Il Consiglio di Stato è stato recentemente chiamato ad interpretare la portata dell’art. 40, comma 1, lett. c) del d.lgs. n°151 del 26 marzo 2001, chiarendo se il riconoscimento di periodi di riposo al padre lavoratore dipendente di un figlio di minore di anni uno, di cui al precedente art. 39, debba intendersi limitato al solo caso espressamente previsto “in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, ovvero estendersi a “qualsiasi categoria di lavoratrice non dipendente, e quindi anche alla ‘casalinga’, ovvero solo alla lavoratrice autonoma o libero professionista, posizione che comporta diritto a trattamenti economici di maternità a carico dell’Inps o di altro ente previdenziale” e se “in caso di risposta affermativa, se il diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri previsti dall’articolo 40 del d.lgs. n. 151 del 2011 abbia portata generale, ovvero sia subordinata alla prova che la madre ‘casalinga’, considerata alla stregua della lavoratrice non dipendente, sia impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato, ovvero affetta da “infermità”, seppure temporanee e/o non gravi”.

La Corte, in sessione plenaria, con sentenza n°17/2022, depositata il 28 dicembre 2022, ripercorre i previgenti e contrastanti orientamenti giurisprudenziali e, operando un condivisibile “bilanciamento tra diritti’, connessi alla genitorialità ed al economico sacrificio imposto al datore di lavoro” enuncia il seguente condivisibile principio di diritto: “L’articolo 40, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, laddove prevede che i periodi di riposo di cui al precedente articolo 39, sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare, senza che sia necessario, a tal fine, che ella sia impegnata in attività che la distolgono dalla cura del neonato, ovvero sia affetta da infermità”.

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L’Agenzia delle Entrate, con circolare n°30/E del 22 dicembre 2020, ha offerto ulteriori preziosi chiarimenti in merito alla “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)”.

Tra di essi, si segnala:

  • la definizione di “accesso autonomo all’esterno”, introdotto dal comma 1-bis della legge n°104 del 14 agosto 2020, da intendersi quale “…accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”;
  • l’inclusione, tra i soggetti beneficiari delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV), delle associazioni di promozione sociale(APS), delle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • l’inclusione tra i soggetti beneficiari dei titolari dell’impresa agricola, degli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) dei soci o degli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, unicamente in relazione “alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”;
  • l’inclusione degli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), con applicazione anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • il chiarimento relativo al riferimento normativo al “condominio” da intendersi relativo “agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in “condominio”, nella accezione giuridica prevista dal codice civile all’articolo 1117 e che, invece, sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari”;
  • l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni”.

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Si segnala la recente ordinanza n°2539 del 21 aprile 2020 con cui il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza di differimento avanzata da un legale al fine di poter discutere oralmente la controversia, attesi i “…suoi aspetti di particolare complessità e delicatezza”.

Inutile l’opposizione della controparte, ad avviso della quale l’interesse alla discussione orale non era “…oggetto di previsione legislativa per la fase emergenziale a partire dal 15 aprile 2020”.

E in effetti, l’art. 84, comma 5 stabilisce espressamente che “…in deroga alle previsioni del codice del processo amministrativo, tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati”, aggiungendo che “le parti hanno facoltà di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”.

Di diverso avviso il Giudice amministrativo che – interpretando l’art. 84, comma 5, del D.L. 18/2020 alla luce dei diritti costituzionali garantiti dall’art. 111, comma 2, Cost. (c.d. “giusto processo”) e art. 24 Cost. (diritto ad ottenere dal giudice una tutela adeguata ed effettiva della situazione sostanziale azionata), nonché della giurisprudenza evolutiva della Corte europea sull’art. 6, par. 1, della CEDU – ha ritenuto che:

  • il divieto assoluto di contraddittorio orale potrebbe rilevarsi un ostacolo significativo per il ricorrente che voglia provocare la revisione in qualsiasi punto, in fatto come in diritto, della decisione resa dall’autorità amministrativa” e si porrebbe in evidente “contrasto con il principio della pubblicità dell’udienza
  • l’imposizione dell’assenza forzata, non solo del pubblico, ma anche dei difensori, finirebbe per connotare il rito emergenziale in termini di giustizia “segreta”, refrattaria ad ogni forma di controllo pubblico”.

