[:it]Risultati immagini per immagin divorce cartoonInutile per la moglie separata invocare il tenore di vita goduto durante il matrimonio, per evitare la riduzione dell’assegno di mantenimento dovuto dall’ex marito imprenditore.

La prima sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 28 giugno 2017 n. 16190, respinge il ricorso di una signora – assistente di volo Alitalia, messa in mobilità in corso di causa, che, in sede di appello, aveva subito la riduzione dell’assegno di mantenimento in suo favore, passato da 1.000 a 600 euro, mentre quello a beneficio della figlia minore era diminuito.

Per la Cassazione la valutazione sulla spettanza dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e sulla sua quantificazione è rimessa al giudice di merito, che deve ricostruire in maniera attendibile la situazione patrimoniale dei coniugi e avere riguardo alle sole disparità reddituali.

La situazione patrimoniale dei coniugi appare essere, per la Corte, l’unico indice valutativo per la determinazione e spettanza del mantenimento, in quanto la sentenza nulla espone in ordine al presunto più alto tenore di vita goduto prima della separazione.

Nel caso in esame indubbiamente le condizioni economiche del marito imprenditore apparivano ben più “floride” di quelle della moglie, assistente di volo con contratto part-time, come verificato dalla Corte l’appello capitolina, che aveva tenuto conto anche di circostanze estranee, ad esempio l’acquisto di un appartamento comprato dopo aver lasciato la casa coniugale senza necessità di accendere un mutuo.[:]

[:it]Immagine correlataAncora una volta la Cassazione, con sentenza 21 giugno 2017 n°15481 privilegia il criterio dell’indipendenza economica a quello del mantenimento del tenore di vita per stabilire l’entità e il diritto all’assegno di mantenimento nelle cause di divorzio.

Via libera quindi dalla Corte di Cassazione all’applicazione dei principi adottati dalla nota sentenza 10 maggio 2017 n°11507, che ha rivoluzionato il criterio di attribuzione dell’assegno di divorzio in favore del coniuge più debole archiviando il così il criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale.

La Suprema Corte ha infatti deciso che i giudici hanno l’obbligo di uniformarsi alle ultime novità in diritto quando decidono le cause e che i nuovi principi devono essere applicati “d’ufficio”.

E’ stato così accolto il ricorso di un funzionario romano in pensione con duemila euro al mese e un tfr da 61mila euro che tutti i mesi doveva versare cento euro alla ex moglie che aveva una pensione di 1141 euro, per «evidente divario economico tra le parti» e per consentirle «un tenore di vita in linea con la convivenza».

La Cassazione, dando ragione al reclamo dell’ex marito, ha stabilito che la Corte di Appello di Roma deve rivedere il caso, uniformandosi alla sentenza n°15481/17, e dunque senza prendere come riferimento il parametro del “tenore di vita”.

I supremi giudici inoltre rilevano che la ex moglie non aveva voluto depositare gli estratti conto bancari e anche questo è un elemento sul quale i giudici di merito devono “riflettere”.[:]

[:it]Risultati immagini per immagine due madri con bambinoLa prima Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza 15 giugno 2017 n. 124878, ha accolto la domanda di due donne, sposate in Inghilterra, che avevano chiesto la rettifica dell’atto di nascita del bambino nato con una fecondazione eterologa in Gran Bretagna.

Il bambino era stato registrato regolarmente in Italia con i soli dati della madre biologica, mentre l’ufficio dello stato civile britannico lo aveva registrato come figlio di entrambe le mamme.

La coppia aveva quindi richiesto di fare altrettanto all’anagrafe di Venezia ricevendo un rifiuto.

Per la Corte di Cassazione, invece, la richiesta della coppia “non è contraria all’ordine pubblico internazionale”; il bambino deve essere iscritto all’Anagrafe italiana come figlio di entrambe le madri e portarne il cognome.

E’ vero, afferma la Corte, che l’art. 9 della legge n. 40 del 2014 prevede che i conviventi siano di sesso diverso e che la procreazione assistita si effettui solo in caso di sterilità della coppia, ma trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all’estero e certificata dall’atto di stato civile di uno Stato straniero, si deve necessariamente affermare che la trascrizione richiesta non è contraria all’ordine pubblico internazionale.

E ciò in quanto il giudice italiano deve esaminare la contrarietà dell’atto estero non solo con riferimento alla nostra Costituzione, ma anche alle dichiarazioni Onu dei diritti dell’uomo e del fanciullo e alle Convenzioni europee sullo stesso tema; atti, tutti questi, che sanciscono il diritto di sposarsi e formare una famiglia, il rispetto della vita privata e familiare, il divieto di ogni discriminazione fondata sul sesso e su ogni altra condizione e l’impegno ad eliminare gli ostacoli che impediscono lo sviluppo della persona umana, riguardante ogni individuo, in particolare quelli soggetti a discriminazione tra cui storicamente possono considerarsi le coppie omosessuali.

In Italia, poi, il matrimonio tra persone dello stesso sesso deve essere considerato inefficace ma non inesistente, anche tenendo presente la recente disciplina sulle unioni civili tra coppie omosessuali, molto simile a quella del matrimonio.

