La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, con sentenza n°1202 del 21 gennaio 2020, chiarisce che la trascrizione dell’atto di trasferimento immobiliare eventualmente contenuto nell’accordo di separazione o divorzio – raggiunto in sede di negoziazione assistita ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, nella L. n. 162 del 2014 – presuppone l’autenticazione delle sottoscrizioni del processo verbale dell’accordo stesso ad opera del pubblico ufficiale a ciò autorizzato, non potendosi riconoscere analogo potere certificativo agli avvocati che assistono le parti.

Il caso

La vicenda trae origine dalla composizione di un conflitto coniugale raggiunta in sede di negoziazione assistita. L’accordo di separazione personale sottoscritto nelle prescritte forme di legge, quindi autenticato dai rispettivi difensori, oltre a regolamentare gli aspetti personali della separazione – quali l’affidamento condiviso del figlio minore e la determinazione della misura dell’assegno dovuto dal marito per il mantenimento del figlio – contemplava il trasferimento della proprietà di una quota dell’immobile adibito a casa coniugale; il notaio, si era limitato ad effettuare l’autenticazione delle sottoscrizioni, l’autentica c.d. “minore”, senza effettuare il controllo di legalità dell’atto e, quindi, senza iscrivere il verbale a repertorio, senza metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso e, successivamente, il conservatore dei registri immobiliari rifiutava la trascrizione dell’accordo raggiunto dai coniugi in sede di negoziazione assistita, informando dell’inadempimento il consiglio notarile.

Avviato il procedimento disciplinare nei confronti del notaio, la Commissione Regionale di Disciplina qualificava la condotta del professionista come colpevole inadempimento delle modalità con cui doveva essere effettuata, ai fini dell’art. 2657 c.c., l’autentica richiesta dal comma 3 dell’art. 5 della L. 162/2014.

Dolendosi delle accuse mosse nei suoi confronti, il notaio adiva la Corte d’Appello la quale, tuttavia, rigettava integralmente il reclamo proposto dal professionista rilevando, in particolare, che, contenendo l’accordo dei coniugi un atto di trasferimento immobiliare, si rendeva necessaria un’autentica ai sensi dell’art. 72 della legge notarile che impone al notaio il controllo di legalità, essendogli vietato di ricevere o autenticare atti espressamente proibiti dalla legge, manifestamente contrari al buon costume e all’ordine pubblico ai sensi dell’art. 28 legge notarile.

Il ricorso per cassazione

A fronte del rigetto del suo reclamo da parte della Corte territoriale, il notaio proponeva ricorso per cassazione sostenendo, tra le censure proposte, di essersi limitato ad effettuare una c.d. “autentica minore” non di un atto notarile, ma di un verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della negoziazione assistita per la loro separazione consensuale e, dunque, di non essere obbligato:

  • ad eseguire il controllo di legalità del verbale di accordo comportante il trasferimento immobiliare sottoscritto dai coniugi nell’ambito della convenzione di negoziazione assistita per la loro separazione consensuale,
  • di iscrivere il verbale a repertorio, di metterlo a raccolta, né provvedere alla celere trascrizione dello stesso.

La decisione della Suprema Corte

Con la decisione in commento, la Suprema Corte, ha respinto le doglianze del professionista ricorrente sancendo il principio di diritto secondo cui “ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui al D.L. n. 132 del 2014, art. 6, conv. in L. n. 162 del 2014, deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L. n. 132 del 2014, art. 5, comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3”.

In conclusione

Gli Ermellini, hanno ritenuto sussistente l’illecito disciplinare contestato, in quanto il notaio aveva l’obbligo di procedere nelle forme previste dall’art. 2703 c.c., con il conseguente obbligo di iscrizione dell’atto nel repertorio ex art. 62 l.n. e di conservazione e raccolta ex art. 72 l.n., nonché quello di effettuare la trascrizione nel più breve tempo possibile ex artt. 2643 e 2671 c.c..

Avv. Luigi Romano

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Da poche settimane è ripresa la scuola in presenza e con essa, aimè, una crescita esponenziale dei contagi da Covid-19.

Ciò ha determinato giustificate preoccupazioni nei dirigenti scolastici, circa le eventuali responsabilità civili, ex art. 2087 c.c., e penali a loro ascrivibili in caso di contagi del personale scolastico o degli alunni nel luogo di lavoro. E ciò in quanto, come noto, sui dirigenti scolastici gravano gli obblighi e i compiti organizzativi individuati dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro), a seguito della loro equiparazione ai datori di lavoro, così come chiarita dal Decreto Ministeriale n°292/1996 (rubricato “Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero della Pubblica Istruzione”).

