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Risultati immagini per immagine infidelityNell’accertamento dell’addebito, il Giudice deve tenere in considerazione tutte le circostanze che hanno condotto alla crisi familiare, di talchè non solo non sono sufficienti episodiche violazioni di singoli doveri coniugali, ma, anche in caso dio trasgressioni reiterate, occorrerà in ogni caso accertare in quale contesto le stesse siano maturate, valutando le intese e i compromessi progressivamente raggiunti dai coniugi nel corso della vita matrimoniale, il loro sistema di valori e i comportamenti reciproci. A tale valutazione comparativa la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di sottrarre soltanto i comportamenti violativi dei doveri coniugali così gravi da comportare in re ipsa non soltanto la sussistenza del nesso di causalità, ma anche una presunzione non superabile di intollerabilità, quali (…) percosse o reiterate violenze a danno del coniuge o dei familiari, che violano diritti fondamentali della persona dotati di copertura costituzionale (Cass. Civ. nn. 1510/2004; 7321/2005; 5379/2006; 8548/2011).

Con specifico riguardo poi alla violazione dell’obbligo di fedeltà, accanto ad una corrente giurisprudenziale tesa a riconoscere la sussistenza in re ipsa del nesso di causalità, con inversione dell’onere della prova a favore del coniuge tradito (Cass. Civ. Sez. I, sentenza n. 25618/2007),  un contrapposto indirizzo  afferma che nel vigente diritto di famiglia, contrassegnato dal diritto di ciascun coniuge, a prescindere dalla volontà o colpe dell’altro, di separarsi e divorziare, in attuazione di un diritto inviolabile di libertà riconducibile all’art. 2 Cost., ciascun coniuge può legittimamente far cessare il proprio obbligo di fedeltà proponendo domanda di separazione ovvero, se ne sussistono i presupposti, direttamente di divorzio … se l’obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall’ordinamento è costituita dall’addebito con le relative conseguenze giuridiche ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi.

Una recente decisione della Corte Suprema (15 settembre 2011 n. 18853), prendendo le mosse da caso di una richiesta risarcitoria avanzata autonomamente da un coniuge nei confronti dell’altro conseguente alla violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sebbene fra gli stessi fosse intervenuta separazione consensuale, ha affermato che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi di dell’illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., senza che la mancanza della pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell’azione di risarcimento relativa a detti danni” .

Il presupposto da cui muove la citata pronuncia è che all’interno del rapporto coniugale la violazione di diritti della persona costituzionalmente protetti, quali la salute, l’immagine, la riservatezza, le relazioni sociali, la dignità del coniuge, e via dicendo possa trovare tutela indipendentemente dal fatto generatore della loro stessa lesione, come se la separazione dei coniugi, in conseguenza della quale la pretesa risarcitoria viene invece azionata, fosse avulsa dalla violazione degli specifici doveri che hanno determinato il venir meno della convivenza tra costoro.

Di diverso avviso il Tribunale Civile di Roma,  che con sentenza 25 giugno 2015, afferma che detto principio non è invocabile nel caso in cui  la violazione dei suddetti doveri venga invocata dal coniuge asseritamente leso a seguito della separazione e dunque dell’accertata improseguibilità della convivenza a seguito di una condotta che avrebbe, a detta dello stesso danneggiato, inequivocabilmente causato la rottura del consortium familiae.

E’ proprio lo specifico collegamento tra causa ed effetto, implicito nella stessa domanda risarcitoria, a far si che la violazione dei suddetti doveri assuma rilevanza in quanto sia stata determinante dell’improseguibilità della convivenza, ove si consideri che diversamente opinando si verrebbe a rinnegare l’essenza stessa del vincolo matrimoniale, fondato sulla libertà non solo del consenso iniziale, ma anche della sua permanenza nel prosieguo del rapporto.

