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downloadIl 14 gennaio 2017 è stato pubblicato in G.U. (n°11 del 14/01/2017) il Decreto del Ministero della Giustizia, del 15 dicembre 2016, che individua i Tribunali presso i quali sarà avviato a breve il c.d. “Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in Stato di bisogno”, introdotto dall’art. 1, co. 414-416, legge n°208 del 28 ottobre 2015.

Che cos’è il Fondo di solidarietà, quali sono le sue finalità?

Il Fondo di solidarietà nasce quale risposta all’emergenziale situazione di quei nuclei familiari disgregati il cui sostentamento è legato inscindibilmente alla corresponsione dell’assegno di mantenimento. In questo periodo di crisi economica, infatti, per scelta o per necessità, accade sempre più di frequente che il coniuge obbligato al mantenimento della prole minorenne e/o portatrice di handicap grave si renda inadempiente, privando sostanzialmente la famiglia dei redditi necessari alla mera sopravvivenza. Attraverso il recente intervento legislativo, il Legislatore intende risolvere detto impasse prevedendo la possibilità per il coniuge convivente di accedere al predetto Fondo in caso di inadempienza del coniuge obbligato, ottenendo un’anticipazione di una somma non superiore al mantenimento dovuto.

Chi può beneficiarne?

All’art. 1, lett. b), il D.M. definisce “richiedente, il coniuge separato in stato di bisogno con il quale convivono figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave che non abbia ricevuto l’assegno periodico a titolo di mantenimento per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, in possesso dei requisiti di cui all’art. 3”.

Requisiti per accedervi sono pertanto che il ricorrente:

a) sia un coniuge separato, convivente con i figli minori o maggiorenni portatori di gravi handicap;

b) che risulti beneficiario di un assegno periodico di mantenimento;

c) che il coniuge obbligato non abbia adempiuto al mantenimento, in toto o in parte.

Dove è attivo?

Il Fondo, attualmente in fase di sperimentazione, non è attivo in tutti i tribunali italiani ma solo in quelli, ai sensi dell’art. 2, “…che hanno sede nel capoluogo dei distretti sede delle corti di appello indicati nella tabella A annessa al R.D. del 30 giugno 1941, n°12”.

Dove e come si presenta l’istanza?

Ai sensi dell’art. 3, l’istanza di accesso deve essere depositata presso la cancelleria dei Tribunale utilizzando un modulo che sarà reso disponibile sul sito www.giustizia.it a partire da metà febbraio 2017 (in teoria già dal 16 febbraio 2017, ovvero 30 giorni dopo la pubblicazione del D.M.).

Qual è il contenuto dell’istanza?

Ai sensi del comma 2 dell’art. 3, l’istanza dovrà contenere, a pena d’inammissibilità:

a) le generalità e i dati anagrafici del richiedente;

b) il codice fiscale;

c) l’indicazione degli estremi del proprio conto corrente bancario o postale;

d) l’indicazione della misura dell’inadempimento del coniuge tenuto a versare l’assegno di mantenimento, con la specificazione che lo stesso é maturato in epoca successiva all’entrata in vigore della legge;

e) l’indicazione se il coniuge inadempiente percepisca redditi da lavoro dipendente e, nel caso affermativo, l’indicazione che il datore dei lavoro si é reso inadempiente all’obbligo di versamento diretto a favore del richiedente a norma dell’art. 156, sesto comma, del codice civile;

f) l’indicazione che il valore dell’indicatore ISEE o dell’ISEE corrente in corso di validità é inferiore o uguale a euro 3.000;

g) l’indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l’interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa all’istanza;

h) la dichiarazione di versare in una condizione di occupazione, ovvero di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, senza la necessità della dichiarazione al portale nazionale delle politiche del lavoro di cui all’art. 13 del medesimo decreto; in caso di disoccupazione, la dichiarazione di non aver rifiutato offerte di lavoro negli ultimi due anni.

All’istanza, inoltre, deve essere allegata, sempre a pena di inammissibilità:

a) copia del documento di identità del richiedente;

b) copia autentica del verbale di pignoramento mobiliare negativo, ovvero copia della dichiarazione negativa del terzo pignorato relativamente alle procedure esecutive promosse nei confronti del coniuge inadempiente;

c) visura rilasciata dalla conservatoria dei registri immobiliari delle province di nascita e residenza del coniuge inadempiente da cui risulti l’impossidenza di beni immobili;

d) l’originale del titolo che fonda il diritto all’assegno di mantenimento, ovvero di copia del titolo munita di formula esecutiva rilasciata a norma dell’art. 476, primo comma, del codice di procedura civile.

Che cosa succede dopo il deposito?

Ai sensi dell’art. 4, una volta depositata l’istanza, il giudice valuterà, nei trenta giorni successivi, la sua ammissibilità.

Qualora il Tribunale giudichi l’istanza ammissibile, provvederà a trasmetterla direttamente al Dipartimento per gli affari di giustizia dell’omonimo Ministero, che provvederà alla corresponsione degli importi dovuti. Se invece il giudice la ritiene inammissibile la trasmette al fondo indicandone le ragioni.

Se l’istanza è accolta avrò diritto a tutto quanto non è stato versato?

Una volta accolta l’istanza e tramessa al Dipartimento presso cui è attivo il Fondo, quest’ultimo provvederà alla loro liquidazione nei limiti non solo della misura massima mensile dell’assegno sociale non versato ma anche delle stesse dotazioni del Fondo, pari ad euro 250.000 per l’anno 2016 ed euro 500.000 per l’anno 2017.

Il provvedimento positivo del Fondo può essere revocato in un secondo momento?