A seguito dei chiarimenti contenuti nella Circolare Inail del 3 aprile 2020, n. 13, sulla qualificazione di “infortunio sul lavoro” dei casi accertati di contagio in occasione di lavoro, i timori dei dirigenti si sono per giunta accresciuti, ritenendo in molti, erroneamente, che dal conseguente indennizzo erogato dall’INAIL derivasse, sic et simpliciter, una loro responsabilità civile o addirittura penale.

Ciò ha spinto l’INAIL, con nota n°22 del 20 maggio 2020 a chiarire:

  • la necessità di non confondere “…i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative”;
  • che il riconoscimento dell’indennizzo da parte dell’INAIL “…non può assumere rilievo per sostenere l’accusa in sede penale, considerata la vigenza del principio di presunzione di innocenza nonché dell’onere della prova a carico del Pubblico Ministero”;
  • che, con riferimento alla responsabilità civile, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con ordinanza n°3282 dell’11 febbraio 2020 “…l’articolo 2087 cod. civ. non configura, infatti, un’ipotesi di responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, intesa quale difetto di diligenza nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore. Né può desumersi dall’indicata disposizione un obbligo assoluto in capo al datore di lavoro di rispettare ogni cautela possibile e diretta ad evitare qualsiasi danno al fine di garantire così un ambiente di lavoro a “rischio zero”, quando di per sé il pericolo di una lavorazione o di un’attrezzatura non sia eliminabile, neanche potendosi ragionevolmente pretendere l’adozione di strumenti atti a fronteggiare qualsiasi evenienza che sia fonte di pericolo per l’integrità psico-fisica del lavoratore, ciò in quanto, ove applicabile, avrebbe come conseguenza l’ascrivbilità al datore di lavoro di qualunque evento lesivo, pur se imprevedibile ed inevitabile […]; non si può automaticamente presupporre, dal semplice verificarsi del danno, l’inadeguatezza delle misure di protezione adottate, ma è necessario, piuttosto, che la lesione del bene tutelato derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche in relazione al lavoro svolto”;
  • che, pertanto, la “…responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n.33”.
  • che “…il rispetto delle misure di contenimento, se sufficiente a escludere la responsabilità civile del datore di lavoro, non è certo bastevole per invocare la mancata tutela infortunistica nei casi di contagio da Sars-Cov-2, non essendo possibile pretendere negli ambienti di lavoro il rischio zero. Circostanza questa che ancora una volta porta a sottolineare l’indipendenza logico-giuridica del piano assicurativo da quello giudiziario”.

Ulteriori chiarimenti sono giunti, in seguito, anche dal Ministero dell’Istruzione che, con nota del 20 agosto 2020, a firma del capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione:

  • ha ricordato che “…L’articolo 29-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 ha introdotto una disposizione che limita la responsabilità dei datori di lavoro per infortuni da Covid-19: “Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati (scil., dirigenti scolastici) adempiono l’obbligo di tutela della salute e sicurezza di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione, l’adozione e il mantenimento delle prescrizioni e delle misure contenute nel Protocollo condiviso dal Governo e dalle parti sociali il 24 aprile 2020”, nonché delle eventuali successive modificazioni, “e degli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni rilevano, in ogni caso, le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”;
  • ha chiarito che i “…dirigenti scolastici possono veder escludere ogni timore di una semplicistica, ma errata, automatica corrispondenza tra malattia da Covid-19, infortunio sul lavoro, riconoscimento della responsabilità civile e penale del datore di lavoro applicando quanto previsto dal protocollo generale sulla sicurezza siglato in data 6 agosto 2020 e dallo specifico protocollo per i servizi educativi e le scuole dell’infanzia in via di pubblicazione; dal complesso delle disposizioni emanate e raccolte nella pagina https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/index.html; dalle eventuali ulteriori disposizioni che il Ministero trasmetterà prontamente e ufficialmente, volte anche a considerare le specificità delle singole istituzioni scolastiche, opportunamente valutate e ponderate dai dirigenti medesimi;
  • ha ricordato che, “…a ulteriore tutela dell’azione dirigenziale, va sottolineato come l’articolo 51 del codice penale esclude la punibilità laddove “l’esercizio del diritto o l’adempimento di un dovere” sia “imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità”.