In altri termini il danno non patrimoniale in tanto può essere invocato in quanto sia stato conseguenza della separazione coniugale posto che l’illecito si consuma all’interno del rapporto matrimoniale, che quand’anche non avente natura meramente contrattuale, è pur sempre il vincolo da quale discendono gli specifici obblighi e diritti reciproci in capo ai contraenti.

Pertanto ove si escludesse il rapporto di accessorietà tra addebito e domanda risarcitoria verrebbe necessariamente meno l’ingiustizia del danno derivante dalla condotta che è stata foriera, proprio perché posta in essere in violazione degli specifici obblighi derivanti dal matrimonio, del mutamento dello stesso rapporto di coniugio: l’accertamento che non vi è stata violazione dei doveri nascenti dal matrimonio o che l’inosservanza di essi si è innestata in un rapporto già esaurito non può infatti non escludere alla radice la sussistenza del danno ingiusto sul quale si fonda la pretesa risarcitoria.

Peraltro, la proclamata autonomia di quest’ultima rispetto a quella dell’addebito non può non avere innegabili ricadute anche sul piano del dedotto e del deducibile atteso che proprio perché trattasi di danno derivante dalla violazione di specifici obblighi coniugali il medesimo deve essere necessariamente azionato nell’ambito del giudizio di separazione, con conseguente preclusione di un’azione successiva che potrebbe astrattamente porsi in contrasto con il giudicato già in precedenza formatosi sulla separazione.

Del resto, venendo alla disamina dei profili più strettamente processuali, ove il rapporto tra le due domande non potesse porsi in termini di necessaria accessorietà, la conseguenza non potrebbe che essere quella, all’evidenza paradossale, dell’inammissibilità della domanda risarcitoria nell’ambito del giudizio di separazione. Invero configurandosi la connessione per accessorietà in presenza in uno stesso giudizio di due o più obbligazioni che siano tra loro in rapporto di subordinazione o tra le quali sussista un vincolo di consequenzialità logico – giuridica, in forza della quale una delle pretese trovi la sua ragione giustificatrice nell’altra, il giudice non potrebbe che, malgrado la diversità del rito applicabile alla domanda di separazione, assoggettato alla camera di consiglio, e a quella risarcitoria, disciplinata nelle forme del rito ordinario di cognizione, procedere all’esame del risarcimento richiesto nell’ambito dello stesso processo, in applicazione dei principi di economia processuale e del vincolo del giudicato che si estende non soltanto alle questioni di fatto e di diritto fatte valere in via di azione e di eccezione e dunque costituenti l’oggetto della decisione, ma anche alle questioni non dedotte in giudizio che costituiscano, ciò nondimeno un presupposto logico – essenziale ed indefettibile della decisione stessa, restando salva soltanto la sopravvenienza di fatti e situazioni nuove verificatesi dopo la formazione del giudicato stesso.

Esclusa pertanto sulla base delle argomentazioni appena esposte l’autonomia della domanda del risarcimento del danno morale azionata dal ricorrente rispetto alla separazione giudiziale, il Tribunale ha concluso per il rigetto della domanda acon compensazione delle spese di lite, stante il contrasto giurisprudenziale.

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download (1)Il Tribunale di Roma, con sentenza n°18799 dell’11 ottobre 2016, si pronuncia sul ricorso per la cessazione civile degli effetti del matrimonio con cui l’ex moglie aveva richiesto altresì l’affidamento esclusivo del figlio minore alla luce dell’acutizzarsi della conflittualità tra i genitori successivamente alla separazione tra gli stessi.

Il Tribunale, pur prendendo atto dell’elevata conflittualità tra i genitori – concretantesi in “…scaramucce di natura ritorsiva, continuativa e certamente reciproca poste in essere dai due coniugi nella gestione della prole…” – ritiene, tuttavia, di confermare il regime di affidamento condiviso già disposto in sede separatizia, alla luce della mancanza di prove circa l’inidoneità genitoriale del padre e, in positivo, del “…radicato attaccamento al padre ed una profonda complicità…”, emersi dall’audizione del minore e dalla CTU espletata.

