Cass. 6 ottobre 2015 n. 19902 – indebito e onere della prova
[:it]Un uomo, in qualità di erede di una defunta, sosteneva che quest’ultima aveva pagato sine titulo ad un signore, convenuto in giudizio, un’ingente somma di denaro a mezzo assegno bancario. Chiedeva, pertanto, al Tribunale la condanna della controparte alla restituzione di tale pagamento indebito, limitatamente alla propria quota ereditaria.
Il convenuto si costituiva in giudizio contestando che il pagamento ricevuto dalla defunta fosse privo di titolo in quanto quest’ultima gli aveva corrisposto detto importo a titolo di prezzo, a fronte della la vendita di alcuni arredi alla madre di lui e pagata con assegno che per volontà della stessa creditrice, era stato tratto dalla debitrice all’ordine del figlio.
Il giudice di primo grado rigettava con sentenza la domanda di indebito proposta dall’erede e quest’ultimo proponeva appello.
Il giudice di secondo grado accoglieva ritenendo: – che l’attore aveva allegato che il pagamento del convenuto era nella sostanza una donazione nulla per mancanza di forma; che, quindi, in assenza di un atto scritto spettava al convenuto fornire la prova di una valida causa solvendi diversa dalla donazione; il convenuto, tuttavia, non aveva assolto quest’onere, sicché la domanda di indebito andava accolta.
La III^ Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 6 ottobre 2015 n. 19902, confermava la decisione di appello.
In particolare, l’attore assumeva che il pagamento era avvenuto a titolo di mutuo o donazione e nel contempo, aveva sostenuto l’invalidità di ambedue i suddetti contratti. Quindi, nel primo caso, la somma concessa in mutuo andava comunque restituita per obbligo contrattuale, mentre nel secondo eccepiva la nullità della donazione perché stipulata in forma orale.
A fronte della predetta prospettazione spettava al convenuto: o di provare l’avvenuto pagamento del contratto di mutuo secondo la regola di riparto dell’onere probatorio dettata dall’art. 1218 c.c.; o di provare che la donazione era stata stipulata per atto pubblico; ovvero di provare che la somma corrisposta era stata pagata per altro e valido titolo giustificativo. Non avendo dunque, il convenuto fornito nessuna di tali prove, per i giudici di legittimità, correttamente la Corte di Appello ha accolto la domanda attorea.
In altri termini: l’azione di indebito è accordata al solvens sia quando abbia effettuato un pagamento sulla base di un titolo invalido ab initio o divenuto invalido in seguito; sia quando abbia effettuato un pagamento senza alcun titolo, come nel caso di indebito oggettivo.
Chi chiede la ripetizione dell’ indebito dunque, a fondamento della propria domanda può prospettare sia l’invalidità, sia l’inesistenza d’una iuxta causa obligationis. Se nella prospettazione attorea si assuma che il pagamento dell’ indebito sia avvenuto in assenza totale di qualsiasi titolo giustificativo, l’attore non avrà alcun onere di allegare e provare che un titolo di pagamento formalmente esista, ma sia invalido. In questo caso il solo onere dell’attore è allegare l’inesistenza d’un giusto titolo dell’obbligazione. Sarà poi il convenuto, in ossequio al principio c.d. di vicinanza della prova, a dover dimostrare che il pagamento era sorretto da una giusta causa. L’unico limite che l’attore incontra nella prospettazione dei fatti posti a fondamento della domanda di indebito è il restare silente sull’esistenza o sull’inesistenza del titolo del pagamento. Se, infatti, l’attore nel giudizio di indebito dichiarasse addirittura di ignorare se il pagamento di cui chiede la restituzione sia sorretto da un titolo, la citazione andrebbe dichiarata nulla ex art. 164 c.p.c., a causa della mancata esposizione della causa petendi.[:]