 Più importanti ancora devono essere ritenuti  i diritti dei bambini, finalizzati anche ad evitare ogni possibile discriminazione e a garantire un solido contesto familiare.

Nel caso in esame la nascita del bambino ha costituito “un progetto condiviso della coppia, espressione di affetto e solidarietà reciproca”.

Sin dall’inizio, quindi, c’è stata l’idea di portare avanti un progetto come famiglia.

E di questo non può non tenersi conto.[:]

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downloadLa scelta della scuola, si sa, non è mai facile. Tra numeri chiusi, tempi stretti e la concorrenza tra istituti pubblici e privati, parificati o meno, sono sempre più frequenti i “ripensamenti” anche ad iscrizione ultimata. Aimè nella prassi, molte scuole “blindano” se non la frequenza effettiva, quanto meno il compenso per l’intero anno scolastico, attraverso contratti contenenti clausole, alcune delle quali di carattere vessatorio, che limitano e/o privano i genitori e il figlio della facoltà di recedere gratuitamente.

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza del 5 maggio 2017, n°10910, trae origine proprio da uno di detti casi, venendo in soccorso di una madre che, dopo aver pagato per l’iscrizione del figlio in una scuola paritaria, si era vista notificato un decreto ingiuntivo di pagamento della retta dell’intero anno scolastico da parte dell’istituto, nonostante avesse comunicato la volontà di recedere e nonostante il figlio avesse poi frequentato un altro istituto.

La signora decideva pertanto di impugnare il decreto, deducendo la vessatorietà di alcune clausole contrattuali, che ponevano in una posizione di svantaggio i genitori-consumatori rispetto al professionista, chiedendo, in via principale, la revoca dello stesso, incidentalmente la restituzione della quota d’iscrizione già versate e, in subordine, la riduzione del suo importo alla sola quota d’iscrizione.

Il Tribunale di Busto Arsizio, tuttavia, respingeva detti motivi di opposizione ritenendo che non sarebbe vessatoria la clausola che prevedeva “…nel caso di abbandono o non frequenza della scuola, l’obbligo del genitore contraente di corrispondere l’intera retta…”, potendo ritenersi tale “… solo in caso di recesso dello stesso professionista, e non quando, come nella fattispecie, è il consumatore a recedere”.

Il Tribunale, accoglieva tuttavia la domanda riconvenzionale della madre, volta alla restituzione quanto meno della quota d’iscrizione.

La signora e il suo avvocato, tuttavia, non si perdevano d’animo e impugnavano la sentenza di primo grado dinnanzi alla Corte d’Appello di Milano, eccependo nuovamente la vessatorietà della clausola che escludeva il diritto di recesso del genitore, oltre alla “…mancanza di conoscenza del regolamento, la mancata considerazione di una testimonianza e la asserita incompetenza territoriale del Tribunale di Busto Arsizio”.

La Corte milanese, pur disattendendo tali ultime rimostranze, dando ragione alla signora, riconosceva la vessatorietà della clausola contrattuale che poneva in capo al genitore l’obbligo di corrispondere l’intera quota nonostante la mancanza di frequenza dell’alunno, in quanto:

  • era pacifico che il relativo contratto non era stato oggetto di trattativa individuale (essendo “intonso” il modello contrattuale redatto dal professionista;
  • tale obbligo si poneva in contrasto con l’art. 33, co. 2, lett. g) del Codice del Consumo, rubricato “Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore”, che sul punto dispone: “ Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: (…) g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;”
  • tale vessatorietà risultava ancor più evidente se raffrontata con un’ulteriore clausola che consentiva all’istituto di “…sottrarsi all’obbligo di rendere le proprie prestazioni nel caso di mancato raggiungimento del numero idoneo per la formazione delle classi”, da considerarsi anch’essa vessatoria, atteso che tale circostanza impedirebbe al consumatore di verificarne la sussistenza, e non integrerebbe una condizione oggettiva in quanto la sua mancanza non renderebbe materialmente impossibile la prestazione promessa ma unicamente il riconoscimento dell’istituto come paritario.

Avverso tale decisione, proponeva ricorso in Cassazione l’istituto sulla base di tre motivi, tutti disattesi dalla Suprema Corte.

In particolare, con il primo motivo il ricorrente deduceva la mancanza di vessatorietà della clausola contrattuale che permetterebbe all’istituto di recedere in caso di mancato raggiungimento di un numero idoneo di studenti, in quanto la stessa avrebbe “…in realtà il carattere di condizione sospensiva, collegata ad un obbligo imposto alla stessa Acof dalla legge”, condizione che si sarebbe poi avverato facendo acquistare al contratto efficacia ex tunc. Ad avviso del ricorrente, in altri termini, una volta raggiunto il numero degli studenti per avviare il corso, né il professionista né il consumatore avrebbero potuto recedere, con conseguente assenza di qualsiasi squilibrio tra consumatore e professionista.