Ma non è tutto! Il Tribunale procede altresì d’ufficio ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti della madre, rea di aver ostacolato “…il funzionamento dell’affido condiviso con gli atteggiamenti sminuenti e denigratori della figura paterna, tali da avere indirettamente indotto (il minore) a disattendere il calendario degli incontri con il padre…”. Interessante risulta la motivazione a fondamento delle sopramenzionate misure. Se da un lato, infatti, il Tribunale riconosce che l’origine del processo di alienazione del figlio nei confronti della figura paterna non tragga origine dai comportamenti materni e che anzi la madre abbia “…lasciato che i ragazzi frequentassero liberamente l’ex coniuge addirittura e delegato al medesimo, come già sopra osservato, il progetto educativo dei minori (…) ciò nondimeno la sig.ra non può ritenersi esente da responsabilità non avendo posto in essere alcun comportamento propositivo per tentare di riavvicinare (il figlio) al padre risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario alla crescita equilibrata del minore già gravemente a causa della patologia da cui è affetto sin dalla nascita, ma al contrario continuando a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito.”

Di qui la condanna d’ufficio della ricorrente:

  • non solo con un ammonimento formale “…invitandosi la ricorrente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo…”;
  • ma anche condannandola al risarcimento del danno nei confronti del resistente, quantificato nell’importo di € 30.000,00, “…al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere”;
  • avvertendola, per giunta, che la persistenza di tale condotta “…potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell’affido…”.

Di seguito il testo della sentenza:[:]

[:it]La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 22 settembre 2016, dirime una complessa controversia familiare scaturente dall’impugnazione da parte di una madre del provvedimento con cui la Corte d’appello di Potenza, in sede di reclamo, aveva disposto l’affidamento condiviso del figlio minore nonostante l’eccepita elevata conflittualità tra i genitori, scaturita in più di una condanna penale a carico del padre. Ad avviso del giudice di legittimità, infatti, tali circostanze non potevano considerarsi talmente pregiudizievoli da legittimare una deroga al diritto del figlio alla bigenitorialità, poiché bilanciate dell’accertata intesa esistente tra padre e figlio e dalle “notevoli potenzialità” del loro rapporto.

Non sono tuttavia dello stesso avviso gli Ermellini che censurano l’impugnato decreto in quanto “…frutto di erronea esegesi del quadro normativo e di viziata applicazione delle regole legali agli emersi dati fattuali”. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, la Corte di legittimità avrebbe travisato l’interesse superiore del minore, identificandolo tout court con “…l’intuibile o comprensibile desiderio del bambino di mantenere la bigenitorialità…”, senza dare sufficiente rilievo alla “…tipologia e gravità della conflittualità esistente tra le parti e dei reati commessi dallo (OMISSIS) in danno della (OMISSIS), inevitabilmente invece destinati a riflettersi negativamente anche su sentimenti ed equilibri affettivi, personali e familiari e sui rapporti interpersonali e, dunque, dotati di rilevante influenza sullo stabilimento del regime di affidamento più consono, anche in prospettiva al figlio della coppia”.

Di seguito il testo del provvedimento[:]

[:it]La Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 26 gennaio – 5 febbraio 2016, n°2276, dirimono, all’esito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, un’interessante questione internazional-privatistica relativa alla (in)competenza giurisdizionale del giudice della separazione a conoscere accessoriamente della domanda relativa al mantenimento della prole risiedente abitualmente, unitamente ai genitori, in un altro Stato membro.

La vicenda vede protagonisti due cittadini italiani, coniugati in Italia e residenti stabilmente in Inghilterra da diversi anni, tanto da avervi dato alla luce e cresciuto i loro due figli. Nel 2012, a seguito della crisi in cui era sprofondata la loro relazione, il padre decide di adire il Tribunale di Milano al fine di sentir pronunciare la separazione con addebito a carico della moglie, l’affidamento condiviso dei figli, con collazione presso la madre, ed offrendo un sostanzioso mantenimento per la prole.

