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Disamina della recente ordinanza della Cass. civ., Sez. lavoro, n. 11190 del 28/04/2025 e chiarimenti sulla differenza tra” vivenza a carico” e “convivenza”

La questione del diritto alla pensione di reversibilità per i figli disabili rappresenta uno dei temi più delicati e complessi del diritto previdenziale, caratterizzato da un equilibrio costante tra esigenze di tutela sociale e rigore nell’accertamento dei requisiti.

La recente ordinanza della Cassazione civile, Sez. lavoro, n. 11190 del 28 aprile 2025 offre importanti chiarimenti sui requisiti per il riconoscimento della pensione di reversibilità ai figli disabili, confermando un orientamento sempre più rigoroso nell’accertamento della dipendenza economica.

Il quadro normativo

La disciplina trova fondamento nell’art. 13 del R.D.L. n. 636 del 1939, come modificato dall’art. 22 della legge n. 903 del 1965, che riconosce il diritto ai “figli di qualunque età inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso”. La norma stabilisce due requisiti cumulativi: l’inabilità al lavoro e la vivenza a carico del genitore defunto.

L’art. 8 della legge n. 222 del 1984 ha successivamente definito l’inabilità come “assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale”, superando la precedente nozione di impossibilità al “proficuo lavoro”.

I principi consolidati dalla Cassazione

La Suprema Corte ha sviluppato nel tempo, a partire dalla celebre sentenza n. 14996 del 2007, un orientamento consolidato sui requisiti per l’accesso alla pensione di reversibilità, sintetizzato di recente in modo chiaro ed esaustivo nell’ordinanza n. 11190 del 2025, in cui gli Ermellini hanno avuto modo di ribadire che: “il requisito della vivenza a carico, se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va comunque considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile“.

Le due condizioni principali oggetto di accertamento

l figlio minorenne affetto da disabilità avrà diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso del genitore solo qualora sussistano due condizioni principali:

  1. lo stato di inabilità assoluta e permanente al lavoro del figlio, intesa come l’impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
  2. la vivenza a carico, ovvero la dimostrazione che il genitore provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento del figlio inabile al momento del decesso.

Quest’ultimo requisito non si identifica tout court con la mera convivenza né con una totale soggezione finanziaria, ma richiede la prova di una dipendenza economica rilevante e prevalente dal genitore defunto (Cassazione civile, Sez. lav., ordinanza 28 aprile 2025, n. 11190; Cass. civ. n. 19485/2024; Cass. civ., Sez. lav., ord. n. 15041/2024; art. 2697 c.c.).

A ciò consegue che anche il figlio collocato presso l’altro genitore e destinatario di assegno di mantenimento da parte del defunto genitore può ottenere la pensione di reversibilità di quest’ultimo purchè dimostri che lo stesso provvedeva in modo continuativo e prevalente al suo mantenimento, secondo un rigoroso accertamento di fatto demandato al giudice.

Onere della prova e parametri dell’accertamento (rigoroso)

La Corte ha chiarito che l’accertamento, con onere probatorio a carico del richiedente, deve avere ad oggetto la situazione economica complessiva includendo:

  • i redditi del richiedente da tutte le fonti;
  • gli eventuali obblighi di assistenza materiale di altri soggetti (coniuge);
  • la rilevanza economica di un’eventuale convivenza;
  • l’effettivo contributo economico del genitore defunto.

La Corte ha altresì precisato che, a tal fine:

  • non è sufficiente produrre una certificazione dell’Agenzia delle Entrate attestante redditi inferiori al limite per la pensione di invalidità civile;
  • è necessario che “i redditi percepiti e gli altri (della madre e della coniuge se esistenti) non dovrebbero essere considerati sufficienti a fronte delle reali esigenze di vita del richiedente“.

Significativo anche il rilievo dato dall’ordinanza ai criteri quantitativi stabiliti dalla Delibera INPS n. 478 del 2000, che la Cassazione ha ritenuto idonei a garantire “eguale trattamento ai superstiti inabili”. La delibera stabilisce, infatti, di “considerare a carico i figli maggiorenni inabili che hanno un reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il diritto alla pensione di invalido civile totale”.

 

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ con l’ordinanza n. 628 del 12/01/2026, conferma che per determinare l’assegno di mantenimento nella separazione, il giudice può ricostruire presuntivamente il tenore di vita matrimoniale basandosi sui redditi dell’onerato. Il patrimonio immobiliare del coniuge richiedente non esclude automaticamente il diritto all’assegno separativo.

