Euro 50,00, la somma dovuta da Caia, per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dell’ordine di rimozione nonché per ogni episodio di violazione dell’inibitoria, in favore della minore, da versarsi su conto corrente intestato alla medesima”.

Ad avviso del Tribunale pugliese, infatti, la pubblicazione di video ed immagini di minori senza il consenso dell’altro genitore integra la “….violazione di plurime norme, nazionali, comunitarie ed internazionali” ed in particolare:

  • dell’art. 10 c.c. (concernente la tutela dell’immagine), che recita: “Qualora l’immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, può disporre che cessi l’abuso, salvo il risarcimento dei danni”;
  • del combinato disposto dell’art. 1 e dell’art. 16 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 1991 che prevedono rispettivamente:
    • l’art. 1 l’applicazione delle norme della convenzione ai minori di anni diciotto;
    • l’art. 16 che “1. Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione. 2. Il fanciullo ha diritto alla protezione della legge contro tali interferenze o tali affronti“);
  • l’art. 8 Reg. 679 /2016 (entrato in vigore il 25.5.2018)che considera l’immagine fotografica dei figli dato personale, ai sensi del c.d. Codice della Privacy (e specificamente dell’art. 4, lett. a), b) c) D.lgs. n. 196 del 2009 e la sua diffusione integra un’interferenza nella vita privata, sicchè nel caso di minori di anni sedici, è necessario che il consenso alla pubblicazione di tali dati sia prestato dai genitori, in vece dei propri figli, concordemente fra loro e senza arrecare pregiudizio all’onore, al decoro e alla reputazione dell’immagine del minore (art. 97 L. n. 633 del 1941)”;
  • l’art. 2 quinquies del D.lgs. n°101/2018 che recita: “il minore che ha compiuto i quattordici anni può esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all’offerta diretta di servizi della società dell’informazione. Con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a quattordici anni, fondato sull’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento, è lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale”.

In merito da ultimo al requisito del periculum, il collegio, richiamando la nota pronuncia del 19 settembre 2017 del Tribunale civile di Mantova, ha condivisibilmente rilevato come “…il pregiudizio per il minore è insito nella diffusione della sua immagine sui social network” e ciò in quanto “l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini dopo averli visti più volte in foto on-line, non potendo inoltre andare sottaciuto l’ulteriore pericolo costituito dalla condotta di soggetti che taggano le foto on-line dei minori e, con procedimenti di fotomontaggio, ne traggono materiale pedopornografico da far circolare fra gli interessati.

Quanto sopra è stato del resto ribadito in modo pressoché unanime nel corso degli anni da diverse autorità giudiziarie, tra cui il Tribunale civile di Rieti e di Mantova.

In particolare, il Tribunale laziale, con ordinanza del 7 marzo 2019, è giunto alle medesime conclusioni del Tribunale pugliese, affermando:

  • la sussistenza del requisito del fumus boni iuris, alla luce dell’illiceità del trattamento dei dati personali del minore di anni 14 in mancanza del consenso di chi esercita sullo stesso la responsabilità genitoriale, così come disposto dal già citato art. 2 quinques del Codice Privacy;
  • la sussistenza del requisito del periculum in mora, “…atteso che l’inserimento di foto di minori sui social network deve considerarsi un’attività in sé pregiudizievole in ragione delle caratteristiche proprie della rete internet” e ciò in quanto “Il web, infatti, consente la diffusione dati personali e di immagini ad alta rapidità, rendendo difficoltose ed inefficaci le forme di controllo dei flussi informativi ex post”;
  • la possibilità di richiedere altresì l’applicazione dell’astreinte ex art. 624 bis c.p.c., ritenuta “…pienamente giustificata dall’esigenza di tutelare l’integrità dei minori e l’interesse ad evitare la diffusione delle proprie immagini a mezzo web nonchè, in quanto collegato a questo, dell’interesse del genitore a cui spetta pretendere il rispetto degli obblighi sopra sanciti”.

La polizza vita a favore di un terzo è un contratto assicurativo che prevede come beneficiario una terza persona che non sia il contraente della polizza vita.

Il beneficiario dell’assicurazione vita in questo caso prevede l’inserimento di una terza persona che non sia il contraente stesso e che può essere un familiare o un soggetto a cui voler lasciare il bene designato in fase di stipula.

In realtà c’è la facoltà da parte di chi stipula la polizza vita di effettuare in un momento successivo la designazione di un beneficiario differente anche per comunicazione scritta all’assicuratore, così come esiste la facoltà (prevista nell’art. 1921 c.c., comma 1), di revocare, anche per via testamentaria, la designazione del terzo beneficiario, nonostante il terzo abbia dichiarato di volerne beneficiare.

Purtuttavia, anche rispetto all’esercizio di tale residuale facoltà di revoca del beneficio da parte dell’assicurato, la legge indica un ampio margine di autonomia per il disponente a favore del beneficiario designato, posto che è prevista la rinuncia preventiva a detta facoltà ex art. 1921 c.c., comma 2, accompagnata dalla dichiarazione del beneficiario di volerne profittare, con comunicazione per iscritto da inviarsi all’assicuratore.

