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imagesLa Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°789 del 13 gennaio 2017, è ritornata sull’annosa questione della rideterminazione dell’assegno separatizio e/o divorzile a fronte della nascita di un figlio da una nuova relazione del coniuge obbligato.

La vicenda origina dal ricorso per cassazione di una moglie avverso il provvedimento con cui la Corte territoriale aveva, inter alia, disposto la revoca del modesto assegno separatizio convenuto tra i coniugi in sede di separazione consensuale nonché rideterminato la ripartizione tra i coniugi delle spese straordinarie sostenute per i figli alla luce delle sopravvenute nuove spese a cui l’ex marito doveva far fronte per la crescita del figlio nato successivamente alla separazione da una relazione di fatto, nonché del mancato reperimento da parte della donna di una sistemazione lavorativa, nonostante la stessa fosse ancora giovane e con un figlio sedicenne che non necessitava più di cure costanti.

La pronuncia della Suprema Corte offre importanti spunti tanto in punto di incidenza della creazione di una nuova famiglia sugli obblighi di mantenimento nei confronti della precedente famiglia, quanto in ordine alla rilevanza e alla prova delle potenzialità lavorative del coniuge beneficiario di un assegno separatizio.

In particolare, per quanto attiene alla la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, gli Ermellini condivisibilmente chiariscono che:

  • detto evento debba essere considerato dal giudice quale circostanza sopravvenuta idonea a determinare una tale riduzione alla luce dei nuovi oneri economici ad essa connessa, qualora accertata in sede giudiziale;
  • la riduzione degli oneri di mantenimento nei confronti dei figli nati dalla precedente unione e nei confronti dell’ex coniuge, tuttavia, non può avvenire automaticamente, dovendo procedersi ad un accertamento in concreto dell’incidenza del nuovo nucleo familiare sul potere economico del coniuge obbligato;
  • sia poi da escludere che “…il diritto alimentare del coniuge separato sia recessivo rispetto a quello del nuovo figlio … sicchè anche in tale ipotesi dovrà valutarsi l’incidenza della circostanza sopravvenuta per verificare se sia in concreto giustificata, a mente dell’art. 156 c.p.c., u.c., la revoca o la modifica delle condizioni già fissate”.

Passando poi all’incidenza da attribuirsi alle potenzialità lavorative del coniuge beneficiario dell’assegno separatizio e al mancato reperimento da parte dello stesso di una sistemazione lavorativa, la Corte offre i seguenti condivisibili principi:

  • in tema di separazione personale dei coniugi, “l’attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell’assegno di mantenimento da parte del giudice, che deve al riguardo tenere conto non solo dei redditi in denaro ma anche di ogni utilità o capacità dei coniugi suscettibile di valutazione economica”;
  • “l’attitudine del coniuge al lavoro assume in tal caso rilievo solo se venga riscontrata in termini di effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. 13 febbraio 2013, n. 3502; Cass. 25 agosto 2006, n. 18547; Cass. 2 luglio 2004, n. 12121)

Nel caso concreto, la Corte dà ragione pertanto all’ex moglie censurando l’operato della corte di merito e le conclusioni dalla stessa raggiunte laddove non fondate “sulla concreta possibilità, da parte dell’istante di svolgere un’attività lavorativa”, incaricando pertanto il giudice del rinvio di procedere ad un nuovo apprezzamento della vicenda.

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Risultati immagini per immagine giuramento processoIl Tribunale di  Palermo, con ordinanza 23 dicembre 2016, dichiara l’inammissibilità del giuramento decisorio deferito al coniuge allo scopo di dimostrare l’effettiva consistenza delle sue risorse economiche nell’ambito di un giudizio di separazione o di divorzio.

Il giudice arriva a detta decisione considerando non tanto l’indisponibilità sostanziale del diritto alla prestazione di natura assistenziale,  quanto sulla base della dirimente argomentazione per cui il suo deferimento non legittimerebbe, in ogni caso,  un’automatica decisione sul punto, dal momento che le dichiarazioni da esso scaturenti rappresenterebbero solo semplici elementi presuntivi, idonei al più a riscontrare altre prove.

TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE I CIVILE – ORDINANZA 23 DICEMBRE 2016

Il Giudice Esaminati gli atti e sciolta la riserva assunta all’udienza del 13 dicembre 2016, Osserva Il problema dell’ammissibilità del giuramento decisorio finalizzato ad una più compiuta descrizione e quantificazione delle risorse economiche dei coniugi ha suscitato un vivace dibattito, sia in ambito giurisprudenziale che in prospettiva dottrinale, tra i sostenitori dell’indisponibilità del diritto all’assegno di mantenimento e coloro i quali, invece, accettano l’idea che tale posizione soggettiva rientri nel potere dispositivo delle parti (cfr., tra i precedenti dogmaticamente più solidi in giurisprudenza, Cass. Civ. 4 giugno 1983, n. 3811 per la tesi affermativa e Cass. Civ. 9 novembre 1970, n. 2287, per la prospettazione negativa).