 

I fatti di causa e i precedenti gradi di giudizio

La vicenda processuale origina dalla separazione dei coniugi A.A. e B.B., sposati dal 1978 e genitori di due figli ormai adulti ed economicamente autosufficienti. Il Tribunale di Bologna, con sentenza del 16 aprile 2024, aveva respinto le reciproche domande di addebito e posto a carico del marito e in favore della moglie un assegno separatizio mensile di Euro 1.500,00.

La Corte d’Appello di Bologna confermava la decisione di primo grado, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’assegno separativo, considerando che:

  • la moglie, nel corso del lungo matrimonio durato oltre quarant’anni, si era dedicata inizialmente ad un’attività autonoma nel campo della bigiotteria, per poi svolgere attività di segretaria nello studio professionale del marito odontoiatra senza maturare diritti pensionistici, dedicandosi contemporaneamente alla cura della famiglia;
  • la principale fonte di reddito familiare era costituita dai cospicui proventi professionali del marito.

 

Le doglianze e i motivi di cassazione

Avverso detta pronuncia ricorre per Cassazione il marito:

  • denunciando la nullità per omessa pronuncia sulla errata ricostruzione dei redditi delle parti, che non avrebbe considerato i redditi da locazione degli immobili della moglie e gli investimenti mobiliari;
  • contestando la violazione dell’art. 156 c.c. in materia di onere della prova, sostenendo che la Corte avesse erroneamente ricostruito il tenore di vita matrimoniale senza considerare adeguatamente la situazione patrimoniale della moglie;
  • denunciando violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per aver ritenuto provato che la moglie avesse lavorato come segretaria senza maturare diritti pensionistici;
  • lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, sostenendo che il Tribunale non avrebbe potuto riconoscere un importo superiore a quello richiesto dalla moglie.

 

Il ragionamento e i principi di diritto della Corte

La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso, confermando l’orientamento consolidato in materia di assegno di mantenimento nella separazione personale.

Quanto al primo motivo, la Cassazione ha chiarito che non sussiste il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione del motivo, anche in assenza di una specifica argomentazione.

Sul secondo motivo, la Corte ha ribadito che i “redditi adeguati” di cui all’art. 156 c.c. sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, stante la permanenza del vincolo coniugale e l’attualità del dovere di assistenza materiale. La Corte ha confermato il principio secondo cui il giudice può ricostruire la condizione reddituale della famiglia quale elemento induttivo dal quale desumere, in via presuntiva, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, facendo riferimento alla documentazione attestante i redditi dell’onerato.

Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile in quanto mirava ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, non consentita in sede di legittimità.

Il quarto motivo è stato ritenuto infondato poiché la Corte d’Appello aveva implicitamente rigettato anche questo profilo nel confermare la decisione di primo grado.

 

Spunti di riflessione

La pronuncia conferma l’orientamento consolidato che distingue l’assegno di separazione da quello divorzile, ribadendo che il giudice può legittimamente ricostruire il tenore di vita matrimoniale attraverso un’analisi presuntiva basata sui redditi dell’onerato quando non sia possibile una ricostruzione diretta delle abitudini di spesa familiari.

La sentenza evidenzia come la valutazione delle condizioni patrimoniali debba essere condotta in modo complessivo, considerando non solo i redditi dichiarati ma anche la situazione patrimoniale nel suo insieme. Tuttavia, la mera titolarità di beni immobili non comporta automaticamente l’esclusione del diritto all’assegno, dovendo il giudice valutare concretamente la capacità di tali beni di generare redditi effettivi.

La decisione conferma inoltre che l’assegno di separazione mantiene una funzione prevalentemente assistenziale, volta a garantire la conservazione del tenore di vita matrimoniale, diversamente dall’assegno divorzile che ha assunto una connotazione maggiormente compensativa dopo l’intervento delle Sezioni Unite n. 18287/2018.

 

La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 25495 pubblicata il 17 settembre 2025, ha segnato un punto di svolta nel panorama giuridico italiano, estendendo il diritto all’assegno “divorzile” anche alle unioni civili, stabilendo che “nell’ambito della unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l’assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa…”.

