Cass. 28 giugno 2017, n. 16190 assegno di mantenimento per il coniuge separato, è ancora valido il parametro del tenore di vita?

[:it]Risultati immagini per immagin divorce cartoonInutile per la moglie separata invocare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, per evitare la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto dall’ex marito imprenditore.

La prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 28 giugno 2017 n. 16190, respinge il ricorso di una signora – assistente di volo Alitalia, messa in mobilità in corso di causa, che, in sede di appello, aveva subito la riduzione dell’assegno di mantenimento in suo favore, passato da 1.000 a 600 euro, mentre quello a beneficio della figlia minore era diminuito.

Per la Cassazione la valutazione sulla spettanza dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e sulla sua quantificazione è rimessa al giudice di merito, che deve ricostruire in maniera attendibile la situazione patrimoniale dei coniugi e avere riguardo alle sole disparità reddituali.

La situazione patrimoniale dei coniugi appare essere, per la Corte, l’unico indice valutativo per la determinazione e spettanza del mantenimento, in quanto la sentenza nulla espone in ordine al presunto più alto tenore di vita goduto prima della separazione.

Nel caso in esame indubbiamente le condizioni economiche del marito imprenditore apparivano ben più “floride” di quelle della moglie, assistente di volo con contratto part-time, come verificato dalla Corte l’appello capitolina, che aveva tenuto conto anche di circostanze estranee, ad esempio l’acquisto di un appartamento comprato dopo aver lasciato la casa coniugale senza necessità di accendere un mutuo.[:]

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