Di diverso avviso sono i giudici transtiberini, ad avviso dei quali la Corte milanese aveva giustamente ritenuto sussistente una presunzione di vessatorietà della suddetta clausola, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. g) del Codice del Consumo, essendo assente un obbligo di legge che ne giustificasse l’esistenza ed essendo indubbio che la stessa clausola riconosceva “…al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto”. Ad avviso della Corte, inoltre, la presunzione di vessatorietà risultava nel caso di specie ancor più evidente, atteso che detta clausola consentiva “…al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto” senza prevedere “analoga sanzione a carico del professionista” (sul punto si veda anche Cass. civ., Sez. III^, sentenza del 17 marzo 2010, n°6481, ad avviso del quale la somma dovuta dall’allievo nel caso di recesso integra una penale).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello:

  • avrebbe erroneamente qualificato l’istituto come asilo e non come scuola materna che, “pur non essendo obbligatoria, a differenza del nido è inserita nel sistema scolastico educativo nazionale”;
  • avrebbe errato nel ritenere irrilevante la qualifica di scuola paritaria dell’istituto, come dimostrato dalla successiva iscrizione dell’alunno presso altra scuola paritaria;
  • avrebbe dovuto applicare una circolare ministeriale che dettava regole per le iscrizioni degli alunni nell’anno accademico di riferimento.

La Suprema Corte, ancora una volta, disattende le suddette eccezioni, ritenendo indimostrata l’influenza che la corretta applicazione della normativa statale avrebbe avuto sull’esito del giudizio.

Con l’ultimo motivo di ricorso, infine, l’istituto si doglie della mancata applicazione “…dell’art. 34, comma 4, Codice del Consumo, il quale esclude la vessatorietà delle clausole che siano state oggetto di trattativa individuale”, ritenendo che dall’istruttoria sarebbe emersa non solo la possibilità ma anche l’effettiva contrattazione delle clausole contrattuali.

Anche detto ultimo motivo veniva tuttavia dichiarato inammissibile per violazione dei limiti di deducibilità del vizio ai sensi della nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 6, n. 5 nonché per difetto di autosufficienza.

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[:it]prenuptial-agreements

Dopo due anni, è giunta finalmente in discussione alla Camera la proposta di legge n°2669 del 2014, avente ad oggetto i c.d. “prenuptial agreements”, o accordi prematrimoniali, noti da tempo nel mondo anglosassone ma sino ad oggi banditi nel nostro ordinamento per nullità della causa.

Cosa sono gli accordi prematrimoniali?

Gli accordi prematrimoniali sono dei contratti sottoscritti dai coniugi con cui gli stessi disciplinano i loro rapporti patrimoniali in vista di un’eventuale separazione o divorzio. Funzione di tali accordi è quello di predeterminare le conseguenze patrimoniali della separazione o del divorzio in un momento antecedente, scongiurando altresì anni di costose battaglie giudiziarie.

Perché erano banditi in Italia?

In Italia, la Suprema Corte di Cassazione già da diversi decenni orsono aveva dichiarato la nullità di tali accordi, per illiceità della loro causa, incompatibili con l’indisponibilità dello status di coniuge e di alcuni diritti spettanti a seguito della separazione o del divorzio, in primis il diritto all’assegno divorzile, attesa la sua natura assistenziale. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, tali accordi erano reputandoli “rischiosi” in quanto idonei a limitare tanto la libera disponibilità dello status di coniuge nonché a pregiudicare la funzione alimentare dell’assegno divorzile.

Riportiamo di seguito un passaggio della nota sentenza n°3777 dell’11 giugno 1981, una delle prime ad affrontare la questione degli accordi prematrimoniali e a dichiararne la nullità nel nostro ordinamento, anche per ragioni di ordine pubblico: “ In tema di divorzio, il preventivo accordo con cui gli interessati stabiliscono, in costanza di matrimonio, il relativo regime giuridico, anche in riferimento ai figli minori, convenendone l’immodificabilità per un dato periodo di tempo, è invalido, nella parte riguardante i figli, per l’indisponibilità dell’assegno dovuto ai sensi dell’art. 6 l. 1dicembre 1970, n. 898, nella parte riflettente l’assegno spettante all’ex coniuge a norma del precedente art. 5, per contrasto sia con l’art. 9 della stessa legge, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del suindicato regime, sia con l’art. 5 cit., che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all’ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio, di rinunzia o di transazione, attesa l’illiceità della causa di un negozio siffatto, perché sempre connessa, esplicitamente o implicitamente, all’intento di viziare, o quanto meno di circoscrivere, la libertà di difendersi in detto giudizio, con irreparabile compromissione di un obiettivo d’ordine pubblico come la tutela dell’istituto della famiglia. Pertanto, in tale giudizio, non può una delle parti impedire all’altra di provare la verità delle condizioni di fatto alle quali la legge subordina e commisura l’assegno di divorzio e quello di mantenimento dei figli, eccependo l’intangibilità dell’accordo intervenuto in merito prima dell’inizio del giudizio medesimo”.

In epoca più recente, la Suprema Corte, in una serie di pronunce (ex multis nn°8109/2000 e 5302/2006), ha affermato che i suddetti patti, qualora volti a quantificare preventivamente l’assegno di divorzio, non erano affetti da nullità assoluta bensì relativa, precludendo così al solo coniuge economicamente più forte di invocarne la nullità.

