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Risultati immagini per immagine usuraLa Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza 4 ottobre 2017 n. 23192, si è espressa ancora una volta sulla delicata e controversa questione del superamento del tasso soglia in materia di usura bancaria e, inparticolare, sulla questione riguardante la possibilità di sommare tra loro gli interessi corrispettivi e quelli moratori.

I giudici, respingendo il ricorso di un istituto bancario ha affermato che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della legge n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori. Si incorre pertanto in errore allorché si ritenga in maniera apodittica che il tasso di soglia non sia superato solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso.

In altri termini: si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 4 ottobre 2017, n. 23192
Presidente Scaldaferri – Relatore Ferro

Fatti di causa

Rilevato che:
1. Bancapulia s.p.a., che aveva domandato l’ammissione al passivo per un credito vantato in virtù di un contratto di mutuo fondiario del 3.8.2001, impugna il decreto Trib. Matera 19.5.2016, in R.G. 1667/2013, con cui è stata rigettata la sua opposizione allo stato passivo del fallimento (omissis) s.p.a.;
2. il tribunale, concordemente con quanto già affermato dal giudice delegato, ha ritenuto che la banca deve essere ammessa al passivo con riferimento alla sola sorte capitale, non potendo essere riconosciuti gli interessi moratori: come emerso dalla c.t.u., al momento della pattuizione il tasso degli interessi moratori era superiore al tasso soglia, vertendosi, così, in ipotesi di usura originaria (e non in quella di usura sopravvenuta come dedotto dalla banca) e, conseguentemente, ai sensi dell’art. 1815 c.c., la pattuizione del tasso di mora era considerata nulla e nessun interesse spettava;
3. con il ricorso si deduce in unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 1815 c.c. e della l. 108/1996, in quanto il tribunale ha erroneamente rilevato che, al fine del superamento del tasso soglia, si deve valutare l’eventuale usurarietà originaria del tasso di mora e posto che, nel caso di affermata nullità degli interessi usurari moratori, detta nullità non potrebbe colpire gli interessi corrispettivi i quali non superino il tasso soglia.

Ragioni della decisione

Considerato che:
1. l’art. 1815, co. 2, c.c. stabilisce che “se sono dovuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” e ai sensi dell’art. 1 d.l. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito in l. 28 febbraio 2001, n. 24, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento; il legislatore, infatti, ha voluto sanzionare l’usura perché realizza una sproporzione oggettiva tra la prestazione del creditore e la controprestazione del debitore;
2. il ricorso è manifestamente infondato; come ha già avuto modo di statuire la giurisprudenza di legittimità “è noto che in tema di contratto di mutuo, l’art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324). Ha errato, allora, il tribunale nel ritenere in maniera apodittica che il tasso di soglia non fosse stato superato nella fattispecie concreta, solo perché non sarebbe consentito cumulare gli interessi corrispettivi a quelli moratori al fine di accertare il superamento del detto tasso” (Cass. ord. 5598/2017; con principio già affermato da Cass. 14899/2000).
Il ricorso è dunque infondato e va rigettato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/02, come modificato dalla l. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13[:]

[:it]Risultati immagini per immagine incidente cartoon

Il Tribunale aveva riconosciuto la concorrente responsabilità tra un’auto e un ciclomotore (per quel che concerne la responsabilità del sinistro avvenuto), aveva provveduto a liquidare il risarcimento al conducente del ciclomotore nonché alla coniuge dello stesso in una misura ritenuta, dai danneggiati, insufficiente.

Accogliendo l’impugnativa dei danneggiati la Corte di Appello rideterminava in aumento gli importi.

Tale decisione veniva erronea dalla compagnia assicurativa dell’auto, che dunque proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, i primi due aventi ad oggetto la eccessiva personalizzazione del danno al conducente, e gli ultimi due  relativi invece alla liquidazione del danno subito dal coniuge mediante l’utilizzo (seppur con riduzione percentuale) della tabella predisposta dal Tribunale di Roma per la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale per morte del congiunto.

La terza sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 21 settembre 2017 n. 21939, ha accolto il primo motivo di ricorso.

