[:it]Approvate nella riunione congiunta (tenutasi il giorno 10 maggio 2016) delle sezioni civili II, XII e XIII del Tribunale di Roma, le tabelle in questione riguardano la liquidazione di:

 

  1. danno biologico;
  2. danno da morte di congiunto;
  3. danno da inabilità temporanea.

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Ribadisce la II sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 11 marzo 2016, n. 4825 che il contratto di rendita vitalizia ha natura aleatoria, postulando l’esistenza di una situazione di incertezza circa il vantaggio o lo svantaggio economico che potrà alternativamente realizzarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto.

Be consegue che il difetto di alea è riscontrabile ogni qual volta in cui l’entità della prestazione assicurata sia inferiore o pari ai frutti o agli utili ricavabili dal cespite dovuto, ovvero quando il beneficiario della rendita sia da ritenere prossimo alla morte per malattia o età: in tali ipotesi, il contratto è nullo per difetto di causa.

Nel caso in esame, il Giudice di legittimità ha ritenuto il contratto di carattere aleatorio, pur avendo accertato che il vitalizio era di poco superiore alla rendita ricavabile dall’immobile, limitandosi a considerare, da un lato, la possibilità di sopravvivenza della ricorrente (76 anni) rapportandola alla durata media della vita delle donne (83 anni), e dall’altro, l’importo della rendita vitalizia senza compiere una verifica circa il valore dell’immobile trasferito e la eventuale sproporzione rispetto alla rendita erogata in rapporto alla sopravvivenza del vitaliziando.

Invece, occorreva valutare se, anche considerando il protrarsi della vita della vitalizianda oltre quella media, sarebbe stato possibile determinare preventivamente i vantaggi derivanti dal contratto ovvero verificare se, al momento della conclusione del contratto, il rischio per il vitaliziante ed il vitaliziato fosse identico: il che sarebbe stato da escludere ove la prestazione posta a carico del primo non fosse stata tale da potere intaccare il valore rappresentato dal cespite trasferito.

In sostanza, la Corte di Appello non aveva tenuto conto della eventuale sproporzione – obiettivamente valutabile al momento della stipulazione del contratto- fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell’immobile) rispetto all’importo della rendita da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato: tale sproporzione, traducendosi in un evidente vantaggio per il primo,avrebbe dovuto indurre ad escludere l’aleatorietà del contratto, che consiste nella obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni.

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[:it]Risultati immagini per immagine rubinetto acquaLa Prima sezione civile della Corte di Cassazione – sentenza 4 febbraio 2016 n. 2182 – affronta il  tema dei disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile che tocca migliaia di cittadini che, in varie regioni, soprattutto in Sicilia, non possono contare quotidianamente su un flusso idrico costante e di buona qualità.

Afferma la Corte che il gestore dell’acquedotto, essendosi impegnato alla somministrazione dell’acqua nel contratto di servizio, è tenuto a ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative rispetto a quelle usuali, dichiarate fuori legge, senza aspettare che chi ha inquinato appronti misure per affrontare l’emergenza. Conseguentemente il gestore deve risarcire ai cittadini che rimangono senz’acqua i danni da loro patiti nel caso di disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile, anche se dovuti all’inquinamento prodotto da insediamenti industriali (nella specie dall’attività del polo petrolchimico di Gela).

Deve quindi ritenersi meritevole di conferma la sentenza di merito “per aver posto in evidenza, da un lato, l’estraneità della raffineria al contratto di somministrazione e, dall’altro, per aver correttamente richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione dovuta o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento“.

Inutile opporre che la raffineria avrebbe dovuto “captare l’acqua marina e procedere alla sua dissalazione“, mentre all’ente spettava il compito “di miscelare l’acqua, una volta dissalata, in modo da renderla potabile“. E ciò in quanto “non risulta che il contratto di somministrazione prevedesse esclusivamente la fornitura di acqua dissalata” ed inoltre il gestore aveva l’obbligo di “superare le difficoltà, così come non è stata neppure dedotta l’oggettiva impossibilità di ricorrere ad approvvigionamenti alternativi per eseguire le prestazioni dovute“.

Per le suesposte ragioni, la Cassazione ha confermato la condanna a carico della Eas, ‘Ente acquedotti siciliani in liquidazione’, ex gestore della reta idrica di Gela, a pagare 853 euro di risarcimento danni in favore del presidente della Confcommercio di Gela Rocco Pardo  per i disservizi patiti nel suo ristorante “nel periodo in cui il Comune di Gela aveva ordinato ai cittadini di astenersi dall’uso potabile dell’acqua in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge“.