Il Consiglio di Stato, alla luce delle argomentazioni sopra esposte ha pertanto chiarito che l’art. 84, comma 5, del D.L. 18/2020, debba essere interpretato nel senso che: “ciascuna delle parti ha facoltà di chiedere il differimento dell’udienza a data successiva al termine della fase emergenziale allo scopo di potere discutere oralmente la controversia, quando il Collegio ritenga che dal differimento richiesto da una parte non sia compromesso il diritto della controparte ad una ragionevole durata del processo e quando la causa non sia di tale semplicità da non richiedere alcuna discussione potendosi pur sempre, nel rito cartolare, con la necessaria prudenza, far prevalere esigenze manifeste di economia processuale (e ciò in particolare nella fase cautelare, mentre la pretermissione della discussione nel giudizio di merito va valutata anche alla luce di potenziali effetti irreversibili sul diritto di difesa che andrebbero per quanto possibile evitati stante la necessaria temporaneità e proporzionalità delle misure processuali semplificate legate alla situazione pandemica ‘acuta’”.

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home-real-estate-106399Di seguito una disamina delle più recenti massime estratte dai provvedimenti emanati dalle Corti di merito e dalla Suprema Corte in punto di:

1) Responsabilità esclusiva dell’appaltatore per vizi dell’opera

  • Corte d’Appello Milano Sez. IV^ Sent., 17/01/2020 (O. S.P.A c. A. s.p.a e altri): “L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità, soltanto, se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. In mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.
  • Corte d’Appello Torino Sez. IV^, Sent., 26/02/2018 (F. S.r.l. c. R.E. e altri): “L’appaltatore, ovvero il subappaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”. 
  • Cass. civ. Sez. I^, Ord., 09/10/2017, n°23594 (I. c. A.): “L’appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.
  • Tribunale di Monza, Sez. II^, 02/07/2015: “In tema di appalto, dovendo l’appaltatore assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica, relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, laddove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest’ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l’appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all’intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell’opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l’efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori”.

2) Responsabilità del direttore lavori nella fase di progettazione

  • Cass civ. Sez. III^ Ord., 27/09/2018, n°23174 (C. c. S.): “In tema di appalto, quando si tratti di opere edilizie da eseguirsi su strutture o basamenti preesistenti o preparati dal committente o da terzi, il direttore dei lavori, dinanzi a situazioni rivelatrici di possibili fattori di rischio, è tenuto, in adempimento dei propri obblighi di diligenza, ad intraprendere le opportune iniziative per accertarne la causa ed apprestare i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento ai lavori di edificazione di una cantina di imbottigliamento, aveva ritenuto i direttori dei avori corresponsabili della frana verificatasi nell’area di scavo, per non avere adeguatamente considerato, durante la fase di progettazione delle opere, i profili inerenti alla stabilità del pendio su cui la costruzione sarebbe dovuta sorgere, tanto più al cospetto di una relazione geologica carente dei dati tecnici necessari per la verifica di stabilità del pendio)”. 
  • Reggio Emilia Sez. II, 27/06/2014 (R.T e G.F. c. S.T. P. e altri): “Il direttore dei lavori risponde nei confronti del committente non solo nel caso in cui i vizi dell’opera derivino dal mancato rispetto del progetto, posto che tra gli obblighi del direttore stesso vi è quello di riscontrare la progressiva conformità dell’opera al progetto; ma risponde anche, in solido con progettista e appaltatore, anche nel caso i vizi derivino da carenze progettuali, posto che è suo obbligo quello di controllare che le modalità dell’esecuzione dell’opera siano in linea non solo con il progetto, ma anche con le regole della tecnica, fino al punto di provvedere alla correzione di eventuali carenze progettuali”.