Si segnala, da ultimo, il recente Protocollo d’intesa del 6 agosto 2020 “per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19”, contenente preziose indicazioni volte ad agevolare i D.S. nell’adozione delle misure organizzative anti-contagio da Covid-19, tra cui disposizioni relative:

  • alle modalità di ingresso e uscita;
  • alla pulizia e igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature;
  • all’igiene personale e all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
  • alla gestione degli spazi comuni;
  • all’uso dei locali esterni all’istituto scolastico;
  • all’eventuale supporto psicologico;
  • alla gestione di una persona sintomatica all’interno dell’istituto scolastico;
  • alla sorveglianza sanitaria e al medico competente.

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home-real-estate-106399Di seguito una disamina delle più recenti massime estratte dai provvedimenti emanati dalle Corti di merito e dalla Suprema Corte in punto di:

1) Responsabilità esclusiva dell’appaltatore per vizi dell’opera

  • Corte d’Appello Milano Sez. IV^ Sent., 17/01/2020 (O. S.P.A c. A. s.p.a e altri): “L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. In mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.
  • Corte d’Appello Torino Sez. IV^, Sent., 26/02/2018 (F. S.r.l. c. R.E. e altri): “L’appaltatore, ovvero il subappaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. 
  • Cass. civ. Sez. I^, Ord., 09/10/2017, n°23594 (I. c. A.): “L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.
  • Tribunale di Monza, Sez. II^, 02/07/2015: “In tema di appalto, dovendo l’appaltatore assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, laddove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.

2) Responsabilità del direttore lavori nella fase di progettazione

  • Cass civ. Sez. III^ Ord., 27/09/2018, n°23174 (C. c. S.): “In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ai lavori di edificazione di una cantina di imbottigliamento, aveva ritenuto i direttori dei avori corresponsabili della frana verificatasi nell’area di scavo, per non avere adeguatamente considerato, durante la fase di progettazione delle opere, i profili inerenti alla stabilità del pendio su cui la costruzione sarebbe dovuta sorgere, tanto più al cospetto di una relazione geologica carente dei dati tecnici necessari per la verifica di stabilità del pendio)”. 
  • Reggio Emilia Sez. II, 27/06/2014 (R.T e G.F. c. S.T. P. e altri): “Il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi dell’opera derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell’opera al progetto; ma risponde anche, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali”.

3) Responsabilità del direttore lavori per omessa vigilanza sulla conformità nell’esecuzione opera e per l’omessa verifica dell’ottemperanza alle modalità d’esecuzione 

  • Tribunale Padova Sez. II Sent., 05/08/2019 (C.M. e altri c. V.I. e altri): “In tema di appalto, il direttore dei lavori è responsabile nel caso in cui ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni circa la conformità delle modalità di esecuzione dell’opera al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”.
  • Cass. civ. Sez. II^ Ord., 14/03/2019, n°7336 (T.P. c. G.M. e altri): “Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta, comunque, il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (…) In ordine alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con rifermento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. In particolare, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”.
  • Tribunale Ravenna Sent., 18/04/2019 (S.D.E. SRL c. G. SRL e altri): “In tema di appalto il direttore dei lavori non va esente da responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al riguardo, nonché trascuri di verificarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente”.
  • Tribunale Milano Sez. I^, Sent., 01/03/2019 (V.D c. M.B. e altri): “In materia di appalto, il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli. Il direttore dei lavori è, invero, gravato dall’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica”.
  • Tribunale di Padova, 19/06/2017: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza dei lavori, la quale, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione delle singole attività edificatorie nelle loro varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”.

4) Concorso di responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori e/o del progettista e/o dell’appaltatore e/o del committente ex art. 1669 c.c. per gravi vizi o rovina dell’edificio

  • Tribunale Brescia Sez. II^ Sent., 11/07/2019 (G.M. c. E.C. S.r.l. e altri): “In tema di appalto, le infiltrazioni di umidità negli ambienti importano problemi di insalubrità e abitabilità che rientrano fra i gravi vizi, valutabili ai sensi dell’art. 1669 c.c.Detta norma, infatti, individua una responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l’appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell’opera (progettuale, direttiva o esecutiva), ponendo così a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato, soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1669 c.c. e fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, concorrente con il generale titolo della responsabilità extracontrattuale ex  2043 c.c. soggetto a propri termini di prescrizione e a ordinario regime dell’onere della prova”.
  •  Tribunale La Spezia Sent., 21/02/2019 (T.I. e altri c. L.C. e altri): “L’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 cod. civ.in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, che fa riferimento soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell’immobile in posizione di “autonomia decisionale”.
  • Corte d’Appello Palermo Sez. III Sent., 18/02/2019 (G.P. c. G.S.): “L’art. 1669 c.c.è una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella quale possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione”.
  • Tribunale Savona, 06/04/2018 (P.B. c. E. s.r.l. e altri): “L’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 cod. civ.in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione”.