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[:it]Nel nostro ordinamento giuridico non è ammissibile l’autonoma categoria del “danno esistenziale”, inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona.

A ribadirlo è la terza sezione della Corte di cassazione con la sentenza 13 gennaio 2016, n. 336.

Nel caso in esame, gli eredi avevano lamentavano l’esclusione del danno esistenziale da parte del corte del merito che aveva sconfessato il risarcimento riconosciuto invece dal giudice di prime cure. Di diverso avviso la Corte di legittimità, secondo cui il danno esistenziale non poteva essere liquidato come voce autonoma, essendo stato già liquidato agli attori il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo sia della sofferenza soggettiva che del danno costituito dalla lesione del rapporto parentale e dal conseguente sconvolgimento dell’esistenza.

E ciò in quanto: – nel caso in cui in tale categoria di danno si intendesse ricomprendere i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi risultano già risarcibili ai sensi dell’art. 2059 c.c. interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria; – nel caso in cui, al contrario, nel “danno esistenziale” si volessero includere i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all’art. 2059 c.c.

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[:it]Un istruttore di volo, poco più che trentenne,  è stato investito e letteralmente schiacciato da un veicolo industriale a seguito di una manovra imprudente, subendo lesioni personali gravissime, con conseguenti invalidità permanenti.

Il giovane ha quindi convenuto  in giudizio la società proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice per ottenere un  equo risarcimento,

I giudici di primo e secondo grado, pur affermando la totale responsabilità del conducente, calcolavano una somma ritenuta dal ricorrente insufficiente al completo ristoro dei danni da lui patiti.

L’uomo è quindi ricorso per Cassazione lamentando che il mancato riconoscimento del danno esistenziale e l’inadeguata liquidazione del danno morale erano dovuti ad una mera valutazione tabellare del danno biologico e non quindi come autonomamente rilevante.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 ha accolto il ricorso con rinvio affermando che i giudici di merito, negando la dovuta valutazione autonoma del danno morale rispetto al danno biologico, avevano sottovalutato “le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano” che meriterebbero una considerazione distinta e ulteriore rispetto al mero calcolo tabellare. Ha aggiunto la Cassazione che “la personalizzazione non deve essere  pro quota, ma ad personam”.

E ciò in quanto i danni esistenziale e morale, inevitabilmente caratterizzati dalle più diverse e singolari sfaccettature immateriali, non possono essere valutati sulla base di meri calcoli empirici e tabellari, ma necessitano di una stima caso per caso e autonoma rispetto al danno biologico.

La Corte Suprema, nell’affrontare la problematica, ha evidenziato il calibro costituzionale delle dinamiche inter-relazionali e di vita partecipativa, descritte dall’articolo 3 della Costituzione

Ad avviso dei giudici di legittimità, dette dinamiche erano venute meno nel giovane a causa delle lesioni subite e detta perdita ha integrato la definizione che le Sezioni Unite hanno fornito in passato di danno esistenziale, comportando  un’ “ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

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[:it]Niente risarcimento del danno per la donna caduta nella crispta di una chiesa in pieno giorno.

 Lo afferma la Sezione VI-3 della Corte di Cassazione, con sentenza 9 ottobre 2015 n. 20366, precisando  che, ai fini di cui all’art. 2051 cod. civ., il caso fortuito può essere integrato anche dalla colpa del danneggiato, poiché la pericolosità della cosa impone un obbligo massimo di cautela, proprio poiché il pericolo è altamente prevedibile.

E tale prevedibilità con l’ordinaria diligenza è sufficiente ad escludere la responsabilità del custode anche ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.

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[:it]Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, art. 15 (cd. codice della privacy), pur causato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli art. 2 e 21 cost., e dall’art. 8 Cedu, è subordinato alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato). Infatti, anche per questo diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà previsto dall’art. 2 Cost., «di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato». Pertanto, non è la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del Codice della privacy (modalità del trattamento e requisiti dei dati) a determinare una lesione ingiustificabile del diritto, ma soltanto quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

Nel caso di specie, il convenuto doveva legittimamente considerarsi interessato ai risvolti patrimoniali ed assicurativi del sinistro stradale verificatosi tra la moglie e l’attore, essendo, da una parte, marito in regime di comunione dei beni e, dall’altra, titolare della polizza assicurativa.
Essendo stata la responsabilità dell’incidente attribuita alla donna, il convenuto vedeva peggiorare il bonus-malus ed aumentare il premio assicurativo.

Di qui l’interesse ad interloquire con le compagnie assicuratrici.

A ciò si aggiunga che, ai sensi della l. n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto ad esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice.