Ad avviso della sentenza di legittimità le tabelle di risarcimento possono essere utilizzate per la riparazione delle conseguenze ordinarie, cioè inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe. Il giudice, quindi, può stabilire un importo superiore a quella previsto dalle consuete tabelle solo se precisa le peculiarità del caso in esame, che sono solo quelle legate all’«irripetibile singolarità dell’esperienza di vita individuale».

Per tali ragioni è stata cassata con rinvio una sentenza della Corte d’appello di Roma che aveva incrementato gli importi liquidati dal primo giudice in favore di un motociclista e di sua moglie, riconoscendo poste aggiuntive.

La Terza Sezione ha ricordato che la categoria del danno non patrimoniale presenta una natura composita, dal momento che si suddivide in una serie di voci (o aspetti), la cui funzione è meramente descrittiva, quali: a) il danno morale; b) il danno biologico; c) il danno esistenziale. Da un lato occorre tener presenti tali diverse voci in sede di liquidazione (onde rispettare il principio dell’integralità del risarcimento) ma, dall’altro lato, bisogna rispettare il carattere unitario della liquidazione (che deve ritenersi violato quando lo stesso aspetto venga computato più volte sulla base di diverse denominazioni, solo formali).

Nella liquidazione del danno da parte del giudice vanno quindi distinte due fasi: la prima identifica le conseguenze ordinarie che subirebbe normalmente qualsiasi vittima di analoghe lesioni; la seconda individua le eventuali conseguenze peculiari, ovvero quelle che non sono necessariamente sempre presenti, ma che si sono verificate nello specifico caso.

Se le prime vanno necessariamente liquidate con criterio uniforme (con conseguente utilizzo delle tabelle), le seconde necessitano invece di un criterio ad hoc, senza l’utilizzo di alcun automatismo.

Nel caso in esame la Corte d’Appello aveva fatto ricorso all’apprezzamento di circostanze solo apparentemente personalizzanti, laddove ciascuna delle voci richiamate nella sentenza appellata (quali: “aiuto di terzi”, “patemi”, iter clinico”, eccetera) avrebbe potuto riferirsi a qualunque altro soggetto che fosse incorso nelle medesime conseguenze lesive del conducente. Ha quindi errato la Corte d’appello perchè si è «erroneamente diffusa all’apprezzamento di circostanze solo asseritamente personalizzanti», senza «opportuna articolazione analitica» che valorizzasse i «profili di concreta riferibilità e inerenza alla personale, specifica e irripetibile, esperienza di vita» del danneggiato.

Detta esperienza è caratterizzata «da aspetti legati alle dinamiche emotive della vita interiore o all’uso del corpo e alla valorizzazione dei relativi aspetti funzionali, di per sé tali da presentare obiettivi e riconoscibili ragioni di apprezzamento (…), meritevoli di tradursi in una differente (…) considerazione in termini monetari rispetto a quanto suole compiersi in assenza di dette peculiarità». Pertanto, in mancanza di tali specifiche circostanze, riconoscere ulteriori poste risarcitorie farebbe inevitabilmente col ricadere in una duplicazione di voci di danno.

Il che non ammissibile, considerato che «ciascuna delle conseguenze ordinariamente secondarie a quel tipo di lesioni (di quella specifica entità e riferite ad un soggetto di quella specifica età anagrafica) devono presumersi come già per intero ricomprese nella liquidazione del danno alla persona operata attraverso il meccanismo c.d., tabellare».

Una personalizzazione solo formale equivale, infatti, a una duplicazione.[:]

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downloadNella recente ordinanza del 19 luglio 2017, pubblicata il 3 agosto 2017, il Tribunale civile di Bologna ha dichiarato l’improcedibilità di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, a seguito della mancata promozione della mediazione nel termine perentorio assegnato all’opponente, con conseguente definitività dell’opposto decreto ingiuntivo.

Il caso:

Con atto di citazione, un opponente aveva svolto domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, contestandone l’ammontare alla luce dell’asserito pagamento di parte dell’importo precettato. Si costituiva l’opposto, insistendo per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e contestando l’entità dell’importo effettivamente già versato dall’opponente.

All’esito della prima udienza il Tribunale disponeva la provvisoria esecutorietà del decreto avuto riguardo al minore importo riconosciuto e la prosecuzione del giudizio nelle forme di cui all’art. 702 ter c.p.c.. Alla successiva udienza il giudice, ritenendo sussistere l’opportunità di addivenire ad una soluzione conciliativa, disponeva la mediazione delegata di cui all’art. 5, IV° co., lett. a) del d.lgs. n°28/2010, che recita: “il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l’esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”.