L’art. 6 prevede la revoca del provvedimento positivo del dipartimento in due casi:

a) quando sia accertata l’insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;

b) qualora sia accertata l’incompletezza o non veridicità della documentazione allegata all’istanza.

Cosa accade se viene revocato il provvedimento?

Qualora sia revocato il provvedimento, lo Stato provvederà a recuperare le somme indebitamente erogate, salvi eventuali ulteriori conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa.

Cosa succede al coniuge inadempiente?

Una volta accettata l’istanza e ricevuta la corresponsione del mantenimento da parte del Fondo, quest’ultimo si sostituirà al genitore beneficiario nelle pretese nei confronti del coniuge inadempiente. In particolare, il Dipartimento intimerà al debitore di provvedere al versamento entro il termine di 10 giorni.Se questo adempie spontaneamente entro detto termine, egli dovrà trasmettere entro 5 giorni la quietanza o attestazione del pagamento.Se invece il coniuge obbligato rimane inadempiente e sono presenti fondati indici della sua solvibilità, il Ministero si surroga nei diritti del coniuge beneficiario, promuovendo un’azione esecutiva per il recupero delle somme erogate. Le somme recuperate saranno poi riassegnate al Fondo di solidarietà.

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imagesLa Suprema Corte di Cassazione è recentemente ritornata – con sentenza 3 gennaio 2017, n°27 – a chiarire i presupposti indefettibili per ottenere l’affido esclusivo dei figli.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una madre separata avverso la sentenza con cui la Corte d’appello di Brescia, confermando le statuizioni del giudice di primo grado, aveva:

–  disposto l’affidamento in via esclusiva dei due figli al padre, a seguito dell’accertata accesa conflittualità esistente tra i genitori, ostacolante la condivisione e l’adozione di decisioni comuni, e tale da incidere negativamente sull’interesse dei minori;

–  negato il diritto al mantenimento della moglie poiché godeva di un reddito minore rispetto a quello dell’ex marito ma superiore a quello dichiarato in giudizio e, in ogni caso, sufficiente a farle conservare il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio

In particolare, ad avviso della donna, la scelta del regime dell’affidamento esclusivo era ingiustificata, in quanto da un lato non avrebbe certamente potuto garantire una minore conflittualità tra i coniugi né tutelare maggiormente i minori, e innecessaria, attesa la piena idoneità genitoriale della madre.

La Corte di Cassazione dà ragione alla ricorrente, motivando la propria decisione alla luce dei seguenti condivisibili principi:

  • per giurisprudenza costante, il regime di affidamento condiviso costituisce “…il regime ordinario di affidamento, che non è impedito dall’esistenza di una conflittualità tra i coniugi, che spesso connota i procedimenti di separazione, tranne quando tale regime sia pregiudizievole per l’interesse dei figli, alterando e ponendo in serio pericolo il loro equilibrio e sviluppo psico-fisico”;
  • conseguentemente, una pronuncia di affidamento esclusivo, proprio per il suo carattere eccezionale, deve essere giustificata e motivata alla luce della concomitante presenza di tre elementi: il pregiudizio potenzialmente arrecato ai figli da un affidamento condiviso, l’idoneità del genitore affidatario e l’inidoneità educativa e manifesta carenza dell’altro genitore.

Nel caso di specie, la Corte censura l’operato della Corte di merito, la quale aveva disposto l’affidamento esclusivo dei minori alla luce della sola conflittualità esistente tra i coniugi (peraltro “ordinaria” nei giudizi di separazione) e della conseguente generica “…necessità di assicurare rapidità nelle decisioni riguardanti i figli…”, senza tuttavia accertare né motivare puntualmente l’esistenza di un pregiudizio per i minori.

La Corte conferma, invece, le statuizioni in punto di mantenimento, ritenendo le censure mosse tese ad una revisione del giudizio di fatto operato dai giudici di merito, preclusa al giudice di legittimità.

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dieta-vegana-cibi-vegetali-proteici-vegan-foodI motivi di conflitto tra genitori separati possono essere innumerevoli, dagli sport alla scuola da frequentare, dalle vacanze alle gite scolastica, sino ad arrivare al regime d’alimentazione da fare seguire ai figli. Tale ultimo motivo, di recente, è finito alla ribalta a seguito della diffusione di stili alternativi di alimentazione, quale la dieta vegetariana e vegana.

Proprio un conflitto tra due genitori circa il regime alimentare da fare seguire alla figlia è stato recentemente risolto dal Tribunale civile di Roma, sez. I^, con ordinanza del 19 ottobre 2016.

Il caso trae origine da un ricorso ex art. 709 ter c.p.c. presentato da un padre separato, preoccupato dalla dieta vegana imposta unilateralmente dalla madre alla propria figlia non soltanto a casa ma anche a scuola. In particolare, ad avviso del padre, tale dieta, sarebbe stata assolutamente dannosa per la bambina tanto da un punto di vista salutistico, come confermato da una relazione del pediatra asseverante la ridotta crescita della stessa, quanto psicologico, a seguito della costrizione per la bambina di seguire una dieta diversa dagli altri compagni, nonostante l’assenza di malattie o allergie tali da renderla necessaria.

Si costituiva in giudizio la madre la quale tentava inutilmente di minimizzare sostenendo che la dieta seguita dalla stessa e fatta seguire alla figlia fosse in realtà vegetariana, comprensiva pertanto del consumo di uova e latticini, e che, in ogni caso, tale dieta sarebbe decisamente più salutare rispetto al consumo di carne, stante l’incertezza dei controlli sulla stessa, e la presenza in molti prodotti preconfezionati di sostanze nocive. Ad avviso della madre, inoltre, ben poteva la bambina seguire la “dieta paterna” durante i periodi trascorsi con il padre, ferma la dieta vegana tanto a casa quanto a scuola.

