Cassazione 4 febbraio 2016 n. 2195 – Tutti i comproprietari, anche se coniugi legalmente separati, devono contribuire alle spese necessarie per garantire l’utilizzazione dell’immobile, di proprietà comune.

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Afferma la Corte di Cassazione con sentenza 4 febbraio 2016 n. 2195  che l’ex marito è tenuto sia al pagamento delle spese (condominiali straordinarie) poste a suo carico dalle condizioni di separazione dei coniugi, e sia al pagamento di quelle (la cui disciplina è appunto prevista dall’art. 1110 c. c.) relative alla conservazione del bene e al suo mantenimento in condizioni tali da permetterne l’utilizzo a tutti i comunisti.

E ciò in quanto  «in tema di spese relative alle parti comuni di un bene, come l’obbligo di partecipare ad esse incombe su tutti i comunisti in quanto appartenenti alla comunione ed in funzione delle utilità che la cosa comune deve a ciascuno di essi garantire, così il diritto al rimborso “pro quota” delle spese necessarie per consentire l’utilizzazione del bene comune secondo la sua destinazione spetta al partecipante alla comunione che le abbia anticipate per gli altri in forza della previsione dell’art. 1110 cod. civ., le cui prescrizioni debbono ritenersi applicabili, oltre che a quelle per la conservazione, anche alle spese necessarie perché la cosa comune mantenga la sua capacità di fornire l’utilità sua propria secondo la peculiare destinazione impressale, Invero, le spese per la conservazione, nel caso di inattività degli altri comproprietari, da accertare in fatto, possono essere anticipate da un partecipante al fine di evitare il deterioramento della cosa, cui egli stesso e tutti gli altri hanno un oggettivo interesse, e di esse può essere chiesto il rimborso».

Nella specie la natura necessaria delle spese (sostituzione della serranda del box, rotta a seguito di tentativo di furto e taglio degli alberi che stavano rovinando sulle autovetture) era stata accertata dal giudice del merito con apprezzamento in fatto incensurabile in sede di legittimità.

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