Le motivazioni del Tribunale:

Ambedue le parti, tuttavia, omettevano di promuovere detta mediazione nei termini assegnati dal Tribunale che, conseguentemente dichiarava l’improcedibilità del giudizio per le seguenti condivisibili ragioni:

  • l’art. 5, II^ co., del d.lgs. n°28/2010 espressamente sanziona il mancato esperimento della mediazione con l’improcedibilità del giudizio;
  • detta improcedibilità attiene “…alla domanda formulata dall’opponente con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, con conseguente definitività del decreto ingiuntivo opposto”;
  • l’onere di esperire il tentativo di mediazione è posto unicamente sulla parte opponente, a tal fine richiamando l’univoco orientamento della Suprema Corte, cristallizzato nella sentenza n°24629 del 3 dicembre 2015, in cui la stessa ha affermato “…in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010 deve essere interpretato in conformità con la sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre”;
  • non può pertanto aderirsi alla tesi della parte opposta, fondata sul dato letterale della norma in parola – ad avviso della quale l’onere di esperire la mediazione incomberebbe anche sulla parte opponente, con conseguente improcedibilità anche della domanda svolta con ricorso monitorio, esperimento della mediazione – che porterebbe a conclusioni “eccentriche” e contrastanti con le finalità deflattive proprie del d.lgs. n°28/2010.

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[:it]downloadLa Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°12477 del 31 gennaio 2017 e pubblicata il 18 maggio c.a., è recentemente ritornata sull’annosa questione della valenza probatoria della c.d. testimonianza de relato actoris, ovvero della deposizione resa da su fatti e circostanze di cui sono i testi siano stati informati dallo stesso soggetto che ha proposto il giudizio.

La vicenda trae origine da una richiesta di risarcimento danni tra condomini presentata a seguito degli atteggiamenti persecutori e ingiuriosi posti in essere da uno di essi durante dieci anni di assemblee condominiali. La domanda attorea veniva tuttavia rigettata tanto in primo grado quanto in appello per mancato assolvimento dell’onere probatorio con riferimento tanto ai comportamenti persecutori e alla loro durata decennale quanto all’asserita ed indimostrata qualità di vittima del ricorrente.

Il condomino, tuttavia, non demorde e ricorre in cassazione dolendosi, inter alia, della mancata considerazione di due testimonianze de relato ex parte e dirette, ritenute inutilizzabili a fini probatori per mancata di sostanziali riscontri.

La Corte transtiberina, esaminando congiuntamente i motivi di ricorso, dichiara gli stessi infondati, seppur emendando ex art. 384 c.p.c. il percorso motivazione, seppur condivisibile, in relazione alla questione della testimonianza de relato actoris.

A tal fine, la Corte:

  • preliminarmente fuga i dubbi attorei circa la natura delle testimonianze, da considerarsi de relato actoris in quanto “…aventi ad oggetto la dichiarazione della parte che ha proposto il giudizio, e non già il fatto oggetto di accertamento…”;
  • analizza i due orientamenti invalsi negli anni nella stessa Corte di legittimità, uno dei quali considera, attraverso un’interpretazione maggiormente rigorosa, detta deposizione affetta tout court da nullità, e l’altro, secondo il quale tale testimonianza “…può assurgere a valido elemento di prova quando sia suffragata da ulteriori risultanze probatorie, che concorrano a confermarne la credibilità”;
  • censura, infine, l’orientamento meno rigoroso, rilevando come lo stesso abbia l’inaccettabile conseguenza di attribuire “…una veste qualificata (quella di “elemento di prova”) ad una mera allegazione della parte circa un fatto costitutivo della domanda, per il solo fatto di essere stata confermata nella fase istruttoria mediante la deposizione di un teste, che quella allegazione si è invece limitato in ipotesi a riportare in quanto tale (ossia, per aver appreso il fatto dalla parte stessa, e non per cognizione diretta, o al limite per averlo appreso da terzi estranei al giudizio), come è avvenuto nella specie”.