Con tale pronuncia, la Suprema Corte ripercorre in primis i confini tra assegno di mantenimento e assegno divorzile per poi delineare con precisione la funzione assistenziale e la funzione compensativo-perequativa del secondo e farne applicazione in caso di scioglimento dell’unione civile, secondo i seguenti principi:

  • l’assegno di mantenimento disposto in sede di separazione presuppone il perdurare del vincolo matrimoniale, è fondato sulla persistenza del dovere di assistenza materiale e morale, ed è correlato al tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio di cui tendenzialmente deve garantire la conservazione, anche se non può estendersi fino a comprendere ciò che, secondo il canone dell’ordinaria diligenza, il richiedente sia effettivamente in grado di procurarsi da solo (Cass. n. 234/2025);
  • l’assegno di divorzio, invece, presuppone lo scioglimento del vincolo e che gli ex coniugi intraprendano una vita autonoma, per cui residua solo un vincolo di solidarietà post-coniugale, con più forte rilevanza della autoresponsabilità, che a seguito del divorzio diventa individuale, sicché entrambi sono tenuti a procurarsi i mezzi che permettano a ciascuno di vivere in autonomia e con dignità;
  • conseguentemente, la funzione assistenziale dell’assegno di divorzio è diversa da quella dell’assegno di separazione e non risponde alla esigenza di perequare, sempre ed in ogni caso, la disparità economica tra le parti (altrimenti si farebbe riemergere il criterio del tenore di vita ormai abbandonato dalla giurisprudenza di questa Corte); di funzione assistenziale può parlarsi quando l’ex coniuge sia privo di risorse economiche sufficienti a soddisfare le normali esigenze di vita, sì da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, con la conseguenza che non può affrontare autonomamente il percorso di vita successivo al divorzio;
  • la funzione perequativo-compensativa, invece, ricorre se lo squilibrio economico tra le parti dipende dalle scelte di conduzione della vita comune e dal sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in quanto detto sacrificio sia stato funzionale a fornire un apprezzabile contributo al ménage domestico e alla formazione del patrimonio comune e dell’altra parte. Il richiedente l’assegno, pertanto, è tenuto a dimostrare di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell’assistenza della famiglia e dei figli, ovvero altre forme di contributo alla carriera del coniuge e alla formazione del suo patrimonio o del patrimonio comune (Cass. n. 24795 del 16/09/2024; Cass. n. 35434 del 19/12/2023; Cass. n. 35385 del 18/12/2023);
  • la sola funzione assistenziale può giustificare il riconoscimento di un assegno, che in questo caso non viene parametrato al tenore di vita bensì a quanto necessario per soddisfare le esigenze esistenziali dell’avente diritto; se invece ricorre anche la funzione compensativa, che assorbe quella assistenziale, l’assegno va parametrato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale dell’altra parte.

Secondo la Suprema Corte questi principi sono senz’altro valevoli anche in tema di assegno “divorzile” chiesto a seguito di scioglimento dell’unione civile. Ciò in quanto, “anche l’unione civile, quale «specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione», benché rappresenti un istituto diverso dall’archetipo del matrimonio e dal paradigma della famiglia come società naturale che su di esso si fonda, è espressione di una comunità degli affetti nel disegno pluralistico dei modelli familiari che si registra a seguito dell’evoluzione sociale e dei costumi”.

La trama aperta del testo costituzionale eleva la solidarietà a valore comune a tutte le formazioni sociali, manifestandosi precipuamente in quelle che nascono da una relazione affettiva stabile e proiettata verso il futuro, creando una piccola comunità di affetti e vita comune. Tenendo in considerazione che anche nelle unioni civili possono esserci figli, biologici o in stepchild adoption (adozione del figlio dell’altro partner), a maggior ragione quando l’unione è costituita da due donne o coinvolge soggetti anziani di cui prendersi cura.

Tali circostanze rendono ancora più facilmente applicabili i criteri già elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per valutare la funzione compensativa dell’assegno divorzile in relazione a quelli che sono stati i compiti da ciascuno svolti all’interno di questa formazione sociale e alle ragioni per le quali sono state operate scelte comportanti rinunce professionali.

 

Avv. Gilda Pugliese

 

Riassunto dei Fatti

La vicenda processuale trae origine da una controversia di lavoro relativa all’impugnazione da parte di un dipendente del proprio licenziamento.

La Corte d’Appello di Trento riformando la decisione, dichiarava la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e disponeva la reintegrazione del dipendente con il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 della L. n. 300 del 1970.