Pertanto, secondo l’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 193/2006, è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell’interessato, dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Non c’è stato, quindi, ad avviso della sentenza 3 marzo 2015, n. 4231, nella fattispecie in esame, alcun illecito trattamento di dati personali, ma esclusivamente una semplice comunicazione di dati che erano serviti solo alla identificazione della controparte.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.[:]

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Il committente denuncia  la presenza di vizi dell’opera prima in sede di  Accertamento Tecnico Preventivo, poi in sede di merito

Si arriva sino in Cassazione e alla Corte vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:

– «se il tentativo da parte dell’appaltatore di eliminare i contestati vizi ed i difetti dell’opera, costituisce implicito riconoscimento della loro esistenza»;

– «se il termine di decadenza per la denuncia dei vizi e dei difetti inizia a decorrere non già con l’insorgenza di un dubbio circa la loro esistenza bensì dall’oggettiva certezza della loro esistenza anche attraverso il deposito di accertamento tecnico preventivo».

Risponde la Corte di Cassazione, con sentenza 13 ottobre 2015 n. 20500:

in ordine al primo quesito la Suprema Corte ritiene non condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo la quale la semplice attività posta in essere dall’appaltatore per l’eliminazione dei vizi debba configurarsi (sempre e comunque) come riconoscimento degli stessi – con valore esonerativo dalla tempestività della denuncia – atteso che questa può rivestire tale connotazione in relazione alla natura ed evidenza del vizio ed allo specifico atteggiamento assunto dall’imprenditore per la sua eliminazione. Nello specifico, dalla lettura della sentenza di secondo grado, emergeva solo che vi sarebbero stati degli interventi “in corso d’opera” (e quindi prima di una qualsiasi possibilità di revisione terminale delle opere) ed altri sarebbero stati di manutenzione (per l’impianto di riscaldamento), mentre, sarebbe stato determinante, per dare applicazione a quell’indirizzo interpretativo invocato dai ricorrente, che i lavori fossero stati completati e fossero stati – sotto questo aspetto – idonei ad essere consegnati per l’accettazione al cliente.

Qualora invece l’appalto si interrompa per qualunque ragione va valutato caso per caso se, a quel momento, i lavori già ultimati fossero di per sé insuscettibili di ulteriori interventi di adattamento o revisione in vista del collaudo

Quanto al secondo quesito, «… la Corte intende dare continuità al principio in base al quale la generica esistenza dei vizi – e dunque la loro percezione da parte del committente – non può determinare l’insorgenza dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art 1667 cod civ., laddove non vi sia la piena consapevolezza della loro entità e del rapporto eziologico con la condotta dell’appaltatore».

In altri termini. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.

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[:it]Lui la saluta a un passo dal matrimonio.

La  ragazza aveva ovviamente già comprato l’abito da sposa, si era fatta carico degli arredi per la casa coniugale, di proprietà di lui, aveva fatto eseguire,  quasi in toto a sue spese, i lavori di ristrutturazione della casa, da lei stessa condotti come geometra.

Per la Cassazione – sentenza 15 ottobre 2015 n. 20889/15 – è giusto che lui paghi e risarcisca anche i danni.

Secondo la sentenza, il fidanzato, non avendo dato una valida motivazione per il suo comportamento, deve rifondere alla donna € 16.000,00, per il costo dell’abito, degli arredi e della ristrutturazione della futura abitazione coniugale perché si tratta di esborsi legati da un nesso eziologico all’ingiustificato inadempimento della promessa.

Si tratta, infatti, di esborsi tutti collegati in un rapporto di causa-effetto con le nozze mandate a monte e la responsabilità dell’uomo si configura per l’ingiustificato inadempimento alla promessa di matrimonio.

Inutilmente l’uomo, che avrebbe confessato alla futura sposa – a pochi giorni dalle nozze – di avere un’altra relazione, per evitare il risarcimento, ha tentato di far accreditare la tesi secondo cui sarebbe lei ad avere un’altra relazione: c’era perfino un teste pronto a confermare di aver visto la ragazza in atteggiamenti compromettenti con un’altra persona.[:]

[:it]La Cassazione, con sentenza  15 ottobre 2015, n. 20895, enuncia il seguente principio di diritto: nella liquidazione del danno non patrimoniale, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, non è consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, che non faccia riferimento a criteri obiettivi di liquidazione del danno che tengano conto ed elaborino le differenti variabili del caso concreto, allo scopo di rendere verificabile a posteriori l’iter logico attraverso cui il giudice di merito sia pervenuto alla relativa quantificazione, e di permettere i verificare se e come abbia tenuto conto della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo.

Conseguentemente, per garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, tra i criteri in astratto adottabili deve ritenersi preferibile il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la suprema Corte, in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizione di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono.[:]