La Corte pertanto conclude rigettando il ricorso ed emendando la motivazione nella parte in cui la Corte d’appello, al posto che dichiarare le testimonianze de relato actoris inutilizzabili “perché concernenti fatti, dichiarazioni, stati d’animo (specie, teste B.) riferiti ai testi…” dallo stesso attore, aveva ritenuto le stesse “…inutilizzabili a fini probatori per mancanza di sostanziali riscontri…”.[:]

[:it]Immagine correlataI c.d. “punitive damages”, di origine anglosassone, consistono nel riconoscimento al danneggiato di una somma ulteriore rispetto a quella necessaria a compensare il danno subito c.d“compensatory damages”, nel caso il danneggiante abbia agito con dolo “malice” o colpa grave “gross negligence”. Negli ordinamenti di common law, questa voce ha una sua autonomia, con una funzione spiccatamente punitiva, quasi “parapenale”.

La Corte di cassazione, sino a pochi giorni orsono, aveva sempre negato ingresso a questa categoria di danni, sostenendo che «nel vigente ordinamento il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso né il medesimo ordinamento consente l’arricchimento se non sussista una causa giustificatrice dello spostamento patrimoniale da un soggetto ad un altro» (così Cass.  n. 1781/12)

Le Sezioni unite adesso, con una di quelle sentenze destinate a costituire un punto di riferimento, la n. 16601, depositata il 5 luglio 2017, hanno riesaminato detto orientamento. Nel fare ciò i Giudici  si sono soffermati sulla natura e finalità della responsabilità civile, anzitutto ricordando come già con la sentenza n. 9100 del 2015 le stesse Sezioni Unite, in quel caso tema di responsabilità degli amministratori, avessero messo in luce come la funzione sanzionatoria del risarcimento del danno non debba più ritenersi incompatibile con i principi generali del nostro ordinamento, visto e considerato che negli ultimi decenni il legislatore ha introdotto, per quanto saltuariamente, disposizioni dal connotato tipicamente sanzionatorio del risarcimento.

Ergo tale “connotato sanzionatorio non è ammissibile al di fuori dei casi nei quali una qualche norma di legge chiaramente lo preveda, ostandovi il principio desumibile dall’articolo 25 Cost., comma 2, nonché dall’art. 7 della Convenzione Europea sulla salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali”. Cioè a dire, vicino alla funzione compensativo-riparatoria dell’istituto della responsabilità civile seve riconoscersi una natura polifunzionale dello stesso istituto, che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (anche detta deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva. Quindi, nel nostro ordinamento alla responsabilità civile non è assegnato solo il compito di ripristinare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione “poiché sono interne al sistema la funzione di deterrenza e quella sanzionatoria del responsabile civile”. Non è quindi ontologicamente incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto di origine statunitense dei risarcimenti punitivi.

Tuttavia il riconoscimento di una sentenza straniera che contenga una pronuncia di tal genere deve però corrispondere alla condizione che essa sia stata resa nell’ordinamento straniero su basi normative che garantiscano la tipicità delle ipotesi di condanna, la prevedibilità della stessa ed i limiti quantitativi (come nel caso della legge della Florida, lo Stato da cui provengono le tre sentenze esame, in cui sussistono limiti al fenomeno della responsabilità multipla), dovendosi avere riguardo, in sede di delibazione, unicamente agli effetti dell’atto straniero e alla loro compatibilità con l’ordine pubblico. Le Sezioni unite, per arrivare a questa conclusione, ridefiniscono il concetto di ordine pubblico, determinante nell’impedire l’applicazione della legge straniera.  Il che comporta una maggiore permeabilità nei confronti del diritto internazionale e soprattutto comunitario, alla ricerca di punto di equilibrio tra il tradizionale controllo sull’ingresso di norme o sentenze straniere che potrebbero minare la coerenza interna dell’ordinamento giuridico e una funzione promozionale dei valori tutelati dal diritto internazionale.

Questa apertura delle Sezioni unite non significa però che da oggi in poi  i giudici italiani saranno autorizzati a un significativo incremento delle somme dovute da titolo di risarcimento anche per cause nazionali.  La sentenza circoscrive gli effetti di una “curvatura deterrente/sanzionatoria” comunque individuabile nella giurisprudenza, anche costituzionale. Per un’applicazione su larga scala servirebbe un intervento normativo, visto che «ogni imposizione personale esige una “intermediazione legislativa”, per effetto del principio costituzionale sancito dall’articolo 23 della Carta, che istituisce una riserva di legge sulla previsione di nuove prestazioni patrimoniali e impedisce un “incontrollato soggettivismo giudiziario”.

