Cassazione, 21 giugno 2017, n°15481 e l’assegno divorzile – il criterio dell’indipendenza economica si applica a tutti i processi
[:it]Ancora una volta la Cassazione, con sentenza 21 giugno 2017 n°15481 privilegia il criterio dell’indipendenza economica a quello del mantenimento del tenore di vita per stabilire l’entità e il diritto all’assegno di mantenimento nelle cause di divorzio.
Via libera quindi dalla Corte di Cassazione all’applicazione dei principi adottati dalla nota sentenza 10 maggio 2017 n°11507, che ha rivoluzionato il criterio di attribuzione dell’assegno di divorzio in favore del coniuge più debole archiviando il così il criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale.
La Suprema Corte ha infatti deciso che i giudici hanno l’obbligo di uniformarsi alle ultime novità in diritto quando decidono le cause e che i nuovi principi devono essere applicati “d’ufficio”.
E’ stato così accolto il ricorso di un funzionario romano in pensione con duemila euro al mese e un tfr da 61mila euro che tutti i mesi doveva versare cento euro alla ex moglie che aveva una pensione di 1141 euro, per «evidente divario economico tra le parti» e per consentirle «un tenore di vita in linea con la convivenza».
La Cassazione, dando ragione al reclamo dell’ex marito, ha stabilito che la Corte di Appello di Roma deve rivedere il caso, uniformandosi alla sentenza n°15481/17, e dunque senza prendere come riferimento il parametro del “tenore di vita”.
I supremi giudici inoltre rilevano che la ex moglie non aveva voluto depositare gli estratti conto bancari e anche questo è un elemento sul quale i giudici di merito devono “riflettere”.[:]