Si ritiene, d’altronde, che un ragionevole approccio alla tematica in questione debba muovere dall’assunto per cui il diritto all’assegno di mantenimento, sia in regime di separazione che in quello di divorzio, è disponibile nella misura in cui il giudice, per poterlo riconoscere, necessita della domanda di parte, ma che – in linea con le più autorevoli meditazioni dottrinali sul tema – a tale disponibilità processuale relativa fa da contraltare una autentica indisponibilità sostanziale, la quale riceve conferma dalla stessa natura assistenziale dell’assegno. È pur vero che alcuni interpreti riconnettono l’inammissibilità del giuramento decisorio alla sola porzione “alimentare” dell’assegno (in quanto ritenuta indisponibile), mostrandosi al contrario inclini ad ammetterlo per tutto ciò che esula dallo stato di bisogno.

Tuttavia, al netto delle più che fondate riserve sulla legittimità dell’impostazione esegetica fatta propria dalla parte deferente, va comunque rimarcato che il deferimento del giuramento decisorio sulle risorse economiche dei coniugi non permetterebbe – come osservato dai più autorevoli interpreti – un’automatica decisione sul punto (tant’è vero che si è ritenuto che le dichiarazioni che ne costituiscono il contenuto rappresenterebbero né più né meno che semplici elementi presuntivi, idonei al più a riscontrare altre prove).

Quanto appena osservato induce a ritenere che, indipendentemente dalla querelle dogmatica circa la sua dignità di mezzo di prova, il giuramento decisorio in relazione all’assegno di mantenimento del coniuge più debole, in quanto espressione imperfetta del potere dispositivo delle parti nel processo, non assolverebbe pienamente la sua funzione tombale di risoluzione della controversia, che – come è noto – non lascia all’organo giudicante alcun margine di apprezzamento.

PQM

dichiara inammissibile il giuramento decisorio deferito da … a …. sui capitolati articolati nella nota autorizzata del (OMISSIS). Rinvia all’udienza del … per la precisazione delle conclusioni. Palermo, 23 dicembre 2016

IL GIUDICE Michele Ruvol

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[:it]Risultati immagini per immagini nonni e bambiniLa legge non prevede limiti di età per chi intende generare un figlio.

Per tale ragione la Cassazione, con sentenza 30 giugno 2016 n. 13435, ha accolto il ricorso straordinario di una coppia di coniugi ai quali la figlia era stata tolta a poche settimane della nascita per abbandono di minore.

Alla base dell’accusa, oggetto anche di  un processo penale, l’aver lasciato la bambina da sola in macchina.

Nel processo si era però chiarito che la bimba non aveva corso, in realtà, alcun pericolo perché la strada, di paese, era illuminata e chiusa al transito.

I giudici civili di merito avevano però insistito  sull’età della coppia: la mamma aveva concepito la figlia a 57 anni, quando il marito ne aveva 69.

Tuttavia per i Giudici di legittimità detta circostanza, in assenza d’altro, non basta per spezzare i legami familiari.

Infatti, in tema di adozione, il prioritario diritto fondamentale del figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i suoi genitori e di essere allevato nell’ambito della propria famiglia, sancito dall’art. 1 della l. n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità, ai fini del perseguimento del suo superiore interesse, potendo quel diritto essere limitato solo ove si configuri un endemico e radicale stato di abbandono – la cui dichiarazione va reputata, alla stregua della giurisprudenza costituzionale, della Corte europea dei diritti dell’uomo e della Corte di giustizia, come “extrema ratio” – a causa dell’irreversibile incapacità dei genitori di allevarlo e curarlo per loro totale inadeguatezza.

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download (1)Non è un mistero che la separazione e/o il divorzio legale tra marito e moglie, così come la separazione di fatto tra partners di coppie non coniugate, rischiano di avere gravi e dolorose ripercussioni anche sui figli, usati come arma in un vero e proprio conflitto tra i genitori. Troppo spesso, infatti, la crisi della coppia si estende alla coppia genitoriale, con grave e, aimè, irreparabile danno per i bambini.

