Cass. 13 ottobre 2015 n. 20500 – In materia di appalto, il tentativo dell’appaltatore di riparare i vizi non sempre costituisce riconoscimento degli stessi

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Il committente denuncia  la presenza di vizi dell’opera prima in sede di  Accertamento Tecnico Preventivo, poi in sede di merito

Si arriva sino in Cassazione e alla Corte vengono formulati i seguenti quesiti di diritto:

– «se il tentativo da parte dell’appaltatore di eliminare i contestati vizi ed i difetti dell’opera, costituisce implicito riconoscimento della loro esistenza»;

– «se il termine di decadenza per la denuncia dei vizi e dei difetti inizia a decorrere non già con l’insorgenza di un dubbio circa la loro esistenza bensì dall’oggettiva certezza della loro esistenza anche attraverso il deposito di accertamento tecnico preventivo».

Risponde la Corte di Cassazione, con sentenza 13 ottobre 2015 n. 20500:

in ordine al primo quesito la Suprema Corte ritiene non condivisibile la tesi dei ricorrenti secondo la quale la semplice attività posta in essere dall’appaltatore per l’eliminazione dei vizi debba configurarsi (sempre e comunque) come riconoscimento degli stessi – con valore esonerativo dalla tempestività della denuncia – atteso che questa può rivestire tale connotazione in relazione alla natura ed evidenza del vizio ed allo specifico atteggiamento assunto dall’imprenditore per la sua eliminazione. Nello specifico, dalla lettura della sentenza di secondo grado, emergeva solo che vi sarebbero stati degli interventi “in corso d’opera” (e quindi prima di una qualsiasi possibilità di revisione terminale delle opere) ed altri sarebbero stati di manutenzione (per l’impianto di riscaldamento), mentre, sarebbe stato determinante, per dare applicazione a quell’indirizzo interpretativo invocato dai ricorrente, che i lavori fossero stati completati e fossero stati – sotto questo aspetto – idonei ad essere consegnati per l’accettazione al cliente.

Qualora invece l’appalto si interrompa per qualunque ragione va valutato caso per caso se, a quel momento, i lavori già ultimati fossero di per sé insuscettibili di ulteriori interventi di adattamento o revisione in vista del collaudo

Quanto al secondo quesito, «… la Corte intende dare continuità al principio in base al quale la generica esistenza dei vizi – e dunque la loro percezione da parte del committente – non può determinare l’insorgenza dell’obbligo di denuncia ai sensi dell’art 1667 cod civ., laddove non vi sia la piena consapevolezza della loro entità e del rapporto eziologico con la condotta dell’appaltatore».

In altri termini. Il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione di un immobile, previsto dall’art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall’azione di responsabilità contro l’appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti.

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