Cassazione 4 novembre 2015 n. 22603 – lui paga il mutuo: niente assegno mantenimento all’ex moglie

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Una donna invocava l’intervento degli Ermellini lamentando che la Corte di Appello aveva “completamente trascurato la stridente capacità reddituale” esistente tra lei e l’ex marito (€ 1.400,00 al mese la signora, € 2.600 euro al mese l’ex coniuge).

Tuttavia, per la sesta sezione civile – sentenza 4  novembre 2015 n. 22603 la differenza di reddito è azzerata dal peso delle rate del mutuo contratto per acquistare, proprio dalla donna, la metà della casa coniugale e permetterle così di acquistare, a sua volta, una casa di proprietà in cui abitare dopo la separazione.

Per cui i redditi dei due, anche se non identici, sostanzialmente si equivalgono consentendo “ad entrambi una vita dignitosa e non sostanzialmente dissimile da quella condotta in costanza di matrimonio”, circostanze che escludono il diritto della moglie a un assegno di mantenimento gravante a carico del C..

Di qui la condanna ricorrente anche al rimborso delle spese di lite.[:]

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