Cassazione civile, sez. III^, sentenza del 16 ottobre 2015 n°20967: La musica a tutto volume disturba la quiete pubblica del vicinato? Va risarcito il danno morale anche se non ci sono patologie legate ai rumori
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La terza sezione civile della Cassazione, con la sentenza n. 20927 del 16 ottobre 2015, ha stabilito che il locale che in orari serali e notturni mantiene la musica ad alto volume e provoca schiamazzi che disturbano la tranquillità dei residenti che abitano nelle vicinanze deve risarcire anche se non provoca danni alla loro salute.
Si tratta – precisa la Corte – d’immissioni che superano la soglia di tollerabilità «pur quando non risulti integrato un danno biologico, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all’interno della propria casa di abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane sono pregiudizi apprezzabili in termini di danno non patrimoniale». L’accertata esposizione ad immissioni sonore intollerabili può infatti determinare una lesione del diritto al riposo notturno e alla vivibilità della propria abitazione, la cui prova può essere fornita dal danneggiato anche mediante presunzioni sulla base delle nozioni di comune esperienza.
Conclude il Giudice di legittimità sottolineando che il diritto al rispetto della propria vita privata e familiare è uno dei diritti protetti dalla Convenzione europea dei diritti umani. In particolare, la Corte di Strasburgo ha fatto più volte applicazione di tale principio anche a fondamento della tutela alla vivibilità dell’abitazione e alla qualità della vita all’interno di essa, riconoscendo alle parti assoggettate ad immissioni intollerabili un consistente risarcimento del danno morale e tanto pur non sussistendo alcuno stato di malattia. E, in questo caso il Giudice nazionale ha il dovere di conformarsi anche ai criteri elaborati in seno al sistema giuridico della Convenzione.
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