 

 

5) Concorso di responsabilità (solidale) del direttore dei lavori e/o del progettista e/o dell’appaltatore ex artt. 1667-8 c.c. per difetti e difformità dell’opera

  • Tribunale Milano Sez. VII^, Sent., 10/07/2019 (M.d.S. S.P.A c. A.B.): “In caso di difetti di costruzione rispondono a titolo di concorso con l’appaltatore tutti quei soggetti, quali il progettista ed il direttore dei lavori che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione”.
  • Cass. civ. Sez. III^, Ord., 09/07/2019, n°18342 (R. c. G.): “In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell’opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l’incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l’attività espletata sia nella fase antecedente all’esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell’opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l’incarico del progetto e della direzione dei lavori”. 
  • Cass. civ. Sez. III^, Ord., 18/06/2019, n°16288 (P.U. c. F.U.): “Sussiste la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, ex  1176 e 2230 c.c., ove il professionista non appronti la dichiarazione di fine lavori prima della scadenza della DIA o non avvisi il committente dell’obbligo della sua presentazione, così contravvenendo agli obblighi informativi a proprio carico. In mancanza della presentazione del modulo di fine lavori, attestante la ultimazione, anche solo parziale delle opere oggetto di autorizzazione, soprattutto in assenza di tempestivo aggiornamento catastale in relazione ai lavori eseguiti (come nella specie), non è, invero, possibile accertare la regolarità del bene ai fini della sua commerciabilità. (In concreto, peraltro, la responsabilità del professionista va affermata anche per aver egli certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.)”.
  • Tribunale Roma Sez. XI Sent., 31/01/2019 (V. SRL c. A. SRL e altri): “In tema di appalto, nell’ipotesi di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, non può ritenersi esente dalla responsabilità medesima il direttore dei lavori che, nell’ambito del suo ruolo tecnico-professionale, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente, in ciò concretandosi quell’alta sorveglianza delle opere implicante il regolare ed assiduo controllo, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e stati di avanzamento”.
  • Cass. civ.,  sez. II^, Ord.14/11/2018, n°29338: “Nell’ambito del contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.
  • Corte d’Appello Campobasso, 25/09/2018: “In materia di contratto di appalto, l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento. Laddove, invece, l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore dell’opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata”.
  • Corte d’Appello Torino, 10/07/2018 (M.D. c. T.A.P. e altri): “In tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.
  • Tribunale Udine Sez. lavoro Sent., 01/03/2018 (INAIL e altri c. O.M. SRL e altri): “In tema di appalto, con riferimento alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera e la segnalazione all’appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera”.
  • Cass. civ. Sez. II^, Ord., 06/12/2017, n°29218 (R. c. M.): “In tema di appalto, qualora l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela. (…) In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell’appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d’acqua, ponendo a carico del primo l’identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all’eliminazione dei vizi ed all’esecuzione dell'”opus” a regola d’arte)”.
  • Trib. Grosseto, 06/05/2017: “In tema di appalto, in merito alla responsabilità in solido con la ditta appaltatrice del direttore dei lavori, va evidenziato come quest’ultimo presta per conto del committente un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire in modo conforme alle normative ed alle tecniche dell’arte, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera in base al progetto assentito, sia delle modalità dell’esecuzione di essa in relazione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera conformemente al progetto e senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità delle opere ed il rispetto delle indicazioni progettuali.”
  • Cass civ. Sez. II^, Sent., 24/02/2016, n°3651 (C. c. A.): “In tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.”