La moglie, costituendosi, chiede in via riconvenzionale l’addebito della separazione al marito e il riconoscimento a suo favore di un lauto assegno separatizio, eccependo tuttavia la carenza di giurisdizione del giudice italiano a pronunciarsi sul regime di affido, mantenimento e collocazione dei figli, individuando quale giudice competente quello britannico, alla stregua del criterio della residenza abituale dei minori di cui al regolamento n°2201/03.

Il Tribunale italiano, in accoglimento all’eccezione giurisdizionale sollevata dalla moglie, pur dichiarandosi competente a pronunciarsi sulla separazione dei coniugi e sull’assegno in favore del coniuge, si dichiara tuttavia incompetente, ai sensi dell’art. 3, lett. c) del regolamento 4/2009, a pronunciarsi su ogni questione relativa all’affidamento e al mantenimento della prole, individuando all’uopo competente unicamente il collega inglese.

Il padre, tuttavia, non si dà per vinto, presentando ricorso dinnanzi alla Suprema Corte e sostenendo la competenza anche dei giudici italiani a pronunciarsi in via accessoria sulle obbligazioni alimentari in favore della prole. La Corte di Cassazione, nella sua composizione a sezioni unite, ritiene pertanto necessario interrogare la Corte di Giustizia sui rapporti intercorrenti tra l’art. 8 del regolamento 2201/03 e il succitato art. 3 del regolamento 4/09, ponendo la seguente questione pregiudiziale: «[S]e la domanda di mantenimento dei figli proposta nell’ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, essendo accessoria a detta azione, possa essere decisa sia dal giudice del giudizio di separazione che da quello davanti al quale è pendente il giudizio attinente alla responsabilità genitoriale, sulla base del criterio della prevenzione, ovvero debba necessariamente essere delibata da quest’ultimo, risultando alternativi (nel senso che l’uno esclude necessariamente l’altro) i due distinti criteri indicati nelle lettere c) e d) del più volte citato articolo 3».

La Corte europea, investita della questione, sottolinea la centralità dirimente della portata della nozione di “domanda accessoria”, di cui all’art. 3, lettere c) e d) del regolamento 4/09. A riguardo, la Corte preliminarmente chiarisce come tale nozione non debba essere interpretata alla luce del diritto nazionale, bensì del contesto e dell’obiettivo proprio del regolamento europeo, al fine di garantire la sua uniforme applicazione in tutti i Paesi membri. La Corte, poi, distingue gli interessi perseguiti nelle azioni relative alla responsabilità genitoriale rispetto a quelle relative allo stato delle persone e riconosce un ruolo dirimente al criterio del superiore interesse del minore, predominante in ogni controversia che lo riguardi.

Alla luce di tali considerazioni, i Giudici di Lussemburgo concludono affermando che: «L’articolo 3, lettere c) e d), del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla responsabilità genitoriale, ai sensi dell’articolo 3, lettera d), di tale regolamento».

A tale pronuncia si conforma anche la Suprema Corte italiana, riconoscendo con ordinanza 26 gennaio – 5 febbraio 2016, n°2276,  l’accessorietà della domanda relativa all’affidamento e al mantenimento della prole unicamente con la controversia relativa alla sola responsabilità genitoriale, peraltro pendente dinnanzi al giudice britannico, qualora la stessa penda contemporaneamente ad altra azione avente ad oggetto la separazione giudiziale tra i coniugi.[:]

