Cassazione 10 novembre 2015 n. 22871 – Sulla sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale
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La Corte di Cassazione – con sentenza n°22871, depositata il 10 novembre 2015 – si è pronunciata sulla questione della liceità della sottoscrizione digitale di una sentenza, emessa da un giudice di pace all’esito di un giudizio di opposizione all’esecuzione.
La sentenza, ricca di spunti normativi e giurisprudenziali, utilizza tale occasione per ripercorrere, attraverso un iter argomentativo complesso e macchinoso, le recenti novità normative in tema di processo telematico, le evoluzioni inesorabili che esso ha comportato e comporterà sul processo così come conosciuto, nonché la natura e la funzione della sottoscrizione e gli effetti della sua mancanza sul provvedimento giurisdizionale.
Partendo proprio da tale ultimo concetto, gli Ermellini identificano preliminarmente la sottoscrizione quale “attività che il codice ascrive personalmente al giudice”, avente la funzione di identificare in concreto il giudice che abbia emanato la sentenza. La Suprema Corte ripercorre poi la propria giurisprudenza, mitigando apparentemente le posizioni tradizionalmente assunte anche in dottrina consideranti non già nulla bensì giuridicamente inesistente la sentenza priva della sottoscrizione. In particolare la Corte individua i seguenti casi limite in cui tale vizio non rilevi ovvero sia sanabile:
- qualora la sentenza emessa da un organo collegiale difetti della sottoscrizione di uno dei giudicanti, essa sarà affetta da nullità sanabile;
- qualora la sottoscrizione pur essendo apposta risulti illeggibile, la sentenza sarà pienamente valida ed efficace, in quanto non può considerarsi “…affetta da nullità la sentenza recante un segno grafico che consenta la riconducibilità al giudice sia dell’atto del processo che, quindi, della decisione”.
La Corte poi si sospinge sulla possibile equiparazione del processo cartaceo a quello digitale, affermando che la natura e la funzione della sottoscrizione della sentenza, intesa quale attività personale e riservata al giudicante, può essere assolta indistintamente attraverso la tradizionale sottoscrizione manuale della sentenza ovvero firmandola digitalmente, in ossequio ai parametri fissati all’uopo dal legislatore. Ad avviso dei giudici di piazza Cavour, infatti, l’utilizzo del PIN, in quanto presupposto per la sottoscrizione digitale di un documento di natura strettamente personale, è idoneo in sè a garantire l’identità e la riferibilità del provvedimento al giudice titolare della dispositivo di firma.
A nulla sono valse pertanto le avverse doglianze di parte ricorrente, ad avviso della quale doveva considerarsi invece inesistente la suddetta sentenza firmata digitalmente in quanto tale modalità di sottoscrizione non era stata oggetto di espressa previsione da parte del Legislatore per i provvedimenti giudiziari.
Partendo da tali considerazioni, infatti, la Suprema Corte ha sostenuto che l’equiparazione della firma digitale alla firma autografa, ai fini della validità della sentenza, è possibile per via legislativa, anche se il legislatore non ha provveduto ad adeguare direttamente l’art. 132, comma secondo, n. 5 cod. proc. civ., “così come peraltro non è intervenuto a prevedere, modificando le relative disposizioni del codice di rito, che il requisito della forma scritta dei provvedimenti del giudice di cui agli artt. 131 e seg. cod. proc. civ. sia soddisfatto qualora si tratti di documento informatico, il cui contenuto originale è redigibile ed attingibile soltanto per il tramite della fruizione di programmi software“.
Conseguentemente “la sentenza redatta in formato elettronico dal giudice e da questi sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 15 del D.M. 21 febbraio 2011 n. 44, non è affetta da nullità per mancanza di sottoscrizione, sia perché sono garantite l’identificabilità dell’autore, l’integrità del documento e l’immodificabilità del provvedimento (se non dal suo autore), sia perché la firma digitale è equiparata, quanto agli effetti, alla sottoscrizione autografa in forza dei principi contenuti nel decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e succ. mod., applicabili anche al processo civile, per quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2009 n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24” .
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