Di diverso avviso è, tuttavia, il Tribunale di Roma.

I giudici capitolini, investiti della questione, chiariscono preliminarmente che“…la decisione relativa al regime alimentare del figlio minore deve indubbiamente essere considerata di maggiore interesse” e pertanto, nel regime di affidamento condiviso vigente nel caso di specie, deve essere rimessa, in caso di disaccordo tra i genitori, al giudice.

Il Tribunale, pertanto, dopo aver analizzato la documentazione medica in atti e rilevato l’assenza di ragioni connesse alla salute della minore, quali allergie o intolleranze, tali da far prediligere la dieta vegana, ha ritenuto di dover “…applicare parametri di normalità statistica che impongono di far seguire alla figlia minore della parti un regime alimentare privo di restrizioni.”

Secondo la condivisibile motivazione del Tribunale, infatti, la scelta sul regime alimentare da far seguire alla bambina deve prescindere totalmente dalle convinzioni alimentari dei genitori, dovendosi compiere facendo riferimento “…alle condotte normalmente tenute dai genitori nella generalità dei casi per la cura e l’educazione dei figli”. E tale è il regime alimentare, privo di restrizioni ad alcun alimento, normalmente seguito dalle scuole italiane, le cui mense sono (o meglio dovrebbero) essere sottoposte all’attento controllo pubblico.

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Our RightsNei giudizi relative all’affido e al mantenimento del minore, e non solo, è sempre più frequente che il giudice disponga l’ascolto del bambino.

Perchè, con quali finalità, in quali casi, in quali modi?

Proviamo a dare una risposta a queste domande, partendo dall’individuazione del quadro normativo per poi muoverci al contenuto di questo diritto/dovere.

L’audizione del minore come espressione del suo superiore interesse

L’audizione del minore è un vero e proprio diritto riconosciuto al bambino, espressione processuale del superiore interesse del minore a cui devono essere improntate tutte le controversie che lo concernano. Al fine di fare emergere dal processo il superiore interesse del minore, fondamentale appare infatti la sua audizione da parte dello stesso organo giudicante, eventualmente anche a mezzo di esperti, al fine di vagliare la volontà e la maturità con cui questa è stata espressa.

Quadro normativo internazionale e italiano

Il diritto del bambino a essere ascoltato è stato codificato per la prima volta nel 1989 dall’art.12 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo, che riconosce “(…) al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità”.

Questo principio è stato successivamente riconosciuto dall’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata in Italia con la legge n°77 del 2003, nonché, più di recente, nell’Unione europea dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea, che, all’art. 24, espressamente prevede che “…Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l’interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente”.

Il superiore interesse del minore e il suo diritto ad essere ascoltato sono stati recepiti, con qualche ritardo, nell’ordinamento italiano, attraverso le modifiche al codice civile, introdotte dapprima con legge n°54/06 e, più di recente, con la legge n°219/12. In particolare, attraverso quest’ultimo provvedimento, è stato inserito all’art. 315 bis c.c. che:

  • ai commi 1 e 2 individuano i diritti del fanciullo a essere “mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni” nonché “… a crescere in famiglia e mantenere rapporti significativi con i parenti”;
  • al comma 3 afferma che: “Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano”.

Tramite l’art. 315 bis c.c. il Legislatore riconosce, pertanto, il diritto del bambino a fare sentire la propria voce ed esprimere i propri desideri in tutte le procedure, siano esse giudiziarie o amministrative, che lo concernano, anche solo indirettamente.

Tale esigenza, come capirete, si manifesta sovente nella cause volte a regolamentare l’affido, il collocamento e il mantenimento di figli nati indifferentemente dentro o fuori dal matrimonio.

A quale età sono ascoltati i minori?

L’ascolto del minore non avviene sempre e comunque. Esso è soggetto a un duplice limite, dipendente dalla sua età e/o dalla sua capacità di discernimento.

Il legislatore italiano, così come quello internazionale, afferma, infatti, che vi è un vero e proprio dovere di ascoltare il bambino solo dopo che abbia compiuto i dodici anni di età.

Eccezionalmente, tuttavia, sarà possibile procedere all’ascolto di un bambino anche al di sotto dei 12 anni purché risulti capace di discernimento, attraverso un giudizio prognostico e discrezionale riservato al giudicante.

Occorre, tuttavia, rilevare che in Italia, assai spesso, le Corti tendono a considerare unicamente il fattore anagrafico, senza spingersi in opportune indagini circa la sua effettiva capacità di discernimento. A riguardo, la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, in più di un’occasione, ha manifestato una forte preoccupazione nei confronti della prassi invalsa presso le Corti italiane di restringere il diritto d’audizione sulla base della sola età. Ad avviso degli esperti infatti, i bambini, anche in tenera età, sono capaci di esprimere il loro punto di vista, anche attraverso comunicazioni non verbali, non dovendosi richiedere al bambino una conoscenza completa di tutti gli aspetti della questione processuale che lo riguarda.

Il giudice può negare l’audizione del minore che ha più di dodici anni o capace di discernimento?

Come chiarito dal Tribunale dei Minori dell’Emilia Romagna, con sentenza 7 maggio 2009, e ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 21 ottobre 2009, n°22238 “(…) l’audizione dei minori nelle procedure giudiziarie che li riguardano e in ordine al loro affidamento ai genitori è divenuta comunque obbligatoria con l’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sullo esercizio dei diritti del fanciullo del 1996, ratificata con la legge n°77 del 2003 (Cass. 16 aprile 2007 n°9094 e 18 marzo 2006 n°6081), per cui ad essa deve procedersi, salvo che possa arrecare danno al minore stesso, come risulta dal testo della norma sovranazionale e dalla giurisprudenza di questa Corte (la citata Cass. n°16753 del 2007)”.

