Cass. 29 agosto 2017 n. 205235 – niente assegno divorzile dal marito facoltoso all’ex moglie insegnante

[:it]Niente assegno di divorzio dal marito ricco all’ex moglie, professoressa.

Lo afferma la Corte di cassazione, con sentenza 29 agosto 2017 n. 205235, ribadendo i principi già esposti nella nota sentenza n. 11504 del 10 maggio scorso.

La donna, insegnante di matematica, proprietaria dell’abitazione in cui risiede e che aveva effettuato alcuni investimenti immobiliari, si era rivolta al tribunale di Fermo per ottenere un assegno di divorzio. Una richiesta motivata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dal fatto che la condizione economica dell’ex marito era più vantaggiosa rispetto alla sua.

Il tribunale di Fermo accoglieva la richiesta della donna, ritenendo che il mantenimento dovuto «in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali tra le parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».

L’uomo presentava ricorso alla Corte di Appello di Ancona, la quale, non solo confermava la sentenza di primo grado, ma condannava l’ex marito all’intero pagamento delle spese sia per il procedimento in primo grado che per quello dell’appello.

A questo punto al marito non rimaneva che presentare ricorso in Cassazione. L’uomo si doleva del fatto che i giudici di merito non avevano in alcun modo dato un peso al fatto che lui aveva dato alla ex 157 mila euro prima della pronuncia di divorzio, nè valorizzato il fatto che la signora era tutt’altro che bisognosa. La donna poteva contare, infatti, sul suo stipendio di professoressa di matematica, su un’abitazione di proprietà, oltre che sui frutti di vari investimenti immobiliari. Dalla situazione economica era chiaro, secondo il ricorrente, che non c’erano i presupposti per l’assegno.

I giudici della sesta sezione ribaltano la “doppia conforme” a favore della moglie, facendo perdere la partita finale alla signora. «Si ritiene – nella motivazione nella sentenza – che il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, secondo cui il diritto all’assegno di divorzio è condizionato dal suo previo riconoscimento in base a una verifica giudiziale». Se per i giudici di primo e secondo grado andava data importanza alla circostanza che tra situazione patrimoniale e reddituale dell’uomo e quella della donna esisteva una forte sproporzione, la Corte di Cassazione ha completamente ribaltato il principio, nel senso che gli aspetti ai quali dare rilevanza per definire se l’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio sono altri. I giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto valutare che la donna è insegnante di matematica, ha effettuato investimenti immobiliari ed ha un’abitazione di proprietà. In pratica, è necessario accertare se l’ex coniuge richiedente l’assegno ha veramente diritto ad ottenerlo, in base al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole, e solo dopo si potrà quantificare l’importo.

il matrimonio non può più essere considerato un’assicurazione sulla vita.[:]

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