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Protagonisti della vicenda in esame è una coppia siriano-tedesca, formata da Soha Sahyouni e Raja Mamisch, entrambi residenti in Germania. Nel 2013, il marito recava in Siria per chiedere il divorzio dalla moglie e il suo rappresentante pronunciava la formula di rito davanti a un tribunale religioso. Successivamente, la moglie sottoscriveva una dichiarazione nella quale “riconosceva di avere ricevuto tutte le prestazioni che, secondo la normativa religiosa, le erao dovute in base al contratto di matrimonio e a causa del divorzio unilaterale del marito, liberandolo da ogni obbligo nei suoi confronti”.

Di rientro in Europa, l’uomo chiedeva e otteneva il riconoscimento del divorzio in Germania, da Tribunale regionale superiore (Oberlandesgericht) di Monaco di Baviera. Il provvedimento veniva contestato dalla moglie.

In questo caso a essere sotto accusa è il cosiddetto “triplo talaq”: la possibilità, solo per l’uomo, di pronunciare 3 volte, nell’arco di diverse settimane, la formula “Io divorzio da te” e sciogliere così il vincolo matrimoniale. Cosa che per la coppia siriano-tedesca era avvenuta nel 2013 quando l’uomo si era recato in Siria per farsi riconoscere l’annullamento del matrimonio secondo la formula islamica.

L’avvocato generale della Corte Ue, nelle allegate conclusioni,  sostiene che i cosiddetti divorzi privati islamici violano il principio di non discriminazione di genere sancito dalla Carta dei diritti fondamentali, in quanto (in base alla sharia) sono soltanto i mariti a poterli richiedere. Non vanno inoltre riconosciuti entro i confini dell’Unione europea, poiché pronunciati senza la decisione con effetto costitutivo. il regolamento non è applicabile perché “Il diritto siriano non conferisce alla moglie le medesime condizioni di accesso al divorzio concesse al marito”. Una circostanza considerata “discriminatoria” e che impedisce alle autorità degli stati membri dell’Unione europea di riconoscere i divorzi religiosi ottenuti in questo modo. I giudici nazionali degli Stati UE non devono riconoscere atti di tribunali islamici che pongono la donna in uno stato di inferiorità, nemmeno se questa vi ha acconsentito.

A ciò si aggiunga che il regolamento europeo del 2010, cd. regolamento Roma III, non estende la sua efficacia a divorzi “privati” che sono decretati in sistemi giuridici di ispirazione mussulmana e ammettono che il matrimonio possa sciogliersi per volontà dello sposo. In essi manca, infatti, l’intervento sia di un’autorità giurisdizionale nazionale che di un’autorità pubblica.

Per l’avvocato generale quindi non ci sono dubbi: il divorzo islamico non va riconosciuto. L’ultima parola, però, spetta alla Corte di giustizia.

In attesa della sentenza della Corte di Giustizia sul punto, queste sono le conclusioni (qui sotto allegate) dell’avvocato generale Saugmandsgaard Øe in merito alla vicenda di cui alla causa C-372/2016.[:]

[:it]Niente assegno di divorzio dal marito ricco all’ex moglie, professoressa.

Lo afferma la Corte di cassazione, con sentenza 29 agosto 2017 n. 205235, ribadendo i principi già esposti nella nota sentenza n. 11504 del 10 maggio scorso.

La donna, insegnante di matematica, proprietaria dell’abitazione in cui risiede e che aveva effettuato alcuni investimenti immobiliari, si era rivolta al tribunale di Fermo per ottenere un assegno di divorzio. Una richiesta motivata dalla necessità di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e dal fatto che la condizione economica dell’ex marito era più vantaggiosa rispetto alla sua.

Il tribunale di Fermo accoglieva la richiesta della donna, ritenendo che il mantenimento dovuto «in ragione della forte sproporzione delle situazioni reddituali e patrimoniali tra le parti e al fine di una conservazione, almeno tendenziale, in favore del coniuge economicamente più debole del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio».

L’uomo presentava ricorso alla Corte di Appello di Ancona, la quale, non solo confermava la sentenza di primo grado, ma condannava l’ex marito all’intero pagamento delle spese sia per il procedimento in primo grado che per quello dell’appello.

