Unioni civili: la cassazione dice sì all’assegno “divorzile” in caso di scioglimento

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 25495 pubblicata il 17 settembre 2025, ha segnato un punto di svolta nel panorama giuridico italiano, estendendo il diritto all’assegno “divorzile” anche alle unioni civili, stabilendo che “nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa…”.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ripercorre in primis i confini tra assegno di mantenimento e assegno divorzile per poi delineare con precisione la funzione assistenziale e la funzione compensativo-perequativa del secondo e farne applicazione in caso di scioglimento dell’unione civile, secondo i seguenti principi:

  • l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025);
  • l’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità;
  • conseguentemente, la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è diversa da quella dell’assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica tra le parti (altrimenti si farebbe riemergere il criterio del tenore di vita ormai abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte); di funzione assistenziale può parlarsi quando l’ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio;
  • la funzione perequativo-compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipende dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Il richiedente l’assegno, pertanto, è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass. n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del 19/12/2023; Cass. n. 35385 del 18/12/2023);
  • la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

Secondo la Suprema Corte questi principi sono senz’altro valevoli anche in tema di assegno “divorzile” chiesto a seguito di scioglimento dell’unione civile. Ciò in quanto, “anche l’unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benché rappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell’evoluzione sociale e dei costumi”.

La trama aperta del testo costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, manifestandosi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune. Tenendo in considerazione che anche nelle unioni civili possono esserci figli, biologici o in stepchild adoption (adozione del figlio dell’altro partner), a maggior ragione quando l’unione è costituita da due donne o coinvolge soggetti anziani di cui prendersi cura.

Tali circostanze rendono ancora più facilmente applicabili i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la funzione compensativa dell’assegno divorzile in relazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svolti all’interno di questa formazione sociale e alle ragioni per le quali sono state operate scelte comportanti rinunce professionali.

 

Avv. Gilda Pugliese

 

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