Di fondo, dietro le declaratorie di nullità di tali accordi, si cela anche un pregiudizio evidente nei confronti dell’autonomia privata dei coniugi, ai quali non era concesso di predeterminare contrattualmente le sorti, anche economiche, del naufragio del loro matrimonio. A partire dal 2012, tuttavia, si sono segnalate alcune pronunce volte a riconoscere una pur limitata valenza all’autonomia delle parti. È il caso della sentenza n°23713 del 21 dicembre 2012, con cui la Suprema Corte ha dichiarato la validità di un contratto con cui la futura moglie si era obbligata, in caso di fallimento del proprio matrimonio, a trasferire gratuitamente al marito un immobile, quale indennizzo per le somme dallo stesso sborsate per ristrutturare la loro casa familiare.

Perché ora questa nuova apertura del Parlamento?

Recentemente, tanto in ambito internazional-privatistico, a livello europeo, tanto nel diritto interno, si sta progressivamente assistendo ad una valorizzazione dell’autonomia privata, come mai successo in precedenza, anche nel settore del diritto di famiglia.

In particolare, il regolamento n°1259/2010 UE, in punto di giurisdizione e legge applicabile alla separazione e divorzio, ha introdotto la facoltà per i coniugi di scegliere, attraverso appositi accordi, ancor prima della separazione/divorzio, la legge applicabile alla stessa, proprio al fine di garantire la certezza del diritto, da un lato, e una deflazione del contenzioso giudiziario dall’altro.

Nel diritto interno, invece, l’autonomia privata è stata presa in considerazione dalla recente legge “Cirinnà” n°76/16, attraverso l’introduzione nel nostro ordinamento dei c.d. “contratti di convivenza”, con cui le coppie non sposate possono regolamentare la propria vita comune.

Qual è la proposta attualmente in discussione alla Commissione della Camera?

Il D.D.L., datato 2014, attualmente in discussione, si pone l’obiettivo di “riconoscere ai futuri coniugi nel momento che precede il matrimonio una più ampia autonomia al fine di disciplinare i loro rapporti patrimoniali e personali anche relativamente all’eventuale fase di separazione e di divorzio, attraverso accordi contenuti in un’apposita convenzione”.

Il D.D.L., in particolare, mira ad introdurre nel codice civile l’art. 162-bis c.c., rubricato “accordi prematrimoniali”, attraverso cui sarà permesso, salvo probabili modifiche all’attuale testo del D.D.L., di sottoscrivere, ricorrendo alternativamente alle convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c. ovvero alla negoziazione assistita tra avvocati, a contratti prematrimoniali, attraverso cui regolamentare gli aspetti patrimoniali del fallimento della loro unione.

Andiamoli ad analizzare.

Nell’accordo i coniugi possono regolamentare gli aspetti patrimoniali:

  • attribuendo ad uno di essi, alternativamente una somma di denaro periodica ovvero una somma di denaro una tantum (in unica soluzione);
  • attribuendo ad uno di essi, un diritto reale su uno o più immobili “anche con il vincolo di destinare, ai sensi dell’articolo 2645-ter, i proventi al mantenimento dell’altro coniuge o al mantenimento dei figli fino al raggiungimento dell’autosufficienza economica degli stessi”;
  • rinunciando al mantenimento, fatto salvo in questo caso il diritto agli alimenti, ex articoli 433 e ss. c.c.;
  • trasferendo all’altro ovvero ad un terzo “beni o diritti destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di figli disabili per la durata della loro vita o fino a quando permane lo stato di bisogno, la menomazione o la disabilità”.

Ad ogni modo, le predette attribuzioni, specifica il disegno, non possono superare “più della metà del proprio patrimonio”.

In oltre, al fine di “adattare” le attribuzioni al momento in cui l’accordo produrrà effetti, il legislatore ha previsto altresì la possibilità per le stesse di “stabilire un criterio di adeguamento automatico del valore delle attribuzioni patrimoniali predisposte con gli accordi prematrimoniali”.

Qualora poi gli accordi abbiano ad oggetto il mantenimento anche dei figli minori o non ancora economicamente autosufficienti, il testo prevede la necessaria autorizzazione del procuratore della Repubblica, il quale, qualora non la conceda, dovrà indicarne i motivi, invitando le parti ad una riformulazione. In caso di bocciatura anche della proposta riformulata, poi, il diniego sarà definitivo.

Il disegno di legge prevede anche una deroga rispetto al divieto di patti successori, consentendo, nei limiti del rispetto dei diritti dei legittimari, di regolamentare anche quanto ricevuto dagli stessi coniugi per successione.

Per quanto attiene alla dimensione temporale, è importante evidenziare come tali patti possono essere stipulati e anche modificati sia prima che durante il matrimonio, purché prima del deposito del ricorso per separazione personale/la sottoscrizione della convenzione assistita o dell’accordo ex art. 6 e 12 D.lgs. n°132/14.

Ma ad oggi sono validi questi patti?