6) Responsabilità penale del direttore dei lavori e dell’appaltatore per abusi edilizi

  • Cass. pen. Sez. III^, 13/06/2019, n°38479 (Ca.Al. e altri): “In tema di reati edilizi, l’assenza dal cantiere da parte del direttore dei lavori non esclude la penale responsabilità di quest’ultimo per gli abusi commessi, atteso che sullo stesso ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico”(…) In tema di reati edilizi, l’obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire, gravante sul direttore dei lavori ai sensi dell’art. 29, comma 1, P.R. 6 giugno 2001, n°380, cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell’intervento o alla rinunzia all’incarico e non viene meno in caso di adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che – e fintanto – che il cantiere sia sottoposto a sequestro”. 

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[:it]certificato-medicoIl caso in esame

Un collega, difensore d’ufficio, con istanza depositata del 27 aprile 2017 nel giudizio d’appello, chiedeva disporsi rinvio dell’udienza “…perché legittimamente impedito a comparirvi a causa di malattia…”, allegando all’uopo certificazione del suo medico curante che recitava testualmente: “Certifico che (…) è affetta da influenza. Si consigliano 4 gg. di riposo“.

La Corte di appello rigettava, tuttavia, la suddetta richiesta rilevando la mancanza del carattere assoluto dell’impedimento.

Il difensore decideva pertanto di ricorrere per cassazione dolendosi ex multis, del“l’inosservanza o comunque l’erronea applicazione degli artt. 484 e 420-ter c.p.p., e la violazione del diritto di difesa quale conseguenza del mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire dovuto a malattia del difensore ritualmente certificata dal medico curante”.

 

Il principio enunciato dalla Suprema Corte

La Suprema Corte, investita della questione, richiamando alcuni suoi illustri precedenti, ribadisce preliminarmente il seguente principio applicato successivamente al caso di specie: “…il giudice, nel valutare il certificato medico, deve attenersi alla natura dell’infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l’assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto e senza dover necessariamente disporre una “visita fiscale” o un accertamento tecnico, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l’imputato o del difensore” (Cass. SS.UU. n°36635 del 27/09/2005; Cass., Sez. II^, n. 12948 del 05/03/2004).

 

La prova assoluta del legittimo impedimento

Ciò chiarito, gli Ermellini pongono in evidenza la necessità che la certificazione medica attestante l’impossibilità a comparire del difensore debba in generale essere idonea a comprovare “…la sussistenza dell’impedimento, indicandone la patologia ed i profili ostativi alla personale comparizione (citando sul punto il precedente delle SS.UU. n°41432 del 21 luglio 2016).

La Suprema Corte, dichiara pertanto manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, ritenendo inidonea la certificazione medica allegata dal difensore in quanto “…il certificato medico non fornisce alcuna informazione sulla natura assoluta della impossibilità di comparire”, risultando privo dell’indicazione del “… grado della febbre e a quale grave e non evitabile rischio per la salute sarebbe andato incontro il difensore in caso di presenza all’udienza”.

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[:it]downloadLe Sezioni Unite – con sentenza n°22253 del 25 settembre 2017, pubblicata il 1° novembre 2017 – sono tornate in questi giorni a pronunciarsi sui limiti entro i quali la testimonianza dell’avvocato avverso il proprio cliente debba considerarsi pienamente legittima e conforme ai doveri deontologici del difensore.

La vicenda vede come protagonista un collega meneghino il quale, dopo aver difeso in un procedimento per possesso di stupefacenti una cliente, sig.ra C.B., instaura con quest’ultima un rapporto di amicizia. Conclusosi il mandato, tuttavia, l’ex cliente maturando una forte gelosia nei confronti della nuova collega di studio di quest’ultimo, avv. A.S., iniziava ad ossessionarla mediante continue telefonate. L’avv. A.S. decideva pertanto di querelare la sig.ra B. citando come testimone il collega, il quale riferiva che la sig.ra C.B. “…era affetta da ‘una sorta di compulsività maniacale’ e da ‘mania di persecuzione’, che aveva in passato oltraggiato un agente di custodia e che, infine, aveva gravemente e reiteratamente insultato il predetto avvocato A.S.”.

Il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, con deliberazione del 1° luglio 2013, decideva di sospendere il collega dall’esercizio della professione per mesi due, addebitandogli di “Essere venuto meno ai doveri di lealtà per avere reso testimonianza, su fatti appresi nell’esecuzione del mandato, contro la ex cliente sig.ra C.B., in un procedimento penale…”. Detta decisione veniva confermata dal Consiglio Nazionale Forense con sentenza del 31 dicembre 2016.

