Brevemente, in tema di negoziazione assistita

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Il nuovo istituto della negoziazione assistita è stato introdotto con il “decreto giustizia” (d.l. n. 132/2014, convertito nella L. n. 162/2014), può essere facoltativo o obbligatorio.
Nel primo caso il ricorso al procedimento in questione viene liberamente scelto dalle parti.
Nel secondo caso la negoziazione costituisce una condizione di procedibilità, imposta dalla legge; come nel caso di: “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti” e “chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro”.
I possibili esiti sono: 1) il mancato accordo (e la dichiarazione di mancato accordo è certificata dagli avvocati ex art. 4 comma 3 legge 162/14); 2) il raggiungimento di un accordo.
La convenzione deve contenere, a norma dell’art. 2 del d.l. n. 132/2014, sia il termine concordato dalle parti per l’espletamento della procedura, che non può essere inferiore ad un mese e superiore a tre (salvo proroga di trenta giorni su richiesta concorde delle parti), sia l’oggetto della controversia, che non può riguardare né i diritti indisponibili, né materie di lavoro. Il rifiuto o la mancata risposta entro trenta giorni all’invito a stipulare la convenzione costituirà motivo di valutazione da parte del giudice ai fini dell’addebito delle spese di giudizio, della condanna al risarcimento per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. e di esecuzione provvisoria ex art. 642 c.p.c.
Nel caso di raggiungimento dell’accordo gli avvocati certificano l’autografia delle firme e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Secondo l’art. 5 della legge 162/14 l’accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell’Ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’Ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati (art. 11, c. 1, legge 162/14).
Sempre secondo l’art. 5 della legge 162/14 se con l’accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti soggetti a trascrizione, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Costituisce poi illecito deontologico per l’avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
Novità sul versante fiscale: con la Circolare del 29 luglio 2015 il Ministero della Giustizia ha chiarito che i procedimenti sono esenti dal pagamento del contributo unificato, delle imposte di bollo e dei diritti di copie. Inoltre, sono previsti incentivi fiscali per la negoziazione assistita: chi ha corrisposto un compenso all’avvocato che lo ha assistito nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o chi ha utilizzato l’arbitrato raggiungendo un lodo finale potrà infatti avanzare richiesta di attribuzione di credito di imposta da conteggiare nella dichiarazione dei redditi, anche in forma di compensazione.

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