Cassazione 4 febbraio 2016 n.2182: No acqua potabile? Il gestore della rete deve risarcire gli utenti
[:it]La Prima sezione civile della Corte di Cassazione – sentenza 4 febbraio 2016 n. 2182 – affronta il tema dei disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile che tocca migliaia di cittadini che, in varie regioni, soprattutto in Sicilia, non possono contare quotidianamente su un flusso idrico costante e di buona qualità.
Afferma la Corte che il gestore dell’acquedotto, essendosi impegnato alla somministrazione dell’acqua nel contratto di servizio, è tenuto a ricorrere a fonti di approvvigionamento alternative rispetto a quelle usuali, dichiarate fuori legge, senza aspettare che chi ha inquinato appronti misure per affrontare l’emergenza. Conseguentemente il gestore deve risarcire ai cittadini che rimangono senz’acqua i danni da loro patiti nel caso di disservizi nell’erogazione dell’acqua potabile, anche se dovuti all’inquinamento prodotto da insediamenti industriali (nella specie dall’attività del polo petrolchimico di Gela).
Deve quindi ritenersi meritevole di conferma la sentenza di merito “per aver posto in evidenza, da un lato, l’estraneità della raffineria al contratto di somministrazione e, dall’altro, per aver correttamente richiamato il principio secondo cui, ai sensi dell’art. 1218 del codice civile, il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi a eccepire la semplice difficoltà della prestazione dovuta o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all’esatto adempimento“.
Inutile opporre che la raffineria avrebbe dovuto “captare l’acqua marina e procedere alla sua dissalazione“, mentre all’ente spettava il compito “di miscelare l’acqua, una volta dissalata, in modo da renderla potabile“. E ciò in quanto “non risulta che il contratto di somministrazione prevedesse esclusivamente la fornitura di acqua dissalata” ed inoltre il gestore aveva l’obbligo di “superare le difficoltà, così come non è stata neppure dedotta l’oggettiva impossibilità di ricorrere ad approvvigionamenti alternativi per eseguire le prestazioni dovute“.
Per le suesposte ragioni, la Cassazione ha confermato la condanna a carico della Eas, ‘Ente acquedotti siciliani in liquidazione’, ex gestore della reta idrica di Gela, a pagare 853 euro di risarcimento danni in favore del presidente della Confcommercio di Gela Rocco Pardo per i disservizi patiti nel suo ristorante “nel periodo in cui il Comune di Gela aveva ordinato ai cittadini di astenersi dall’uso potabile dell’acqua in quanto i parametri chimici e i caratteri organolettici erano difformi da quelli previsti dalla legge“.
[:]