Comunque una breccia si è certamente aperta.[:]

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downloadLa scelta della scuola, si sa, non è mai facile. Tra numeri chiusi, tempi stretti e la concorrenza tra istituti pubblici e privati, parificati o meno, sono sempre più frequenti i “ripensamenti” anche ad iscrizione ultimata. Aimè nella prassi, molte scuole “blindano” se non la frequenza effettiva, quanto meno il compenso per l’intero anno scolastico, attraverso contratti contenenti clausole, alcune delle quali di carattere vessatorio, che limitano e/o privano i genitori e il figlio della facoltà di recedere gratuitamente.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 5 maggio 2017, n°10910, trae origine proprio da uno di detti casi, venendo in soccorso di una madre che, dopo aver pagato per l’iscrizione del figlio in una scuola paritaria, si era vista notificato un decreto ingiuntivo di pagamento della retta dell’intero anno scolastico da parte dell’istituto, nonostante avesse comunicato la volontà di recedere e nonostante il figlio avesse poi frequentato un altro istituto.

La signora decideva pertanto di impugnare il decreto, deducendo la vessatorietà di alcune clausole contrattuali, che ponevano in una posizione di svantaggio i genitori-consumatori rispetto al professionista, chiedendo, in via principale, la revoca dello stesso, incidentalmente la restituzione della quota d’iscrizione già versate e, in subordine, la riduzione del suo importo alla sola quota d’iscrizione.

Il Tribunale di Busto Arsizio, tuttavia, respingeva detti motivi di opposizione ritenendo che non sarebbe vessatoria la clausola che prevedeva “…nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l’obbligo del genitore contraente di corrispondere l’intera retta…”, potendo ritenersi tale “… solo in caso di recesso dello stesso professionista, e non quando, come nella fattispecie, è il consumatore a recedere”.

Il Tribunale, accoglieva tuttavia la domanda riconvenzionale della madre, volta alla restituzione quanto meno della quota d’iscrizione.

La signora e il suo avvocato, tuttavia, non si perdevano d’animo e impugnavano la sentenza di primo grado dinnanzi alla Corte d’Appello di Milano, eccependo nuovamente la vessatorietà della clausola che escludeva il diritto di recesso del genitore, oltre alla “…mancanza di conoscenza del regolamento, la mancata considerazione di una testimonianza e la asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio”.

La Corte milanese, pur disattendendo tali ultime rimostranze, dando ragione alla signora, riconosceva la vessatorietà della clausola contrattuale che poneva in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera quota nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno, in quanto:

  • era pacifico che il relativo contratto non era stato oggetto di trattativa individuale (essendo “intonso” il modello contrattuale redatto dal professionista;
  • tale obbligo si poneva in contrasto con l’art. 33, co. 2, lett. g) del Codice del Consumo, rubricato “Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore”, che sul punto dispone: “ Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;”
  • tale vessatorietà risultava ancor più evidente se raffrontata con un’ulteriore clausola che consentiva all’istituto di “…sottrarsi all’obbligo di rendere le proprie prestazioni nel caso di mancato raggiungimento del numero idoneo per la formazione delle classi”, da considerarsi anch’essa vessatoria, atteso che tale circostanza impedirebbe al consumatore di verificarne la sussistenza, e non integrerebbe una condizione oggettiva in quanto la sua mancanza non renderebbe materialmente impossibile la prestazione promessa ma unicamente il riconoscimento dell’istituto come paritario.

Avverso tale decisione, proponeva ricorso in Cassazione l’istituto sulla base di tre motivi, tutti disattesi dalla Suprema Corte.

In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduceva la mancanza di vessatorietà della clausola contrattuale che permetterebbe all’istituto di recedere in caso di mancato raggiungimento di un numero idoneo di studenti, in quanto la stessa avrebbe “…in realtà il carattere di condizione sospensiva, collegata ad un obbligo imposto alla stessa Acof dalla legge”, condizione che si sarebbe poi avverato facendo acquistare al contratto efficacia ex tunc. Ad avviso del ricorrente, in altri termini, una volta raggiunto il numero degli studenti per avviare il corso, né il professionista né il consumatore avrebbero potuto recedere, con conseguente assenza di qualsiasi squilibrio tra consumatore e professionista.