[:it]Risultati immagini per Alienating Parenting immagineAfferma la sesta sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 10 giugno 2016 n. 12013 che il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse non siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori.
Si legge nella motivazione della sentenza che «non è configurabile a carico del coniuge affidatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l’altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie (nella specie, stage e soggiorni all’estero per l’apprendimento della lingua inglese), trattandosi di decisione “di maggiore interesse” per il figlio e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario, un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso. Ne consegue che, nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori (Cass. civ. sez. 6^-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015 e Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011, «…nè può considerarsi rilevante il regime di affidamento condiviso, [..] perchè una interpretazione quale quella perorata dal ricorrente comporterebbe di fatto la compressione e soppressione del diritto di scelta in ordine a decisioni di maggiore interesse per i figli. Mentre la possibilità di chiedere in giudizio il rimborso delle spese già effettuate non comprime il diritto di difesa del genitore dissenziente che potrà far valere e accertare il proprio diritto ad opporsi alla richiesta di rimborso».
E ciò in quanto « il principio di bi-genitorialità non può comportare la effettuabilità e la rimborsabilità delle sole spese straordinarie che abbiano incontrato il consenso di entrambi i genitori escludendo così anche quelle spese che si dimostrino non voluttuarie e corrispondenti all’interesse del figlio beneficiario del diritto al mantenimento (quali quelle conseguenti alla scelta dell’università più adatta agli studi universitari del figlio) sempre che le stesse siano compatibili con le condizioni economiche dei genitori».
Da ciò consegue che il genitore che rifiuta il rimborso della quota di sua spettanza della spesa straordinaria, all’altro, sostenuta per il comune figlio, non potrà limitarsi ad eccepire di non essere stato preventivamente interpellato, oppure di avere espresso il proprio dissenso, ma dovrà contestare e comprovare che la spesa non risponde all’interesse del figlio oppure che è incompatibile con le sue condizioni economiche.
L’effetto di questa sentenza sarà quello di facilitare la quotidianità di molti genitori collocatari che si sentiranno autorizzati ad affrontare le spese straordinarie relative ai propri figli senza dover ogni volta interpellare preventivamente l’altro genitore. Sarà soprattutto un giusto sollievo per quei genitori collocatari, di fatto, esposti ai continui ‘ricatti’ dell’altro genitore che oppone il proprio rifiuto a qualunque spesa ed a priori solo per ritorsione o altro motivo poco nobile.[:]

[:it]Risultati immagini per immagine alienazione parentaleDenigrare la figura del padre e incidere negativamente sul rapporto padre – figlio può costare molto caro, ha recentemente affermato il Tribunale Civile di Roma, con sentenza 11 ottobre 2016 n. 1879.

Il collegio giudicante, accertava che la madre (genitore collocatario) non aveva in alcun modo tentato di riavvicinare il figlio al padre «risanandone il rapporto nella direzione di un sano e doveroso recupero necessario per la crescita equilibrata del minore ma al contrario aveva continuato a palesare la sua disapprovazione in termini screditanti nei confronti del marito» mentre avrebbe dovuto attivarsi per «consentire il giusto recupero del ruolo paterno da parte del figlio, che nella tutela della bigenitorialità cui è improntato lo stesso affido condiviso postula il necessario superamento delle mutilazioni affettive del minore»; né tanto meno, aveva spinto il figlio verso il padre, invece di prendere tutti i pretesti per sfuggire agli incontri programmati, cercando di recuperare «la positività della concorrente figura genitoriale nel rispetto delle decisioni da costui assunte».

Detta condotta materna aveva ricadute dirette sulla figura dell’altro genitore, svilito nel suo ruolo di educatore e di figura referenziale“.

Conseguentemente il Tribunale ha ordinato alla madre di condurre il figlio da un terapeuta per aiutarlo a riprendere i rapporti ed ha applicato, a carico della donna, sia la sanzione dell’ammonizione, invitandosi la ricorrente ad una condotta improntata al rispetto del ruolo genitoriale dell’ex coniuge ed ad astenersi da ogni condotta negativa e denigratoria del medesimo, sia quella del risarcimento del danno (…) nella somma di 30.000 euro ex 709-ter c.p.c. “, “al fine di dissuaderla in forma concreta dalla protrazione delle condotte poste in essere, la cui persistenza potrà peraltro in futuro dare adito a sanzioni ancor più gravi ivi compresa la revisione delle condizioni dell’affido“.

