Cass. 16 ottobre 2015 n. 21028 – è tenuto a pagare le spese alla facciata anche il condomino che non utilizza i balconi comuni

,

[:it]Così si esprime Sezione VI/2 della Corte di Cassazione, con ordinanza 16 ottobre 2015 n. 21028, affermando che in tema di oneri condominiali va effettuata una distinzione tra le spese occorrenti per la conservazione dell’immobile e le spese funzionali al godimento dello stesso, avendo ciascuna di essere una diversa funzione ed esigenza.

Le spese per la conservazione del bene condominiale sono dovuti in ragione dell’appartenenza e si dividono in proporzione alle quote, indipendentemente dal vantaggio soggettivo connesso alla destinazione della parte comune alle esigenze di singoli piani o porzioni di essi, in quanto necessarie a custodire e preservare il bene comune in modo che perduri nel tempo senza deteriorarsi.

Diversamente le spese d’uso traggono origine dal godimento soggettivo e personale, ripartendosi in proporzione alla concreta misura di esso, indipendentemente dalla misura proporzionale dell’appartenenza, riguardando l’utilità che la cosa comune offre in concreto.

Nel caso di specie, quindi, i giudici di merito avevano correttamente identificato l’esatta natura dei costi di manutenzione di una facciata qualificandoli come spese di conservazione, la cui ripartizione prescinde dall’effettivo utilizzo.

DI qui il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente a pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (ex art. 13 D.P.R. n. 115/2002).[:]

© Copyright - Martignetti e Romano - P.Iva 13187681005 - Design Manà Comunicazione Privacy Policy Cookie Policy