Di diverso avviso si sono rivelate tuttavia le Sezioni Unite della Suprema Corte che, in accoglimento del ricorso dell’avvocato meneghino, cassa la sentenza in quanto affetta dal vizio di falsa applicazione della norme,  annullando la sanzione inflitta dal C.O.A. di Milano, sulla scorta delle seguenti condivisibili argomentazioni:

  • l’art. 58 del Codice Deontologico vigente ratione temporis statuisce che: “Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola sulla verità dei fatti esposti in giudizio. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo”;
  • detta norma deve essere letta alla luce delle disposizioni del codice di procedure penale in punto di testimonianza, ed in particolare dell’art. 200 c.p.p., ai sensi del quale è coperto dal segreto professionale esclusivamente quanto appreso dall’avvocato “…nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto”;
  • nel caso di specie, invece, la Suprema Corte ha ritenuto che la testimonianza resa dal collega non abbia integrato la violazione dell’art. 58 C.D.F. in quanto: a) esulante da fatti e circostanze apprese nel corso del mandato difensivo; b) si è trattato non di fatti o circostanze empiriche bensì di “…opinioni ed apprezzamenti circa la personalità dell’imputata, per nulla collegati al rapporto di mandato difensivo intercorso tra i due”; c) la sentenza del C.N.F., da ultimo, non ha escluso che detti apprezzamenti siano stati maturati, dopo la cessazione del mandato difensivo, nel successivo rapporto di amicizia e frequentazione instauratosi tra i due.

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[:it]Medico, Tux, Animale, Uccello, Bonnet, OspedaleIl Tribunale di Roma, Sezione Tredicesima Civile, G.I. dott. Moriconi, con sentenza 23 giugno 2016 n. 12666 condanna sia un chirurgo che una casa di cura, a seguito di un errato intervento chirurgico subito da una donna per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio destro.

Sono evidenti, ad avviso del Giudice, gli errori commessi dal chirurgo sia prima, sia durante, sia dopo l’operazione:

  • l’aver effettuato un intervento di ricostruzione del legamento su ginocchio immobilizzato da circa un mese e con apparato muscolare ipotonico costituisce la premessa di un fallimento, ovvero di un cattivo risultato;
  • l’aver erroneamente posizionato nel corso dell’operazione la vite di fissazione tibiale che appare essere troppo anteriore e mediale, sì da impedire la completa estensione del ginocchio» e da favorire la rottura del trapianto. Ciò produceva un effetto di “impingement” con la gola femorale, impedendo la completa estensione del ginocchio e favorendo la rottura del trapianto.
  • Inoltre «l posizionamento errato del ginocchio nel postoperatorio e la sua mancata protezione sollecitavano il nuovo legamento e inducevano stress sulla fissazione, provocandone l’allungamento. Dunque in questa seconda fase del trattamento sono ravvisabili profili di criticità poiché la non corretta tutela del ginocchio agiva da ulteriore elemento di pregiudizio sul trapianto già di per sé instabile per le ragioni succitate.

Di qui la necessità del 2° trattamento chirurgico cui la paziente veniva sottoposta.

In danno stimato in toto in € 12.000,00, veniva posto a carico, per un quinto, nei rapporti interni anche della Casa di cura: essa, infatti, aveva comunque il comito di selezionare, controllare e adeguare costantemente la scelta dei medici che operano al suo interno.[:]

[:it]Approvate nella riunione congiunta (tenutasi il giorno 10 maggio 2016) delle sezioni civili II, XII e XIII del Tribunale di Roma, le tabelle in questione riguardano la liquidazione di:

 

  1. danno biologico;
  2. danno da morte di congiunto;
  3. danno da inabilità temporanea.

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[:it]chirurgo.gifLa III sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 21 aprile 2016, n. 8035 dà importanti chiarimenti in ordine al c.d. consenso informato da parte del paziente:

l’acquisizione da parte del medico del consenso informato costituisce prestazione altra e diversa da quella dell’intervento  medico richiestogli, assumendo autonoma rilevanza ai fini dell’eventuale responsabilità risarcitoria in caso di mancata prestazione da parte del paziente.

