Nessun assegno alla ex moglie se rifiuta di lavorare
Addio all’assegno divorzile per una donna di 46 anni, in buone condizioni di salute ma con poca voglia di attivarsi per trovare un lavoro.
Vittoria definitiva, quindi, per l’ex marito, liberatosi dall’obbligo di versare alla ex moglie 200 euro ogni mese.
Inutilmente il legale della donna ha rappresentato ai Giudici che la sua cliente era ormai “fuori mercato” non avendo mai lavorato durante gli anni del matrimonio; «il tenore di vita goduto dalla famiglia in costanza di matrimonio»; «l’aumento dell’età della donna» con conseguente «difficoltà di reinserimento nel mondo del lavoro, da cui si è allontanata circa venti anni prima». Inutilmente il difensore ha contestato l’astratta valutazione di «idoneità all’attività lavorativa» della sua cliente, sostenendo che, comunque, «anche ove ella avesse ripreso a svolgere attività lavorativa, ciò non le avrebbe potuto assicurare l’indipendenza economica».
I Giudici della Cassazione, con ordinanza 2 dicembre 2020 – 4 febbraio 2021, n. 2653, condividono la linea tracciata dalla Corte di Appello, che ha «tenuto conto dell’età, non particolarmente avanzata, della donna (46 anni), dell’assenza di patologie o condizioni di salute ostative all’attività lavorativa – addetta alle pulizie – già svolta occasionalmente, nonché della situazione economica complessiva» e, infine, «di un atteggiamento rinunciatario della signora a trovare un’occupazione».
Decisiva, per la Corte, soprattutto la valutazione dell’atteggiamento rinunciatario della donna nel cercare un’occupazione.
Per gli ermellini “non esistono impedimenti” alla ricerca di un impiego. “Ha soli 46 anni – scrivono nella sentenza –quindi non è di età particolarmente avanzata“. Per ottenere l’assegno l’ex coniuge deve “dimostrare di essersi impegnata nella ricerca di un’occupazione“. Senza contare che la donna “quando era sposata, non viveva nel lusso“. Non solo, ma poteva tornare “a lavorare come addetta alle pulizie” come era già accaduto, in modo saltuario, in passato.
A convincere i giudici circa l’annullamento dell’assegno è stata anche l’innegabile evidenza del fatto che la donna aveva da tempo una nuova relazione stabile, tenuta nascosta e che lei alla fine aveva ammesso giustificandola però come una “relazione amicale“.
La sentenza della Cassazione 4 febbraio n. 2653 è destinata a segnare una svolta nell’eterno conflitto tra ex coniugi circa le questioni riguardanti l’aspetto meramente economico dei “postumi matrimoniali” di una coppia divorziata del Torinese.
Avv. Maria Martignetti