In altri termini, in via del tutto eccezionale, il giudice può negare l’audizione del minore quando questa possa causare un pregiudizio e/o un danno grave al bambino.

La volontà del minore è vincolante per il giudice?

Anche se il giudice ha il dovere, entro i suddetti limiti, di procedere all’ascolto del bambino, lo stesso non deve e non può essere vincolato tout court dalla sola volontà espressa dal bambino.

Spesso, infatti, i bambini, anche se cresciuti, possono non essere in grado di identificare il loro reale interesse; altre volte, non meno infrequenti, il volere dei bambini può essere alterato e viziato dal comportamento del genitore, specie se con loro convivente, come riscontrato nei casi sempre più comuni di c.d. Sindrome da Alienazione Parentale (o PAS).

Il giudicante sarà dunque incaricato di valutare l’indipendenza e la maturità del giudizio espresso dal minore e attribuirgli il giusto peso nella determinazione del suo superiore interesse. Ciò comporterà la necessità per il giudice di procedere a ulteriori accertamenti quando risulti dubbia l’effettiva corrispondenza del volere espresso con il reale interesse del bambino.

Questo aspetto, di fondamentale importanza, è stato chiarito qualche anno fa dalla Corte Europea dei diritti dell’Uomo, con la celebre sentenza del 13 luglio 2010, Elsholz c. Germania in cui la Corte ha censurato la decisione dell’Autorità nazionale tedesca che aveva negato il diritto del padre ad intrattenere regolari frequentazioni con il figlio, sulla scorta della mera volontà espressa da quest’ultimo e senza disporre alcuna delle ulteriori indagini richieste ripetutamente dal padre al fine di valutarne l’effettiva corrispondenza del volere espresso dal bambino al superiore interesse dello stesso.

In quali modi si procede all’ascolto del minore?

Le normative internazionali in materia lasciano liberi i giudici nel determinare i mezzi e le modalità attraverso cui procedere all’audizione del minore, tra quelli messi a disposizione tanto dal loro diritto nazionale quanto, in ambito europeo, dal regolamento n°1206/2001.

Qualora, poi, si debba procedere all’ascolto di bambini in tenera età, la Commissione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo suggerisce l’utilizzo privilegiato di forme di comunicazione non verbali, quali il gioco, il linguaggio del corpo, le espressioni facciali, il disegno, la pittura.

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downloadIl prossimo 11 febbraio 2017 entrerà in vigore il neo-approvato D. lgs. n°7 del 19 gennaio 2017, pubblicato in G.U. n°22 del 27 gennaio 2017, rubricato “Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’articolo 1, comma 28, lettera b) della legge 20 maggio 2016, n.76″.

Attraverso detto provvedimento il Legislatore intende adattare il sistema internazional-privatistico italiano, di cui alla l. 218/95, alla recente disciplina oggetto del regolamento UE 2016/1104 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, nonché agli altri regolamenti internazional-privatistici di famiglia adottati nell’ultimo decennio in seno all’Unione europea.

In particolare, ai sensi rispettivamente degli articoli 32 bis e quinquies, vengono estesi, rispettivamente alle coppie italiane coniugate all’estero nonchè alle unioni civili (o analoghi istituti) costituiti all’estero da cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia, gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana.

Viene altresì introdotto l’art. 32 ter, relativo alla legge applicabile alla capacità e alle condizioni per costituire un’unione civile (co. 1), alla forma dell’unione civile (co. 3), ai rapporti personale e patrimoniali tra le parti (co. 4), a, nonché alla disciplina del nulla osta di cui all’art. 116, co. 1, c.c. (co. 2), nonchè alle obbligazioni alimentari (con rinvio espresso del co. 5 alla disciplina dettata dall’art. 45 l. 218/959.

L’art. 32 quater, disciplina poi lo scioglimento dell’unione civile:

  • riconoscendo la giurisdizione italiana non solo nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, ma anche”…quando una delle parti è cittadina italiana o l’unione è costituita in Italia“, ed estendendo detta competenza anche ai casi di nullità e annullamento dell’unione civile;
  • estendendo la disciplina dettata dal regolamento n°1259/2010 in punto di legge applicabile al divorzio e alla separazione personale anche allo scioglimento dell’unione civile.

Da ultimo, il decreto in oggetto sostituisce integralmente l’art. 45, relativo alle obbligazioni alimentari della famiglia, individuando quale legge applicabile alle obbligazioni alimentari nella famiglia quella designata dal regolamento 2009/4/CE.

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[:it]Di recente, l’Unione Europea è dovuta ricorrere alla cooperazione rafforzata al fine di adottare due regolamenti gemelli, fondamentali per colmare evidenti lacune nell’impianto internazional-privatistico comunitario, il regolamento 2016/1103 e 2016/1104, rispettivamente in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

I regolamenti in oggetto, si prefiggono la finalità di individuare, mediante un impianto di criteri oggettivi predeterminati dal legislatore e/o lasciati alla libera scelta delle parti, la competenza territoriale, la legge applicabile, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tanto delle unioni registrate quanto delle coppie coniugate.

I due regolamenti gemelli – nati dalle ceneri di due proposte di regolamento della Commissione europea, il cui iter di adozione si era infranto sulle alte scogliere del requisito del voto ad unanimità – sono stato pertanto adottati solamente mediante il ricorso alla c.d. cooperazione rafforzata, che vede oggi coinvolti Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Croazia, Finlandia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svezia. L’auspicio è che altri Stati membri presto si decidano di aderirvi rendendo la disciplina dei regolamenti 1103 e 1104 del 2016 applicabile nell’intera Unione.