3) Responsabilità del direttore lavori per omessa vigilanza sulla conformità nell’esecuzione opera e per l’omessa verifica dell’ottemperanza alle modalità d’esecuzione 

  • Tribunale Padova Sez. II Sent., 05/08/2019 (C.M. e altri c. V.I. e altri): “In tema di appalto, il direttore dei lavori è responsabile nel caso in cui ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni circa la conformità delle modalità di esecuzione dell’opera al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente”.
  • Cass. civ. Sez. II^ Ord., 14/03/2019, n°7336 (T.P. c. G.M. e altri): “Non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente; in particolare, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta, comunque, il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e, pertanto, l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (…) In ordine alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con rifermento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera senza difetti costruttivi. Non si sottrae, dunque, a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente. In particolare, l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”.
  • Tribunale Ravenna Sent., 18/04/2019 (S.D.E. SRL c. G. SRL e altri): “In tema di appalto il direttore dei lavori non va esente da responsabilità ove ometta di vigilare e di impartire le necessarie disposizioni al riguardo, nonché trascuri di verificarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente”.
  • Tribunale Milano Sez. I^, Sent., 01/03/2019 (V.D c. M.B. e altri): “In materia di appalto, il principio dell’esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli. Il direttore dei lavori è, invero, gravato dall’obbligazione di accertare la conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera appaltata al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica”.
  • Tribunale di Padova, 19/06/2017: “In tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, l’attività del direttore dei lavori si concreta nell’alta sorveglianza dei lavori, la quale, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione delle singole attività edificatorie nelle loro varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell’arte e la corrispondenza dei materiali impiegati”.

4) Concorso di responsabilità extracontrattuale del direttore dei lavori e/o del progettista e/o dell’appaltatore e/o del committente ex art. 1669 c.c. per gravi vizi o rovina dell’edificio

  • Tribunale Brescia Sez. II^ Sent., 11/07/2019 (G.M. c. E.C. S.r.l. e altri): “In tema di appalto, le infiltrazioni di umidità negli ambienti importano problemi di insalubrità e abitabilità che rientrano fra i gravi vizi, valutabili ai sensi dell’art. 1669 c.c.Detta norma, infatti, individua una responsabilità di natura extracontrattuale avente, perciò, ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione ed opera anche a carico del direttore dei lavori, eventualmente in concorso con l’appaltatore e i subappaltatori e/o il progettista secondo la natura dei vizi e la fase di realizzazione dell’opera (progettuale, direttiva o esecutiva), ponendo così a carico di essi una responsabilità diretta verso il danneggiato, soggetta ai termini di decadenza e prescrizione previsti dall’art. 1669 c.c. e fondata su una presunzione di colpa fino a prova della impossibilità della prestazione per caso fortuito o forza maggiore o per fatto esclusivo di terzi, concorrente con il generale titolo della responsabilità extracontrattuale ex  2043 c.c. soggetto a propri termini di prescrizione e a ordinario regime dell’onere della prova”.
  •  Tribunale La Spezia Sent., 21/02/2019 (T.I. e altri c. L.C. e altri): “L’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 cod. civ.in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e, conseguentemente, trova un ambito di applicazione più ampio di quello risultante dal tenore letterale della disposizione, che fa riferimento soltanto all’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, perché operante anche a carico del progettista, del direttore dei lavori e dello stesso committente. Il suo presupposto risiede quindi, in ogni caso, nella partecipazione alla costruzione dell’immobile in posizione di “autonomia decisionale”.
  • Corte d’Appello Palermo Sez. III Sent., 18/02/2019 (G.P. c. G.S.): “L’art. 1669 c.c.è una sorta di responsabilità extracontrattuale, analoga a quella aquiliana, nella quale possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore-costruttore del fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, anche tutti quei soggetti, che prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano comunque contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione”.
  • Tribunale Savona, 06/04/2018 (P.B. c. E. s.r.l. e altri): “L’ipotesi di responsabilità regolata dall’art. 1669 cod. civ.in tema di rovina e difetti di immobili ha natura extracontrattuale e conseguentemente nella stessa possono incorrere, a titolo di concorso con l’appaltatore che abbia costruito un fabbricato minato da gravi difetti di costruzione, tutti quei soggetti che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale (segnatamente il progettista e/o il direttore dei lavori), alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione”.