Uno degli effetti maggiormente pregiudizievoli per i bambini è la c.d. PAS, ovvero sindrome da alienazione genitoriale (o PAS, dall’acronimo di Parental Alienation Syndrome). Questo disturbo psicopatologico, ancorché ancora al centro di discussioni e non ancora riconosciuto dalla comunità scientifica internazionale, colpirebbe proprio i bambini coinvolti nel conflitto genitoriale determinando una vera alienazione degli stessi da una delle figure genitoriali, specie quella non convivente con il minore.

Lasciando da parte le prese di posizione di psicoterapeuti e tribunali sull’esistenza stessa della PAS, rimane un dato oggettivo e sconcertante: sempre più spesso i genitori non conviventi lamentano continue e costanti interferenze degli ex partner, rei di ostacolare i rapporti liberi dei figli con l’altro genitore, spingendosi sino a svilire costantemente la sua figura, senza tenere in minima considerazione gli effetti tragici che tale condotta rischia di avere sulla crescita serena e corretta della prole. Quel che maggiormente preoccupa, poi, è che la tutela giurisdizionale dei diritti del genitore non convivente viene assai spesso frustrata dai tempi “biblici” della giustizia italiana e dal ricorso da parte dei tribunali ad una serie di misure automatiche e stereotipate, assolutamente inidonee a ristabilire i rapporti tra genitore e figlio non convivente.

Questa allarmante situazione è stata di recente oggetto di una serie di importanti condanne da parte della Corte EDU, ad avviso della quale il nostro Paese non si sarebbe dotato di misure idonee a rendere effettivo il diritto di visita, frustrando ingiustamente tanto il diritto del genitore non convivente alla genitorialità (diritto di rango costituzionale) quanto il diritto del bambino alla c.d. bigenitorialità, ovvero ad avere rapporti paritetici ed effettivi con ambedue i minori, a prescindere dal suo collocamento presso l’uno o l’altro genitore. Tali diritti, è bene ricordarlo, traggono la loro origine tanto dalla nostra Costituzione, in particolare dagli articoli 2, 29 e 30 Cost., quanto da una serie di Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia, tra cui, in primis, la stessa CEDU (acronimo per Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali) che, all’art. 8, rubricato “diritto al rispetto della vita privata e familiare”, recita: “1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza. 2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Un’analisi di alcune delle recenti condanne da parte della Corte EDU appaiono pertanto utili, se non indispensabili, per capire quali sono i comportamenti in positivo che dovrebbero tenere gli organi dello Stato – partendo dai Tribunali, passando per assistenti sociali e centri di mediazione – al fine di tutelare tanto il diritto del padre alla genitorialità e, nello specifico, l’esercizio effettivo del suo diritto di visita, quanto il diritto del figlio alla bigenitorialità, salvo i casi eccezionali in cui lo stesso risulti pregiudizievole al minore.

Partiamo dunque con il chiarire che esiste un vero e proprio obbligo del Tribunale di attivarsi al fine di rimuovere celermente ogni ostacolo frapposto al rapporto tra figlio e genitore convivente, e a “…creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore” (così CUDU, Bondavalli c. Italia, ric. n°35532/12, sentenza del 17 novembre 2015, par. 81; in senso conforme CEDU, Macready c. Repubblica ceca, ric. nn°4824/06 e 15512/08, sentenza del 22 aprile 2010, par. 66), mediante l’adozione di “…misure idonee a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti tra i genitori” (così, CEDU, Strumia c. Italia, ric. n°53377/13, sentenza del 23 giugno 2016, par. 110). Tale obbligo positivo non è limitato unicamente alla vigilanza “…affinchè il minore possa raggiungere il genitore o mantenere un contatto con lui, bensì comprendono anche tutte le misure propedeutiche che consentono di raggiungere tale risultato” (così CEDU, Giorgioni c. Italia, ric. n°43299/12, sentenza del 15 settembre 2016, par. 62). Dette misure, aggiunge la Corte, non possono consistere unicamente in quelle “automatiche e stereotipate” (quali le richieste di informazioni a periti incaricati ovvero la delega delle funzioni di controllo delle visite ai servizi sociali) che, spesso, non scalfiscono la situazione di alienazione già esistente, anzi contribuiscono alla sua acuizione mediante il decorso del tempo.