L’elemento cruciale, su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, risiede nelle modalità di svolgimento del giudizio d’appello e, in particolare, sulla legittimità della sostituzione dell’udienza di discussione, disposta dal giudice del gravame, con il deposito di note di trattazione scritta, applicando la disciplina dell’art. 127-ter del codice di procedura civile, oggetto di ricorso per cassazione da parte del datore.

La Sezione Lavoro della Cassazione, riconoscendo la particolare importanza della questione e l’oggettività dei dubbi interpretativi, rimetteva la questione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 11898 del 2024, evidenziando la trasversalità dei principi suscettibili di affermazione e le difformi prassi registrate sul territorio nazionale.

Il Principio di Diritto

Le Sezioni Unite hanno enunciato un principio di diritto articolato e di fondamentale importanza per la prassi processuale, stabilendo che l’art. 127-ter c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche del 2024, non è incompatibile in linea di principio con le peculiarità del processo del lavoro, purché la sua applicazione avvenga nel rispetto delle seguenti specifiche condizioni cumulative che garantiscano la tutela dei diritti processuali delle parti:

  1. Limitazione alla fase decisoria: La sostituzione non deve riguardare l’udienza di discussione nella sua integralità, ma esclusivamente la fase processuale propriamente decisoria.
  2. Assenza di opposizione: Nessuna delle parti deve opporsi alla sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte.
  3. Contenuto delle note: Le note scritte devono contenere o poter contenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere effettivamente alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità e consentire alle parti di esporre compiutamente le proprie ragioni.
  4. Salvaguardia del contraddittorio: Deve essere tenuto conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive è individuato nel giorno di scadenza in rapporto all’orario di apertura della cancelleria del giudice. La specificazione di un orario nel provvedimento giudiziale non può rendere perentorio il termine anche in relazione all’ora, rimanendo la perentorietà ancorata esclusivamente al giorno di deposito secondo la disciplina generale dei termini processuali.

Le Sezioni Unite hanno fondato la loro decisione su una serie di considerazioni di particolare rilievo sistematico. In primo luogo, hanno osservato che il dato esperienziale contraddice la concezione generale del processo lavoristico quale processo destinato a una soluzione immediata in unico contesto di udienza. L’udienza di discussione, nella causa di lavoro, si disarticola normalmente in fasi distinte: una fase introduttiva con tentativo di conciliazione, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali possono essere destinate più udienze.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 127-ter si presta a un’esegesi conservativa che comporta non l’abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale, ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale può tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione con le parti.

Decisivo è stato il richiamo alla legislazione emergenziale, che ha dimostrato l’assenza di inconciliabilità tra la cartolarizzazione dell’udienza e il rito del lavoro, avendo garantito la continuità del diritto di azione anche nelle controversie lavoristiche durante il periodo pandemico.

Il Profilo Costituzionale

Sul versante costituzionale, le Sezioni Unite hanno chiarito che non sussiste una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell’udienza pubblica di discussione. La Corte costituzionale ha infatti sancito in più occasioni il carattere non assoluto della pubblicità dell’udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso.

L’unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità”, come affermato dalla Corte cost. n. 263 del 2017.

La pronuncia delle Sezioni Unite ha il pregio di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza processuale e la tutela dei diritti fondamentali delle parti nel processo del lavoro. La decisione dimostra come il diritto processuale possa evolversi per rispondere alle mutate esigenze della giustizia, senza sacrificare i principi cardine che informano i riti speciali.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite costituirà certamente un precedente di riferimento per la giurisprudenza futura, fornendo criteri chiari e condivisi per l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. nel delicato settore delle controversie di lavoro, dove la tutela effettiva dei diritti dei lavoratori deve necessariamente coniugarsi con l’esigenza di un processo celere ed efficiente.

Cliccare di seguito per il testo della sentenza: Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 15/04/2025) 30/06/2025, n. 17603

 

L’accettazione dell’eredità con beneficio di inventario fatta dal legale rappresentante del minore, senza la successiva redazione dell’inventario, consente al minore stesso di rinunciare all’eredità entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età?

È questo il quesito posto all’attenzione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 31310/2024 del 22 ottobre 2024, pubblicata il 6 dicembre 2024, hanno risolto un annoso contrasto giurisprudenziale e fornito chiarimenti importanti in punto di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario per conto del minore da parte del genitore esercente la responsabilità genitoriale.