A questo punto al marito non rimaneva che presentare ricorso in Cassazione. L’uomo si doleva del fatto che i giudici di merito non avevano in alcun modo dato un peso al fatto che lui aveva dato alla ex 157 mila euro prima della pronuncia di divorzio, nè valorizzato il fatto che la signora era tutt’altro che bisognosa. La donna poteva contare, infatti, sul suo stipendio di professoressa di matematica, su un’abitazione di proprietà, oltre che sui frutti di vari investimenti immobiliari. Dalla situazione economica era chiaro, secondo il ricorrente, che non c’erano i presupposti per l’assegno.

I giudici della sesta sezione ribaltano la “doppia conforme” a favore della moglie, facendo perdere la partita finale alla signora. «Si ritiene – nella motivazione nella sentenza – che il ricorso deve essere accolto dando così continuità alla recente giurisprudenza di questa Corte n. 11504 del 10 maggio 2017, secondo cui il diritto all’assegno di divorzio è condizionato dal suo previo riconoscimento in base a una verifica giudiziale». Se per i giudici di primo e secondo grado andava data importanza alla circostanza che tra situazione patrimoniale e reddituale dell’uomo e quella della donna esisteva una forte sproporzione, la Corte di Cassazione ha completamente ribaltato il principio, nel senso che gli aspetti ai quali dare rilevanza per definire se l’ex moglie ha diritto all’assegno di divorzio sono altri. I giudici di primo e secondo grado avrebbero dovuto valutare che la donna è insegnante di matematica, ha effettuato investimenti immobiliari ed ha un’abitazione di proprietà. In pratica, è necessario accertare se l’ex coniuge richiedente l’assegno ha veramente diritto ad ottenerlo, in base al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno dei coniugi quali persone singole, e solo dopo si potrà quantificare l’importo.

il matrimonio non può più essere considerato un’assicurazione sulla vita.[:]

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kate-separatedIl Tribunale civile di Roma ha recentemente chiarito, con decreto del 7 marzo 2017, quali sono le condizioni necessarie per l’accoglimento della domanda di affido esclusivo dei figli minori.

La vicenda trae origine dal ricorso presentato da una madre per la regolamentazione dell’affido e del mantenimento del figlio, nato da una relazione con un uomo già sposato e con figli. Nella domanda introduttiva la ricorrente sosteneva che, sin dalla nascita del piccolo, il padre aveva contribuito solo in minima parte al suo mantenimento, vedendolo solo in poche occasioni, chiedendo pertanto l’affido condiviso con collocamento prevalente del bambino presso di sé e, in subordine, l’adozione di “…altre forme di affidamento ritenute più opportune dal Tribunale”.

Il padre, costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda di affido condiviso, manifestando la disponibilità a vedere il minore una volta al mese, stante gli impegni lavorativi e la distanza geografica.

All’esito dell’udienza presidenziale, la Corte romana disponeva l’affido condiviso del minore con collocamento prevalente presso la madre e il “…diritto dovere del padre di vederlo e tenerlo con sé almeno cinque giorni al mese, al fine di instaurare una relazione continuativa”.

Il Tribunale, tuttavia, a conclusione del giudizio, disponeva la modifica del regime di affidamento, disponendo l’affido esclusivo del minore presso la madre, sulla base delle seguenti motivazioni:

  • non avendo il legislatore tipizzato le condotte ostative integranti la fattispecie di cui all’art. 337 quater c.c. – ai sensi del quale può derogarsi alla regola dell’affido esclusivo solo ove questo risulti “…contrario all’interesse del minore” – “… la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato”;
  • richiamando la giurisprudenza della Suprema Corte, una deroga al regime dell’affido condiviso deve essere debitamente motivata tanto in positivo, per quanto attiene all’idoneità del genitore affidatario, quanto in negativo, in relazione all’inidoneità educativa dell’altro genitore;
  • le “ipotesi di affidamento esclusivo sono individuabili ogni qualvolta l’interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso…” e rinvenibili nei casi in cui il genitore, a titolo esemplificativo, “…sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc.”

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale di Roma ha ritenuto che i comportamenti tenuti dal padre integrano le ipotesi giustificative di una deroga alla regola del regime condiviso:

  • avendo il padre, a fare data dall’adozione dei provvedimenti presidenziali, incontrato il bambino in pochissime occasioni, accampando pretestuose ragioni di carattere lavorativo e difficoltà di carattere economico, non presentandosi neppure il giorno del suo compleanno e ciò nonostante l’ampia disponibilità data alla madre a favorire detti incontri;
  • non avendo il padre mai dimostrato nei confronti del piccolo “…interesse alla sua vita, alla sua condizione di salute, ai suoi impegni”.