Occorrerà tuttavia aspettare sino al 29 gennaio 2019 per la loro applicazione.

Di seguito il testo dei due regolamenti.[:]

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imagesA dirlo è la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n°1162 del 18 gennaio 2017.

La vicenda de quo vede come protagonisti una coppia di ultraquarantenni; il marito, imprenditore con uno strabiliante potere economico; la moglie, avvocato, che durante il breve matrimonio aveva sacrificato la propria professione per la cura della casa e per assistere professionalmente il coniuge.

In primo grado, il Tribunale di Roma negava l’assegno di mantenimento alla moglie, sulla scorta della breve durata della vita matrimoniale, appena due anni. La decisione veniva ribaltata in Appello, dove alla moglie veniva riconosciuto un assegno separatizio di € 1.000,00, a fronte della disparità economica esistente tra i coniugi, della perdita da parte della moglie dell’agiatezza “…che le condizioni economiche del marito le avrebbero assicurato ove non fosse intervenuta una separazione”, nonché della difficoltà che la stessa avrebbe certamente incontrato nell’inserirsi nuovamente nella professione forense.

La vicenda approda infine in Cassazione, dove il marito si duole, inter alia, della falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.c. nonché 156 c.p.c. ritenendo che “…la ridottissima durata del matrimonio e l’età dei coniugi, già ultraquarantenni, ognuno con una propria attività lavorativa incardinata, non consentiva nemmeno ipoteticamente l’accoglimento della richiesta dell’assegno di mantenimento, posta che tale attribuzione si sarebbe tradotta in una ingiusta rendita vitalizia per la moglie”.

Di diverso avviso, tuttavia, sono gli Ermellini, che hanno dichiarato infondato il suddetto motivo alla luce dei seguenti condivisibili principio: “…alla durata del matrimonio non può essere riconosciuta efficacia preclusiva del diritto all’assegno di mantenimento, ove di questo sussistano gli elementi costitutivi…”, potendo tuttalpiù “…attribuirsi rilievo ai fini della concreta quantificazione dell’assegno di mantenimento”.

Nel caso di specie, pertanto, la Suprema Corte conferma l’operato dei giudici di secondo grado, riconoscendo all’avvocato il diritto all’assegno separatizio, alla luce della sussistenza degli elementi costitutivi del diritto al mantenimento, “…rappresentati dalla non addebitabilità della separazione al coniuge richiedente, dalla non titolarità, da parte del medesimo, di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e dalla sussistenza di una disparità economica tra le parti”.

 

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Risultati immagini per immagine coppia di fattoCon l’aiuto del legale o di fiducia, può essere essere redatto in pochi incontri un contratto di convivenza su misura per tutelare se stessi, i propri beni, eventuali figli e per evitare litigi durante, ma soprattutto alla fine (non sperata) del rapporto di coppia, e di conseguenza per non finire in tribunale per nulla o, peggio, per ripicca.

Qui di seguito una bozza di accordo, assolutamente incompleta, da  modificarsi e integrarsi con clausole differenti o più specifiche, per meglio adattarsi alle esigenze della singola coppia.

Ad esempio, potrebbero stabilirsi delle norme volte al regolare, in caso di cessazione della convivenza, le sorti di una eventuale casa di proprietà (acquistata in costanza di convivenza) e del relativo mutuo (chi lo paga? come? in che modo?).

BOZZA CONTRATTO DI CONVIVENZA

Premesso che il sig. T. e la sig.ra C. sono uniti, sin dal …., da sinceri legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione o da matrimonio;

che il sig. T. e la sig.ra C. conducono, sin dalla data del ,,,,,, vita comune nell’abitazione sita in Polesella alla via …. n. …. ove entrambi sono residenti;

che il sig. T. e la sig.ra C. sono qualificati come conviventi ai sensi dell’art. 1 co. 36 della c.d. Legge Cirinnà;

che il sig. T. percepisce un reddito mensile pari ad € ………. netti;

che la sig.ra C. percepisce un reddito mensile netto pari ad €. ………….;

che il sig. T. risulta essere il padrone del cane … registrato all’anagrafe canina al n. ……..;

Ritenuto che i medesimi intendono regolamentare con il presente atto taluni profili di natura patrimoniale afferenti la loro convivenza e segnatamente stabilire ex ante il regime cui saranno soggetti i beni e i diritti acquistati a titolo oneroso in contitolarità dai conviventi o anche in titolarità esclusiva di uno dei conviventi e poi trasferiti pro quota all’altro;

Tanto premesso e ritenuto

                                                     tra

T….

e

 C….

si conviene quanto segue:

1) T e C convengono di provvedere alle spese comuni, nella misura mensile fissa di Euro …. , da suddividersi in tal modo: €. …. a carico di T. ed €……………… a carico di C. in considerazione del maggior reddito di T. e del lavoro casalingo posto in essere da C. quotidianamente;

