l’ex coniuge non ha diritto a percepire il TFR confluito in un fondo pensione

Assegno Unico per la prole – maggiorazione anche per i nuclei vedovili

La Suprema Corte, con la sentenza 20132/2025, pubblicata il 18 luglio 2025, si è recentemente pronunciata sul seguente caso:

  • la moglie avvia la causa di divorzio, ai fini di ottenere il riconoscimento di un congruo assegno divorzile, nonché il 40% del TFR da parte del marito, ex art. 12 bis n. 898 del 1970;
  • in primo grado, il Tribunale di Lodi, attribuisce alla moglie un assegno divorzile di 800 euro e una quota pari al 40% del TFR del marito, che quest’ultimo aveva in precedenza confluito in un fondo pensione complementare (circa 100.000,00 euro);
  • la Corte di Appello adita riformava la sentenza di primo grado, negando il diritto della moglie a percepire la quota del TFR, ma disponendo un aumento dell’assegno divorzile come quantificato dal Tribunale, tenuto conto delle maggiori entrate ottenute dal marito per effetto dell’erogazione della prestazione di previdenza complementare.

La Corte di Cassazione, cui è ricorsa la moglie, per ottenere la riforma della pronuncia di appello, ha affermato i seguenti importanti principi di diritto:

  • il TFR ha natura retributiva (Cass., Sez. L, Ordinanza n. 6333 del 05/03/2019) costituendo un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito al momento della cessazione del rapporto di lavoro e costituisce, a tutti gli effetti, un credito del lavoratore certo e liquido, di cui la cessazione del rapporto di lavoro determina l’esigibilità;
  • la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’ottenimento della quota del trattamento di fine rapporto spettante all’ex coniuge obbligato va verificata al momento in cui è esigibile, per quest’ultimo, il diritto all’ottenimento del menzionato trattamento nei confronti del datore di lavoro e, dunque, come sopra evidenziato, al momento in cui cessa il rapporto di lavoro;
  • la quota spettante all’ex coniuge va quantificata sulla scorta del TFR netto corrisposto, e non sul lordo
  • l’ex coniuge titolare dell’assegno di divorzio non ha diritto di conseguire la quota sull’anticipazione ricevuta dall’altro ex coniuge, poiché l’anticipo, una volta erogato, entra nel patrimonio del lavoratore, così determinandosi la definitiva acquisizione del relativo diritto, su cui non può incidere l’eventuale mutamento della legislazione in materia
  • la disposizione con cui il lavoratore attribuisce al datore di lavoro il compito di conferire il TFR costituisce una modalità di conferimento nel Fondo di previdenza complementare. Una volta che il datore di lavoro ha adempiuto a tale incarico secondo le indicazioni del lavoratore, le somme versate nel Fondo non fanno più parte del TFR da liquidare a quest’ultimo al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Il lavoratore, però, per effetto del menzionato conferimento, acquista il diritto alle prestazioni di previdenza complementare, che maturano al momento del collocamento in pensione;
  • In tale quadro, risulta evidente che il diritto alla quota dell’indennità di fine rapporto prevista dall’art. 12 bis n. 898 del 1970 non può essere esteso alla prestazione di previdenza complementare, erogata a seguito della cessazione del rapporto di lavoro e alla ricorrenza degli altri presupposti di legge e di contratto, anche quando viene corrisposta in forma capitale una tantum, poiché si tratta di un credito del tutto diverso, vantato nei confronti di un soggetto diverso e in virtù di un titolo negoziale diverso, che prevede condizioni del tutto diverse
  • Ovviamente ciò non significa che la percezione delle prestazioni di previdenza complementare, ad esempio mediante l’erogazione di una rendita periodica, non possa essere considerata ai fini della quantificazione dell’assegno di divorzio, tenuto conto che i vantaggi derivanti da tale prestazione di previdenza complementare derivino dal conferimento al Fondo Previdenziale di TFR maturato durante lo svolgimento del rapporto di matrimonio. Allo stesso modo, ove la prestazione di previdenza complementare sopravvenga alla definizione del procedimento in cui è determinato l’assegno divorzile, tale evenienza può essere valutata, in presenza degli altri presupposti di legge, ai fini di una modifica delle condizioni di divorzio, con un aumento dell’assegno divorzile.

Pertanto il disposto di cui all’art. 12-bis L. n. 898/1970, nella parte in cui attribuisce al coniuge titolare dell’assegno divorzile che non sia passato a nuove nozze il diritto ad una quota dell’indennità di fine rapporto dell’altro coniuge, non si applica agli atti di disposizione del TFR consentiti dall’ordinamento, quali sono i conferimenti in un Fondo di Previdenza Complementare del TFR già maturato, ove siano eseguiti prima della proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, fermo restando che le eventuali prestazioni di previdenza complementare successivamente conseguite per effetto di tali conferimenti, in presenza degli altri requisiti di legge, possono incidere sulla quantificazione o sulla modifica dell’assegno divorzile.

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