Cass. 21 luglio 2017, n. 18111 – la convivenza dell’ex moglie con un altro uomo fa venire meno il diritto all’assegno divorzile

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Risultati immagini per foto tradimentoRisultati immagini per foto tradimentoL’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”.

Lo ha nuovamente ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18111 depositata lo scorso 21 luglio.

La vicenda in esame

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 18/9 – 2/10/2015, escludeva il diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno divorzile, risultando la stessa convivente con un nuovo compagno.

Avverso tale pronuncia, la donna presentava ricorso in Cassazione, eccependo la fine della convivenza sin dal 2008 – ovvero prima ancora dell’inizio del giudizio di primo grado – e richiedendo pertanto il riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Cassazione, con ordinanza 21 luglio 2017, n. 18111 rispingeva il ricorso, affermando che il diritto all’assegno divorzile non discende dalla situazione attuale del coniuge economicamente più debole, ma può essere riconosciuto solamente laddove sussista ancora un collegamento con il tenore ed il modello di vita che caratterizzava il periodo di convivenza matrimoniale. E ciò in quanto la nuova convivenza stabile e continua, costituendo “un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio”, è tale da rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.

Oltretutto – prosegue la decisione –  la formazione di una famiglia di fatto è sempre l’espressione di una scelta libera e consapevole, scelta che determina la cessazione del dovere di solidarietà patrimoniale tra gli ex coniugi e che, contestualmente, comporta l’assunzione di un rischio in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, ivi compresa la possibilità che tale rapporto di convivenza possa cessare.

Conseguentemente, una volta che il dovere di solidarietà patrimoniale tra ex coniugi è venuto meno a seguito della creazione di una nuova famiglia di fatto, esso non potrà rivivere neppure in caso di rottura del rapporto di convivenza.[:]

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