Qualora poi, come spesso accade, sia ravvisabile una mancanza di collaborazione da parte del genitore collocatario, dovuta soprattutto a tensioni esistenti tra i genitori, la stessa non può “…dispensare le autorità competenti dall’utilizzare tutti gli strumenti atti a consentire il mantenimento del legame familiare” (CEDU, Giorgioni c. Italia, ric. n°43299/12, sentenza del 15 settembre 2016, par. 74; CUDU, Bondavalli c. Italia, ric. n°35532/12, sentenza del 17 novembre 2015, par. 82; CEDU, Lombardo c. Italia, ric. n°25704/11, sentenza del 29 gennaio 2013, par. 91; CEDU, Santilli c. Italia, ric. n°51930/10, sentenza del 17 dicembre 2013, par. 74). In altri termini, secondo il condivisibile parere della Corte Europea, il Tribunale ha il potere nonché il dovere di attivarsi al fine di rimuovere celermente ogni ostacolo frapposto al rapporto tra figlio e genitore convivente, con specifico riferimento alla mancanza di collaborazione in tal senso da parte del genitore collocatario, e a “…creare le condizioni necessarie alla piena realizzazione del diritto di visita del padre del minore” (così CUDU, Bondavalli c. Italia, ric. n°35532/12, sentenza del 17 novembre 2015, par. 81; in senso conforme CEDU, Macready c. Repubblica ceca, ric. nn°4824/06 e 15512/08, sentenza del 22 aprile 2010, par. 66), mediante l’adozione di “…misure idonee a riunire genitore e figlio, anche in presenza di conflitti tra i genitori” (così, CEDU, Strumia c. Italia, ric. n°53377/13, sentenza del 23 giugno 2016, par. 110).

Un ultimo aspetto di fondamentale importanza sottolineato poi dalla Corte è che “per essere adeguate, le misure volte a riunire genitore e figlio devono essere attuate rapidamente, in quanto il decorso del tempo non può avere conseguenze irrimediabili sulle relazioni tra il minore e il genitore non convivente” (CEDU, Giorgioni c. Italia, ric. n°43299/12, sentenza del 15 settembre 2016, par. 63, CEDU, Bondavalli c. Italia, ric. n°35532/12, sentenza del 17 novembre 2015, par. 73; si veda anche CEDU, Lombardo c. Italia, ric. n°25704/11, sentenza del 29 gennaio 2013; CEDU, Santilli c. Italia, ric. n°51930/10, sentenza del 17 dicembre 2013). In tale ottica, qualora si ravvisino opposizioni del genitore collocatario all’esercizio del diritto di visita da parte dell’altro genitore, sarà “…necessaria una risposta rapida a tale situazione tenuto conto dell’incidenza, in questo tipo di cause, del trascorrere del tempo, che può avere effetti negativi sulla possibilità per il genitore interessato di riallacciare un rapporto con il figlio” (CEDU, Giorgioni c. Italia, ric. n°43299/12, sentenza del 15 settembre 2016, par. 70).

I sopramenzionati principi sono stati di recente recepiti dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente sentenza 16 febbraio – 8 aprile 2016, n°6919, in cui ha opportunamente sottolineato come: «in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacità dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, va formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacità di relazione affettiva, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore, fermo restando, in ogni caso, il rispetto del principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (v. Cass. n. 18817/2015). Non può esservi dubbio che tra i requisiti di idoneità genitoriale, ai fini dell’affidamento o anche del collocamento di un figlio minore presso uno dei genitori, rilevi la capacità di questi di riconoscere le esigenze affettive del figlio, che si individuano anche nella capacità di preservargli la continuità delle relazioni parentali attraverso il mantenimento della trama familiare, al di là di egoistiche considerazioni di rivalsa sull’altro genitore”.

Ad avviso della Suprema Corte, quindi, gli ostacoli frapposti dal genitore all’esercizio del diritto di visita da parte dell’ex coniuge sono un elemento che deve essere valutato al fine di giudicare la sua capacità genitoriale, potendo legittimare anche l’affidamento del bambino all’altro genitore.

Che cosa fare dunque se il vostro ex compagno o ex coniuge vi impedisce di vedere vostro figlio secondo le modalità concordate o decise dal Tribunale? Denunciate subito l’accaduto tramite il vostro avvocato e chiede quanto prima la modifica delle modalità di affidamento. Come infatti chiarito dalla Cassazione, in tali casi “…il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità in fatto dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni, ed a motivare adeguatamente/a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena”.

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downloadSempre più spesso i nostri Tribunali sono chiamati a pronunciarsi sul riconoscimento dello status di figlio, in particolare nei confronti del padre biologico.

Al fine di comprendere meglio la questione è necessario preliminarmente ripercorrere la disciplina relativa allo stato di figlio, contenuta nel Libro I, Titolo VII, del codice civile, distinguendo a seconda che si parli di figlio nato dentro o fuori dal matrimonio (noti un tempo come figli legittimi e figli naturali).

Partendo proprio dai figli nati da genitori coniugati, l’art. 231 c.c. prevede come regola generale che “Il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio”.

Al fine di superare detta presunzione gli articoli 243 bis e ss. c.c. disciplinano il c.d. disconoscimento di paternità, mediante il quale il marito, la madre e il figlio possono provare che non sussista il rapporto di filiazione.