1.1) Ai fini del precedente punto 1.1) si intendono per spese comuni quelle sostenute: a) per l’alimentazione di entrambi i conviventi e dei loro ospiti occasionali; b) per l’erogazione di acqua, elettricità, gas, riscaldamento, servizi condominiali, telefono, purché in relazione all’abitazione come sopra eletta a residenza comune; c) per la pulizia dell’abitazione, compresi il salario e tutti gli oneri accessori, delle eventuali persone chiamate ad effettuarla; d) per le riparazioni ordinarie dell’abitazione come sopra eletta a residenza comune, e dei mobili a suo arredo; e) per la biancheria relativa all’abitazione come sopra eletta a residenza comune, con esclusione, quindi, della biancheria e dell’abbigliamento di ciascuno dei conviventi; f) per i servizi igienico-sanitari dell’abitazione come sopra eletta a residenza comune; g) per le spese condominiali relative all’abitazione come sopra eletta a residenza comune; h) per i viaggi e le vacanze effettuati assieme; i) per il mantenimento, l’istruzione e l’educazione della prole nata dal proprio rapporto e riconosciuta da entrambe le parti; l) per il mantenimento del cane Rocky;

1.2) Le somme necessarie al pagamento delle spese comuni verranno prelevate dal conto corrente IBAN IT…………………….., aperto presso la Banca …, cointestato ed a firme disgiunte. I conviventi si impegnano ad alimentare il predetto conto corrente con versamenti da effettuarsi all’inizio di ogni mese e per importi pari previsto ai sensi del precedente punto 1). Nel caso dette somme si rivelino superiori a quanto effettivamente necessario, rimarranno depositate sul predetto conto corrente per far fronte alle spese da sostenersi successivamente. Al contrario, se esse si rivelino insufficienti, ciascun convivente provvederà tempestivamente ad integrarle, nella proporzione cui è tenuto ai sensi del precedente punto 1).

1.3) Nel caso uno dei conviventi venga a trovarsi privo di redditi, o comunque con reddito inferiore ad €. 100,00, si conviene sin da ora che le spese comuni  saranno ad esclusivo carico dell’altro convivente per un periodo non superiore a 12 mesi. Decorso detto termine, cesserà di avere efficacia la presente convenzione la presente clausola, ed i sottoscritti potranno eventualmente adottare una nuova clausola sulla riparT.ne delle spese comuni, ferme restando le altre clausole del presente contratto. Ai fini della presente convenzione si debbono intendere, per redditi di ciascuno dei conviventi, tutti i redditi dichiarati e dichiarabili annualmente ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Le imposte, tasse, contributi e oneri relativi a detti redditi sono ad esclusivo carico del suo percettore.

2) I sottoscritti, premesso che hanno eletto a residenza comune i locali dell’abitazione sita in .., alla via …………………………, e precisato che essa è condotta in locazione da T. – giusta il contratto di locazione stipulato con S. il …. ai sensi del quale T. è tenuto a corrispondere al locatore mensilmente un canone di Euro …,00– convengono che anche C. si serva di detta abitazione, dimorando in essa, per l’intera durata della convivenza. C. concorrerà con T. nel pagamento del canone di locazione nella misura del 50%;

2.1) La convenzione di cui al punto n. 2) si intende sottoposta alla condizione risolutiva della cessazione della convivenza, determinata dal decesso, dal mutuo dissenso o anche da recesso unilaterale di uno di essi conviventi comunicato per iscritto all’altro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento A.R.; ai fini dell’efficacia del recesso unilaterale farà fede la data di ricezione della dichiarazione come comprovata dalla ricevuta di ritorno;

3) I sottoscritti T. e C., in via preliminare, allegano al presente contratto (allegato “A”) un inventario, sottoscritto da entrambi, dei beni immobili e mobili acquistati da ciascuno, separatamente, prima dell’inizio della convivenza, con l’indicazione, a fianco di ogni bene, del nominativo di appartenenza, ed al riguardo concordemente e vicendevolmente riconoscono e danno atto che ciascuno di essi conserverà, nonostante la convivenza, il pieno godimento, nonché la libera disponibilità di amministrazione di ogni bene immobile e mobile di sua esclusiva proprietà;

Fermo quanto previsto al comma precedente, T. e C. si impegnano reciprocamente a ritrasferire all’altro la quota del cinquanta per cento (50%) dei diritti reali sui beni acquistati in costanza di convivenza, da entrambi congiuntamente o da ciascuno di essi, anche separatamente, ad esclusione di quei beni e diritti che sarebbero «personali» in base al disposto dell’art. 179 del Codice Civile. Per «costanza di convivenza» dovrà intendersi il periodo compreso tra la data in premessa indicata di inizio convivenza e la successiva data in cui, uno dei conviventi avrà manifestato all’altro per iscritto la sua decisione di far cessare l’effetto della presente convenzione. La situazione che si verrà a creare a seguito del trasferimento di cui sopra dovrà intendersi come comunione ordinaria e sarà disciplinata dagli artt. 1100 e seguenti del Codice Civile. In caso di inadempimento di uno dei conviventi al predetto obbligo di trasferimento pro quota a favore dell’altro, quest’ultimo potrà esperire l’azione di cui all’art. 2932 del Codice Civile volta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre.

3.1) In relazione ai beni acquistati in comunione i sottoscritti si concedono sin da ora, reciprocamente, diritto di prelazione, a parità di condizioni, per la sola ipotesi della vendita di quota, o di parte di essa, da parte dell’altro convivente. Il convivente che intenda vendere la sua quota, o parte di essa, deve comunicarne l’intenzione all’altro convivente, precisando altresì il prezzo, le modalità di pagamento del medesimo ed eventuali altre condizioni di vendita, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R. Il convivente potrà esercitare il diritto di prelazione comunicando all’altro convivente, con raccomandata con avviso di ricevimento A.R., l’intenzione di acquistare la quota alle condizioni propostegli, entro e non oltre … giorni dal ricevimento della proposta di vendita. Il diritto di prelazione è convenuto per il solo caso di vendita della quota, o di parte di essa, essendo esclusi, pertanto, tutti gli altri negozi costitutivi o traslativi di diritti sulla quota medesima, o su parte di essa;

