Cass. ordinanza 23 settembre 2015 n. 18816 – in quali casi il reddito da lavoro della donna esclude il diritto all’assegno divorzile?
[:it]In sede di divorzio, resta quasi sempre da sciogliere il nodo relativo al mantenimento del coniuge.
Nel caso in esame, la posizione della moglie era di assoluta tranquillità economica, dato che risultava proprietaria della casa in cui viveva, titolare di un reddito da lavoro sufficiente ad assicurarle un’esistenza dignitosa. Ma, soprattutto, la donna non aveva dimostrato di aver goduto, durante il matrimonio, di un più elevato tenore di vita.
Per tali ragioni, al momento del divorzio, veniva revocato l’assegno di mantenimento riconosciuto alla donna in sede di separazione.
Chiarisce sul punto la VI^/1 Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 23 settembre 2015 n. 18816, che nel caso in cui una donna lavori ed disponga di un proprio reddito, non ha diritto a ottenere l’assegno di mantenimento o quello divorzile, a meno che non dimostri di aver goduto, durante il matrimonio, di un tenore di vita più elevato.
L’assegno divorzile, infatti, mira a eliminare le sproporzioni di reddito tra i due ex coniugi e a garantire, a quello che sta economicamente peggio, di mantenere la stessa capacità di spesa di cui si era avvantaggiato quando la coppia viveva ancora insieme.
È chiaro, però, che se, in sede di separazione, è stato riconosciuto il diritto al mantenimento, ma successivamente la disparità tra i redditi dei due coniugi si è livellata non si ha diritto all’assegno divorzile.[:]