Di diverso avviso sono i giudici transtiberini, ad avviso dei quali la Corte milanese aveva giustamente ritenuto sussistente una presunzione di vessatorietà della suddetta clausola, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. g) del Codice del Consumo, essendo assente un obbligo di legge che ne giustificasse l’esistenza ed essendo indubbio che la stessa clausola riconosceva “…al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto”. Ad avviso della Corte, inoltre, la presunzione di vessatorietà risultava nel caso di specie ancor più evidente, atteso che detta clausola consentiva “…al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto” senza prevedere “analoga sanzione a carico del professionista” (sul punto si veda anche Cass. civ., Sez. III^, sentenza del 17 marzo 2010, n°6481, ad avviso del quale la somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso integra una penale).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello:

  • avrebbe erroneamente qualificato l’istituto come asilo e non come scuola materna che, “pur non essendo obbligatoria, a differenza del nido è inserita nel sistema scolastico educativo nazionale”;
  • avrebbe errato nel ritenere irrilevante la qualifica di scuola paritaria dell’istituto, come dimostrato dalla successiva iscrizione dell’alunno presso altra scuola paritaria;
  • avrebbe dovuto applicare una circolare ministeriale che dettava regole per le iscrizioni degli alunni nell’anno accademico di riferimento.

La Suprema Corte, ancora una volta, disattende le suddette eccezioni, ritenendo indimostrata l’influenza che la corretta applicazione della normativa statale avrebbe avuto sull’esito del giudizio.

Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, l’istituto si doglie della mancata applicazione “…dell’art. 34, comma 4, Codice del Consumo, il quale esclude la vessatorietà delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale”, ritenendo che dall’istruttoria sarebbe emersa non solo la possibilità ma anche l’effettiva contrattazione delle clausole contrattuali.

Anche detto ultimo motivo veniva tuttavia dichiarato inammissibile per violazione dei limiti di deducibilità del vizio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5 nonché per difetto di autosufficienza.

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Risultati immagini per immagine danno affettivoL’alterazione della vita o danno esistenziale che dir si voglia (e cioè il cosiddetto “danno esistenziale”) è una categoria di danno che non può essere liquidata sulla base di cifre ridicole e non ancorate a criteri oggettivi che prendano in seria considerazione gli effettivi pregiudizi subìti. In tal senso si è pronunciata la sentenza n. 12470 del 18 maggio 2017, della Corte di Cassazione civile che nel riconoscere il danno da “alterazione del rapporto familiare” – quale quello sofferto dalla moglie dell’infortunato gravemente invalido che vede compromessa la vita familiare, sessuale e sociale – ha affermato che lo stesso dev’essere risarcito secondo i criteri delle tabelle di Milano  e più non sulla mera applicazione di un criterio equitativo puro.

Nella fattispecie in esame un uomo, a causa di un grave sinistro stradale, riportava gravi lesioni permanenti, valutate nella misura del 70%.

Agiva in giudizio anche la moglie, al fine di ottenere il ristoro dei pregiudizi riportati a causa della completa alterazione della vita familiare, determinata dalla necessità di una continua assistenza al marito e dal deterioramento dei rapporti con lo stesso, il quale riportava postumi di carattere psichico tali da compromettere la relazione personale e affettiva con il coniuge.

Ritenendo non adeguata la liquidazione del pregiudizio non patrimoniale operata dal Tribunale, giudice di primo grado, la donna promuoveva appello, chiedendo, tra l’altro, che la liquidazione del danno venisse effettuata attraverso il riferimento alle tabelle di Milano, essendo in gioco un danno talmente grave da essere equiparabile a quello derivante dalla perdita del rapporto parentale.