Che tali patti siano tuttora nulli è tuttavia da considerarsi pacifico alla luce anche della recente sentenza n°2224 del 30 gennaio 2017 della Suprema Corte di Cassazione. Non ci resta, pertanto, che aspettare fiduciosi nell’approvazione del D.D.L.

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Da oggi in poi non conterà più il criterio del tenore di vita goduto nel corso del matrimonio per determinare l’assegno divorzile a favore dell’ex coniuge che lo richiede. A contare sarà invece il criterio dell’indipendenza o autosufficienza economica e non più il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e la sperequazione tra i redditi dei due coniugi.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato dall’ex moglie di un ex ministro dell’Economia nel Governo Monti avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Milano, confermando la sentenza dei giudici di primo grado, le aveva negato il diritto all’assegno divorzile in considerazione dell’accertata autonomia economica della signora. La Suprema Corte, investita della questione, confermando il rigetto della richiesta di assegno divorzile avanzata dalla moglie, ha superato il suo precedente e consolidato orientamento, ritenendo che “…il rapporto matrimoniale si estingue non solo sul piano personale ma anche economico-patrimoniale, sicché ogni riferimento a tale rapporto finisce illegittimamente con il ripristinarlo, sia pure limitatamente alla dimensione economica del tenore di vita matrimoniale, in una indebita prospettiva di ultrattività del vincolo matrimoniale“. Ad avviso della Suprema Corte, pertanto, “l’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile – come detto – non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento della indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile”. 

Tale interpretazione, ad avviso della Corte, sarebbe l’unica coerente con un altro orientamento invalso recentemente nella giurisprudenza di legittimità con riferimento alla formazione di una famiglia di fatto da parte del coniuge beneficiario dell’assegno divorzile. Secondo detto orientamento il coniuge che crea una nuova famiglia perde il diritto all’assegno divorzile a seguito di una sua “…scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una eventuale cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà postmatrimoniale da parte dell’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo dell’obbligo”. A ciò consegue l’illegittimità di gravare l’ex coniuge di detto assegno all’infuori dei casi in cui il proprio ex non sia in grado di mantenersi da solo. La Suprema Corte, pertanto, partendo da tali premesse arriva a sostenere che la precedente interpretazione invalsa nella giurisprudenza violerebbe il diritto fondamentale del coniuge obbligato all’assegno divorzile di fondarsi una nuova famiglia, consacrato nell’art. 9 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE e all’art. 8 CEDU (probabilmente per errore, la Corte fa impropriamente riferimento all’art. 12 che invece tutela il solo diritto a contrarre matrimonio), gravandolo di ingiustificati oneri economici che non trovano più giustificazione a seguito dell’estinzione, anche sul piano dei rapporti economico-patrimoniali, del rapporto matrimoniale.

Quali sono dunque ora i principi di diritto per la determinazione dell’assegno divorzile? In primo luogo deve essere verificato, nella fase dell’accertamento («informata al principio dell’ “autoresponsabilità economica” di ciascuno degli ex coniugi quali “persone singole”»), se sia dovuto o meno l’assegno di divorzio chiesto dall’ex coniuge, ovvero se la domanda di quest’ultimo «soddisfa le condizioni di legge» (mancanza di “mezzi adeguati” o comunque “impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”), con esclusivo riferimento «all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso».

Dunque, secondo i giudici transtiberini, il diritto all’assegno divorzile e la sua quantificazione va ora individuato attraverso un “parametro diverso”: “il raggiungimento dell’indipendenza economica” di chi ha richiesto l’assegno divorzile. Specularmente, chiarisce la Suprema Corte, “…se è accertato  che (il richiedente) è economicamente indipendente o effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto tale diritto“, a nulla rilevando la circostanza che, in costanza di matrimonio, i superiori redditi dell’ex coniuge avevano permesso un tenore di vita più elevato.

Da ultimo, i giudici transtiberini chiariscono quali sono «i principali “indici”» da cui desumere l’autosufficienza economica (o meno) del coniuge richiedente, e cioè: il “possesso” di redditi e di patrimonio mobiliare e immobiliare, le “capacità e possibilità effettive” di lavoro personale e “la stabile disponibilità” di un’abitazione.

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La Corte di Cassazione, sezione III civile, con sentenza 7 marzo 2017, n. 5618 afferma che il credito vantato dal coniuge separato per assegno di mantenimento dovuto,ex articolo 156 del Cc, dall’altro coniuge, sebbene dia luogo a un’obbligazione periodica, avente a oggetto prestazioni, autonome e distinte nel tempo, che diventano esigibili alle rispettive scadenze, è tutelabile, come tale, dal momento della sua insorgenza in forza di provvedimento giudiziale, mediante azione revocatoria ordinaria a fronte dell’alienazione immobiliare compiuta, in modo pregiudizievole, dal coniuge obbligato. Queste le ragioni;

 – è principio consolidato quello per cui l’articolo 2901 c.c., ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidita’ ed esigibilita’, sicche’ anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, e’ idoneo a determinare – sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito – l’insorgere della qualita’ di creditore che abilita all’esperimento dell’azione revocatoria ordinaria avverso l’atto di disposizione compiuto dal debitore (tra le tante, Cass., 22 marzo 2016, n. 5619).