Trattasi di due distinti diritti:

  • il consenso informato attiene al diritto fondamentale della persona all’espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, e quindi alla libera e consapevole autodeterminazione del paziente, atteso che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (anche quest’ultima non potendo peraltro in ogni caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana ex art. 32 Cost., comma 2);
  • il trattamento medico terapeutico ha viceversa riguardo alla tutela del diverso diritto fondamentale alla salute art. 32 Cost., comma 1)

In mancanza di consenso informato l’intervento del medico è – al di fuori dei casi di trattamento sanitario per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità- sicuramente illecito, anche quand’anche sia nell’interesse del paziente, l’obbligo del consenso informato costituendo legittimazione e fondamento del trattamento sanitario senza il quale, al di fuori dei casi in cui esso sia per legge obbligatorio o in cui ricorra uno stato di necessità, l’intervento del medico è sicuramente illecito, quand’anche effettuato nell’interesse del paziente

Trattasi di obbligo che attiene all’informazione circa le prevedibili conseguenze del trattamento cui il paziente viene sottoposto, al fine di porlo in condizione di consapevolmente consentirvi.

A tale stregua, l’informazione deve in particolare attenere al possibile verificarsi, in conseguenza dell’esecuzione del trattamento stesso, dei rischi di un esito negativo dell’intervento e di un aggravamento delle condizioni di salute del paziente, ma anche di un possibile esito di mera “inalterazione” delle medesime (e cioè del mancato miglioramento costituente oggetto della prestazione cui il  medico- specialista è tenuto, e che il paziente può legittimamente attendersi quale normale esito della diligente esecuzione della convenuta prestazione professionale), e pertanto della relativa sostanziale inutilità, con tutte le conseguenze di carattere fisico e psicologico (spese, sofferenze patite, conseguenze psicologiche dovute alla persistenza della patologia e alla prospettiva di subire una nuova operazione, ecc.) che ne derivano per il paziente.

Il medico ha dunque il dovere di informare il paziente in ordine alla natura dell’intervento, alla portata dei possibili e probabili risultati conseguibili nonchè delle implicazioni verificabili

Il consenso  informato va acquisito anche qualora la probabilità di verificazione dell’evento sia così scarsa da essere prossima al fortuito o, al contrario, sia così alta da renderne certo il suo accadimento, poichè la valutazione dei rischi appartiene al solo titolare del diritto esposto e il professionista o la struttura sanitaria non possono ometterle in base ad un mero calcolo statistico.

Il  consenso libero e informato, che è volto a garantire la libertà dell’individuo e costituisce un mezzo per il perseguimento dei suoi migliori interessi consentendogli di scegliere tra le diverse possibilità di trattamento medico o anche di rifiutare (in tutte le fasi della vita, anche in quella terminale) la terapia e di decidere consapevolmente di interromperla, salvo che ricorra uno stato di necessità non può mai essere presunto o tacito, ma deve essere fornito espressamente, dopo avere ricevuto un’adeguata informazione, anch’essa esplicita; presuntiva, per contro, può essere la prova che un consenso informato sia stato dato effettivamente ed in modo esplicito, ed il relativo onere ricade sul medico.

Va al riguardo ulteriormente posto in rilievo come il medico venga in effetti meno all’obbligo di fornire un valido ed esaustivo  consenso  informato al paziente non solo quando omette del tutto di riferirgli della natura della cura cui dovrà sottoporsi, dei relativi rischi e delle possibilità di successo, ma anche quando acquisisca il  consenso dal paziente con modalità improprie.

E’ inidoneo il  consenso acquisito mediante la sottoposizione al paziente, perchè lo sottoscriva, di un modulo del tutto generico, da cui non sia possibile desumere con certezza che il paziente abbia ottenuto in modo esaustivo le suddette informazioni.

A tale stregua, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente è onere del  medico provare l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che sia dato presumere il rilascio del  consenso  informato sulla base delle qualità personali del paziente, potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell’informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l’adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Spiega altresì la sentenza con riferimento al riparto degli oneri probatori, che nel caso di “insuccesso”, provati dal paziente danneggiato il contratto o il contatto sociale e l’insorgenza o l’aggravamento della patologia nonchè allegato l’inadempimento del debitore astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, incombe al medico dimostrare che tale inadempimento non vi è stato ovvero dare la prova del fatto impeditivo, e cioè che pur sussistendo, il proprio inadempimento non è stato causa del danno in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto  dovendo altresì indicare quale sia stata l’altra e diversa causa, imprevista ed imprevedibile nè superabile con l’adeguata diligenza qualificata, che l’ha determinato

A tale stregua, come questa Corte ha del pari già avuto più volte modo di affermare, la difettosa tenuta della cartella clinica non vale ad escludere la responsabilità dei medici in relazione alla patologia accertata, ove risulti provata l’idoneità di tale condotta a provocarla, ma consente anzi il ricorso alle presunzioni, come avviene in ogni caso in cui la prova non possa essere data per un comportamento ascrivibile alla stessa parte contro la quale il fatto da provare avrebbe potuto essere invocato, nel quadro dei principi in ordine alla distribuzione dell’onere della prova ed al rilievo che assume a tal fine la “vicinanza alla prova”, e cioè la effettiva possibilità per l’una o per l’altra parte di offrirla.

