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L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.106/E del 13 ottobre 2010 in base alla quale anche le spese processuali, liquidate in sentenza dal giudice, rientrano nel reddito al punto da applicare la ritenuta d’acconto sulle dette somme ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 del TUIR e dell’art. 25 del DPR 600/1973. Tale decisione dell’Agenzia torva spunto da “indirizzo amministrativo risalente alla risoluzione del Ministero del Finanze n.10/927 del 25.7.1974 …, alla circ. Min. Fin.ze n.203 del 6.12.1994, alla ris. n. 106/E del 19.9.2006 … e dalla giurisprudenza (Cass. Civ, SS. UU. N. 9332 del 25.10.1996).”
Perciò il mancato pagamento delle ritenute potrebbe giustificare un avviso di accertamento in rettifica delle maggiori imposte dovute, qualora il professionista abbia dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute. Viceversa “il professionista che non abbia dedotto le spese processuali nel periodo d’imposta in cui le ha sostenute può recuperare la maggiore imposta versata presentando dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del DPR n. 322 del 1998, o istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973”.

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[:it]Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, con sentenza 14 settembre 2010 n. 19510, hanno risolto un conflitto giurisprudenziale, ritenendo ammissibile la proposizione dell’appello incidentale da parte del difensore munito di procura alle liti rilasciata all’interno dell’atto d’appello notificato alla controparte.

Secondo i Giudici di legittimità:

  1. la posizione dell’avvocato che propone appello incidentale è del tutto assimilabile a quella del difensore che propone domanda riconvenzionale, legittimato a proporre tutti gli atti e le domande comunque ricollegabili all’oggetto della controversia.
  2. è preferibile garantire maggiormente il diritto di azione e di difesa dell’appellato consentendo al difensore la facoltà di porre in essere tutto quanto in proprio potere per il migliore e puntuale espletamento dell’incarico difensivo ricevuto;
  3. si deve, parallelamente, soddisfare anche esigenze di economia processuale secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale idonea a dare attuazione ai principi stabiliti dagli articoli 24 e 111 Cost.

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