Cass. 22 settembre 2015, n. 18611 in tema di liquidazione del danno esistenziale e del danno morale subiti in caso di lesioni: la sofferenza umana non è quantificabile attraverso una tabella

[:it]Un istruttore di volo, poco più che trentenne,  è stato investito e letteralmente schiacciato da un veicolo industriale a seguito di una manovra imprudente, subendo lesioni personali gravissime, con conseguenti invalidità permanenti.

Il giovane ha quindi convenuto  in giudizio la società proprietaria del veicolo e la compagnia assicuratrice per ottenere un  equo risarcimento,

I giudici di primo e secondo grado, pur affermando la totale responsabilità del conducente, calcolavano una somma ritenuta dal ricorrente insufficiente al completo ristoro dei danni da lui patiti.

L’uomo è quindi ricorso per Cassazione lamentando che il mancato riconoscimento del danno esistenziale e l’inadeguata liquidazione del danno morale erano dovuti ad una mera valutazione tabellare del danno biologico e non quindi come autonomamente rilevante.

La Terza Sezione della Corte di Cassazione con sentenza 22 settembre 2015, n. 18611 ha accolto il ricorso con rinvio affermando che i giudici di merito, negando la dovuta valutazione autonoma del danno morale rispetto al danno biologico, avevano sottovalutato “le componenti fisiche, psichiche e spirituali del dolore umano” che meriterebbero una considerazione distinta e ulteriore rispetto al mero calcolo tabellare. Ha aggiunto la Cassazione che “la personalizzazione non deve essere  pro quota, ma ad personam”.

E ciò in quanto i danni esistenziale e morale, inevitabilmente caratterizzati dalle più diverse e singolari sfaccettature immateriali, non possono essere valutati sulla base di meri calcoli empirici e tabellari, ma necessitano di una stima caso per caso e autonoma rispetto al danno biologico.

La Corte Suprema, nell’affrontare la problematica, ha evidenziato il calibro costituzionale delle dinamiche inter-relazionali e di vita partecipativa, descritte dall’articolo 3 della Costituzione

Ad avviso dei giudici di legittimità, dette dinamiche erano venute meno nel giovane a causa delle lesioni subite e detta perdita ha integrato la definizione che le Sezioni Unite hanno fornito in passato di danno esistenziale, comportando  un’ “ingiustizia costituzionalmente qualificata”.

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