La Corte di Appello, giudice di secondo grado, accoglieva parzialmente l’impugnazione: – dava atto del fatto che il marito aveva riportato in conseguenza del sinistro, oltre a una grave invalidità (70%), anche alterazioni caratteriali, caratterizzate da comportamenti aggressivi con improvvisi scoppi d’ira, con conseguente deterioramento dei rapporti personali e affettivi compresi quelli di natura sessuale tra i due coniugi, oltre che nei confronti del mondo esterno; – dava atto dell’inidoneità della somma liquidata in prima istanza a coprire interamente il danno; provvedeva a rideterminare detto danno nella somma di € 60.000, sulla base di due parametri equitativi puri e cioè attribuendo un determinato valore economico a ciascun anno di futura durata della convivenza per i successivi vent’anni; e riconoscendo un valore annuo alla perdita della sfera affettiva sessuale (pari a € 2.500)  e altro valore (€ 2.500 euro) per gli oneri di assistenza.

Di diverso avviso la Corte di Cassazione, secondo cui:

– la sentenza di secondo grado non ha tenuto adeguato conto, da un punto di vista teorico-ricostruttivo, di tutte le conseguenze non patrimoniali patite dalla moglie, a seguito dell’incidente stradale che aveva coinvolto il consorte: ciò sia sotto al profilo degli obblighi assistenziali, che dello sconvolgimento della vita personale, relazionale e sessuale della ricorrente e, ancora, della sofferenza morale;

– si è consumata una violazione di legge in punto di liquidazione del danno non patrimoniale in quanto la ricorrente si è concretamente doluta in appello della mancata liquidazione del danno in base ai valori delle tabelle milanesi ed ha versato in atti le stesse; inoltre i giudici d’appello hanno provveduto ad integrare la somma liquidata in primo grado con una cifra ulteriore, mentre “il giudice è tenuto a riconsiderare unitariamente benché nella sua articolata complessità il danno a riliquidarlo nella sua interezza, non potendosi limitare ad aggiungere una cifra per un aspetto non adeguatamente considerato dal giudice di primo grado, perché ciò contrasta con la valutazione unitaria del danno non patrimoniale, finalizzata al suo risarcimento integrale”;

– nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso a una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica “ex post” del ragionamento seguito dal giudice in ordine all’apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell’entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d’animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l’adeguata valutazione del caso concreto e l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, l’adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la stessa Cassazione riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono.

In altri termini la Cassazione rigetta il ricorso al criterio equitativo puro, osservando che “la sentenza quantifica l’importo dovuto alla ricorrente per il risarcimento del danno non patrimoniale da alterazione del rapporto parentale discostandosi dalle tabelle per far ricorso ad un criterio equitativo puro, senza giustificare in alcun modo la necessità di farvi ricorso e senza precisare per quale motivo sia impossibile, nel caso di specie, utilizzare altri più omogenei e verificabili criteri di quantificazione del danno”. E infine: il riconoscimento di un importo fisso da corrispondere alla danneggiata in relazione a ciascun anno di futura convivenza, agganciato a due diversi profili di affettività, viene circoscritto ad un periodo di vent’anni: restrizione del tutto arbitraria, considerato che tale alterazione irreversibile del rapporto non appare destinata ad evolversi positivamente con l’avanzare dell’età dei coniugi e tenuto conto che la limitazione non risulta parametrata né alle aspettative di vita della vittima diretta, né a quelle della consorte.

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[:it]Risultati immagini per immagine creditoLa Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 15 novembre 2016, n. 23225, enuncia i seguenti principi di diritto in tema di compensazione:

A) “Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, nè legale nè giudiziale.

D) La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c., o dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.

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[:it]Con sentenza del 22 gennaio 2010, n°9633, la I^ sezione della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata su un’annosa questione, frutto di accesi dibattiti tra avvocati e clienti: la determinazione del compenso professionale.

La vicenda trae origine dalla liquidazione da parte del giudice delegato del fallimento di una società in favore del difensore della suddetta di un importo notevolmente inferiore a quanto determinato dallo stesso professionista, il quale, pertanto decideva di ricorrere sino in Cassazione.

In particolare, il collega deduceva  “…la violazione di legge, variamente articolata, nell’erronea affermazione del vincolo di giudicato in ordine al compenso da liquidare al professionista”.