 

 

5) Concorso di responsabilità (solidale) del direttore dei lavori e/o del progettista e/o dell’appaltatore ex artt. 1667-8 c.c. per difetti e difformità dell’opera

  • Tribunale Milano Sez. VII^, Sent., 10/07/2019 (M.d.S. S.P.A c. A.B.): “In caso di difetti di costruzione rispondono a titolo di concorso con l’appaltatore tutti quei soggetti, quali il progettista ed il direttore dei lavori che, prestando a vario titolo la loro opera nella realizzazione dell’opera, abbiano contribuito, per colpa professionale, alla determinazione dell’evento dannoso, costituito dall’insorgenza dei vizi in questione”.
  • Cass. civ. Sez. III^, Ord., 09/07/2019, n°18342 (R. c. G.): “In tema di contratto d’opera per la redazione di un progetto edilizio, pur trattandosi di una fase preparatoria rispetto all’esecuzione dell’opera, il professionista (che nella specie abbia cumulato l’incarico di progettista e di direttore dei lavori), deve assicurare la conformità del medesimo progetto alla normativa urbanistica ed individuare in termini corretti la procedura amministrativa da utilizzare, così da prevenire la soluzione dei problemi che precedono e condizionano la realizzazione dell’opera richiesta dal committente. Ne consegue che ne sussiste la responsabilità per l’attività espletata sia nella fase antecedente all’esecuzione delle opere in relazione alla scelta del titolo autorizzativo occorrente per il tipo di intervento edilizio progettato sia in quella successiva di controllo e verifica della difformità dell’opera progettata rispetto a quella eseguita, non costituendo la riscontrata difformità di per sè indice di un accordo illecito volto alla realizzazione di un abuso edilizio, trattandosi di un obbligo del professionista giustificato dalla specifica competenza tecnica necessariamente richiesta a chi abbia assunto l’incarico del progetto e della direzione dei lavori”. 
  • Cass. civ. Sez. III^, Ord., 18/06/2019, n°16288 (P.U. c. F.U.): “Sussiste la responsabilità del progettista e direttore dei lavori, ex  1176 e 2230 c.c., ove il professionista non appronti la dichiarazione di fine lavori prima della scadenza della DIA o non avvisi il committente dell’obbligo della sua presentazione, così contravvenendo agli obblighi informativi a proprio carico. In mancanza della presentazione del modulo di fine lavori, attestante la ultimazione, anche solo parziale delle opere oggetto di autorizzazione, soprattutto in assenza di tempestivo aggiornamento catastale in relazione ai lavori eseguiti (come nella specie), non è, invero, possibile accertare la regolarità del bene ai fini della sua commerciabilità. (In concreto, peraltro, la responsabilità del professionista va affermata anche per aver egli certificato la regolarità delle opere senza porsi il problema della mancanza della dichiarazione di ultimazione dei lavori.)”.
  • Tribunale Roma Sez. XI Sent., 31/01/2019 (V. SRL c. A. SRL e altri): “In tema di appalto, nell’ipotesi di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, non può ritenersi esente dalla responsabilità medesima il direttore dei lavori che, nell’ambito del suo ruolo tecnico-professionale, ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore e di riferirne al committente, in ciò concretandosi quell’alta sorveglianza delle opere implicante il regolare ed assiduo controllo, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, della realizzazione dell’opera nelle sue varie fasi e stati di avanzamento”.
  • Cass. civ.,  sez. II^, Ord.14/11/2018, n°29338: “Nell’ambito del contratto di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori, entrambi rispondono solidalmente dei danni, essendo sufficiente, per la sussistenza della solidarietà, che le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.
  • Corte d’Appello Campobasso, 25/09/2018: “In materia di contratto di appalto, l’irrealizzabilità dell’opera, per erroneità o inadeguatezza del progetto, dà luogo ad un inadempimento dell’incarico ed abilita il committente a rifiutare di corrispondere il compenso, avvalendosi dell’eccezione di inadempimento. Laddove, invece, l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore dell’opera, chiedendo invece il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, come detti vizi non escludono il diritto dell’appaltatore al corrispettivo, così non escludono neppure il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata”.
  • Corte d’Appello Torino, 10/07/2018 (M.D. c. T.A.P. e altri): “In tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse”.
  • Tribunale Udine Sez. lavoro Sent., 01/03/2018 (INAIL e altri c. O.M. SRL e altri): “In tema di appalto, con riferimento alla responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori per conto del committente presta un’opera professionale in esecuzione di una obbligazione di mezzi e non di risultati, ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di particolari e peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam” in concreto. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera al progetto, sia delle modalità dell’esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera e la segnalazione all’appaltatore di tutte le situazioni anomale e gli inconvenienti che si verificano in corso d’opera”.
  • Cass. civ. Sez. II^, Ord., 06/12/2017, n°29218 (R. c. M.): “In tema di appalto, qualora l’opera sia affetta da vizi e difformità che non ne comportano la radicale inutilizzabilità, ed il committente non ne pretenda l’eliminazione diretta da parte dell’esecutore, limitandosi, invece, a chiedere il risarcimento del danno per l’inesatto adempimento, i detti vizi non escludono il diritto al compenso in capo al progettista ed al direttore dei lavori per l’opera professionale prestata, in quanto la domanda risarcitoria non presuppone lo scioglimento del contratto e le ragioni del committente trovano in essa adeguata tutela. (…) In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l’appaltatore e il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all’art. 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale. (Nella specie, in applicazione dell’enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva riconosciuto la responsabilità solidale del progettista e direttore dei lavori e dell’appaltatore per i difetti della costruzione che avevano determinato infiltrazioni d’acqua, ponendo a carico del primo l’identica obbligazione risarcitoria del secondo, avente ad oggetto le opere necessarie all’eliminazione dei vizi ed all’esecuzione dell'”opus” a regola d’arte)”.
  • Trib. Grosseto, 06/05/2017: “In tema di appalto, in merito alla responsabilità in solido con la ditta appaltatrice del direttore dei lavori, va evidenziato come quest’ultimo presta per conto del committente un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati ma, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l’impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative per assicurare, relativamente all’opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente – preponente si aspetta di conseguire in modo conforme alle normative ed alle tecniche dell’arte, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della “diligentia quam in concreto”; rientrano pertanto nelle obbligazioni del direttore dei lavori l’accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell’opera in base al progetto assentito, sia delle modalità dell’esecuzione di essa in relazione al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l’adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell’opera conformemente al progetto e senza difetti costruttivi. Pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l’ottemperanza da parte dell’appaltatore; in particolare l’attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell’opera nelle sua varie fasi e pertanto l’obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, la conformità delle opere ed il rispetto delle indicazioni progettuali.”
  • Cass civ. Sez. II^, Sent., 24/02/2016, n°3651 (C. c. A.): “In tema di appalto, qualora il danno subito dal committente sia conseguenza dei concorrenti inadempimenti dell’appaltatore e del direttore dei lavori (o del progettista), entrambi rispondono solidalmente dei danni, purché le azioni e le omissioni di ciascuno abbiano concorso in modo efficiente a produrre l’evento, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse.”