Del pari consolidato e’ il principio che a fondamento dell’azione revocatoria ordinaria si richiede (non gia’ la totale compromissione della consistenza del patrimonio del debitore, ma) soltanto il compimento di un atto che renda piu’ incerta o difficile la soddisfazione del credito (tra le tante, Cass., 3 febbraio 2015, n. 1902).

 – Orbene, e’ indubbio che il coniuge separato che ottenga, in forza di provvedimento giudiziale ai sensi dell’articolo 156 c.c., l’assegno di mantenimento diventi creditore di un’obbligazione pecuniaria periodica (Cass., 14 febbraio 2007, n. 3336), avente ad oggetto prestazioni autonome e distinte nel tempo (Cass., 4 aprile 2005, n. 6975) e che, pertanto, si rendono esigibili alle rispettive scadenze (risultando, invece, liquide in base alla determinazione giudiziale dell’ammontare dell’assegno). Ne’, peraltro, puo’ dubitarsi che per l’adempimento di tale credito, che trova fonte nella legge e insorgenza nel provvedimento del giudice, il debitore sia esposto, ai sensi dell’articolo 2740 c.c., con tutti i suoi beni (cfr. Cass., 26 luglio 2005, n. 15603).

Dunque, il diritto di credito che il coniuge separato vanta nei confronti del coniuge obbligato al mantenimento e’, nonostante il carattere periodico dell’obbligazione stessa, tutelabile ai sensi dell’articolo 2901 c.c., giacche’ l’azione revocatoria, per un verso, non postula – come detto – la (liquidita’ o) esigibilita’ del credito (che puo’ essere anche a termine o sottoposto a condizione) e, per altro verso, non richiede affatto, per la sua esperibilita’, la ricorrenza del requisito della sussistenza di un inadempimento (attuale, e cioe’ al momento della disposizione patrimoniale pregiudizievole) del debitore, fondandosi, invece (oltre che sull’esistenza di un credito, nei termini anzidetti, e sul requisito soggettivo della scientia damni o della partecipatio fraudis), sul requisito oggettivo dell’eventus damni e cioe’ del compimento, ad opera del debitore, di un atto dispositivo del patrimonio che sia tale da rendere piu’ difficile la soddisfazione del credito che si intende tutelare (inoltre, cfr. Cass., 19 agosto 2005, n. 17009, che da’ per presupposta la tutelabilita’ ex articolo 2901 c.c., del credito per assegno di mantenimento).

 Ne’ la previsione del citato articolo 156, comma 4, che consente al giudice di imporre all’obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale ove si paventi il suo inadempimento, si pone come ostacolo all’esistenza dell’interesse del coniuge creditore all’esercizio dell’azione ex articolo 2901 c.c., poiche’ – premesso che la garanzia personale non fornisce, all’evidenza, alcuna garanzia che il patrimonio del debitore venga dismesso – quanto alla garanzia reale, questa Corte ha affermato che l’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo, ancorche’ di entita’ tale da assorbirne, se fatta valere, l’intero valore, non esclude la connotazione di quell’atto come eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneita’ dell’atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell’atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l’eventualita’ del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria (Cass., 10 giugno 2016, n. 11892).

Del pari e’ da ritenersi (quanto al positivo apprezzamento circa l’interesse all’azione e la sua esperibilita’) in riferimento alla previsione di cui al quinto comma dello stesso articolo 156 c.c. (che consente al giudice, su istanza di parte, di disporre il sequestro dei beni dell’obbligato “in caso di inadempienza”), giacche’ non solo la revocatoria ordinaria, per la sua natura non recuperatoria e non ripristinatoria del patrimonio del debitore inciso dall’atto dispositivo, non postula la liberta’ e capienza di detto patrimonio (sicche’, costituisce strumento di tutela della conservazione della garanzia patrimoniale generica del debitore che concorre con gli altri strumenti che tendono alla medesima funzione di tutela, tra cui anche il sequestro), ma, segnatamente, essa – come gia’ evidenziato – non presuppone affatto l’inadempimento (attuale) del debitore stesso.

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[:it]unmarriedLa Suprema Corte, sez. III^ civile, con sentenza n°10377 del 27 aprile 2017, si è pronunciata su un’annosa questione, oggi disciplinata normativamente dalla legge c.d. “Cirinnà”: il godimento dell’immobile da parte del convivente more uxorio del proprietario, dopo il decesso di quest’ultimo.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una convivente more uxorio a cui, dopo la morte del compagno proprietario dell’immobile, era stato intimato, da parte della moglie separata e della figlia dello stesso, il rilascio di quest’ultimo.

I giudici di primo e secondo grado, non condividendo le motivazioni addotte dalla difesa della ricorrente, rigettavano la domanda della stessa, ritenendo che “…il prolungato rapporto di convivenza ‘more uxorio’ (…) non attribuisse alla prima alcun titolo idoneo a possedere o detenere l’immobile, né il diritto di abitazione ex art. 540 co. 2 e 1022 c.c. riservato al coniuge”.