Nel caso di specie, due fratelli proposero dinanzi al Tribunale di Padova opposizione all’esecuzione intrapresa nei loro confronti da un istituto bancario per il pagamento delle rate di mutuo acceso dal loro padre, deceduto quando erano ancora minorenni, eccependo che, avendo rinunciato all’eredità paterna entro l’anno dal raggiungimento della maggiore età, ai sensi dell’art. 489 c.c., non potevano rispondere del debito.

Il Tribunale respinse l’opposizione, rappresentando che, quando gli attori erano ancora minorenni, la loro madre, aveva accettato, a loro nome e nel loro interesse, l’eredità con beneficio di inventario, sicché la rinuncia da loro fatta successivamente era inefficace.

La Corte di appello di Venezia confermò la decisione di primo grado, affermando che l’eredità devoluta al minore e accettata dal genitore con beneficio di inventario comporta, anche nel caso in cui l’ inventario non sia redatto, l’acquisto della qualità di erede da parte del minore. L’art. 489 c.c., infatti, attribuisce al minore, una volta raggiunta la maggiore età, solo la facoltà di redigere l’inventario nel termine di un anno, non anche di rinunciare all’eredità, come confermato dal fatto che la rinuncia non è sottoposta a forme di pubblicità.

Avverso la suddetta pronuncia è stato proposto ricorso per Cassazione. Con ordinanza interlocutoria n. 34852 del 13 dicembre 2023 la Seconda Sezione civile ha rimesso alle Sezioni unite la decisione del ricorso, per la presenza, con riguardo alla questione giuridica posta dal primo motivo, di soluzioni contrastanti nella giurisprudenza di questa Corte e reputando comunque la questione di particolare importanza (“il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione degli artt. 471 e 484 cod. civ. in relazione all’art. 489 c.c., censura la sentenza impugnata rappresentando che il principio da essa affermato si pone in contrasto con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, espresso con le pronunce n. 9514 del 2017 e n. 4561 del 1988, secondo cui l’accettazione dell’eredità ex art. 484 cod. civ. da parte del legale rappresentante del minore, che non sia seguita dalla redazione dell’ inventario, non comporta nei confronti dello stesso l’acquisto della qualità di erede, con l’effetto che egli, entro l’anno dal conseguimento della maggiore età, può rinunziarvi. Tale conclusione si giustifica alla luce della configurazione dell’accettazione con beneficio di inventario in termini di fattispecie a formazione progressiva, i cui effetti si producono solo con il suo completamento e, quindi, con la redazione dell’inventario”).

In altre parole, le Sezioni Unite della Cassazione furono chiamate a chiarire se il minore acquisti la qualità di erede fin dal momento della dichiarazione formale di accettazione con beneficio di inventario resa dal suo legale rappresentante, quindi anche nel caso in cui questi non provveda a redigere l’ inventario, oppure conservi, in tale eventualità, la posizione di chiamato all’eredità, con conseguente facoltà di rinuncia.

Le Sezioni Unite, richiamando il principio del “semel heres semper heres”, secondo cui chi accetta l’eredità l’acquista in modo definitivo, non essendo la relativa dichiarazione revocabile, hanno risolto il quesito nel senso che la dichiarazione di accettazione di eredità con beneficio di inventario resa dal legale rappresentante del minore, anche se non seguita dalla redazione dell’ inventario, fa acquisire al minore la qualità di erede, rendendo priva di efficacia la rinuncia all’eredità manifestata dallo stesso una volta raggiunta la maggiore età, seguendo il seguente iter argomentativo:

  • il negozio di accettazione dell’eredità con beneficio di inventario è irretrattabile: deve, pertanto, escludersi che, ad accettazione dell’eredità avvenuta da parte del legale rappresentante del minore, nella forma beneficiata come richiesto dalla legge, il minore stesso possa essere considerato, fino ad un anno dopo il compimento della maggiore età, mero chiamato all’eredità e non erede, e che gli sia concessa la facoltà di rinuncia, come se la dichiarazione di accettazione beneficiata del suo legale rappresentante non fosse mai stata resa, in base ad una non consentita equiparazione tra la dichiarazione di accettazione beneficiata non seguita dall’ inventario e l’accettazione pura e semplice fatta dal legale rappresentante del minore;
  • invero, ai sensi dell’art. 459 c.c., l’eredità si acquista con l’accettazione;
  • tale ultimo principio non risulta derogato dall’art. 489 c.c., norma di carattere speciale, che consente al minore di eseguire l’inventario entro un anno dal raggiungimento della maggiore età (pena la decadenza dal beneficio di inventario), ma non anche la possibilità di rinunciare all’eredità già accettata, con la conseguenza che se entro tale termine non viene redatto l’inventario il minore divenuto maggiorenne sarà considerato erede puro e semplice;
  • il beneficio di inventario non costituisce una condizione sospensiva dell’efficacia dell’accettazione, né costituisce un requisito del negozio di accettazione.