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[:it]

Un avvocato denunciava un sinistro professionale ma viene coperto dall’assicurazione soltanto per un terzo delle spese legali, dovendosi far carico del resto.

Chiedeva quindi, in sede giudiziale, di essere indennizzato integralmente in conseguenza di quanto corrisposto ai suoi ex clienti.

I giudici di merito, però, rigettavano la sua domanda sul presupposto che nonostante l’errore professionale in cui probabilmente fosse incorso l’avvocato nei confronti dei suoi clienti, per non aver tempestivamente formulato le istanze istruttorie nell’ambito di un accertamento dell’obbligo del terzo, era mancata, per poter ritenere operativa la polizza assicurativa per la responsabilità civile, “la dimostrazione che una diversa attività del difensore avrebbe potuto dar luogo ad una differente e più favorevole decisione per i clienti“.

E ciò in quanto:

  • l’esecuzione forzata avrebbe dovuto essere proposta nelle forme di cui all’art. 2471 c.c., cioè con la notifica del pignoramento al debitore e alla società e con successiva iscrizione nel registro delle imprese;
  • e, comunque, la tempestività o meno dell’istanzaex 210 c.p.c. era irrilevante per il riconoscimento delle pretese del cliente dell’avvocato e quindi l’ “errore” invocato era privo di incidenza causale.

In altri termini.

L’avvocato è obbligato a compiere la propria prestazione professionale, ottemperando ai doveri di correttezza e diligenza richiesti dall’art. 1176, comma 2, c.c.;

Il legale assume a suo carico un’obbligazione di mezzi e non di risultato.

Non può, pertanto, essere ritenuto responsabile per il solo fatto che il suo cliente non raggiunge il risultato sperato.

La responsabilità professionale dell’avvocato per negligente svolgimento dell’attività professionale sussiste solo qualora il danneggiato dimostri, in termini probabilistici (e cioè attraverso una prognosi ex ante, secondo il principio probabilistico del “più probabile che non”), che, senza la negligenza e/o l’imperizia del legale, il risultato sarebbe stato conseguito.

A tal fine è necessario comprovare l’esistenza di un nesso causale tra la condotta negligente e il danno subito dal cliente.[:]

[:it]

Risultati immagini per immagine chirurgoL’accettazione del paziente in ospedale, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, determina la conclusione di un contratto atipico di spedalità, il cui oggetto consiste sia in prestazioni principali di carattere sanitario che in prestazioni secondarie ed accessorie (assistenza, vitto e alloggio, ecc.).

In virtù del predetto contratto di spedalità il nosocomio è tenuto ad adempiere la propria prestazione con la massima diligenza e prudenza, ed in particolare: – deve osservare le normative di ogni rango in tema di dotazione e struttura delle organizzazioni d’emergenza; – deve, inoltre, tenere in concreto, tramite i suoi operatori, condotte adeguate alle condizioni disperate del paziente e in rapporto alle precarie disponibilità di mezzi e risorse, adottando di volta in volta le determinazioni più idonee a scongiurare l’impossibilità di salvataggio del soggetto leso. Se non viene adempiuta quest’ultima condizione, la struttura è responsabile contrattualmente del decesso del paziente nonostante costui sia arrivato in condizioni disperate e siano state rispettate le istruzioni previste dalla normativa vigente.

Nel caso in esame sono state correttamente individuate dalla corte del merito, quali potenziali cause dell’esito letale, il ritardo nella comunicazione dei decisivi dati degli esami di laboratorio e nell’effettivo avvio dell’intervento chirurgico, come pure le modalità di manipolazione di alcuni organi del paziente. D’altro canto anche un’eventuale conformità della non adeguata scorta di sangue alle previsioni normative applicabili non avrebbe esentato l’azienda ospedaliera dall’onere dell’adozione di ogni misura conseguente, quale l’immediata richiesta di altro sangue presso strutture che ne fossero invece dotate, o, per ipotesi, il trasferimento immediato del paziente ad altra struttura più attrezzata.

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