Proprio in virtù della totale incapacità del genitoriale, il Tribunale romano opta pertanto per un affido esclusivo alla madre “…per tutte le questioni attinenti al figlio, anche qualora relative a scelte di maggiore rilevanza, compresa la scelta della residenza abituale del minore, con totale esclusione da tali scelte del padre”.

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Risultati immagini per foto tradimentoRisultati immagini per foto tradimentoL’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire meno definitivamente ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge”.

Lo ha nuovamente ribadito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 18111 depositata lo scorso 21 luglio.

La vicenda in esame

La Corte d’appello di Cagliari, con sentenza del 18/9 – 2/10/2015, escludeva il diritto dell’ex moglie a percepire l’assegno divorzile, risultando la stessa convivente con un nuovo compagno.

Avverso tale pronuncia, la donna presentava ricorso in Cassazione, eccependo la fine della convivenza sin dal 2008 – ovvero prima ancora dell’inizio del giudizio di primo grado – e richiedendo pertanto il riconoscimento dell’assegno divorzile.

La Cassazione, con ordinanza 21 luglio 2017, n. 18111 rispingeva il ricorso, affermando che il diritto all’assegno divorzile non discende dalla situazione attuale del coniuge economicamente più debole, ma può essere riconosciuto solamente laddove sussista ancora un collegamento con il tenore ed il modello di vita che caratterizzava il periodo di convivenza matrimoniale. E ciò in quanto la nuova convivenza stabile e continua, costituendo “un modello di vita in comune, analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio”, è tale da rescindere ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e, con ciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile.

Oltretutto – prosegue la decisione –  la formazione di una famiglia di fatto è sempre l’espressione di una scelta libera e consapevole, scelta che determina la cessazione del dovere di solidarietà patrimoniale tra gli ex coniugi e che, contestualmente, comporta l’assunzione di un rischio in relazione alle vicende successive della famiglia di fatto, ivi compresa la possibilità che tale rapporto di convivenza possa cessare.

Conseguentemente, una volta che il dovere di solidarietà patrimoniale tra ex coniugi è venuto meno a seguito della creazione di una nuova famiglia di fatto, esso non potrà rivivere neppure in caso di rottura del rapporto di convivenza.[:]

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Risultati immagini per immagine assegno mantenimentoUn uomo viene condannato in sede di appello a versare alla moglie un assegno mensile da 650 euro, comprensivo della rata del mutuo contratto per l’acquisto della casa coniugale.

E ciò in considerazione del fatto:

  • che l’accordo di separazione stipulato dai coniugi prevedeva il marito dovesse versare alla moglie, per il mantenimento di lei e delle figlie, la somma di 1.500 euro mensili, comprensiva della rata di mutuo e delle spese per le utenze domestiche;
  • che la moglie non aveva più svolto attività lavorative retribuite di carattere continuativo, nè poteva rilevare la sua astratta attitudine al lavoro, difettando comunque qualunque concreta capacità di guadagno;
  • che, invece, il marito invece poteva contare su una fonte di reddito stabile e continuativa, esercitando la professione di promotore finanziario;
  • che, in proposito, la dichiarazione dei redditi da lui prodotta, e da cui emergeva un reddito mensile netto di neanche 1.500 euro, non poteva ritenersi attendibile, in quanto detto importo non era certo sufficiente a far fronte agli esborsi mensili sostenuti dall’uomo, quali il pagamento dell’assegno di 837,60 euro per le due figlie e altre spese fisse; le rate del mutuo ipotecario, pari a 550 euro; i canoni di locazione di 430 euro e di 110 euro, rispettivamente per l’abitazione e l’ufficio …

Di qui l’evidente consistente disparità economica tra i coniugi.

Detta valutazione viene ritenuto corretta anche dalla Cassazione, che, con ordinanza 20 luglio 2017 n. 17971 conferma l’assegno di mantenimento in favore della donna.

Irrilevante deve ritenersi la sua potenziale attitudine al lavoro, poiché, ad avviso della Corte di legittimità, è mancato ogni riscontro sulla effettiva possibilità di svolgimento di un’attività lavorativa, in considerazione di ogni concreto fattore individuale e ambientale, e non già di mere valutazioni astratte e ipotetiche.

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[:it]kate-separatedIn questi tempi di crisi crearsi una nuova vita dopo la separazione può essere arduo, soprattutto dal punto di vista economico, a causa della (quasi) duplicazione delle spese a cui il nucleo familiare, oramai scisso, è destinato inesorabilmente ad andare incontro.