6) Responsabilità penale del direttore dei lavori e dell’appaltatore per abusi edilizi

  • Cass. pen. Sez. III^, 13/06/2019, n°38479 (Ca.Al. e altri): “In tema di reati edilizi, l’assenza dal cantiere da parte del direttore dei lavori non esclude la penale responsabilità di quest’ultimo per gli abusi commessi, atteso che sullo stesso ricade l’onere di vigilare sulla regolare esecuzione delle opere edilizie ed il dovere di contestare le irregolarità riscontrate, se del caso rinunziando all’incarico”(…) In tema di reati edilizi, l’obbligo di vigilanza sulla conformità delle opere al permesso di costruire, gravante sul direttore dei lavori ai sensi dell’art. 29, comma 1, P.R. 6 giugno 2001, n°380, cui consegue la responsabilità penale del predetto nel caso di reati commessi da altri senza che intervenga la sua dissociazione ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, permane sino alla comunicazione della formale conclusione dell’intervento o alla rinunzia all’incarico e non viene meno in caso di adozione dell’ordinanza di sospensione dei lavori, salvo che – e fintanto – che il cantiere sia sottoposto a sequestro”. 

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classmates-snack-time-1465989-1279x1251A distanza di pochi mesi dal deposito della sentenza n°20504 del 30 luglio 2019, con cui le Sezioni Unite avevano ritenuto obbligatoria la fruizione della mensa scolastica da parte degli alunni in quanto rientrante nella finalità di “educazione alimentare” perseguita dal sistema scolastico italiano, il T.A.R. Lazio ritorna sull’annosa questione della legittima scelta da parte dei genitori di preferire il pranzo da casa.

