Cassazione 3 marzo 2015, n. 4231 – sul danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi del cd. codice della privacy a seguito della comunicazione all’Isvap dei dati relativi ai soggetti coinvolti in incidenti stradali

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[:it]Il danno non patrimoniale, risarcibile ai sensi del d.lg. 30 giugno 2003 n. 196, art. 15 (cd. codice della privacy), pur causato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli art. 2 e 21 cost., e dall’art. 8 Cedu, è subordinato alla verifica della «gravità della lesione» e della «serietà del danno» (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato). Infatti, anche per questo diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà previsto dall’art. 2 Cost., «di cui il principio di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato». Pertanto, non è la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del Codice della privacy (modalità del trattamento e requisiti dei dati) a determinare una lesione ingiustificabile del diritto, ma soltanto quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

Nel caso di specie, il convenuto doveva legittimamente considerarsi interessato ai risvolti patrimoniali ed assicurativi del sinistro stradale verificatosi tra la moglie e l’attore, essendo, da una parte, marito in regime di comunione dei beni e, dall’altra, titolare della polizza assicurativa.
Essendo stata la responsabilità dell’incidente attribuita alla donna, il convenuto vedeva peggiorare il bonus-malus ed aumentare il premio assicurativo.

Di qui l’interesse ad interloquire con le compagnie assicuratrici.

A ciò si aggiunga che, ai sensi della l. n. 990/1969 sull’assicurazione obbligatoria, il proprietario di un veicolo è tenuto ad esporre sul mezzo il contrassegno contenente tutti gli estremi del veicolo stesso, del titolare del contratto e della società assicuratrice.

Pertanto, secondo l’art. 24, lett. c), d.lgs. n. 193/2006, è lecito effettuare il trattamento, senza il consenso dell’interessato, dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.

Non c’è stato, quindi, ad avviso della sentenza 3 marzo 2015, n. 4231, nella fattispecie in esame, alcun illecito trattamento di dati personali, ma esclusivamente una semplice comunicazione di dati che erano serviti solo alla identificazione della controparte.

Per questi motivi, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso.[:]

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