La rinuncia alla facoltà di revoca del beneficiario, pertanto, ha l’effetto di cristallizzare nel tempo il diritto del beneficiario e, certamente, neutralizza ogni diversa disposizione da parte del contraente, stabilizzando l’attribuzione del beneficio in capo alla persona designata che ne ha voluto profittare sino all’eventus mortis del disponente.

Quanto alla natura del negozio di rinuncia al potere di revoca del beneficio da parte del disponente, la dottrina maggioritaria lo definisce quale atto unilaterale inter vivos, recettizio nei confronti del solo promittente; altra parte, minoritaria, lo considera come un negozio bilaterale tira stipulante e terzo, esterno al contratto a favore di terzo anche nei confronti del solo promittente, che si pone in deroga ai patti successori, e dunque costituisce norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica. In questo dibattito traspare che ciò che non è pacifico in dottrina è il momento in cui, con tale atto di rinuncia, si perfeziona il definitivo acquisto del beneficio da parte del terzo, con accettazione del beneficiario, data la natura irrevocabile della disposizione.

Tale questione si rivelata determinante per dirimere il caso di specie, proprio in relazione all’intervenuta premorienza della beneficiaria che, fino a prova contraria, era stata designata con atto divenuto irrevocabile per espressa rinuncia della facoltà di revoca, posto che i ricorrenti avevano assunto di essere succeduti al beneficio, divenuto irrevocabile per volontà del contraente, per successiva disposizione testamentaria della beneficiaria.

Difatti, l’ipotesi di premorienza del beneficiario è espressamente disciplinata nell’art. 1412 c.c., comma 2, che nel contratto a favore di terzo dispone il trasferimento agli eredi del beneficiario in caso di sua premorienza, fatto salvo l’esercizio della facoltà di revoca (in grado pertanto di impedire tale trasmissione) o altra diversa disposizione.

La Suprema Corte, con la sentenza 9948 pubblicata il 15 aprile 2021, si è dunque interrogata, chiedendosi se la regola riferita al contratto a favore di terzo, ma non parimenti richiamata nella disciplina del contratto di assicurazione della vita, potesse valere per il contratto de quo, rispondendo al quesito in maniera affermativa ed enunciando il seguente principio di diritto: «la disposizione di cui all’art. 1412 c.c., comma 2, in base alla quale, con riferimento al contratto a favore del terzo, la prestazione al terzo, dopo la morte dello stipulante, deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purchè il beneficio non sia revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente, si applica anche al contratto di assicurazione sulla vita. Ne consegue che, qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario».

In altre parole, se il beneficiario di un’assicurazione sulla vita premuore al contraente, la prestazione dell’assicuratore deve essere eseguita (quando il contraente muore) a favore degli eredi del beneficiario, purché la disposizione a favore del terzo beneficiario premorto non sia stata revocata oppure il contraente abbia diversamente disposto.

Avv. Claudia Romano

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Il Tribunale civile di Roma, sez. V^, con la sentenza in oggetto, ha chiarito che il termine di 30 giorni per l’impugnazione di una delibera condominiale, di cui all’art. 1137 co. 2° c.c., deve ritenersi interrotto (e non sospeso) dalla proposizione dell’istanza di mediazione, con conseguente sua decorrenza, di nuovo e per intero, dalla data di sottoscrizione del verbale negativo di mediazione.

Il caso

Due condomini evocavano in giudizio il condominio per ottenere l’annullamento di una delibera condominiale. Il condominio, costituitosi in giudizio, eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’impugnazione in quanto tardivamente proposta ritenendo, erroneamente, che “…a seguito del deposito del verbale negativo di mediazione, il termine ex art. 1137 c.c. riprenda a decorrere per i giorni che rimanevano al momento in cui si è verificata la sospensione”.

Ad avviso di parte convenuta, infatti, “… tra la data della comunicazione del verbale dell’assemblea impugnata (16.10.14) e la data dell’istanza di mediazione (13.11.14) erano trascorsi 27 giorni, e tra la data di deposito del verbale negativo (3.6.15) e quella della notifica della citazione (1.7.15) erano trascorsi altri 28 giorni, superandosi così il termine di 30 giorni fissato dall’art. 1137 c.c.”.

La decisione

Di diverso avviso il Tribunale di Roma, che respinge l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione per decadenza ex art. 1137, co. 2, c.c. in quanto:

  • in base al disposto normativo (art. 5 co. 6 del D.Lgs. n. 28 del 2010 laddove afferma che la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale ed “impedisce” la decadenza) si deve infatti ritenere che si determini un effetto di tipo interruttivo e non sospensivo, per cui il termine per impugnare, dopo il deposito del verbale negativo, è, di nuovo e per intero, quello di trenta giorni previsto dall’art. 1137 co. 2 c.c. (v. Tribunale di Milano, sentenza n. 13360/2016 pubbl. il 02/12/2016 RG n. 17984/2015; Tribunale di Monza, sentenza 65/2016 del 12/1/2016)”;
  • “…la fattispecie costituisce, pertanto, deroga al principio sancito dall’art. 2964 cod. civ., il quale esclude che la decadenza possa essere soggetta alla disciplina interruttiva, invece valevole per la prescrizione e dettata dai precedenti articoli 2934 e ss. cod. civ”..

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