Per quanto concerne invece i figli nati fuori dal matrimonio, gli artt. 250 e ss. c.c. prevedono la possibilità per i due genitori di procedere, congiuntamente o separatamente, al riconoscimento all’atto di nascita o successivamente, mediante dichiarazione dinnanzi all’ufficiale dello stato civile.

Detta dichiarazione può essere, tuttavia, impugnata per difetto di veridicità ai sensi degli articoli 263 c.c. e seguenti. Legittimati all’impugnazione saranno l’autore stesso del riconoscimento, colui che è stato riconosciuto o chiunque altro vi abbia interesse. L’azione è imprescrittibile solo riguardo al figlio, dovendo di contro essere esercitata entro i termini stringenti di cui all’art. 263 c.c., da parte degli altri soggetti.

La dichiarazione di paternità o maternità può inoltre avvenire giudizialmente ai sensi degli articoli 269 c.c. e ss. su domanda dello stesso figlio o dalla madre, se minore di 14 anni, o ancora dal tutore, qualora il figlio sia interdetto, previa autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Proprio la mancanza di termini prescrizionali per la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità su domanda del figlio sono stati oggetto di una recentissima pronuncia della Suprema Corte (sez. I^, sentenza del 29 novembre 2016, n°24292).

La vicenda trae origine dal ricorso promosso da un padre biologico avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva accolto la domanda della figlia di veder dichiarata la sua paternità, nonostante fossero decorsi oltre 40 anni dal momento in cui la stessa era venuta a conoscenza della vera identità del padre, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. proposta dal padre.

Nella specie, il padre lamentava l’incostituzionalità dell’art. 270 c.c. a causa della mancata previsione di un termine prescrizionale per l’esercizio della relativa azione da parte della figlia. Ad avviso del padre, infatti, permettere ad una persona, che conosce da 40 anni la vera identità del padre naturale e che ha vissuto tutta la vita chiamando padre il marito della madre, avrebbe comportato il sacrificio ingiustificato del “…diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo…” imponendogli così “…un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l’interessata avrebbe potuto richiedere decenni prima”.

La Corte, tuttavia, conferma la sentenza impugnata ritenendo prevalente il diritto della figlia alla c.d. “verità biologica” della procreazione, che costituisce una delle componenti più importanti del diritto all’identità personale, diritto inviolabile della persona tutelato tanto dall’art. 2 della Costituzione quanto dall’art. 8 CEDU. Ad avviso della Corte, infatti, conoscere la vera identità dei propri genitori biologici è “una componente essenziale dell’interesse della persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico”.  (Corte cost. n. 7/2012, n. 322/2011, n. 216 e 112/1997).

Ad avviso della Corte, inoltre, la decisione di introdurre un termine di prescrizione o di decadenza per la dichiarazione di paternità non potrebbe essere assunta da un Tribunale, spettando unicamente al Legislatore.

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downloadLa Suprema Corte si è recentemente pronunciata sul ricorso promosso da un padre biologico avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Torino aveva accolto la domanda della figlia di veder dichiarata la sua paternità, nonostante fossero decorsi oltre 40 anni dal momento in cui la stessa era venuta a conoscenza della vera identità del padre, dichiarando manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 270 c.c. proposta dal padre.

Nella specie, il ricorrente si lamentava della costituzionalità della mancata previsione di un termine prescrizionale nell’art. 270 c.c. con conseguente effetto, qualora la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità sia proposta con notevole ritardo, “…di sacrificare il diritto del presunto padre alla stabilità dei rapporti familiari maturati nel corso del tempo e di imporgli a distanza di molto tempo un accertamento coattivo del rapporto di filiazione che l’interessata avrebbe potuto richiedere decenni prima”.

Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, la questione è da considerarsi manifestamente infondata, in quanto:

  • “la verità biologica della procreazione costituisce una componente essenziale dell’interesse della persona che si traduce nella esigenza di garantire ad essa il diritto alla propria identità e, segnatamente, alla affermazione di un rapporto di filiazione veridico” (Corte cost. n. 7/2012, n. 322/2011, n. 216 e 112/1997);
  • A ciò consegue che “…l’incertezza sullo stato filiale può determinare una condizione di disagio ed un vulnus allo sviluppo adeguato ed alla formazione della personalità riferibile ad ogni stadio della vita”;
  • “il diritto del figlio ad uno status filiale corrispondente alla verità biologica costituisce una delle componenti più rilevanti del diritto all’identità personale che accompagna senza soluzione di continuità la vita individuale e relazionale non soltanto nella minore età, ma in tutto il suo svolgersi” (sul punto Corte di Cassazione, Sezione 1 civile Sentenza 9 giugno 2015, n. 11887) e “…attiene al nucleo dei diritti inviolabili della persona (articolo 2 Cost. e articolo 8 CEDU) intesi nella dimensione individuale e relazionale”;
  • ad ogni modo, non si potrebbe comunque introdurre giudizialmente un termine prescrizionale o decadenziale per la dichiarazione di paternità poiché esclusivamente il legislatore “…potrebbe stabilire la durata del termine da sostituire all’imprescrittibilità” (v., con riguardo all’articolo 263 c.c., Corte cost. n. 7/2012, n. 134/1985);
  • ciò, anche a prescindere dalle notevoli difficoltà pratiche che presenterebbe ad ogni modo l’individuazione di un razionale dies a quo.

