Compatibilità dell’Art. 127-ter c.p.c. con il Processo del Lavoro: Le Sezioni Unite Fanno Chiarezza

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. side letters (patti integrativi e/o interpretativi delle statuizioni giudiziali in materia familiare)

Riassunto dei Fatti

La vicenda processuale trae origine da una controversia di lavoro relativa all’impugnazione da parte di un dipendente del proprio licenziamento.

La Corte d’Appello di Trento riformando la decisione, dichiarava la nullità del licenziamento in quanto discriminatorio e disponeva la reintegrazione del dipendente con il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 della L. n. 300 del 1970.

L’elemento cruciale, su cui le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi, risiede nelle modalità di svolgimento del giudizio d’appello e, in particolare, sulla legittimità della sostituzione dell’udienza di discussione, disposta dal giudice del gravame, con il deposito di note di trattazione scritta, applicando la disciplina dell’art. 127-ter del codice di procedura civile, oggetto di ricorso per cassazione da parte del datore.

La Sezione Lavoro della Cassazione, riconoscendo la particolare importanza della questione e l’oggettività dei dubbi interpretativi, rimetteva la questione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 11898 del 2024, evidenziando la trasversalità dei principi suscettibili di affermazione e le difformi prassi registrate sul territorio nazionale.

Il Principio di Diritto

Le Sezioni Unite hanno enunciato un principio di diritto articolato e di fondamentale importanza per la prassi processuale, stabilendo che l’art. 127-ter c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche del 2024, non è incompatibile in linea di principio con le peculiarità del processo del lavoro, purché la sua applicazione avvenga nel rispetto delle seguenti specifiche condizioni cumulative che garantiscano la tutela dei diritti processuali delle parti:

  1. Limitazione alla fase decisoria: La sostituzione non deve riguardare l’udienza di discussione nella sua integralità, ma esclusivamente la fase processuale propriamente decisoria.
  2. Assenza di opposizione: Nessuna delle parti deve opporsi alla sostituzione della discussione orale con il deposito di note scritte.
  3. Contenuto delle note: Le note scritte devono contenere o poter contenere, oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere effettivamente alla funzione tecnica sostitutiva dell’oralità e consentire alle parti di esporre compiutamente le proprie ragioni.
  4. Salvaguardia del contraddittorio: Deve essere tenuto conto delle necessità collegate al contraddittorio, cosicché qualora l’iter processuale richieda chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.

Le Sezioni Unite hanno inoltre chiarito che il termine perentorio per il deposito delle note scritte sostitutive è individuato nel giorno di scadenza in rapporto all’orario di apertura della cancelleria del giudice. La specificazione di un orario nel provvedimento giudiziale non può rendere perentorio il termine anche in relazione all’ora, rimanendo la perentorietà ancorata esclusivamente al giorno di deposito secondo la disciplina generale dei termini processuali.

Le Sezioni Unite hanno fondato la loro decisione su una serie di considerazioni di particolare rilievo sistematico. In primo luogo, hanno osservato che il dato esperienziale contraddice la concezione generale del processo lavoristico quale processo destinato a una soluzione immediata in unico contesto di udienza. L’udienza di discussione, nella causa di lavoro, si disarticola normalmente in fasi distinte: una fase introduttiva con tentativo di conciliazione, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali possono essere destinate più udienze.

La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 127-ter si presta a un’esegesi conservativa che comporta non l’abrogazione delle caratteristiche del processo quale processo orale, ma soltanto un possibile completamento di disciplina con riguardo al segmento decisorio, nel quale può tollerarsi una deroga parziale dell’oralità in condivisione con le parti.

Decisivo è stato il richiamo alla legislazione emergenziale, che ha dimostrato l’assenza di inconciliabilità tra la cartolarizzazione dell’udienza e il rito del lavoro, avendo garantito la continuità del diritto di azione anche nelle controversie lavoristiche durante il periodo pandemico.

Il Profilo Costituzionale

Sul versante costituzionale, le Sezioni Unite hanno chiarito che non sussiste una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell’udienza pubblica di discussione. La Corte costituzionale ha infatti sancito in più occasioni il carattere non assoluto della pubblicità dell’udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso.

L’unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità”, come affermato dalla Corte cost. n. 263 del 2017.

La pronuncia delle Sezioni Unite ha il pregio di trovare un punto di equilibrio tra le esigenze di efficienza processuale e la tutela dei diritti fondamentali delle parti nel processo del lavoro. La decisione dimostra come il diritto processuale possa evolversi per rispondere alle mutate esigenze della giustizia, senza sacrificare i principi cardine che informano i riti speciali.

Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite costituirà certamente un precedente di riferimento per la giurisprudenza futura, fornendo criteri chiari e condivisi per l’applicazione dell’art. 127-ter c.p.c. nel delicato settore delle controversie di lavoro, dove la tutela effettiva dei diritti dei lavoratori deve necessariamente coniugarsi con l’esigenza di un processo celere ed efficiente.

Cliccare di seguito per il testo della sentenza: Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 15/04/2025) 30/06/2025, n. 17603

 

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