La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, giudica fondato il predetto motivo ritenendo, in particolare, che “…la statuizione concernente il regolamento delle spese nell’ambito del giudizio contenzioso patrocinato dall’avv. ___, non può in alcun modo vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo professionale dovuto dal fallimento da lui rappresentato”. Ad avviso della S.C., infatti, “…la determinazione degli onorari nei confronti del cliente soggiace, infatti, a criteri legali diversi da quelli applicabili nei confronti del soccombente. Quest’ultima dipende, innanzitutto, dall’esito vittorioso della lite ma può essere perfino negata, in tutto o in parte, in forza di compensazione dettata da ragioni affatto estranee alla qualità della prestazione professionale, oggetto di un’obbligazione di mezzi”.

Da ultimo, la Corte di legittimità chiarisce come la differenza esistente tra rapporto processuale e rapporto contrattuale interno tra avvocato e cliente comporti pertanto l’applicazione di diversi criteri di liquidazione.

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[:it]Cosa dice sostanzialmente la legge sul prestito vitalizio ipotecario

 Il prestito vitalizio ipotecario ha per oggetto la concessione da parte di banche di “finanziamenti a medio e lungo termine” .

I finanziamenti vengono poi garantiti nei confronti della banca da “ipoteca di 1° grado su immobili residenziali”.

In caso di morte del mutuatario il debito deve essere pagato dai suoi eredi.

Il finanziamento può essere rimborsato integralmente in unica soluzione al momento della morte del soggetto (ovvero quando l’immobile ipotecato venga trasferito o vi si compiano atti che ne riducano il valore), oppure può essere stabilita una modalità di rimborso graduale della quota di interessi e delle spese.

Fin qui, quindi, non sembrano  esserci sostanziali differenze da un normale mutuo ipotecario, anche se normalmente per i mutui ipotecari inizia subito il sistema del rimborso col metodo “alla francese”, comprensivo anche di capitale. Ma si tratta di una scelta della banca, come possono constatare coloro che pattuiscono un periodo di preammortamento molto lungo.

In caso di mancato pagamento del debito da parte degli eredi la banca provvede a soddisfarsi sull’immobile ipotecato.

 Il prestito vitalizio ipotecario è riservato a persone fisiche con età superiore a 60 anni compiuti.

Anche in questo caso l’opzione non è contraria al disposto di legge vigente, anche se,  abitualmente, che le banche assai raramente concedono mutui ipotecari a persone “anziane” temendo che l’età avanzata del mutuatario possa creare problemi per la restituzione.

Spesso le banche addirittura prevedono che il piano di ammortamento del mutuo debba necessariamente terminare prima del raggiungimento dei 75 anni di età.

 

Esonero dal processo di esecuzione

La grande novità della legge sul prestito vitalizio ipotecario è costituita dal fatto che la banca che ha concesso tale tipo di mutuo è esonerata dalla normale procedura esecutiva.

Si tratta quindi di un meccanismo finalizzato a garantire la banca per il soddisfacimento dei suoi crediti, e per essa tagliato su misura. Ed ecco perché la legge ammette al beneficio del prestito vitalizio ipotecario i soggetti con età superiore a 60 anni. L’assoluta garanzia di poter ottenere il soddisfacimento dei propri crediti, mediante la concessione di un mutuo di valore inferiore al valore dell’immobile ipotecato, mette la banca in una botte di ferro, eliminando tutti i rischi in precedenza connessi all’età del mutuatario.

Secondo la norma, dopo aver concesso dodici mesi agli eredi del mutuatario per il rimborso integrale di quanto dovuto, “il finanziatore vende l’immobile a un valore pari a quello di mercato” oltretutto determinato da un perito “indipendente” incaricato dallo stesso finanziatore.
La banca ha quindi la possibilità di vendere, semplicemente, in proprio, proprio come se fosse una sua proprietà privata personale, l’immobile trattenendo tutte le somme ricavate dalla vendita per il rimborso del capitale, gli interessi, anche moratori, le spese, ivi comprese ovviamente le spese per la vendita.

Sarà il finanziatore stesso che, successivamente alla vendita, riconoscerà “al soggetto finanziato o ai suoi aventi causa” la differenza eventualmente residuante tra il prezzo conseguito dalla vendita e la spettanza della banca.

Circostanza, quest’ultima, piuttosto teorica, perché ovviamente l’interesse della banca è quello di ricavare dalla vendita del bene quanto a lei spettante.[:]