 

Articolo a cura dell’avv. Gilda Pugliese

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 21969/2024 del 24 aprile 2024, depositata in data 5 agosto 2024, ha fornito essenziali chiarimenti sulla portata della volontà del minore, qualora espressa con consapevolezza e maturità, capace di fondare essa sola l’interruzione dei rapporti con i suoi genitori, e ciò indipendentemente da una valutazione di un’eventuale responsabilità dei genitori e degli stessi motivi addotti dal figlio.

 

Il caso.

La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di una sentenza con cui la Corte d’Appello di Torino, in un giudizio di separazione vertente altresì sull’affidamento e mantenimento di una figlia adolescente, aveva prorogato l’affidamento temporaneo della minore agli zii paterni, attribuendo agli affidatari l’esercizio della responsabilità genitoriale sulla stessa, confermando altresì l’interruzione degli incontri della figlia con il padre e con la madre.

La decisione di interrompere le frequentazioni tra la figlia e i genitori veniva fondata dai giudici d’appello non solo sulle risultanze delle relazioni dei servizi sociali e sul rappresentato fallimento dei percorsi intrapresi dai genitori per il recupero della capacità genitoriale, ma soprattutto sulla volontà esternata dalla stessa minore di non aver più alcun rapporto con i genitori.

Avverso la predetta sentenza ricorreva per cassazione il padre, dolendosi inter alia:

  • dell’illegittima ingerenza dell’autorità statale su diritti consacrati agli articoli 29 e 30 Cost. nonché art. 8 CEDU e art. 24, par.3 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE;
  • dell’omessa audizione dei nonni paterni della minore, a cui lo stesso non avrebbe mai rinunciato.

 

La decisione della Suprema Corte.

Ad avviso degli Ermellini tutti i motivi di ricorso sono da ritenersi inammissibili, dando continuità ad un risalente orientamento, fondato sui principi consacrati nella Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo, secondo cui “…la circostanza che un figlio minore, divenuto oramai adolescente e perfettamente consapevole dei propri sentimenti e delle loro motivazioni, provi nei confronti del genitore non affidatario sentimenti di avversione, o, addirittura, di ripulsa, – tal punto radicati da doversi escludere che possano essere rapidamente e facilmente rimossi, nonostante il supporto di strutture sociali e psicopedagogiche – costituisce fatto idoneo a giustificare anche la totale sospensione degli incontri tra il minore stesso e il coniuge non affidatario (cfr. cass. 317/1998)”.

 

In particolare, la Suprema Corte ha ritenuto:

  • correttamente e ampiamente motivato dal giudice del gravame la totale inidoneità paterna “…immaturo ed affetto da ossessioni patologiche, ad intrattenere rapporti sereni ed equilibrati con la figlia, nonostante i tentativi fatti per consentirgli un recupero della capacità genitoriale, falliti per il suo comportamento, a tratti perfino aggressivo”;
  • dirimente l’accertamento operato dalla Corte d’Appello “…sulla base della relazione della curatrice – che l’interruzione di ogni contatto con il padre corrisponde alle ‘accorate richieste (della minore)’, rimaste fino ad allora inascoltate”;
  • il grado di maturità e consapevolezza della minore, giudicata “…intellettivamente molto dotata, con una maturità superiore all’età, che ha sempre mostrato una piena autonomia di giudizio e una non comune lucidità di lettura degli avvenimenti in cui è stata coinvolta”.

 

La Corte di Cassazione spingendosi oltre il caso concreto, chiarisce altresì come la sospensione degli incontri genitore figlio possa essere disposta indipendentemente sia “dalle eventuali responsabilità di ciascuno dei genitori rispetto all’atteggiamento del figlio” che “dalla fondatezza delle motivazioni addotte da quest’ultimo per giustificare detti sentimenti”.