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Risultati immagini per immagine bambini disabili insieme ai bambini normaliQuando hai un figlio normale e prendi buoni voti, sei felice.
Quando fa quel che si chiede loro, uno è felice, ma è una gioia normale, perché ovviamente, è suo dovere; ma quando si ha un figlio con alcune limitazioni, in ogni apprendimento e opportunamente, uno premi e vibra come se avessi vinto La lotteria.
Vorrei chiedere un favore su un argomento importante!
È la settimana dell’educazione speciale… autismo, dislessia, ADHD (deficit di attenzione, ecc. ) per tutti i bambini che lottano tutti i giorni per andare avanti, ottenere risultati, per avere successo e quelli che cercano di aiutarli.
Sarebbe bello insegnare ai nostri figli a essere gentili, a promuovere l’accettazione di tutti i compagni di classe, ecc. I bambini con bisogni speciali non sono strani.
Vogliono quello che tutti vogliono: essere accettati!!!
Posso fare una domanda?
Copiare e incollare questo in onore di tutti i bambini che sono unici ma diversi.

Andiamo a vedere chi ha un cuore forte.

Per favore, non condividere.  Copia e incolla.

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[:it]separazione-e-soldi_smallSulla base di questo principio, dettato non da una interpretazione letterale dell’art. 2941 c.c. ma dall’evoluzione del quadro normativo e della stessa coscienza sociale, la Corte di cassazione, Sezione VI – 1, con ordinanza del 5 maggio 2016 n. 8987 afferma che:

«la sospensione della prescrizione tra coniugi di cui all’art. 2941, n. 1, c.c. non trova applicazione al credito dovuto per l’assegno di mantenimento previsto nel caso di separazione personale, dovendo prevalere sul criterio ermeneutico letterale un’interpretazione conforme alla ratio legis, da individuarsi tenuto conto dell’evoluzione della normativa e della coscienza sociale e, quindi, della valorizzazione delle posizioni individuali dei membri della famiglia rispetto alla conservazione dell’unità familiare e della tendenziale equiparazione del regime di prescrizione dei diritti post-matrimoniali e delle azioni esercitate tra coniugi separati;

nel regime di separazione, infatti, non può ritenersi sussistente la riluttanza a convenire in giudizio il coniuge, collegata al timore di turbare l’armonia familiare, poiché è già subentrata una crisi conclamata e sono già state esperite le relative azioni giudiziarie, con la conseguente cessazione della convivenza, il venir meno della presunzione di paternità di cui all’art. 232 c.c. e la sospensione degli obblighi di fedeltà e collaborazione».

Nello stesso senso si era già espressa la Corte di legittimità, da ultimo con sentenze 4 aprile 2014 n. 7981  e 20 agosto 2014 n. 18078.

Si noti bene:

sino al 2014 è stata opinione dominante che la sospensione della prescrizione operasse anche durante lo stato di separazione dei coniugi.

La soluzione veniva accolta sulla base dell’osservazione che la separazione rappresenta una fase in cui il vincolo risulta attenuato e però non implica il venir meno del rapporto matrimoniale e ciò in conformità a un orientamento già enunciato dalla Corte Costituzionale secondo la quale i coniugi non devono compiere atti interruttivi dei loro diritti, in considerazione della possibilità di una riconciliazione, che potrebbe essere compromessa dai suddetti atti (Corte Cost. 19 febbraio 1976, n. 35).

Inoltre, si prevede che all’esercizio dell’azione revocatoria ex art. 2901 si applica la sospensione della prescrizione sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio (Tribunale di Modena 28 gennaio 2009).

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downloadNon basta la volontà del figlio “di stare con la mamma” per determinare il genitore presso il quale sarà disposto il suo collocamento abitativo. A dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, sez. VI^-1, con ordinanza del 5 luglio 2016 n°23324, pubblicata il 16 novembre 2016.

