Cassazione Sezioni unite 16 febbraio 2016 n. 2951 – legittimazione processuale, titolarità della posizione attiva e onere della prova
[:it]Cassazione Sezioni unite 16 febbraio 2016 n. 2951 – legittimazione, titolarità e onere della prova
Le Sezioni Unite – pronuncia 16 febbraio 2016 n. 2951 pur condividendo la distinzione tra legittimazione al processo e titolarità della posizione soggettiva oggetto dell’azione nonché l’affermazione per cui il problema della titolarità della posizione soggettiva attenga al merito della decisione, ritengano che la questione debba rientrare nel potere dispositivo delle parti e nell’onere deduttivo e probatorio della parte interessata. Cioè a dire chi fa valere un diritto in giudizio, deve allegare che quel diritto gli appartiene e di conseguenza, sul piano probatorio, deve dimostrare che vi sono ragioni giuridiche che collegano il diritto alla sua persona. Ergo la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte.
Conseguentemente il convenuto, qualora non condivida l’assunto dell’attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla con una mera difesa e cioè con una presa di posizione negativa, che contrariamente alle eccezioni in senso stretto, non è soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.. Invero, sebbene il primo comma della norma citata imponga al convenuto di proporre nella comparsa di risposta tutte le difese prendendo posizione sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, tale disposizione, contrariamente a quanto sancito nel comma successivo, non prevede decadenza. Detta questione che non si risolva in un’eccezione in senso stretto può essere posta dal convenuto anche oltre quel termine, persino in appello e può essere sollevata d’ufficio dal giudice.
Ciononostante il comportamento processuale tenuto dal convenuto in comparsa di risposta può avere rilievo perché può servire a rendere superflua la prova dell’allegazione dell’attore in ordine alla titolarità del diritto. Ciò avviene qualora il convenuto riconosca il fatto posto dall’attore a fondamento della domanda oppure nel caso in cui articoli una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del fatto costitutivo. Tuttavia il semplice difetto di contestazione non impone un vincolo di meccanica conformazione in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte anche se non contestata dall’altra ove tale inesistenza emerga dagli atti e dal materiale probatorio raccolto.
Diverso è invece il caso in cui la parte sia rimasta contumace. Posto che l’art. 115 c.p.c. impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati “dalla parte costituita”, il principio di non contestazione non viene esteso alla parte che non si è costituita, sicchè l’attore deve, in questo caso, fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.
Superata la questione pregiudiziale, nel caso in esame, si chiede alla Corte di stabilire se, in caso di alienazione della proprietà, il diritto al risarcimento del danno spetti a colui che era proprietario al momento in cui il bene ha subito il danno ovvero a colui che è subentrato nella proprietà ed è titolare del diritto al momento della proposizione del giudizio.
Risponde la Corte che il diritto al risarcimento dei danni subiti da un bene spetta al titolare del diritto di proprietà sul bene al momento dell’evento dannoso. E’ un diritto autonomo rispetto al diritto di proprietà e non segue il diritto di proprietà in caso di alienazione, salvo che non sia convenuto il contrario.
Il principio trova frequente applicazione in ambito condominiale. Accade infatti, assai spesso, che il condominio agisca per ottenere il risarcimento dei danni subiti. Nel caso di vittoria della lite le somme ricavate vanno attribuite a chi era proprietario dell’immobile al momento del sinistro e non anche agli attuali proprietari.
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