Ad avviso della Suprema Corte infatti, la valutazione demandata al giudicante verte sulla “profondità e intensità” dei predetti  sentimenti e su un giudizio prognostico sugli effetti che “…il prosieguo degli incontri con il genitore avversato potrebbe portare” ovvero se “ad un superamento senza gravi traumi psichici della sua animosità iniziale ovvero ad una dannosa radicalizzazione della stessa”.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. III^, con sentenza n°5353 del 21 febbraio 2023, ha offerto preziosi chiarimenti circa la validità e i limiti, anche ratione temporis, delle c.d. “side letters”, ovvero le scritture private sottoscritte dai coniugi (o da genitori non sposati) integranti le condizioni dei provvedimenti in materia familiare.

Gli Ermellini, in particolare:

  • riconoscono, in virtù del principio di autonomia consacrato nell’art. 1322 c.c., l’astratta possibilità per le parti di sottoscrivere le c.d. “side letters”, “…con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare” (Cass. civ., Sez. I^, sent. 20 agosto 2014, n. 18066, Rv. 632256-01);
  • le predette scritture possono anche integrare il contenuto dei provvedimenti separatizi e/o divorzili, ad esempio mediante la modifica della “…disciplina della modalità di corresponsione dell’assegno di mantenimento, che preveda il versamento da parte del genitore obbligato direttamente al figlio di una quota del contributo complessivo di cui risulta beneficiario l’altro genitore” (Cass. Sez. 1, ord. 24 febbraio 2021, n. 5065, Rv. 660758-01).;
  • il contenuto delle predette può anche consistere nell’interpretazione extra-testuale di un titolo esecutivo purchè: a) “…che non sovrapponga la propria valutazione in diritto a quella del giudice del merito” (Cass. Sez. 3, sent. 5 giugno 2020, n. 10806, Rv. 658033-02)”; B), “…l’esito non sia tale da attribuire al titolo una portata contrastante con quanto risultante dalla lettura congiunta di dispositivo e motivazione“;
  • la validità temporale delle statuizioni ivi contenute, qualora concluse “a latere” del ricorso per separazione, può permanere anche successivamente al divorzio tra le parti.

La Suprema Corte di Cassazione, sez. I^ civ., con ordinanza del 24 febbraio 2023 n°5738, ha cassato la decisione con cui la Corte d’Appello di Venezia, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, aveva disposto:

  • l’affidamento condiviso di una figlia minore nata fuori dal matrimonio con diritto di visita paritetico (c.d. collocamento alternato);
  • la revoca dell’assegno di mantenimento per la prole, alla luce dell’equa ripartizione dei periodi di frequentazione e dell’analoga condizione reddituale dei genitori;
  • la revoca dell’assegnazione della casa familiare, in precedenza disposto in favore della madre – la conservazione a soli fini anagrafici della residenza della figlia presso la casa familiare.

In particolare, gli Ermellini censurano l’operato dei giudici d’appello che, nel confermare la revoca dell’ex casa familiare, non hanno tenuto in debito conto il preminente interesse del minore alla conservazione dell’habitat domestico, affermando quanto segue:

  • Il provvedimento di revoca della casa familiare non può costituire, come nella specie, un effetto automatico dell’esercizio paritetico del diritto di visita o del cd. “collocamento paritetico”;
  • La valutazione che il giudice del merito deve svolgere non può limitarsi alla buona relazione del minore con entrambi i genitori ma deve avere ad oggetto una giustificazione puntuale, eziologicamente riconducibile esclusivamente alla realizzazione di un maggiore benessere del minore da ricondursi al mutamento del regime giuridico dell’assegnazione della casa “
  • Deve essere evidenziato come questo rilevante mutamento nella esperienza quotidiana di vita del minore, possa produrre, con giudizio prognostico da svolgersi con particolare rigore ove riferito ad un minore, che per la sua tenera età, non può essere ascoltato, un miglioramento concreto per lo stesso o sia finalizzato a scongiurare un pregiudizio per il suo sviluppo prodotto dal diverso regime di assegnazione ante atto. In questo quadro l’assegnazione della casa familiare ha, come affermato costantemente ed univocamente dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. 33610 del 2021) l’esclusiva funzione di non modificare l’habitat domestico e il contesto relazionale e sociale all’interno del quale il minore ha vissuto prima dell’inasprirsi del conflitto familiare”;
  • non deve confondersi, al riguardo, il piano del rilievo economico per il genitore assegnatario, dell’assegnazione della casa familiare, dalla finalità del provvedimento, esclusivamente destinata a non compromettere lo sviluppo equilibrato del minore”.

La Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n°3432 del 3 febbraio 2023, ha chiarito che le c.d. minicar non sono assimilabili a ciclomotori e, pertanto, non possono sostare negli spazi destinati alla sosta dei veicoli a due ruote.

La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione di un verbale con cui era stata contestata la violazione dell’art. 7, commi 1 e 14, del C.d.S. a seguito della sosta di una minicar negli spazi riservati a cicli e motocicli.

La sanzione viene impugnata, senza successo sino in Cassazione dai proprietari del veicolo, “forti” di innumerevoli pronunce con cui il Giudice di Pace di Roma aveva accolto analoghe loro opposizioni, ritenendo le minicar equiparabili ai motocicli e, pertanto, legittimate a sostare negli spazi ad essi riservati.

Di diverso avviso gli Ermellini, che respingono il ricorso osservando che “…correttamente, la sentenza di appello ha sufficientemente motivato nel ritenere, conformemente alla decisione di primo grado, che, nella fattispecie, non poteva trovare applicazione – in relazione al tipo di veicolo in questione, un microcar a quattro ruote – la disciplina di cui all’art. 52 c.d.s., con la conseguente legittimità del verbale di accertamento opposto, con cui era stata rilevata la violazione del divieto di sosta in uno spazio riservato esclusivamente a cicli e motocicli (e non anche a motoveicoli, nei quali si ricomprende il citato microcar, per come evincibile dalla previsione di cui al successivo art. 53, lett. h, c.d.s. e dalla stessa annotazione della tipologia del mezzo risultante dalla carta di circolazione)”.

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n°1202 del 21 gennaio 2020, chiarisce che la trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare eventualmente contenuto nell’accordo di separazione o divorzio – raggiunto in sede di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014 – presuppone l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale dell’accordo stesso ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.

Il caso

La vicenda trae origine dalla composizione di un conflitto coniugale raggiunta in sede di negoziazione assistita. L’accordo di separazione personale sottoscritto nelle prescritte forme di legge, quindi autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare gli aspetti personali della separazione – quali l’affidamento condiviso del figlio minore e la determinazione della misura dell’assegno dovuto dal marito per il mantenimento del figlio – contemplava il trasferimento della proprietà di una quota dell’immobile adibito a casa coniugale; il notaio, si era limitato ad effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni, l’autentica c.d. “minore”, senza effettuare il controllo di legalità dell’atto e, quindi, senza iscrivere il verbale a repertorio, senza metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso e, successivamente, il conservatore dei registri immobiliari rifiutava la trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita, informando dell’inadempimento il consiglio notarile.

Avviato il procedimento disciplinare nei confronti del notaio, la Commissione Regionale di Disciplina qualificava la condotta del professionista come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica richiesta dal comma 3 dell’art. 5 della L. 162/2014.

Dolendosi delle accuse mosse nei suoi confronti, il notaio adiva la Corte d’Appello la quale, tuttavia, rigettava integralmente il reclamo proposto dal professionista rilevando, in particolare, che, contenendo l’accordo dei coniugi un atto di trasferimento immobiliare, si rendeva necessaria un’autentica ai sensi dell’art. 72 della legge notarile che impone al notaio il controllo di legalità, essendogli vietato di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 28 legge notarile.

Il ricorso per cassazione

A fronte del rigetto del suo reclamo da parte della Corte territoriale, il notaio proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra le censure proposte, di essersi limitato ad effettuare una c.d. “autentica minore” non di un atto notarile, ma di un verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della negoziazione assistita per la loro separazione consensuale e, dunque, di non essere obbligato:

  • ad eseguire il controllo di legalità del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della convenzione di negoziazione assistita per la loro separazione consensuale,
  • di iscrivere il verbale a repertorio, di metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso.

La decisione della Suprema Corte

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, ha respinto le doglianze del professionista ricorrente sancendo il principio di diritto secondo cui “ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3”.

In conclusione

Gli Ermellini, hanno ritenuto sussistente l’illecito disciplinare contestato, in quanto il notaio aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 l.n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n., nonché quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c..

Avv. Luigi Romano

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