L’obiettivo dichiarato dal Tribunale è stato quindi, in questo caso, anche dissuasivo: evitare il protrarsi delle condotte pregresse, “anticipando” in caso contrario “sanzioni ancor più gravi compresa la revisione delle condizioni dell’affido”.

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[:it]Risultati immagini per immagine denaroLa Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°19345/16, è ritornata sull’annosa questione relativa alla debenza dell’assegno divorzile in caso di creazione da parte del beneficiario di una nuova famiglia.

La vicenda trae origine dall’impugnazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio con cui il Tribunale di Latina aveva disposto l’affido condiviso della prole, disponendo la loro residenza presso il padre e onorando quest’ultimo del relativo mantenimento, rigettando tuttavia la domanda di assegno divorzile avanzata dalla madre, in quanto la stessae aveva iniziato una stabile convivenza more uxorio con altro uomo.

La donna decide pertanto di appellare la sentenza, sostenendo, in particolare, la sussistenza dei requisiti astratti e concreti del proprio diritto all’assegno divorzile a seguito dell’intervenuta cessazione della predetta convivenza. A fronte del rigetto del gravame, l’ex moglie decide pertanto di proporre ricorso per cassazione.

La suprema Corte, tuttavia, richiamando due recenti pronunce – sentenze n°6855 del 3 aprile 2015 e n°2466 dell’8 febbraio 2016 – dà torto alla ricorrente, partendo dalle seguenti condivisibili premesse:

  • la famiglia, come prevista dall’art. 2 Cost. è “…una formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole”;
  • “…l’instaurazione di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale fa venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge…”;
  • la scelta di costituire una famiglia, è caratterizzata altresì necessariamente dal “…l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto”, anche con riferimento ad una nuova famiglia nata dalle ceneri del matrimonio.

Alla luce di tali considerazioni, la Suprema Corte ritiene, conseguentemente, che la scelta consapevole della donna di iniziare una nuova convivenza e l’accettazione del rischio della sua cessazione abbia comportato il venir meno del diritto all’assegno divorzile. La nuova convivenza, infatti, esclude tout court tale diritto, a nulla rilevando l’intervenuta effettiva cessazione della nuova convivenza, non potendosi legittimamente ritenere che lo stesso sia meramente entrato in stato di acquiescenza.[:]

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Rosso tramonto... cuore infrantoUn uomo agisce davanti all’autorità giudiziaria italiana competente – la Corte d’appello – per il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica anche per la legge dello Stato.

La Corte d’appello respingeva la domanda,  ritenendo che le parti avevano convissuto per tre anni nel periodo successivo alla celebrazione del matrimonio e la circostanza ostava al riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica. La convivenza triennale “come coniugi” è, infatti, una situazione di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio.

La prima sezione della Corte di cassazione,  con sentenza 4 ottobre 2016  n. 19811, tuttavia, rileva, che la convivenza triennale “come coniugi”, quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa della delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all’esercizio di diritti, all’adempimento di doveri ed all’assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di una eccezione in senso stretto non rilevabile d’ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità.

E di tale circostanza di fatto dovrà tenere conto la Corte d’appello, destinata a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta presentata dall’uomo come giudice del rinvio[:]

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Unioni civili e convivenze di fatto – legge 20 maggio 2016 n. 76

In data 5 giugno 2016 entrerà in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118)  riguardante la: “ Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”.