In particolare, ad avviso del giudice amministrativo, non vi sarebbero ragioni per impedire ai genitori la facoltà di scegliere tra mensa scolastica e pranzo da casa:

  • essendo il servizio di ristorazione scolastica previsto dal D.M. 31 dicembre 1983 “…facoltativo sia per l’Ente Locale, libero anche di non erogarlo, sia per l’utenza, libera di non servirsene”;
  • dovendo essere “…riconosciuto agli studenti non interessati a fruire del servizio mensa il diritto a frequentare ugualmente il tempo mensa, senza essere costretti ad abbandonare i locali scolastici in pieno orario curriculare”;
  • essendo innecessario e sproporzionato, al fine di “…prevenire il rischio igienico-sanitario”, vietare agli studenti di portare il pranzo da casa in considerazione del fatto che gli stessi discenti sono ad ogni modo liberi di portare da casa le merende del mattino.

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separazione-e-soldi_smallIl Tribunale Amministrativo della Regione Campania, con sentenza n°5763/2018, si è pronunciato sul ricorso con cui un marito chiedeva al T.A.R. “…l’annullamento del diniego maturato per silentium, con conseguente condanna dell’amministrazione intimata agli adempimenti consequenziali”, a seguito  del mancato riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate all’istanza con cui lo stesso richiedeva di avere copia della “…eventuale dichiarazione dei redditi presentata dalla sig.ra _____, relativamente agli ultimi anni tre e/o certificazione reddituale dei dati presenti in anagrafe tributaria; eventuali contratti di locazione a terzi delle eventuali proprietà immobiliari dalla sig.ra ____; eventuali comunicazioni inviate da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria – sezione archivio dei rapporti finanziari – relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria ed ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili alla sig.ra _____, anche in qualità di delegante o di delegato; e tutta la ulteriore altra documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riconducibile alla sig.ra _______”.

Il Tribunale accoglie parzialmente il ricorso del marito sulla stregua della seguente motivazione.

Preliminarmente il giudice amministrativo ha ritenuto, a fronte dell’espressa previsione nella circolare dell’A.E. del 10 ottobre 2017, che “…laddove sussistano effettivamente i requisiti previsti dalla legge n. 241 del 1990, sarà sempre possibile attivare la richiesta di accesso agli atti, limitatamente alle informazioni di natura reddituale e patrimoniale e con l’esclusione delle risultanze derivanti dall’Archivio dei rapporti finanziari”, la stessa A.E. aveva evidentemente reputato “…accessibili i dati relativi ‘alle informazioni reddituali e patrimoniali’”, con conseguente immotivatezza del diniego di consentire l’accesso al coniuge limitatamente “…alle dichiarazione dei redditi del ricorrente e della coniuge, nonché, agli eventuali contratti di locazione a terzi degli immobili di proprietà di quest’ultima”.

Parimenti, ad avviso del T.A.R., il ricorrente avrebbe debitamente comprovato “l’interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l’accesso” previsto dall’art. 22 della legge n°241/90 quale presupposto per legittimazione all’azione e accoglimento della relativa domanda, avendo debitamente chiarito nella propria istanza “…di avere in corso un giudizio di separazione e di avere interesse a conoscere tali dati (interesse in parte riconosciuto dallo stesso giudice della separazione che ha chiesto alle parti di esibire le loro ultime dichiarazioni dei redditi)”.

Il giudice amministrativo, infine, ha dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta di accesso a “…tutta la ulteriore altra documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale riconducibile della moglie” non avendo il ricorrente “…specificato in alcun modo a quale ulteriore documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale faccia riferimento”.

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Ai sensi dell’art. 22, l. 7 agosto 1990 n. 241, al proprietario del fondo vicino a quello sul quale sono state realizzate nuove opere spetta il diritto di accesso a tutti gli atti abilitativi edilizi quando faccia valere l’interesse ad accertare il rispetto delle previsioni urbanistiche, trattandosi di posizione qualificata e differenziata, e non meramente emulativa o preordinata ad un controllo generalizzato dell’azione amministrativa.

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