L’ex compagna, lungi dal darsi per vinta, ricorreva per cassazione sostenendo, inter alia, che l’evoluzione del concetto di famiglia avrebbe portato la giurisprudenza di legittimità e costituzionale a ritenere l’affectio derivante dalle convivenze “more uxorio”, caratterizzate da apprezzabile stabilità, come interesse meritevole di tutela, “…riconoscendo al convivente non titolare di diritti reali o relativi sull’immobile destinato ad abitazione della coppia, la titolarità di una relazione con il bene qualificata come detenzione autonoma, tale da legittimare il godimento del bene anche dopo il decesso del convivente”.

Di diverso avviso sono tuttavia gli Ermellini, distinguendo a seconda che il convivente proprietario sia o meno in vita. Secondo la Suprema Corte, pertanto:

  • in costanza di convivenza, il convivente non proprietario avrebbe un interesse proprio avente i connotati di una detenzione qualificata dell’immobile, in virtù del quale sarebbe legittimato ad esperire l’azione di spoglio, in caso di sua estromissione violenta o clandestina, non solo nei confronti dei terzi ma dello stesso convivente proprietario;
  • a seguito della morte del convivente proprietario (o semplicemente a seguito di una scelta libera delle parti), tuttavia, il diritto avente ad oggetto la detenzione qualificata dell’immobile verrebbe meno e non sarebbe più esercitabile nei confronti dei terzi, non potendo la rilevanza sociale e giuridica della convivenza di fatto incidere sul legittimo esercizio dei diritti spettanti ai terzi sul bene immobile.

Pertanto, secondo la Suprema Corte, una volta deceduto il convivente proprietario, nel regime anteriore a quello introdotto dalla legge Cirinnà, la protrazione della relazione tra convivente superstite e bene potrebbe legittimamente sussistere unicamente in due ipotesi:

  1. a) qualora il convivente superstite sia istituito coerede o legatario dell’immobile, in virtù di disposizione testamentaria;
  2. b) qualora sia costituito un nuovo e diverso titolo di detenzione da parte degli eredi del convivente proprietario.

La Corte chiarisce altresì l’inapplicabilità ratione temporis al caso di specie della disposizione dell’art. 1, co. 42, della l. 76/2016, “…che conferisce al convivente superstite un diritto di abitazione temporaneo (non oltre i cinque anni) modulato diversamente in relazione alla durata della convivenza ed alla presenza di figli minori o disabili”.

Unico rimedio, seppur parziale, nel regime anteriore all’introduzione della legge Cirinnà, rimane, ad avviso degli Ermellini, il ricorso al principio di buona fede e di correttezza “…che impone al soggetto che legittimamente intende rientrare, in base al suo diritto, nella esclusiva disponibilità del bene, di concedere all’ex convivente un termine congruo per la ricerca di una nuova sistemazione” (sul punto Cass. 7214/13).

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Risultati immagini per immagine amorePer convivenze di fatto si intendono rapporti stabili tra due persone maggiorenni unite da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile (comma 36 dell’art. 1 legge 76/2016) e costituiscono una famiglia anagrafica ai sensi dell’art. 4 d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223.

Ai conviventi di fatto il legislatore attribuisce una serie di diritti (parzialmente assimilabili a quelli riconosciuti ai coniugi), e cioè:

1) il diritto reciproco di visita in caso di malattia;

2) la facoltà di designare l’altro convivente quale rappresentante per le decisioni in materia di salute;

3) il diritto di partecipazione agli utili dell’impresa familiare;

4) la facoltà di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno del convivente;

5) in caso di morte, il diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza, la facoltà di succedere nel contratto di locazione della casa di comune residenza e quella di godere, a parità di condizioni, del titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare;

6) il diritto al risarcimento del danno spettante al coniuge superstite in caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, il diritto agli alimenti.

Occorre, peraltro rilevare come, al di fuori dei diritti specificamente riconosciuti ai conviventi, non sia prevista alcuna estensione alle convivenze delle norme dettate in materia di matrimonio o di unione civile.

L’esistenza di detta convivenza viene accertata attraverso la dichiarazione anagrafica di costituzione della convivenza.

Tanto premesso

i conviventi di fatto possono regolamentare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto, che a pena di nullità deve rivestire la forma di atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un avvocato o da un notaio, che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.

Quanto ai contenuti del predetto accordo, l’art. 1 della legge 76/2016 (comma 53) si limita a prevedere la possibilità di indicare:

1) la residenza;

2) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;

si noti bene:

si ritiene che il contratto di convivenza possa regolare liberamente la quantità e le modalità della contribuzione, senza che venga rispettato un criterio di proporzionalità tra i conviventi, in mancanza di un obbligo di partecipare al soddisfacimento dei bisogni della famiglia in proporzione alle capacità patrimoniali di ciascuno, e non essendo stato riproposto il divieto, contenuto nell’art. 160 c.c., di derogare ai diritti riconosciuti dalla legge;

3) il regime patrimoniale della comunione dei beni, il quale può, tuttavia essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità previste per la stipula del contratto;

si noti bene:

– se nel matrimonio e nelle unioni civili esiste un regime legale, consistente nella comunione dei beni, le convivenze dovrebbero essere caratterizzate dall’assenza di un regime patrimoniale, salva l’ipotesi in cui questo venga espressamente indicato nel contratto di convivenza. Qualora, invece, il contratto di convivenza indichi la comunione legale come regime patrimoniale fra i conviventi, troverà applicazione la disciplina dettata dagli artt. 177 e seguenti del codice civile.

