Assegno divorzile e concreta verifica dell’attitudine dell’ex coniuge al lavoro – ordinanza n. 18522/20 della Corte di Cassazione, sez. VI Civile, depositata il 4 settembre
L’ordinanza de quo ha ad oggetto un ricorso avverso il decreto con il quale la Corte d’Appello de L’Aquila aveva respinta la richiesta, proposta dall’ex marito, di revoca dell’assegno divorzile di euro 400, disposto a favore della ex moglie con la sentenza definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio pronunciata dal Tribunale.
Con un unico motivo di ricorso, l’ex marito eccepisce l’omessa valutazione della possibilità dell’ex moglie di ricercare un lavoro, essendone abile.
La Cassazione ha invece ritenuto inammissibile il ricorso, osservando che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte territoriale aveva operato una valutazione in ordine all’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, posto che la donna aveva dimostrato di essersi “attivata in questi anni, ma senza successo, nella ricerca di un lavoro stabile (accettando lavori a termine e partecipando a concorsi) che le consenta di raggiungere l’autosufficienza economica” (pag. n. 3 decreto impugnato).
In buona sostanza dunque, con questa ordinanza, la Corte ha ribadito un orientamento ormai pressoché costante nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale, in tema di diritto all’assegno divorzile, l’attitudine dell’ex coniuge al lavoro assume rilievo solo se venga riscontrata una effettiva sopravvenuta possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già sulla base di mere valutazioni astratte e ipotetiche.
avv. Claudia Romano
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