La vicenda trae origine da una “classica” separazione all’italiana. Una giovane coppia si sposa e ha un figlio. Dopo poco i litigi aumentano sino a portare ad una situazione di inconciliabile conflitto, che sfocia a sua volta in un giudizio di separazione. Il conflitto aimè travolge anche il figlio, conteso dai due genitori che ne chiedono il collocamento presso di loro.

Il giudice, investito della causa, dispone una consulenza tecnica, al fine di verificare la capacità genitoriale dei coniugi e la volontà del bambino. In quella sede, il bambino, ascoltato da un’esperta psicologa, manifesta senza esitazione la volontà di rimanere con la madre. Ad avviso dell’esperta, tuttavia, sarebbe opportuno procedere al collocamento del minore presso il padre, una volta terminato l’anno scolastico. Tale trasferimento, infatti, appariva necessario per garantire “un suo equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto ‘quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza’ che lo lega alla madre e per evitare un diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare il rapporto con tale figura genitoriale”.

Il giudice di primo grado, seguendo il parere dell’esperta, decide pertanto di disporre l’affidamento congiunto del minore e la sua collocazione presso il padre una volta terminato l’anno scolastico in corso.

La madre decide allora di presentare appello avverso la sentenza, ritenendo necessario procedere al collocamento presso di lei del figlio anche alla luce dell’avvenuto trasferimento per motivi di lavoro del padre a Roma – lontano dai parenti, dalla scuola e dagli amichetti del figlio – chiedendo di procedere nuovamente all’audizione del figlio.

La Corte d’appello, tuttavia, non accoglie le doglianze della moglie, respingendo la sua impugnazione.

Presentano allora ricorso per cassazione avverso il provvedimento tanto il padre quanto la madre, il primo al fine di ottenere l’affidamento esclusivo del figlio e l’esonero dall’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, la seconda al fine di ottenere il suo collocamento presso di lei nonché l’aumento della cifra disposta per il suo mantenimento.

In particolare, la giovane madre si duole del fatto che i giudici di merito non avrebbero dato il giusto rilievo alla volontà manifestata dal figlio durante la C.T.U. di primo grado di restare a vivere con la madre, illegittimamente negando il suo ascolto diretto nel giudizio d’Appello, senza tenere in debito conto il sopravvenuto trasferimento del padre a Roma.

Ad avviso della Suprema Corte, tuttavia, l’operato dei giudici di I^ e II^ grado è esente da censure alla luce delle seguenti condivisibili osservazioni:

  • il sopravvenuto trasferimento per lavoro del padre è circostanza inidonea ad incidere di per sé sul regime di affidamento del minore, assumendo “…rilievo solo con riguardo alle modalità di collocazione abitativa del minore e di sua frequentazione con il coniuge non collocatario”, con conseguente non necessarietà di una nuova audizione del minore;
  • la sentenza impugnata aveva dato atto del desiderio espresso dal figlio di restare a vivere con la madre, condividendo tuttavia la necessità, evidenziata nella C.T.U., di disporre il collocamento dello stesso presso il padre “…al fine di garantire un suo equilibrato sviluppo, ovvero per allentare il rapporto ‘quasi simbiotico e di eccessiva dipendenza’ che lo lega alla madre e per evitare il diradamento degli incontri con il padre in un momento in cui ha invece bisogno di rafforzare ed identificare il rapporto con tale figura genitoriale”;
  • conseguentemente ben avevano fatto il Tribunale e la Corte d’Appello a ritenere che la volontà espressa dal bambino non corrispondesse al suo vero interesse e che, conseguentemente, il collocamento del bambino presso la madre avrebbe determinato un ulteriore deterioramento dei rapporti con il padre, ponendosi in contrasto con il principio di bigenitorialità.

Dalla sentenza in esame è possibile trarre un’importante conclusione, in linea con le principali convenzioni europee ed internazionali a tutela del superiore interesse del minore. Il giudice ha l’obbligo sì di procedere all’ascolto del minore. Tale obbligo tuttavia non è assoluto, potendosi escludere lo stesso esclusivamente sulla base della sua età, della sua maturità e del pregiudizio che ne possa derivare. La volontà che il bambino esprime, però, non può considerarsi vincolante in termini assoluti per il giudice. Quando, infatti, il giudice ritiene che questa contrasti con il suo superiore interesse, egli è e deve essere libero di decidere ciò che ritiene maggiormente confacente al suo superiore interesse, debitamente motivando nel provvedimento tale sua convinzione.

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downloadCos’è l’affido superesclusivo, quando è possibile richiederlo, quali diritti conserva il genitore non affidatario? A queste domande ha dato di recente risposta il Tribunale di Modena, sez. II^, con sentenza del 26 gennaio 2016.