4) I conviventi sono obbligati solidalmente nei confronti dei terzi per i debiti contratti da uno di essi per i bisogni della vita corrente, per le spese relative all’alloggio comune e al cane Rocky;

5) qualora uno dei conviventi, a causa di una malattia o handicap invalidante che comporti l’incapacità di intendere e di volere, non sia più in grado di prendere le decisioni a tutela della sua salute, l’altro ne diverrà il rappresentante, potendo: a)    richiedere il suo ricovero o il suotrasferimento presso idonea struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica e/o privata convenzionata; b) verificare l’idoneità funzionale della struttura di degenza, assumendo le iniziative occorrenti affinché, sulla base delle prestazioni a cui ho diritto secondo le vigenti disposizioni nazionali e regionali, mi vengano assicurate le necessarie cure e il miglior benessere possibile; c) controllare la correttezza delle cure medico-infermieristiche e riabilitative, ivi comprese le misure dirette ad evitare ogni forma di accanimento terapeutico e ogni altra condizione lesiva della mia salute e del mio benessere; d) verifica dell’igiene ambientale e personale;

6) In caso di morte di uno dei due conviventi, l’altro sarà nominato suo rappresentante ai fini della donazione di organi, delle modalità di trattamento del corpo e delle celebrazioni funerarie;

7) la convivenza cesserà, oltre che per morte di uno di essi, per mutuo dissenso o per recesso unilaterale. Il convivente che intenda far cessare la comunione di vita lo comunica all’altro, in qualsivoglia forma. Nel caso la decisione di cessazione della convivenza sia adottata da T., conduttore dell’immobile sito in ,,,,,,,,,,,,,,,, C. conserva il diritto a servirsi dell’abitazione di cui al precedente per 3 mesi dal momento di ricevimento della comunicazione, che, in tal caso, T. deve inviare con raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. Il diritto a servirsi dell’abitazione per il tempo sopra precisato comprende il diritto d’uso, per quel medesimo tempo, dei mobili essenziali che corredano l’abitazione, senza pregiudizio alcuno della titolarità dei medesimi. È facoltà di C., anziché servirsi dell’abitazione come sopra precisato, pretendere da T. la somma di Euro …00, sempre che T. non preferisca, anziché erogare detta somma, consentire l’uso dell’abitazione nei modi e per il tempo sopra indicati;

7.1) Alla cessazione della convivenza per qualsivoglia causa, fatto salvo quanto previsto dai commi 36 e ss.  dell’art. 1 della c.d. Legge Cirinnà, ciascun convivente, ovvero i suoi successori legittimi e/o testamentari, ha diritto di chiedere la divisione degli eventuali beni comuni.

7.2) Alla cessazione della convivenza per causa diversa dalla morte, il cane Rocky sarà affidato a C., che provvederà autonomamente ai bisogni ed al mantenimento dello stesso. Le spese per il passaggio di proprietà del cane saranno poste a carico di C.;

8) Qualunque controversia dovesse sorgere in relazione al presente contratto che abbia ad oggetto diritti disponibili, comprese quelle concernenti la sua validità, interpretazione ed esecuzione, sarà deferita al giudizio di un arbitro designato di comune accordo dai conviventi. Nel caso in cui i conviventi, per qualsivoglia causa, non giungano alla concorde designazione dell’arbitro, ciascuno di essi potrà chiederne la designazione al Presidente del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Roma, L’arbitrato sarà irrituale e secondo equità.

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La Cassazione penale, sez. VI^, con sentenza del 19 gennaio 2017 n°2666, si è pronunciata sulla richiesta di condanna di un padre, per il reato di cui alla legge 24/2006, art. 3, per aver versato all’ex-compagna solo parte della somma per il mantenimento del figlio minorenne, rispetto al maggiore importo fissato dal Tribunale per i Minorenni, nonché per aver omesso di versare la quota del 50% delle spese mediche e straordinarie.

La vicenda si conclude in Cassazione con un annullamento senza rinvio da parte dei giudici di legittimità, perché il fatto oggetto di contestazione e di condanna nei giudizi di merito non è previsto dalla legge come reato.

Ad avviso dei giudizi di Piazza Cavour, l’applicabilità della legge n°54/2006 ai procedimenti civili riguardanti i figli delle coppie di fatto non comporta tout court l’estensione a questi ultimi delle norme penali sostanziali poste a tutela degli obblighi economici di chi era unito dal vincolo matrimoniale. L’art. 3 della legge n°54/2006, in forza del quale “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’art. 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898“, deve essere letto pertanto nel contesto della disciplina dettata dalla legge 8 febbraio 2006, n°54, e, in particolare, dell’art. 4, comma 2, che recita: “Le disposizioni della presente legge si applicano anche in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, nonché ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati“.

La soluzione appena indicata, oltre ad essere attenta al dato testuale delle disposizioni di legge, risponde anche al principio del cd. “diritto penale minimo” e non lede, per il giudice di legittimità, la posizione sostanziale dei figli di genitori non coniugati, per la cui tutela è possibile il ricorso a tutte le azioni civili, ferma restando, inoltre, l’applicabilità della fattispecie di cui all’art. 570, secondo, comma, n. 2, c.p.

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imagesTra le battaglie giudiziarie che si consumano nelle aule di Tribunale, quella per il diritto a vedersi riconosciuto un congruo assegno separatizio dal proprio ex è certamente tra le più cruente e durature, destinata potenzialmente a non concludersi in un solo giudizio e formare oggetto di una serie di ricorsi volti alla sua rideterminazione alla luce di circostanze sopravvenute. Con il presente articolo proviamo a darvi una risposta ad alcune importanti domande.