Nei successivi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  saranno stabilite, con Decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell’Interno, le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell’archivio dello stato civile nelle more dell’entrata in vigore dei decreti legislativi  che, nei sei mesi successivi all’entrata in vigore della legge, dovranno essere adottati dal Governo al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

La legge è formata da un unico articolo, composto a sua volta da 69 commi così suddivisi:

  • dal comma 1° al comma 35° sono regolamentate le unioni civili tra persone dello stesso sesso:
  • dal comma 36° al comma 65° sono regolamentate le convivenze di fatto, riguardanti indistintamente coppie omosessuali che eterosessuali .

LE UNIONI CIVILI

Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile, resa alla presenza di due testimoni.

L’ufficiale di stato civile provvede successivamente alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell’archivio dello stato civile.

Altra modalità di costituzione dell’unione civile riguarda quei casi in cui, a seguito a una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.

  • Cause impeditive:

Non è possibile costituire unioni civile nel caso in cui sussista:

  1. per una delle parti, un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  2. l’interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l’istanza d’interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell’unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull’istanza non sia passata in giudicato;
  3. tra le parti legate dai rapporti di cui all’articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
  4. la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l’altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento
  • Il regime patrimoniale:

Al momento della costituzione dell’unione civile le parti avranno la possibilità di scegliere il regime della separazione dei beni; in mancanza di diversa convenzione patrimoniale , il regime patrimoniale sarà costituito dalla comunione dei beni.

Successivamente alla costituzione dell’unione, le parti potranno pervenire alla modifica delle convenzioni e saranno a loro applicate le norme in materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali

  • Il cognome

Alle parti costituenti l’unione civile viene data la possibilità di stabilire di assumere per la durata dell’unione civile un cognome comune, scegliendolo tra i loro cognomi, mediante dichiarazione all’ufficiale dello stato civile.

La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all’ufficiale dello stato civile

  • Diritti e doveri

Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri Dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco, all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.

  • Residenza e indirizzo della vita familiare

Le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato.

  • Diritto agli alimenti

All’unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.

  • Diritti successori

Il comma 21 estende parzialmente la disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile.

  • In caso di decesso

In caso di decesso di una delle parti dell’unione civile che sia prestatore di lavoro andranno corrisposte al partner sia l’indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

  • Scioglimento dell’unione civile

L’unione civile  si scioglie per morte di una delle parti. All’unione civile si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali. Sarà applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita o per accordo innanzi al sindaco quale ufficiale di stato civile.

  • Chi ha contratto matrimonio all’estero

Per coloro che hanno contratto matrimonio o unione civile o istituto analogo all’estero è prevista l’applicazione della disciplina dell’unione civile previa modifica delle norme in materia di diritto internazionale privato . Occorrerà a riguardo attendere l’emanazione dei decreti legislativi emessi dal Governo.

LE CONVIVENZE DI FATTO

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni: – unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile; – coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Le istruzioni ministeriali chiariranno con quale modalità i soggetti interessati dovranno formalizzare presso l’ufficio anagrafe l’intenzione di costituire una convivenza di fatto

  • Diritti

I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.

In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.

  • Potere di rappresentanza

Ciascun convivente di fatto può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:

  1. in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
  2. in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

La designazione di cui sopra è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.

  • Diritti inerenti la casa

In caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni, in ogni caso per un periodo non superiore ai cinque anni.

Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.

Il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Nel caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.

  • Diritti all’assegnazione della casa popolare

Nel caso in cui l’appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.

  • Impresa familiare

Si prevede che al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell’impresa familiare e ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

  • Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

E’ esteso al convivente di fatto la possibilità di essere nominato tutore o curatore o amministratore di sostegno del convivente.

  • Risarcimento del danno

In caso di decesso del convivente di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, nell’individuazione del danno risarcibile al convivente superstite si applicheranno gli stessi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

  • Il contratto di convivenza

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.

Il contratto, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.