Di qui l’idea di due coniugi comaschi, che da tempo vivevano come “separati in casa” di rivolgersi congiuntamente al Tribunale di Como per sentir pronunciare la loro separazione personale senza tuttavia interrompere la convivenza sotto lo stesso tetto. La coppia, infatti, motivava la propria scelta su basi prettamente economiche, consistenti nella necessità e volontà di utilizzare i propri risparmi per la crescita del figlio e l’assistenza sanitaria della moglie, ritenendo maggiormente sostenibile e conveniente continuare a usufruire della stessa casa congiuntamente, seppur dormendo in camere separate, sino a quando, in un incerto futuro, uno dei due avesse potuto permettersi di prendere un’altra abitazione in affitto.

Il Tribunale lombardo, tuttavia, rigetta l’istanza d’omologa. A non convincere il giudicante sarebbero le seguenti considerazioni in fatto:

  • la finalità assistenziale nei confronti del figlio ben poteva essere soddisfatta vivendo in separate case, non essendo la situazione economica dei genitori tale da pregiudicare una sua crescita “dignitosa”, perdipiù in considerazione dei non irrilevanti risparmi che i genitori avevano già messo da parte per le sue future esigenze;
  • le asserite necessità di assistenza sanitaria della moglie apparivano generiche e prive di sostegno probatorio;
  • i coniugi non avevano fissato un termine a questa forma ibrida di convivenza, limitandosi a far dipendere l’abbandono della casa da parte di uno dei due a un miglioramento delle loro condizioni economiche, improbabile essendo i due dipendenti;

Ad avviso del Tribunale, inoltre, presupposto della separazione è proprio l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, con la conseguenza che “…l’ordinamento non può dare riconoscimento, con le relative conseguenze di legge, a soluzioni “ibride” che contemplino il venir meno tra i coniugi di gran parte dei doveri derivanti dal matrimonio, pur nella persistenza della coabitazione, la quale ex art. 143 cc costituisce anch’essa uno di questi doveri e rappresenta la “cornice” in cui si inseriscono i vari aspetti e modi di essere della vita coniugale”;

Ad avviso del Tribunale di Como dunque, se “…è vero che in costanza di matrimonio tale dovere può essere derogato, per accordo tra i coniugi, nel superiore interesse della famiglia, per ragioni di lavoro, studio ecc.. sì da non escludere la comunione di vita interpersonale (cfr. Cass. 19439/11, 17537/03), ma ciò non autorizza a ritenere il contrario, cioè ad affermare la validità di un accordo (con le conseguenze di legge della separazione) volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti”.

Nell’ultima parte motiva emerge tuttavia una seconda ragione dagli aspetti ben più pratici: il rischio che, acconsentendo ad una separazione che prescinda dall’interruzione della convivenza, si facilitino “operazioni elusive o accordi simulatori”, a cui, aimè, assai spesso coppie ricorrono per opportunità e/o necessità al fine, soprattutto, di ottenere benefici fiscali.

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[:it]imagesGli “addetti al mestiere” lo sanno. Purtroppo gli effetti della rottura di una relazione assai spesso si riverberano anche sui figli. Sempre più spesso, infatti, i figli diventano vittime e armi nelle guerre di separazione e divorzio che contrappongono marito e moglie.

Di recente, però, c’è una importante novità che sta prendendo piede, per ora nei tribunali del nord Italia: il c.d. coordinatore genitoriale.

Chi è il coordinatore genitoriale?

Il coordinatore genitoriale è una figura professionale che viene incaricata dal Tribunale di famiglia affinché vigili e risolva le problematiche di gestione dei figli in coppie caratterizzate da un’elevata conflittualità.

Il caso.

A distanza di qualche mese dalla rivoluzionaria sentenza del Tribunale civile di Milano – sez. IX^ civile, del 7 luglio 2016, pubblicata il 6 settembre 2016, Presidente estensore dott.ssa Laura Maria Cosmari – anche il Tribunale di Mantova, di recente, con sentenza del 5 maggio 2017, ha deciso di ricorrere alla neonata figura del coordinatore genitoriale al fine di garantire il corretto esercizio della responsabilità genitoriale da parte di una coppia sposata.

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione personale in cui ambedue i coniugi avevano chiesto la pronuncia della separazione con addebito all’ex coniuge, seppur concordando nella scelta dell’affidamento condiviso. Il marito, tuttavia, aveva chiesto anche la condanna della moglie ex art. 709 ter c.p.c. a causa dei comportamenti tenuti dalla moglie dopo il suo allontanamento volontario da casa, tesi ad ostacolare i rapporti padre-figli.

