Cassazione 17 febbraio 2016 n. 3110 – Quali sono gli atti di trasferimento dell’immobile esentasse in sede di separazione e divorzio?
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L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di liquidazione ad un coniuge in ordine alla registrazione del trasferimento della proprietà di un immobile avvenuto a seguito degli accordi di separazione con la moglie. Il coniuge che aveva effettuato il trasferimento proponeva, allora, ricorso contro l’avviso di accertamento. L’Agenzia fiscale, costituendosi in giudizio, sosteneva che il trattamento agevolato era usufruibile solo per gli atti posti in essere in attuazione degli obblighi relativi all’affidamento dei figli, al loro mantenimento ed a quello del coniuge.
I giudici di merito accoglievano il ricorso del contribuente, affermando che l’interpretazione estensiva del beneficio fiscale dell’esenzione deve applicarsi agli ex coniugi e ai figli, ed è finalizzata ad agevolare l’adempimento delle obbligazioni gravanti sui coniugi.
L’Agenzia delle Entrate, proponeva allora ricorso in Cassazione, deducendo l’erroneità in diritto della decisione della Corte d’Appello, proprio perché al caso di specie doveva applicarsi il regime di tassazione ordinaria, ma senza successo.
La Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, con sentenza 17 febbraio 2016 n. 3110 ha confermato la nullità dell’avviso di liquidazione, affermando che sono esenti dall’imposta di registro tutti gli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio. E ciò in quanto anche gli accordi che prevedano, nel contesto di una separazione tra coniugi, atti comportanti trasferimenti patrimoniali dall’uno all’altro coniuge o in favore dei figli, devono essere ricondotti nell’ambito delle “condizioni della separazione” di cui all’art. 711, comma 4, c.p.c., in considerazione del carattere di “negoziazione globale” che la coppia in crisi attribuisce al momento della “liquidazione” del rapporto coniugale, attribuendo quindi a detti accordi la qualificazione di contratti tipici, denominati “contratti della crisi coniugale”, la cui causa è proprio quella di definire in modo non contenzioso e tendenzialmente definitivo la crisi.
La decisione segue la recente introduzione delle disposizioni degli artt. 6 e 12. del D. L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162, che hanno, rispettivamente, esteso il procedimento di negoziazione assistita da avvocati alla separazione consensuale, al divorzio ed alla modifica delle condizioni di separazione e di divorzio (art. 6), drasticamente riducendo l’intervento dell’organo giurisdizionale in procedimenti tradizionalmente segnati da vasta area di diritti indisponibili legati allo status coniugale ed alla tutela della prole minore, attribuendo al consenso tra i coniugi un valore ben più pregnante rispetto a quello che, anche a seguito dell’introduzione del divorzio a domanda congiunta delle parti, aveva pur sempre indotto unanimemente dottrina e giurisprudenza ad escludere che nel nostro ordinamento giuridico potesse avere cittadinanza il c.d. divorzio consensuale.
Ne consegue il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, destinata a sfociare, presumibilmente dopo pochi mesi, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge.
In tale contesto deve affermarsi che detti negozi debbano essere considerati “atti relativi al procedimento di separazione o divorzio”, che, in quanto tali, possono usufruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia n. 154/1999 della Corte Costituzionale, salvo che l’Amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio cadente a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
Si ricorda, inoltre, che la stessa Agenzia delle Entrate, nel ribadire l’applicabilità dell’esenzione di cui all’art. 19 della L. n. 74/1987, come modificato per effetto delle succitate sentenze della Corte costituzionale, per quanto qui rileva, a “tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi” ai procedimenti di separazione e divorzio, anche a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, con la circolare n. 2/2014 (pagg. 62-63) richiamando i precedenti documenti di prassi in materia (circolare e n.27/2012, pag. 10, e circolare n. 18/2013, pagg. 38-41), non opera più alcuna distinzione al riguardo tra accordi, comportanti trasferimenti immobiliari, integranti il contenuto essenziale della separazione ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati in occasione della separazione.
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