– La norma  sembra consentire anche la costituzione di un fondo patrimoniale ma non di una comunione convenzionale.

– In ogni caso, il divieto di termini e condizioni sembra escludere la possibilità di regolamentare i rapporti patrimoniali dei conviventi in conseguenza della cessazione del loro rapporto affettivo e della loro vita in comune, in quanto tali pattuizioni riguardano la definizione dei reciproci diritti e doveri al momento del venir meno della convivenza e non, invece, la cessazione degli effetti del contratto al verificarsi di una scadenza o di un evento futuro e incerto.

– Ai fini dell’opponibilità ai terzi il contratto deve essere iscritto all’anagrafe a cura del professionista che ha ricevuto l’atto o autenticato la sottoscrizione.

Ne consegue che la verifica della legittimazione a disporre di un bene da parte del suo titolare richiederà  anche l’esame di un certificato anagrafico di stato di famiglia, al fine di stabilire se si tratti o meno di persona coniugata o stabilmente convivente che abbia concluso un contratto di convivenza.

– Concorde dottrina ha sottolineato l’incoerenza della scelta di far dipendere da un’opzione contrattuale l’adozione di un regime legale che prevede importanti deroghe ai principi di diritto comune in materia di acquisto, amministrazione e diposizione dei beni, prevedendo un sistema di pubblicità diverso da quello adottato per il matrimonio e le unioni civili, in quanto per i contratti di convivenza è sufficiente la forma di scrittura privata autenticata anche da un professionista non soggetto a obblighi di conservazione e rilascio di copia, e la loro opponibilità a terzi è subordinata ad una iscrizione anagrafica e non, invece, alla pubblicità nei registri dello stato civile.[:]

[:it]DEUDAS DE TARJETAS. CARACTERIZACION PARA LA REVISTA  + MUJER.

L’omesso e il ritardato pagamento dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge e dei figli è certamente una delle questioni maggiormente alla ribalta in un periodo caratterizzato da una notevole contrazione dei redditi delle famiglie italiane e da una dilagante disoccupazione. Il predetto inadempimento, qualora caratterizzato da un comportamento volontario e cosciente del coniuge inadempimento e da un effettivo stato di necessità dei beneficiari, può legittimare una condanna ai sensi dell’art. 570, comma 2, c.p., anche qualora si sostanzi in un ritardo reitarato e grave nella sua corresponsione. La Corte d’Appello penale di Palermo, nella recente sentenza n°132 del 19 gennaio 2017 prova a fare chiarezza.

La vicenda in oggetto trae origine dalla denuncia presentata da un’ex moglie nei confronti dell’ex marito, pompiere, reo di aver ritardato il pagamento del mantenimento disposto in suo favore e in favore dei due figli dal Tribunale di Trapani, ancorchè ciò si era verificato solo nei primi mesi dall’emissione del predetto provvedimento. In primo grado, tuttavia, il Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, assolveva l’imputato. Avverso detta sentenza presentava appello il Procuratore della Repubblica di Trapani, ad avviso del quale “…il ritardo con cui l’imputato era solito corrispondere alla moglie le somme necessarie ad assicurarsi i mezzi di sussistenza alle figlie atteso che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, anche il ritardo può determinare il perfezionamento della fattispecie incriminatrice, pur dovendo il giudice penale rilevarne la gravità e quindi l’attitudine oggettiva a integrare la condizione che la norma è tesa ad evitare”. Di fatti, tanto la moglie quanto i testimoni escussi, avevano confermato che il ritardato versamento del mantenimento aveva causato l’insorgere di uno stato di bisogno nella famiglia, tanto da spingere la madre a ricorrere alla carità dei propri familiari.

Di diverso avviso è tuttavia la Corte d’Appello di Palermo, ad avviso della quale il successivo regolare ed integrale pagamento del mantenimento da parte dell’imputato escluderebbe la configurabilità del reato ex art. 570, co. 2, c.p., attesa la sua natura di unico reato permanente. A sostegno del proprio convincimento il giudice d’appello si rifà ad una risalente pronuncia della Suprema Corte, n°479/1992, in cui la stessa aveva evidenziato che:

  • ai fini della configurabilità del reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza in favore dei figli, il provvedimento del giudice civile che fissa il mantenimento “…può costituire solo un punto di partenza per l’accertamento del reato, nella misura in cui dimostra la sussistenza di uno stato di bisogno dei beneficiari”;
  • il mero pagamento di una somma inferiore non è pertanto sufficiente ad integrare gli estremi del predetto reato, che, di contro, si configura “…qualora non venga corrisposta alcuna somma, o vengano versate somme irrisorie…”.

In conclusione, ad avviso della Corte, il regolare ed integrale pagamento del mantenimento nel periodo successivo renderebbe irrilevante l’originario ritardo.

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