La vicenda trae origine da una triste vicenda familiare. Un coppia di coniugi marocchini risiedono in Italia con la loro unica figlia. Il padre di punto in bianco abbandona la casa, ritornando in Marocco, senza dare più notizie di sé per più di tre anni né tantomeno un contributo economico per la sua famiglia.

La moglie, esasperata, ricorre al Tribunale di Modena per ottenere la separazione dal marito, la sua condanna al mantenimento della figlia e l’affido esclusivo della minore.

Il Tribunale italiano, investito della questione, dopo aver analizzato la documentazione prodotta dalla madre e ascoltato la figlia, ritiene necessario disporre non solo l’affidamento monogenitoriale ma il c.d. affido superesclusivo.

Ma cos’è l’affido superesclusivo e come si distingue dall’affido congiunto e dal “semplice” affido monogenitoriale?

Ce lo chiariscono il Legislatore e la Corte.

Il nostro ordinamento, a seguito di recenti riforme, ha recepito e adattato la disciplina dell’affidamento dei minori al c.d. principio della bigenitorialità. Recita infatti l’art. 337 ter c.c., co. 1: “Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale”. Attraverso il suddetto principio si presume, quindi, che il superiore interesse del bambino coincida con il suo affido ad entrambi i genitori, salvo i casi in cui questo risulti pregiudizievole per il minore stesso. Il terzo comma dell’art. 337 ter c.c. individua, infatti, come regola generale che: “La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori”.

E cosa comporta l’affido condiviso? Ce lo dice il Legislatore sempre nel terzo comma dell’art. 337 ter c.c.: “Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente”.

Può accadere, tuttavia, che uno dei genitori si disinteressi del figlio, non voglia condividere con l’altro genitore le decisioni che lo riguardino, si rifiuti di contribuire al suo mantenimento. In tutti questi casi, l’art. 337 quater c.c. prevede che, su domanda del genitore, “Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore”.

Ma attenzione! Se chi richiede l’affidamento monogenitoriale non dà la prova del comportamento pregiudizievole dell’altro genitore oppure si inventa di sana pianta il tutto potrebbe essere condannato alle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. e anche perdere l’affidamento del figlio. Se, invece, il giudice ritiene la domanda fondata, concede al genitore l’affido in via esclusiva dei figli.

Ma cosa comporta l’affido esclusivo? Ancora una volta è il Legislatore a fornirci una risposta all’art. 337 quater, co. 3, c.c.: “Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.”

Come sottolineato anche dal Tribunale di Modena, l’affido esclusivo non legittima l’esclusione del genitore non affidatario dalle decisioni di maggiore interesse per i figli, che continuano ad essere adottate da entrambi i genitori. In oltre, il genitore non affidatario conserva sempre il diritto/dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli, potendo ricorrere al giudice quando il genitore affidatario assuma decisioni contrarie al loro interesse.

L’art. 337 quater, co. 3 contiene però un’importante inciso, “salvo che non sia diversamente stabilito”, su cui il Tribunale di Milano, per primo, ha fondato il c.d. “affido superesclusivo”.

Cos’è questo affido superesclusivo e come si distingue dal “semplice affido monogenitoriale”? Questa volta, a chiarire i nostri dubbi, interviene la magistratura, nella persona di un noto magistrato milanese, Giudice Buffone (Tribunale civile di Milano, sez. IX^, ordinanza del 20 marzo 2014 G.I. dott. Buffone), a cui hanno fatto seguito diverse pronunce di altri Tribunali italiani. Attraverso l’affido superesclusivo è possibile derogare al “l’esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione, residenza abituale)”, rimettendo “al genitore affidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali”.

Che diritti e doveri rimangono al genitore non affidatario in caso di affido superesclusivo? Come sottolineato dal Tribunale di Modena, l’affido supersclusivo non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale ma solo sulle modalità del suo esercizio. In altre parole, il genitore non affidatario, pur non potendo partecipare all’adozione delle scelte di vita per il figlio, conserva il diritto/dovere di vigilare sulla crescita dei figli e la facoltà di adire il giudice ogniqualvolta reputi che le decisioni assunte dall’altro genitore siano contrari all’interesse dei figli.

Nel caso di specie, il Tribunale di Modena ha ritenuto necessario procedere all’affido superesclusivo della figlia alla sola madre alla luce della comprovata inidoneità genitoriale del padre che:

– era sparito da più di tre anni dalla vita della figlia;

– non aveva versato niente a titolo di mantenimento;

– aveva lasciato alla madre “l’onere integrale di cura, accudimento e mantenimento ordinario e straordinario”.

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