Chi ha diritto all’assegno di mantenimento?

Norma fondamentale è l’art. 156 c.c., rubricato “Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra coniugi”, che, al I° comma recita: “Il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora non abbia adeguati redditi propri”. Ai sensi dell’art. 156 c.c., dunque, l’assegno separatizio spetta esclusivamente al marito o alla moglie che non abbia causato con il proprio comportamento la separazione e che non disponga di redditi sufficienti per il proprio mantenimento.

Senza dilungarsi sul concetto di “addebito”, ci si limita ad evidenziare come il coniuge a cui sia addebitata la separazione conserva comunque diritto ai c.d. “alimenti”, il cui presupposto tuttavia è limitato alla pressoché totale mancanza di mezzi per sopravvivere e la cui misura è inferiore al “mantenimento”.

Come si quantifica l’assegno di mantenimento?

Il legislatore, sul punto, si limita ad affermare, sempre all’art. 156 c.c. ma al suo II° comma che: “L’entità della somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell’obbligato”.

Sul punto è intervenuta sin da subito la giurisprudenza della Corte di Cassazione chiarendo che: “la misura dell’assegno va determinata non solo valutando i redditi dell’obbligato, ma anche altre circostanze non indicate specificatamente, né determinabili a priori, ma da individuarsi in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell’obbligato, suscettibili di incidere sulle condizioni economiche delle parti” (Cass. civ. sez. VI-1, ordinanza del 9 febbraio 2015, n°2445). Nella specie, la Suprema Corte ha puntualmente individuato una lunga serie di criteri per la quantificazione dell’assegno, tra i quali, ricordiamo:

  • il tenore di vita goduto dai coniugi durante la convivenza;
  • i redditi dell’obbligato in assoluto e in relazione a quelli del coniuge avente diritto al mantenimento;
  • l’assegnazione della casa familiare (di cui il giudice ora deve necessariamente tenere conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, ai sensi dell’art. 337 sexies c.c.)
  • le potenzialità lavorative del coniuge richiedente il mantenimento.

È possibile revocare l’assegno di mantenimento o rideterminarne la quantificazione?

È poi certamente possibile ottenere una revoca o una rideterminazione dell’assegno di mantenimento alla luce di nuove circostanze sopravvenute successivamente alla sentenza di separazione.

A riguardo, prendiamo spunto da una recente pronuncia della Corte di Cassazione per analizzare due di queste circostanze: la nascita di un nuovo figlio del coniuge obbligato e la potenzialità lavorativa del coniuge beneficiario.

La vicenda di cui ci occuperemo trae origine da una triste vicenda familiare, comune a tanti genitori single.

Una coppia di giovani sposi decide di separarsi consensualmente concordando che l’ex marito avrebbe versato un assegno di separazione all’ex moglie e si sarebbe fatto carico della quasi totalità delle spese straordinarie per i loro figli.

A distanza di pochi anni, tuttavia, l’ex marito ricorre al Tribunale per veder revocato l’assegno separatizio in favore della moglie, sostenendo di non potervi più far fronte a causa delle rilevanti spese che doveva sostenere a seguito della nascita di un nuovo figlio, avuto dall’attuale compagna. Ad avviso dell’ex marito, inoltre, la moglie non avrebbe più avuto diritto al mantenimento perché, nonostante fosse giovane e con un figlio ormai grande (16 anni) la stessa non si era attivata al fine di cercare un lavoro, impiegando invece il suo tempo a lavorare “gratuitamente” con il fratello.

La Corte territoriale dà parzialmente ragione al marito, ritenendo, in particolare, che il diritto al mantenimento del nuovo figlio dovesse considerarsi prevalente su quello dell’ex moglie e che la donna avesse in astratto tutte le carte in regola per trovarsi un lavoro e non dipendere più dal marito.

La donna decide allora di ricorrere per Cassazione che, investita della questione, si interroga sulla rilevanza da dare alla nascita del nuovo figlio così come alle capacità lavorative della donna.

In particolare, la Corte di Piazza Cavour, chiarisce che la formazione di una nuova famiglia e la nascita di figli dal nuovo partner, può certamente considerarsi una circostanza sopravvenuta idonea a determinare una riduzione dell’assegno di separazione in favore dell’ex coniuge. È infatti innegabile che la costituzione di una nuova famiglia e la nascita di un figlio determinino una crescita significativa delle spese a cui si deve andare incontro. Dall’altro lato, tuttavia, è sempre necessario accertare quanto detta spesa incida sui redditi complessivi del coniuge obbligato. La Corte, inoltre, chiarisce un concetto importantissimo. Non è possibile considerare il diritto al mantenimento del nuovo figlio superiore e prevalente né su quello dei fratelli avuti dalla precedente unione né dell’ex coniuge.

La Corte, da ultimo, si sofferma sull’idoneità delle potenzialità lavorative non sfruttate del coniuge ad incidere sul suo diritto al mantenimento. A riguardo, i giudici, rispondono in senso affermativo, sottolineando tuttavia come il Tribunale debba dare rilevanza unicamente alla concreta ed “effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, e non già di mere valutazioni astratte ed ipotetiche” (Cass. civ. sez. I^, sentenza del 13 gennaio 2017, n°789).

Nel caso concreto, la Corte dà ragione pertanto all’ex moglie, l censurando l’operato della corte di merito e le conclusioni dalla stessa raggiunte laddove non fondate “sulla concreta possibilità, da parte dell’istante di svolgere un’attività lavorativa”, incaricando pertanto il giudice del rinvio di procedere ad un nuovo apprezzamento della vicenda.

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