  • Contenuto del contratto

Il contratto può contenere:

  1. l’indicazione della residenza;
  2. le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
  3. il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.
  • Nullità del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può esser fatta valere da chiunque vi abbia interesse:

  1. in presenza di un vincolo matrimoniale, di un’unione civile o di altro contratto di convivenza;
  2. in mancanza di uno dei requisiti di cui al comma 36 (esempio: presenza di rapporti di parentela, affinità, adozione o assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale o materiale);
  3. minore età di uno dei conviventi;
  4. interdizione di una delle parti;
  5. condanna di una delle parti per omicidio consumato o tentato del coniuge dell’altra parte;
  • Risoluzione del contratto di convivenza

Il contratto di convivenza si risolve per:

  1. accordo delle parti;
  2. recesso unilaterale;
  3. matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  4. morte di uno dei contraenti.

La risoluzione per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell’ atto pubblico o con firma autenticata da notaio o avvocato

  • Il diritto agli alimenti

In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora esso versi in stato di bisogno o non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell’art. 438 secondo comma del c.c. (in proporzione ai bisogni di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli. Gli stessi non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale).

Il giudice può obbligare l’ex convivente a corrispondere gli alimenti solo nel caso in cui tutte le altre categorie previste dall’art. 433 cc. non siano in grado di farlo.

In base all’articolo citato i conviventi si situano al penultimo posto, prima dei fratelli.[:]

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L’infedeltà – così come il diniego di assistenza, o il venir meno della coabitazione – viola uno degli obblighi direttamente imposti dalla legge a carico dei coniugi (art. 143, secondo comma, cod. civ.) così da infirmare, alla radice, l’affectio familiae in guisa tale da giustificare, secondo una relazione ordinaria causale, la separazione. È quindi la premessa, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, per causa non indipendente dalla volontà dei coniugi (art. 151, primo comma, cod. civ.).

Non per questo, tuttavia, tale regolarità causale può assurgere a presunzione assoluta.

L’evento dissolutivo può rivelarsi già “prima facie“- e cioè, sulla base della stessa prospettazione della parte – non riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla condotta antidoverosa di un coniuge: come ad esempio, nell’ipotesi di un isolato e remoto episodio d’infedeltà (ma anche di mancata assistenza, o allontanamento dalla casa coniugale), da ritenersi presuntivamente superato a seguito del prosieguo della convivenza.

Va da sé, infatti, che occorre l’elemento della prossimità (“post hoc, ergo propter hoc“): la presunzione opera quando la richiesta di separazione personale segua, senza cesura temporale, l’accertata violazione del dovere coniugale.

Diversamente, nel caso – infrequente, ma non eccezionale – di accettazione reciproca di un allentamento degli obblighi previsti dalla norma (come nel regime – secondo la definizione invalsa nell’uso – dei “separati in casa“), si prospetta un fatto secondario, accidentale e atipico, che contrasta con l’applicabilità della regola generale di causalità, onde, il relativo onere probatorio incumbit ei qui dicit. Spetterà quindi all’autore della violazione dell’obbligo la prova della mancanza del nesso eziologico tra infedeltà e crisi coniugale: sotto il profilo che il suo comportamento si sia inserito in una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse, in una parola, in una crisi del rapporto matrimoniale già in atto (Cass., sez. I^, 14 febbraio 2012, n°2059).

Tale riparto dell’onere probatorio oltre a palesarsi rispettoso del canone legale (art. 2697 cod. civ.) è altresì aderente al principio empirico della vicinanza della prova; laddove, riversare la dimostrazione della rilevanza causale in ordine all’intollerabilità della prosecuzione della convivenza su chi abbia subito l’altrui infedeltà si risolverebbe nella probatio diabolica che in realtà il matrimonio era sempre stato felice fino alla vigilia dell’adulterio (o dell’omissione di assistenza, o dell’interruzione della coabitazione).

Alla luce di tali principi la suprema Corte di Cassazione, con sentenza del 25 maggio 2016, n°10823, ha ritenuto la motivazione della corte territoriale immune da censure, in punto di diritto.[:]