Il Tribunale, dopo aver ascoltato i Servizi sociali e il C.T.U. nominato, riteneva comprovata l’elevata conflittualità tra i genitori e gli ingiustificati comportamenti della madre, che rendeva estremamente difficile per il padre non solo esercitare con regolarità il suo diritto di visita ma anche a parlare semplicemente al telefono con i figli.

Dall’altro lato, però, i giudici davano atto dell’assenza di problemi nella gestione dei figli nei tempi in cui questi stavano con l’uno o l’altro genitore e della mancanza di alcuna carenza educativa nelle due figure genitoriali. Per questo motivo, il Tribunale, pur affidamento i bambini ad ambedue i genitori, decideva di nominare un coordinatore genitoriale, al fine di monitorare l’andamento dei rapporti familiari, individuando puntualmente i suoi compiti come segue:

  1. “monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione;
  2. coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei figli) in caso di disaccordo;
  • redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al Giudice Tutelare…”.

In conclusione

Attraverso il controllo di un coordinatore, il Tribunale mira dunque non solo a “tenere sotto controllo” i comportamenti dei genitori in caso di conflitto ma ad affiancare loro un esperto che possa aiutarli nell’adozione condivisa di scelte nell’interesse dei ragazzi e decidere egli stesso qualora i genitori non si mettano d’accordo.

Il fallimento o il successo di tale figura dipenderà, tuttavia, non solo dalla capacità e professionalità del coordinatore genitoriale incaricato ma, soprattutto, dalla presa di coscienza da parte degli ex coniugi che la fine del matrimonio non comporta la fine della famiglia né dei doveri genitoriali.[:]

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imagesA distanza di qualche mese dalla rivoluzionaria sentenza del Tribunale civile di Milano – sez. IX^ civile, del 7 luglio 2016, pubblicata il 6 settembre 2016, Presidente estensore dott.ssa Laura Maria Cosmari – anche il Tribunale di Mantova, di recente, ha deciso di ricorrere alla neonata figura del coordinatore genitoriale al fine di vigilare e risolvere le problematiche di gestione dei figli in una coppia separata, caratterizzata da un’elevata conflittualità tra coniugi.

La vicenda trae origine da un giudizio di separazione personale in cui ambedue i coniugi avevano chiesto la pronuncia della separazione con addebito all’ex coniuge. In particolare, ad avviso del ricorrente, il fallimento del matrimonio sarebbe da addebitarsi all’anaffettività e agli atteggiamenti offensivi che la moglie aveva tenuto tanto nei suoi confronti quanto nei confronti della cerchia parentale. Il marito, inoltre, si lamentava dei comportamenti tenuti dalla moglie, dopo il suo allontanamento volontario da casa, tesi ad ostacolare i rapporti padre-figli, chiedendo, nonostante l’affido condiviso con collocamento prevalente dei figli presso la madre, la condanna di quest’ultima ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c.. La resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva a sua volta l’addebito al marito, affermando che l’intollerabilità della convivenza era dipesa unicamente dall’esistenza di una relazione adulterina, nonché l’affido congiunto dei figli con collocamento prevalente presso di lei.

All’esito della fase istruttoria, il Tribunale accoglieva la richiesta di addebito della moglie ritenendo comprovata l’ascrivibilità del fallimento del matrimonio al tradimento del marito non solo dalla perizia investigativa depositata quanto dalla stessa ammissione da parte del ricorrente durante l’udienza presidenziale. Il Tribunale decideva, altresì, di accogliere la domanda di condanna della madre ex art. 709 ter c.p.c. “…atteso che dagli atti emerge come, in più occasioni, la resistente abbia ingiustificatamente frapposto ostacoli alla regolare frequentazione fra il padre e i figli…”.

Passando alla regolamentazione dell’affidamento dei figli, il Tribunale osserva preliminarmente come tanto i Servizi sociali quanto la C.T.U. esperita nel giudizio abbiano evidenziato “…che entrambi i genitori sono in grado di gestire singolarmente i figli e che le difficoltà nelle relazioni (in particolare del padre) dipendono esclusivamente dalla mai sopita conflittualità (presente anche durante la convivenza) fra gli adulti…”.

