[:it]White and blue concrete building

L’Agenzia delle Entrate, con circolare n°30/E del 22 dicembre 2020, ha offerto ulteriori preziosi chiarimenti in merito alla “Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli edifici prevista dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)”.

Tra di essi, si segnala:

  • la definizione di “accesso autonomo all’esterno”, introdotto dal comma 1-bis della legge n°104 del 14 agosto 2020, da intendersi quale “…accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva”;
  • l’inclusione, tra i soggetti beneficiari delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle organizzazioni di volontariato (OdV), delle associazioni di promozione sociale(APS), delle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi;
  • l’inclusione tra i soggetti beneficiari dei titolari dell’impresa agricola, degli altri soggetti (affittuari, conduttori, ecc.) dei soci o degli amministratori di società semplici agricole (persone fisiche) di cui all’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993, nonché dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda, unicamente in relazione “alle spese sostenute a condizione che gli interventi siano effettuati su fabbricati rurali ad uso abitativo e, pertanto, diversi dagli immobili rurali “strumentali” necessari allo svolgimento dell’attività agricola”;
  • l’inclusione degli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), con applicazione anche alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;
  • il chiarimento relativo al riferimento normativo al “condominio” da intendersi relativo “agli interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in “condominio”, nella accezione giuridica prevista dal codice civile all’articolo 1117 e che, invece, sono esclusi quelli realizzati su edifici composti da più unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari”;
  • l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni”.

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