Il Tribunale decide, tuttavia, che la sola conflittualità tra i coniugi non sia sufficiente per disporre l’affido esclusivo degli stessi a l’uno o all’altro genitore – dando peraltro atto che ambedue i coniugi avevano richiesto l’affido condiviso dei figli – ritenendo non “…positivamente dimostrata l’inidoneità educativa ovvero la manifesta carenza del ricorrente…”, disponendo pertanto l’affido condiviso degli stessi con collocamento prevalente presso la madre “…avendo i figli instaurato un più solido legame affettivo con essa ed essendo costei in grado di offrire maggiore stabilità e sicurezza psicologica, come chiaramente emerge dalla consulenza tecnica”. D

A causa della comprovata ed elevata conflittualità tra i genitori e dei comportamenti posti in essere dalla madre e tesi ad ostacolare i rapporti dei ragazzi con il padre, il Tribunale decide, tuttavia, di nominare una figura esterna, il c.d. coordinatore genitoriale o educatore professionale, al fine di monitorare l’andamento dei rapporti familiari, incaricandolo all’uopo di:

  1. “di monitorare l’andamento dei rapporti genitori/figli, fornendo le opportune indicazioni eventualmente correttive dei comportamenti disfunzionali dei genitori, intervenendo a sostegno di essi in funzione di mediazione;
  2. di coadiuvare i genitori nelle scelte formative dei figli, vigilando in particolare sulla osservanza del calendario delle visite previsto per il padre ed assumendo al riguardo le opportune decisioni (nell’interesse dei figli) in caso di disaccordo;
  • di redigere relazione informativa sull’attività svolta, da trasmettere al Giudice Tutelare…”.

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[:it]Risultati immagini per cartoon bambino in gabbia

 

Stabilisce la Corte di Cassazione con la sentenza 20 giugno 2017 n. 15200, qui allegata che, nonostante si accerti che la madre, ponendo in essere condotte alienanti, abbia contribuito a deteriorare il rapporto del figlio con il padre, tale circostanza non è idonea a privarla dell’affidamento e del collocamento prevalente del minore. Al massimo il giudice può sanzionarla con un versamento alla Cassa delle ammende.

Il caso trae origine dal ricorso presentato da un padre avverso la decisione della Corte d’Appello di Trieste di non disporre il collocamento prevalente del figlio presso di lui dopo aver accertato che la madre aveva coinvolto il figlio nell’accesa conflittualità tra i genitori, continuando a comportarsi in modo da voler cancellare il padre dalla vita del figlio.

Ad avviso i giudici di legittimità, tenuto conto dello stretto rapporto del figlio adolescente con la madre, la scelta migliore non è quella di allontanarlo da lei, ma bensì quella di favorire il dialogo con il padre incrementando con lui il diritto di visita, nel tentativo di ricondurre il rapporto dell’intero nucleo familiare nei limiti della normalità.

Del resto, se l’adolescente ha un legame fin troppo stretto con la madre, la scelta preferenziale consiste nel cercare di ricondurre il rapporto nei limiti della normalità. Diversamente, imporre d’autorità la trasformazione del rapporto tra la madre e il figlio, costringendo il minore a un radicale mutamento delle proprie abitudini di vita, appare un’iniziativa estremamente rischiosa proprio per il miglior equilibro del figlio, che invece è doveroso tutelare, sia per i genitori che per i giudici.

A fronte delle carenze genitoriali della madre, è stata quindi ritenuta sufficiente la sanzione della condanna al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell’art. 709 ter c.c..

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Risultati immagini per immagin father son Il Tribunale civile di Milano, IX^ sez. Minori, con decreto del 24 marzo 2017, ha affrontato la delicata questione del riavvicinamento di una padre con sua figlia, con la quale non aveva avuto alcuna forma di relazione sin dalla sua nascita.

In particolare, in attesa dello svolgimento del percorso di mediazione intrapreso dalle parti, del percorso di psicoterapia della madre, del percorso psicologico del padre e del percorso di sostegno alla genitorialità iniziato da entrambi, il Tribunale lombardo ha riconosciuto il diritto del padre ad incontrare la figlia in uno spazio neutro al fine di evitare il rischio di un pregiudizio per la minore.

I Servizi Sociali territorialmente competenti dovranno dunque predisporre gli incontri con iniziale cadenza quindicinale per poi modularne successive modalità e tempistiche all’esito degli sviluppi e degli accertamenti disposti.

Nelle more dell’attivazione degli incontri in spazio neutro da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti, il padre si è visto pertanto riconoscere il diritto ad incontrare la figlia secondo le modalità indicate da un educatore privato, scelto di comune accordo dalle parti e con ripartizione al 50% delle relative spese.

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